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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/12/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 531/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta da: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa AN RA Consigliere est. dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 531/2023
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 proprio ex art. 86 c.p.c.
APPELLANTE
COo
(C.F. e P. IVA: ) -e per essa COoparte_1 P.IVA_1
(C.F. e P. IVA: , quale IA - Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe CINELLI
APPELLATA
E nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Rita SISTI
APPELLATA
Causa alla quale è stata riunta quella n. 532/2023
pagina 1 di 24 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Rita SISTI
APPELLANTE
COo
(C.F. e P. IVA: e - per COoparte_1 P.IVA_1 essa- (C.F. e P. IVA: ), quale IA - Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe CINELLI
APPELLATA
E nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in proprio ex art. 86 c.p.c.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 449/2023 del Tribunale di Ancona pubblicata il 27.4.2023.
CONCLUSIONI
Dell'Avv. : “…respinta ogni contraria istanza, avversaria Parte_1 eccezione e deduzione, anche istruttoria, sulla scorta delle argomentazioni articolate in riforma della sentenza impugnata:
➢ In via principale, nel merito: Voglia la Corte d'Appello di Ancona annullare l sentenza n. 449/2023 del Tribunale di Ancona per illegittimità, illogicità, inesistenza del presupposto motivazionale, in assenza di qualsiasi pregiudizio, stante la titolarità dell'attrice Rev dell'ipoteca n. 17756/4226 per la quale ha già proposto l'esecuzione immobiliare n. 39/21 avanti al Tribunale di Macerata con vendita già avvenuta (decreto di trasferimento del 26/02/25), per nullità, stante la prescrizione dell'azione secondo i principi affermati dalla sent. 29810/17
Cassazione Civile in relazione all'art. 1957 cc ed al termine ivi previsto.
➢ In via subordinata, nel merito: Annullare la sentenza n. 449/23 in quanto contraria ai principi di diritto in materia di azione revocatoria, infondata rispetto ad una scientia fraudis inesistente, contraria ai principi di diritto in materia di pagina 2 di 24 ipoteca, di prova, accogliendo tutte le eccezioni sollevate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, per entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e CPA, accessori come per legge.”
Della società “…respinta ogni contraria istanza, Parte_3 avversaria eccezione e deduzione, anche istruttoria, sulla scorta delle argomentazioni articolate in riforma della sentenza impugnata:
➢ In via principale, nel merito: Voglia la Corte d'Appello di Ancona annullare l sentenza n. 449/2023 del Tribunale di Ancona per illegittimità, illogicità, inesistenza del presupposto motivazionale, in assenza di qualsiasi pregiudizio, stante la titolarità dell'attrice Rev dell'ipoteca n. 17756/4226 per la quale ha già proposto l'esecuzione immobiliare n. 39/21 avanti al Tribunale di Macerata con vendita già avvenuta (decreto di trasferimento del 26/02/25), per nullità, stante la prescrizione dell'azione secondo i principi affermati dalla sent. 29810/17
Cassazione Civile in relazione all'art. 1957 cc ed al termine ivi previsto.
➢ In via subordinata, nel merito: Annullare la sentenza n. 449/23 in quanto contraria ai principi di diritto in materia di azione revocatoria, infondata rispetto ad una scientia fraudis inesistente, contraria ai principi di diritto in materia di ipoteca, di prova, accogliendo tutte le eccezioni sollevate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, per entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e CPA, accessori come per legge.”
Della società - e per essa - COoparte_1 Parte_2
[...]
ogni contraria eccezione e domanda disattesa, per i motivi esposti nel presente atto e negli scritti difensivi di primo grado nonché a fronte dei documenti prodotti:
In rito:
dichiarare, con ogni e qualsiasi provvedimento, inammissibili gli appelli proposti per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 449/2023 emessa dal Tribunale di Ancona il
24/04/2023 e depositata in data 27/04/2023 nel giudizio R.G. 8126/2017;
Nel merito: pagina 3 di 24 in via principale: rigettare con ogni e qualsiasi provvedimento gli appelli avversari perché infondati in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e negli atti del giudizio di primo grado, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 449/2023 emessa dal Tribunale di Ancona il
24/04/2023 e depositata in data 27/04/2023 nel giudizio R.G. 8126/2017;
In ogni caso: Voglia la Corte adita accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio : ………. pronunciare la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita a rogito Dott. , Notaio in RT AN (rep. Persona_1
47896 racc. 22221) del 04/12/2012 registrato a AN il 05/12/2012 al n.
1862, serie 1T, trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Macerata-
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 06/12/2012 ai numeri rg
15862 rp 11021; con il quale i Sigg.ri nata a [...]_4 il 20/02/1954 (cf: ) e residente in [...] C.F._2
Corso Matteotti n. 249, nato in [...] il [...] (cf: Parte_1
residente in [...] Corso Matteotti n. 249 C.F._1 hanno ceduto ciascuno per la propria quota alla società Parte_3
(con sede in RT AN – MC Via Don Minzoni n. 2/C, C.F. e P.IVA
, in persona del legale rapp.te Sig.ra (nata a [...]_3 COoparte_2
Verona il 16/11/1956, c.f. e residente a [...]) l'intera proprietà del seguente bene immobile: “porzione del fabbricato in avanzato corso di costruzione sito in RT AN Piazza delle
Rimembranze, angolo Via Vittorio Veneto e precisamente: locale destinato a negozio a piano terreno, della superficie di metri quadrati 150 confinante con detta piazza, via Vittorio Veneto e proprietà riportato nel catasto fabbricati Per_2 di detto Comune al Foglio 22, particella 496 subalterni 5 in corso ddefinizione, 8 in corso di definizione”; dichiarando che lo stesso è inefficace e, quindi, inopponibile – ex art. 2901 c.c. – nei confronti dell'attrice, in quanto stipulato in frode alle ragioni creditorie della stessa e ordinando al Sig. Conservatore di provvedere alla annotazione/trascrizione dell'emanando provvedimento”
Con vittoria delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 4 di 24 FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da COoparte_1
- e per essa da quale IA – ha dichiarato la Parte_2 inefficacia “dell'atto di compravendita a rogito Dott. , Notaio in Persona_1
RT AN (repertorio n. 47896 – raccolta n. 22221) del 4.12.2012 registrato
a AN il 5.12.2012 al n. 1862, serie 1T, trascritto all'Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Macerata-Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
06.12.2012 ai numeri rg 15862 rp 11021 con il quale i Sigg.ri Parte_1
e , coniugi in regime di comunione legale dei beni, hanno ceduto, Parte_4 ciascuno per la propria quota, alla società l'intera Parte_3 proprietà del seguente bene immobile: porzione del fabbricato in avanzato corso di costruzione sito in RT AN Piazza delle Rimembranze, angolo Via Vittorio
Veneto e precisamente: locale destinato a negozio a piano terreno, della superficie di metri quadrati 150 confinante con detta piazza, via Vittorio Veneto e proprietà riportato nel catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 22, Per_2 particella 496 subalterni 5 in corso di definizione, 8 in corso di definizione” e ha condannato la parte convenuta a rifondere alla società attrice le spese di lite.
In particolare il giudice di primo grado, respinte le eccezioni sollevate dai convenuti in merito al mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, alla intervenuta prescrizione e al difetto di legittimazione attiva della CO società , ha disatteso gli ulteriori profili sollevati dai convenuti sia in ordine alla dedotta nullità della fideiussione (per violazione della normativa antitrust) sia in merito alla asserita nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 102
c.p.c. (per non avere parte attrice convenuto in giudizio anche la NC PS
s.p.a., titolare dell'ipoteca sull'immobile oggetto di revocatoria) e ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c.
II) Hanno proposto appello con separati atti l'Avv. e la Parte_1 società per i motivi di seguito illustrati chiedendo, in Parte_3 riforma della sentenza impugnata, la reiezione della domanda avversaria. pagina 5 di 24 III.) Si è costituita - e per essa COoparte_1 Parte_2 quale IA – che ha eccepito la inammissibilità dell'appello per
[...] inosservanza dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato integralmente i motivi di gravame chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza del Tribunale.
IV) Quindi, riuniti di due procedimenti e assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., sollevata da - e per essa COoparte_1 Parte_2
CO quale IA – (nel prosieguo per brevità ), poiché gli atti di gravame contengono argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo degli atti, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: gli appellanti hanno infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
1.2) In secondo luogo si osserva che la sentenza impugnata è stata pronunciata nei confronti di , in giudizio in proprio ex art. 86 Parte_1
c.p.c. nonché, a seguito di riassunzione, anche quale erede beneficiato di
, e nei confronti della società Parte_4 Parte_3
Dal contenuto degli atti di appello risulta che, con i motivi di gravame, sono state ribadite le questioni trattate nel giudizio di primo grado - volte a contestare la domanda di parte attrice - sia dai convenuti Avv. , Parte_1 difensore in proprio e della coniuge poi costituitosi in qualità di Parte_4 erede beneficiato di quest'ultima (deceduta in corso di causa), sia dalla società
pagina 6 di 24 convenuta pertanto dalle doglianze articolate e dalle difese Parte_3 svolte si evince la volontà di impugnare la sentenza da parte dell'Avv. Parte_1
(procedimento n. 531/2023) e nei confronti del medesimo (procedimento n.
532/2023), anche nella qualità di erede sopra indicata, e che quindi la dicitura
“in proprio” contenuta negli atti di appello è riferibile esclusivamente alla difesa personale della parte prevista dall'art. 86 c.p.c.
2) Ciò posto si rileva che gli appellanti, riepilogata la vicenda processuale, censurano la sentenza impugnata articolando i medesimi motivi di gravame, di seguito illustrati: per ragioni di priorità logica si ritiene di esaminare anzitutto il secondo, il terzo ed il quarto motivo che riguardano le eccezioni di natura preliminare già proposte nel giudizio di primo grado e respinte dal Tribunale.
2.1) Con il secondo motivo di impugnazione si contesta la decisione nella parte in cui il Tribunale ha osservato che il termine di prescrizione decorre dalla trascrizione dell'atto (nella specie dal 6.12.2017) e non dalla stipula (avvenuta il
4.12.2017) e ha conseguentemente respinto la eccezione di prescrizione, poiché
l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato nel prescritto termine quinquennale, dovendosi nella specie far riferimento alla data del 5.12.2017 in cui l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario.
2.2) A sostegno dell'assunto difensivo gli appellanti richiamano due decisioni della Suprema Corte (Cass. n. 11451/2003; Cass. n. 10828/2015) secondo cui la impossibilità di far valere un diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto per i quali l'art. 2941 c.c. prevede ipotesi tassative, tra le quali non rientra la ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto.
2.3) Le doglianze, incentrate esclusivamente sulla individuazione del dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione, non sono fondate.
Invero – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – “la disposizione dell'art. 2903 cod. civ., là dove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata (attraverso il pagina 7 di 24 coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all'art. 2935 c.c.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (Cass. civ. n. 4049/2023).
Nel caso di specie, dunque (come in quello esaminato dalla Suprema Corte con la sentenza citata), trattandosi di atto di compravendita di immobile, la prescrizione dell'azione revocatoria decorre dal giorno in cui ne è stata data pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari, essendo quest'ultimo il giorno in cui l'atto diviene opponibile ai terzi.
E' pacifico tra le parti che l'atto di cui si richiede la revocatoria è stato trascritto CO il 6.12.2012 (come del resto risulta dal documento n. 24 allegato da nel giudizio di primo grado) e che l'atto di citazione è stato consegnato per la notifica il 5.12.2017 (v. originale di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado): pertanto la domanda ex art. 2901 c.c. è stata proposta nel prescritto termine di prescrizione e la relativa eccezione deve ritenersi infondata;
ne consegue la reiezione del secondo motivo di appello.
3.1) Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la erroneità della sentenza avendo il tribunale ritenuto che la controversia in esame non è soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione, in violazione dell'art. 5 comma 1 bis del decreto legislativo n. 28/2010.
Ad avviso degli appellanti, infatti, la “vertenza in oggetto di fatto rientra tra i contratti bancari”, con la conseguenza che la norma suddetta deve trovare applicazione se, come nella specie, “si discute di un atto pregiudizievole all'interno del quale sussiste l'accollo di un mutuo di €. 500.000,00”.
3.2) Il motivo è infondato e va dunque respinto.
Invero nel presente giudizio si discute non di questioni concernenti i contratti bancari, ma dell'azione revocatoria avente ad oggetto un atto dispositivo a contenuto patrimoniale, volta a far dichiarare la inefficacia, nei confronti dei creditori, dell'atto stesso che rimane valido ed efficace tra le parti.
pagina 8 di 24 Ciò posto si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità
"inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate, a norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, al tentativo obbligatorio di conciliazione" (Cass. civ. n. 25855/2021).
4.1) Con il quarto motivo di gravame gli appellanti rilevano la erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la eccezione relativa di difetto di legittimazione attiva, basata sulla asserita inesistenza della prova del credito ceduto: a sostegno del gravame richiamano alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità e di merito in base alle quali, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, dovendo essere fornita la prova documentale della cessione e quindi della legittimazione sostanziale: il motivo in esame non è meritevole di accoglimento. CO 4.2) Nel caso di specie la parte attrice - odierna appellata - , ha dedotto e documentato le seguenti circostanze di fatto:
- con atto a rogito del Dott. , Notaio in Roma, del 26/07/2016 Persona_3 rep. 52669/racc. 26248 (doc. 2, allegato all'atto di citazione innanzi al Tribunale), la è stata fusa per incorporazione nella COoparte_3 COoparte_4
: dal contenuto di detto atto risulta che, in seguito a tale fusione, la
[...] incorporante è subentrata in tutte le attività, COoparte_4 passività, diritti, obblighi, crediti, debiti, azioni e ragioni attive e passive della incorporata, compresi i rapporti contrattuali e processuali;
- con provvedimento del 30 dicembre 2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.
Lgs. 180/2015 (che richiama l'art. 58 TUB), la NC d'Italia ha disposto la cessione a dei seguenti crediti (e diritti immobiliari): i COoparte_1 crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di
[...] al 30 settembre 2015, già di titolarità della controllata CP_4 CP_3
pagina 9 di 24 i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di CP_1 al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di COoparte_4 cartolarizzazione;
gli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a e (doc. 3 allegato all'atto di COoparte_4 COoparte_3 citazione);
- detta cessione è stata pubblicata sulla G.U. n. 46 del 24/02/2017 (doc. 3 bis).
Tali circostanze, non specificamente contestate, valutate complessivamente, inducono a ritenere che fra le posizioni in cui è subentrata COoparte_4 poi cedute alla rientrano anche quelle
[...] COoparte_1 dedotte nel presente giudizio, a tutela delle quali è stata proposta l'azione revocatoria.
Infatti la complessiva esposizione debitoria, di cui ai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Ancona nel 2013 (doc. n. 12 e 22), è ricollegabile al mancato adempimento delle obbligazioni derivanti sia dai contratti di locazione finanziaria stipulati da il 30.12.2010 ed il 17.1.2011 (rispettivamente COoparte_3 con Kiro Real Estate s.r.l. e con PE EG HO s.r.l. - poi risolti nel
2013 (v. comunicazioni della , doc. n. 11 e 21) – sia in base agli CP_3 impegni assunti dai garanti (tra i quali e ) nel Parte_1 Parte_4
2011 (v. “patti di riacquisto fideiussorio”): ne consegue che tali posizioni creditorie, già in sofferenza, nel 2013, risalgono ad epoca anteriore a quella indicata nel provvedimento di cessione e devono quindi ritenersi inclusi in tale provvedimento.
Inoltre, come osservato dal primo giudice, è indicativo della titolarità del CO credito in capo alla società anche il fatto che la stessa risulta in possesso di tutta la documentazione (dalla stessa prodotta) relativa alle pretese creditorie dedotte e in particolare dei contratti di leasing, degli atti di compravendita tra il fornitore ed il cedente, dei patti di riacquisto fideiussorio sottoscritti dai garanti, dei decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Ancona relativi alle esposizioni debitorie derivanti dall'inadempimento dei contratti di leasing e delle relative obbligazioni assunte a garanzia degli stessi.
pagina 10 di 24 Va infine osservato che la prova della titolarità desumibile dagli elementi di prova sopra indicati, trova conferma nella documentazione valorizzata dal primo giudice e non contestata dagli appellanti, consistente nelle dichiarazioni notarili prodotte dalla parte attrice, odierna appellata, attestanti che i beni immobili oggetto della locazione finanziaria nonché i crediti relative alle posizioni delle società garantite sono ricompresi nell'elenco dei crediti e dei beni ceduti in blocco.
Per le considerazioni svolte l'eccezione ribadita in questa sede dagli appellanti con il motivo in esame va respinta.
5.) Gli altri motivi, che per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere trattati congiuntamente, riguardano la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
5.1) Con il primo motivo gli appellanti lamentano la illogicità e contraddittorietà della ricostruzione in fatto nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato le condizioni previste dalla disposizione citata e quindi anche il CO pregiudizio alle altrui ragioni di credito sebbene la società sia titolare della ipoteca n. 17756/4226 del 18.11.2018 iscritta sull'area ove è stato edificato il fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare che ha costituito oggetto dell'atto dispositivo impugnato e sebbene la stessa REV stia procedendo in via esecutiva (procedimento n. 39/2021) innanzi al Tribunale di Macerata.
5.2) Con il quinto motivo gli appellanti ribadiscono la insussistenza del CO pregiudizio in capo alla società , in considerazione della ipoteca di cui la stessa era titolare, e rilevano la illogicità della motivazione nella parte in cui il primo giudice mette in dubbio il credito della NC PS che, con un finanziamento di €. 500.000,00 del 2007, ha consentito la realizzazione di una palazzina costruita su un lotto inedificato, consentendo la realizzazione dei crediti CO su un maggior valore;
deducono inoltre che la somma oggetto del credito di nei confronti di PE EG HO (di €. 4.800.000,00), posto a fondamento della dell'azione revocatoria, è stato incassato per €. 2.400.000,00 (a fronte di un CO valore dell'albergo ceduto di €.6.300.000,00) e che ha incassato i canoni fino al 2009 per l'importo complessivo di €. 2.880.000,00, come emerso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 7957/2013; rilevano altresì che quando è
pagina 11 di 24 stato posto in essere l'atto dispositivo (4.12.2012) - oggetto dell'azione revocatoria - non sussisteva alcuna morosità da parte dell'assuntore del leasing
(accertata nel 2013), che operava regolarmente e che non presentava alcuna criticità.
Sotto diverso profilo ripropongono la eccezione di nullità della garanzia in base ai punti 2-6-8- accordo ABI e richiamano la decisione della Suprema Corte (Cass.
n. 29810/2017): pertanto, secondo gli appellanti, “essendo stata proposta
l'azione oltre i sei mesi, la azione nei cfr dei garanti era nulla e prescritta”.
Con il medesimo motivo gli appellanti deducono altresì la violazione dell'art. 102 c.p.c. perché “In una vertenza come questa il creditore ipotecario di parte del bene oggetto dell'azione revocatoria peraltro finanziatore dell'intero intervento doveva essere convenuto come litisconsorte necessario in quanto qualsiasi decisione avrebbe potuto pregiudicare i suoi diritti” e lamentano la illogicità della motivazione del primo giudice che ha ravvisato il requisito dell'eventus damni CO senza considerare che stava procedendo alla vendita giudiziaria dell'immobile nella procedura esecutiva immobiliare;
censurano altresì a motivazione nella parte in cui il giudice la rilevato la gratuità dell'atto dispositivo, contestato sebbene sia stato dimostrato che la società si è accollata il totale Parte_3 mutuo gravante sull'immobile per €. 500.000,00 (come da atto di transazione del
28.2.2017).
5.3) Con il sesto motivo viene ribadita la nullità della garanzia in base alla sentenza della Suprema Corte n. 29810/2017 in considerazione del fatto che alcune clausole dei contratti sottoscritti dalle parti riproducono quelle contenute nello schema ABI, ritenute in contrasto con la normativa antitrust dalla NC
d'Italia e nulle dalla giurisprudenza, anche di legittimità.
5.4) Con il settimo motivo gli appellanti ribadiscono la violazione dell'art. 102
c.p.c. e censurano la decisione del Tribunale che ha escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario con la NC PS, beneficiaria della iscrizione ipotecaria osservando che “tale assunto è illegittimo in quanto titolare privilegiato del credito è PS che ha iscritto ipoteca per prima, ha finanziato l'intera operazione e
pagina 12 di 24 la sua garanzia non può essere messa in discussione e comunque doveva essere convenuta in giudizio per tutelare i suoi diritti.
Quanto poi il I Giudice afferma che non c'è prova del pagamento delle rate di mutuo, e dell'accollo, tale assunto oltre che contrario all'atto depositato di accollo
è anche in contrasto con i criteri che ogni giudice deve applicare ex art. 2727 –
2728 – 2729 cc.
Di fronte all'inesistenza di qualsiasi azione promossa da PS per il pagamento delle rate di mutuo, era obbligo di controparte provare il contrario ex art. 2697 cc. prova impossibile essendo state regolarmente pagate da ormai 13 anni le relative rate”
5.5) Con l'ottavo motivo di gravame contestano la decisione del Tribunale nella parte in cui il primo giudice ha ravvisato il presupposto dell'eventus damni CO ribadendo di “aver prodotto l'atto di pignoramento di sull'immobile e la relativa ipoteca”.
5.6.) Quanto all'elemento soggettivo gli appellanti osservano, con il nono ed il decimo motivo di gravame, che:
-alla data dell'atto dispositivo (4.12.2012) non sussisteva alcuna morosità in capo alla assuntrice del leasing PE EG HO tenuto conto anche dell'ottimo andamento dell'attività alberghiera svolta;
-REV avrebbe incassato somme complessivamente superiori a quelle che hanno costituito oggetto del decreto ingiuntivo in base al quale la stessa ha agito in revocatoria;
-l'atto dispositivo non è a titolo gratuito poiché l'acquirente con atto del
28.12.2017 si è accollata il mutuo di €. 500.000,00, erogato dal PS, e ha versato le relative rate.
6.) Le doglianze non sono fondate.
6.1) In primo luogo vanno esaminate le deduzioni degli appellanti, i quali hanno ribadito l'eccezione di nullità delle garanzie, poste a fondamento della dell'azione revocatoria - in quanto riproduttiva delle clausole che sono state ritenute in contrasto con la normativa antitrust, poiché limitative della concorrenza - con ciò
pagina 13 di 24 riconoscendo, di fatto, l'esistenza di tali garanzie e limitandosi a contestarne la validità.
6.1.2) A tale riguardo va anzitutto osservato che gli appellanti hanno dedotto la nullità delle garanzie prestate, ma in seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 41994/2021) “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art.
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti"; nella specie si tratterebbe, quindi, eventualmente, di una nullità parziale, riferibile esclusivamente alle clausole in questione.
6.2.2) Ciò premesso si ritiene che l'eccezione non possa essere accolta.
Invero, con provvedimento del 2.5.2005 la NC d'Italia ha accertato che "le clausole di cui agli “articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90" e pertanto devono ritenersi nulle ai sensi della citata disciplina.
In particolare, i rilievi critici dell'autorità garante hanno riguardato: a) la c.d.
"clausola di riviviscenza" in deroga all'art. 1941 c.c., secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2); b) la c.d. "clausola di rinuncia a termini ex art. 1957 c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione risultano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957,
pagina 14 di 24 che si intende derogato" (art. 6); c) la c.d. "clausola di sopravvivenza" in deroga all'art.1939 c.c., a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".
L'accertamento della NC d'Italia si riferisce quindi allo schema contrattuale elaborato dalla associazione di categoria per le fideiussioni omnibus e pertanto non può essere esteso in via automatica a garanzie di carattere differente, quali quelle in esame.
Nel caso concreto, infatti, la garanzia di cui si discute trae origine da un preciso rapporto negoziale (ricollegabile ai contratti di locazione finanziaria n. 14378 e n.14335) cui le parti hanno fatto puntuale riferimento e non da operazioni del soggetto garantito che possano determinare una oscillazione della misura della garanzia.
Da ciò consegue che è onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale provarne la esistenza secondo regole ordinarie nel processo civile, trattandosi di un elemento costitutivo della pretesa (Cass. n. 30818/2018): nella fattispecie in esame tuttavia tale onere non è stato assolto non essendo stato allegata, né quindi provata, la sussistenza di un accordo tra gli operatori finanziari volto ad escludere o restringere la concorrenza nel settore dei contratti analoghi a quelli stipulati nel caso concreto.
Ne deriva che la mancata dimostrazione di una intesa, coeva alla prestazione della garanzia di cui si tratta, volta ad impedire, restringere o falsare la concorrenza mediante la fissazione di clausole in materia di garanzie prestate per specifiche operazioni derivanti da contratti di leasing, non può che condurre al rigetto della eccezione di nullità, per violazione della normativa antitrust.
6.2.3) Va peraltro anche rilevato, come osservato dalla parte appellata, che, con riferimento alla nullità della deroga all'art. 1957 c.c., tale clausola non è presente nei contratti dai quali deriva la garanzia assunta e ciò induce a ritenere che i contratti in questione non possano considerarsi conformi allo schema ABI di cui si è detto in precedenza.
pagina 15 di 24 6.3) Quanto alle doglianze degli appellanti volte a mettere in discussione la esistenza e l'ammontare del credito (quinto motivo) si osserva che “l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito” (tra le altre, Cass. civ. n.
5359/2009; conf. Cass. civ. n. 5746/2022). CO Ciò posto si osserva che agisce in revocatoria a tutela delle ragioni di credito che traggono origine dai due contratti di locazione finanziaria stipulati da il 30.12.2010 (con Kiro Real Estate s.r.l.) ed il 17.1.2011 COoparte_3
(con PE EG HO s.r.l.), entrambi risolti nel 2013 in seguito all'inadempimento delle debitrici e dagli impegni assunti dai garanti (tra i quali e ), con riferimento alle obbligazioni derivanti Parte_1 Parte_4 dai suddetti contratti, nel 2011: i crediti in questione hanno costituito oggetto di due decreti ingiuntivi chiesti e ottenuti da nei confronti delle COoparte_3 società debitrici principali e, tra gli altri, di e Parte_1 Parte_4
(decreto n. 2322/2013 emesso dal Tribunale di Ancona per l'importo complessivo di €. 4.825.028,55, relativo alle posizioni ricollegabili al contratto di locazione finanziaria stipulato con la PE EG HO s.r.l. e decreto n. 802/2014 per l'importo complessivo di €. 3.891.725,08 emesso dal Tribunale di Ancona, relativo alle posizioni ricollegabili al contratto di locazione finanziaria stipulato con
Kiro Real Estate s.r.l.): tali circostanze, come si è detto, risultano dalla CO documentazione prodotta da nel procedimento di primo grado, in precedenza indicata.
Come dedotto dai convenuti e e come rilevato dal Tribunale Parte_1 Parte_4
(nella sentenza impugnata) e non contestato in questa sede è stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2322/2013 (procedimenti n.
7957/2013 e 19/2014, solo quest'ultimo risulta definito con la sentenza n.
379/2018 con cui, per quanto riguarda la posizione che rileva COoparte_5 in questo procedimento, è stata dichiarata ex art. 306 c.p.c. la estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio da parte degli opponenti); i convenuti pagina 16 di 24 e costituendosi innanzi al giudice di primo grado, hanno Parte_1 Parte_4 dedotto che anche avverso il decreto ingiuntivo n. 802/2014 era pendente il procedimento di opposizione (n. 3544/2014) innanzi al Tribunale di Ancona (v. comparsa di costituzione e risposta).
Gli appellanti, come si dirà, deducono in questa sede la insussistenza dell'eventus damni e dell'elemento soggettivo, senza, tuttavia, contestare la pendenza dei predetti giudizi né dedurre la intervenuta revoca dei decreti ingiuntivi: anzi, con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. il 2.12.2023, è stato evidenziato che “è pendente dinanzi al Tribunale di Ancona la vertenza n.
7957/13 con oggetto il credito vantato da Rev portato dal DI n. 2322/2013 per un importo di €.4.829.496,03” e che “normale conseguenza sarebbe stata la sospensione della presente vertenza in attesa della sentenza relativa” al suddetto procedimento.
Trattasi, quindi, di crediti litigiosi, comunque idonei a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato alla proposizione dell'azione revocatoria avverso l'atto dispositivo, senza che vi sia necessità della certezza del credito, né del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione revocatoria, che non persegue fini restitutori (Cass. civ. n. 4212/2020).
Del resto il giudizio di revocatoria ordinaria non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (tra le altre, Cass. civ. 24909/2023).
Ne consegue che, come osservato dal Tribunale, non sussistevano – né sussistono - i presupposti per la sospensione del procedimento e che esulano dall'oggetto del presente giudizio tutte le questioni concernenti la vendita dell'albergo (già oggetto del contratto di locazione finanziaria, poi risolto), la somma riscossa, e, più in generale, riguardanti l'an ed il quantum delle pretese creditorie poste a fondamento dell'azione revocatoria - che rilevano invece nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi di cui si è detto - dovendosi in questa pagina 17 di 24 sede verificare la sussistenza dei presupposti per dichiarare la inefficacia dell'atto di compravendita impugnato, anche se il credito è in contestazione.
6.4) Le censure articolate dagli appellanti (con il primo motivo, con il quinto e con l'ottavo motivo), volte ad evidenziare la insussistenza del pregiudizio
(eventus damni) ricollegabile all'atto dispositivo impugnato, non sono fondate.
6.4.1) Occorre anzitutto rilevare che, secondo l'indirizzo costante della
Suprema Corte, in tema di dell'azione revocatoria, perché sussista l'eventus damni, “non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio, ma anche in una modificazione qualitativa di esso”.
Detta modificazione qualitativa della garanzia patrimoniale del debitore può derivare anche dalla “sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita (…), in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass., 09/02/2012, n. 1896).
E' stato altresì osservato che “in tema di azione revocatoria ordinaria
l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass., 29/09/2021, n. 26310).
6.4.2) Nella fattispecie in esame l'atto dispositivo ha implicato il trasferimento della proprietà immobiliare al prezzo di €. 550.000,00: tale circostanza evidenzia l'eventus damni nel senso sopra indicato atteso che la eventuale disponibilità del denaro, in sostituzione dell'immobile, rende indubbiamente più difficoltosa la possibilità di realizzare i crediti in via esecutiva, tenuto conto anche del fatto che, nel caso concreto, in base a quanto prospettato dagli appellanti, alla parte acquirente non è stato erogato il mutuo che avrebbe permesso di versare il prezzo pattuito in €. 550.000,00 (v. atto del 4.12.2012), tantoché la stessa si è accollata il mutuo esistente sull'immobile oggetto di compravendita per la somma pagina 18 di 24 di €. 500.000,00, come sarebbe stato concordato con l'atto di transazione del
20.2.2013.
Tali circostanze, valutate complessivamente e insieme al fatto che non sono stati forniti elementi di prova in ordine ad eventuali ulteriori disponibilità patrimoniali dei venditori, evidenziano l'eventus damni, come sopra delineato.
Né al fine di pervenire ad una diversa conclusione possono assumere rilievo le circostanze dedotte dagli appellanti in ordine iscrizione ipotecaria (n. 17756/4226 sul bene - oggetto della compravendita impugnata - poi pignorato e venduto nella procedura esecutiva n. 39/2021 innanzi al Tribunale di Macerata).
Invero dalla documentazione prodotta dagli appellanti (allegata alle note depositate il 14.2.2025 ed il 13.3.2025, relativa alla procedura esecutiva suddetta, v. in particolare avviso di vendita e decreto di trasferimento) si evince che l'ipoteca n. 17756/4226 è stata iscritta, nel 2008, in favore di
[...]
a garanzia di una apertura di credito, che il pignoramento è stato CP_6 trascritto in favore di e che il procedimento immobiliare n. COoparte_7
CO 39/2021 è stato promosso da , quale IA di COoparte_7
Tali circostanze, desumibili dai documenti prodotti dagli appellanti, denotano che in sede esecutiva ha agito un soggetto, titolare di una ipoteca (iscritta sul CO bene), ma diverso da che, come si è detto in precedenza, ha invece proposto l'azione revocatoria, a tutela dei crediti ricollegabili a due contratti di locazione finanziaria stipulati da . CP_3
Non può quindi ritenersi fondato l'assunto difensivo degli appellanti secondo cui CO l'atto dispositivo non ha recato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie di , perché quest'ultima è titolare di una ipoteca sul medesimo immobile che ha costituito oggetto dell'atto e ha coltivato l'azione esecutiva fino alla CP_8 vendita del bene. CO Infatti la ipoteca indicata risulta iscritta a favore di un soggetto diverso da e a garanzia di un credito che non è ricollegabile ai contratti di locazione finanziaria stipulati da dai quali traggono origine, come si è visto, CP_3
CO le ragioni di credito a tutela delle quali ha proposto l'azione revocatoria;
inoltre l'esecuzione immobiliare è stata proposta (seppure mediante la pagina 19 di 24 CO IA ) da che è quindi titolare del credito garantito COoparte_7 dalla ipoteca sopra indicata ed è un soggetto giuridico diverso ed autonomo da CO
che, in sede esecutiva, risulta soltanto IA, mentre in questo giudizio ha proposto l'azione revocatoria (peraltro con atto che, in base a quanto emerge dalla documentazione prodotta dagli appellanti, è stato trascritto in data - 9.5.2018 – anteriore a quella in cui è stato trascritto il pignoramento in favore di 8.3.2021). COoparte_7
6.4.3) Per le considerazioni svolte si ritiene che sia configurabile l'eventus damni, ricollegabile all'atto dispositivo impugnato, che e, pertanto i motivi di gravame non siano meritevoli di accoglimento.
6.5) Alla medesima conclusione si deve pervenire in merito alle doglianze - articolate, in parte, con il quinto motivo e con il settimo VII motivo di gravame - concernenti la violazione dell'art. 102 c.p.c. per la omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'istituto bancario titolare di ipoteca su parte dell'immobile compravenduto “che ha iscritto ipoteca per prima, ha finanziato l'intera operazione e la sua garanzia non può essere messa in discussione e comunque doveva essere convenuta in giudizio per tutelare i suoi diritti”.
Infatti, qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario esclusivamente tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente, questi ultimi ritualmente convenuti in giudizio nel caso di specie in cui non sono, invece, ravvisabili concreti elementi tali da imporre la integrazione del contraddittorio nei confronti di altri creditori ipotecari, atteso che, come rilevato dal primo giudice, non è stata posta in discussione la iscrizione ipotecaria che, quindi, rimane valida ed efficace, ma è stato contestato esclusivamente l'atto dispositivo del bene immobile.
6.6.1) Passando ad esaminare gli ultimi due motivi di appello (nono e decimo), relativi al requisito soggettivo dell'azione revocatoria, va anzitutto osservato che le ragioni creditorie sono anteriori rispetto all'atto dispositivo impugnato, stipulato il 4.12.2012, atteso che le garanzie sono state prestate con atti del 30.12.2010 e CO del 17.1.2011 (v. documenti n. 7 e 16 sopra citati, prodotti da innanzi al
Tribunale), circostanza questa che non ha costituito oggetto di contestazione.
pagina 20 di 24 6.6.2) Pertanto, anche a voler configurare, nel caso in esame, un atto a titolo oneroso (in considerazione del corrispettivo comunque pattuito dalle parti), trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, si osserva che, unica condizione per l'esercizio della dell'azione revocatoria è “la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.…” (Cass. civ. n.
16221/2019).
Quanto al requisito soggettivo in esame (“scientia damni”) va ricordato anche il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in forza del quale “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”
(Cass. civ. n. 28423/2021; Cass.civ. n. 16825/2013).
La Corte di Cassazione ha altresì chiarito (v. Cass. civ. n. 195/2023) che
“secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova della “participatio fraudis” (rectius: scientia damni) del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
(Cass., ord., n. 1286 del 18/01/2019; Cass. n. 5359 del 5/03/2009)”.
6.6.3) Ciò premesso si osserva che, a differenza di quanto ritenuto dagli appellanti, all'epoca in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo (il 4.12.2012) sussisteva la morosità delle due società debitrici-utilizzatrici per il mancato pagamento dei canoni previsti dai contratti di locazione finanziaria di cui si è detto in precedenza: tale circostanza risulta dagli estratti conto in base ai quali è
pagina 21 di 24 stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo (doc. n. 10 e n. 20, prodotti da CO
nel giudizio di primo grado) da cui si evince che l'inadempimento è iniziato nel corso del 2012 e si è protratto fino al mese di ottobre del 2013 quando è stata comunicata alle debitrici e a coloro che avevano prestato garanzia nel 2011 la intervenuta risoluzione del contratto per il mancato pagamento dei canoni (doc.
11 e 21) maturati sin dal 2012.
Ciò posto si osserva che i venditori, e , Parte_1 Parte_4 erano coniugi in regime di comunione legale (come risulta dall'atto di
[.. compravendita), che, all'epoca dell'atto, le quote della società acquirente “
erano suddivise tra (25%), Parte_3 Parte_4 Per_4
(25%) - sorella di (come risulta dai certificati di
[...] Parte_1 nascita e dallo stato di famiglia prodotto) - 16,5%, COoparte_9 CP_10
16,5%, , (circostanze
[...] COoparte_11 COoparte_12 pacifiche e comunque desumibili dalla visura allegata): pertanto la venditrice coniuge in regime di comunione legale, di e la Parte_4 Parte_1 sorella di quest'ultimo, , erano titolari della quota Persona_4 maggioritaria della società acquirente.
In tale contesto va altresì rilevato che anche ha sottoscritto, Persona_4 nel 2011, insieme, tra gli altri, a e gli accordi Parte_1 Parte_4
a garanzia delle operazioni di leasing finanziario di cui si è detto in precedenza e che nei confronti della medesima sono stati emessi i decreti ingiuntivi sopra indicati.
Inoltre, dal contenuto dell'atto dispositivo di cui si discute risulta che:
- il bene venduto era gravato da ipoteca (a favore del per la COoparte_13 somma di euro 1.000.000,00 iscritta in data 27/10/2009), che non è stata cancellata all'epoca della vendita;
- quando è stato stipulato l'atto dispositivo non è stato versato ai venditori il prezzo della compravendita (stabilito in €. 550.000,00), neanche in parte (poiché la società acquirente avrebbe dovuto effettuare il pagamento del corrispettivo mediante la somma oggetto di un mutuo che poi non è stato erogato) e, nonostante ciò, i venditori hanno rinunciato alla ipoteca legale.
pagina 22 di 24 Dall'atto di transazione del 20.2.2013 risulta che i contraenti avrebbero poi pattuito (in seguito alla mancata erogazione del mutuo) di modificare le modalità di versamento del prezzo prevedendo, in sostituzione del pagamento mediante il netto ricavo del mutuo, l'accollo, da parte della società acquirente, del mutuo di
€. 500.000,00 gravante sull'immobile compravenduto, erogato da Monte dei
Paschi di Siena con atto del 20.10.2009.
I rapporti familiari esistenti tra i venditori e due socie della società acquirente, titolari della quota di maggioranza, una ) anche venditrice e Parte_4 garante, l'altra ) anche garante, e le modalità della vendita Persona_4 con cui gli acquirenti hanno rinunciato alla ipoteca legale senza ricevere alcun corrispettivo alla data della stipula dell'atto e hanno poi accettato l'accollo di un mutuo per un importo notevolmente inferiore rispetto al prezzo originariamente pattuito (di €. 550.000,00), tenuto conto del fatto il mutuo accollato era stato stipulato nel 2009 per l'importo di €.500.000,00 e che, quindi, verosimilmente, la somma ancora dovuta era diminuita in seguito al pagamento delle rate scadute, sono elementi che, valutati complessivamente, inducono a ritenere la consapevolezza, in capo ai venditori e alla parte acquirente, del pregiudizio che la vendita del bene avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, avendo comportato la perdita di un cespite immobiliare e quindi sensibilmente ridotto la garanzia patrimoniale destinata a far fronte alle obbligazioni derivanti dagli accordi sottoscritti nel 2011.
7) Per le considerazioni svolte, che, per il carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre argomentazioni difensive svolte dalle parti, gli appelli vanno respinti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
8.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, gli appellanti vanno condannati a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
9.) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,
pagina 23 di 24 ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, respinge gli appelli (procedimenti riuniti n. 531/2023 e 532/2023) proposti avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 449/2023 pubblicata il
27.4.2023;
condanna gli appellanti in solido a rifondere a COoparte_1 le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €.
12.000,00 per compenso professionale ed €. 100,00 per esborsi, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN RA
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta da: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa AN RA Consigliere est. dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 531/2023
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 proprio ex art. 86 c.p.c.
APPELLANTE
COo
(C.F. e P. IVA: ) -e per essa COoparte_1 P.IVA_1
(C.F. e P. IVA: , quale IA - Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe CINELLI
APPELLATA
E nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Rita SISTI
APPELLATA
Causa alla quale è stata riunta quella n. 532/2023
pagina 1 di 24 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Rita SISTI
APPELLANTE
COo
(C.F. e P. IVA: e - per COoparte_1 P.IVA_1 essa- (C.F. e P. IVA: ), quale IA - Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe CINELLI
APPELLATA
E nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in proprio ex art. 86 c.p.c.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 449/2023 del Tribunale di Ancona pubblicata il 27.4.2023.
CONCLUSIONI
Dell'Avv. : “…respinta ogni contraria istanza, avversaria Parte_1 eccezione e deduzione, anche istruttoria, sulla scorta delle argomentazioni articolate in riforma della sentenza impugnata:
➢ In via principale, nel merito: Voglia la Corte d'Appello di Ancona annullare l sentenza n. 449/2023 del Tribunale di Ancona per illegittimità, illogicità, inesistenza del presupposto motivazionale, in assenza di qualsiasi pregiudizio, stante la titolarità dell'attrice Rev dell'ipoteca n. 17756/4226 per la quale ha già proposto l'esecuzione immobiliare n. 39/21 avanti al Tribunale di Macerata con vendita già avvenuta (decreto di trasferimento del 26/02/25), per nullità, stante la prescrizione dell'azione secondo i principi affermati dalla sent. 29810/17
Cassazione Civile in relazione all'art. 1957 cc ed al termine ivi previsto.
➢ In via subordinata, nel merito: Annullare la sentenza n. 449/23 in quanto contraria ai principi di diritto in materia di azione revocatoria, infondata rispetto ad una scientia fraudis inesistente, contraria ai principi di diritto in materia di pagina 2 di 24 ipoteca, di prova, accogliendo tutte le eccezioni sollevate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, per entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e CPA, accessori come per legge.”
Della società “…respinta ogni contraria istanza, Parte_3 avversaria eccezione e deduzione, anche istruttoria, sulla scorta delle argomentazioni articolate in riforma della sentenza impugnata:
➢ In via principale, nel merito: Voglia la Corte d'Appello di Ancona annullare l sentenza n. 449/2023 del Tribunale di Ancona per illegittimità, illogicità, inesistenza del presupposto motivazionale, in assenza di qualsiasi pregiudizio, stante la titolarità dell'attrice Rev dell'ipoteca n. 17756/4226 per la quale ha già proposto l'esecuzione immobiliare n. 39/21 avanti al Tribunale di Macerata con vendita già avvenuta (decreto di trasferimento del 26/02/25), per nullità, stante la prescrizione dell'azione secondo i principi affermati dalla sent. 29810/17
Cassazione Civile in relazione all'art. 1957 cc ed al termine ivi previsto.
➢ In via subordinata, nel merito: Annullare la sentenza n. 449/23 in quanto contraria ai principi di diritto in materia di azione revocatoria, infondata rispetto ad una scientia fraudis inesistente, contraria ai principi di diritto in materia di ipoteca, di prova, accogliendo tutte le eccezioni sollevate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, per entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e CPA, accessori come per legge.”
Della società - e per essa - COoparte_1 Parte_2
[...]
ogni contraria eccezione e domanda disattesa, per i motivi esposti nel presente atto e negli scritti difensivi di primo grado nonché a fronte dei documenti prodotti:
In rito:
dichiarare, con ogni e qualsiasi provvedimento, inammissibili gli appelli proposti per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 449/2023 emessa dal Tribunale di Ancona il
24/04/2023 e depositata in data 27/04/2023 nel giudizio R.G. 8126/2017;
Nel merito: pagina 3 di 24 in via principale: rigettare con ogni e qualsiasi provvedimento gli appelli avversari perché infondati in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e negli atti del giudizio di primo grado, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 449/2023 emessa dal Tribunale di Ancona il
24/04/2023 e depositata in data 27/04/2023 nel giudizio R.G. 8126/2017;
In ogni caso: Voglia la Corte adita accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio : ………. pronunciare la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita a rogito Dott. , Notaio in RT AN (rep. Persona_1
47896 racc. 22221) del 04/12/2012 registrato a AN il 05/12/2012 al n.
1862, serie 1T, trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Macerata-
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 06/12/2012 ai numeri rg
15862 rp 11021; con il quale i Sigg.ri nata a [...]_4 il 20/02/1954 (cf: ) e residente in [...] C.F._2
Corso Matteotti n. 249, nato in [...] il [...] (cf: Parte_1
residente in [...] Corso Matteotti n. 249 C.F._1 hanno ceduto ciascuno per la propria quota alla società Parte_3
(con sede in RT AN – MC Via Don Minzoni n. 2/C, C.F. e P.IVA
, in persona del legale rapp.te Sig.ra (nata a [...]_3 COoparte_2
Verona il 16/11/1956, c.f. e residente a [...]) l'intera proprietà del seguente bene immobile: “porzione del fabbricato in avanzato corso di costruzione sito in RT AN Piazza delle
Rimembranze, angolo Via Vittorio Veneto e precisamente: locale destinato a negozio a piano terreno, della superficie di metri quadrati 150 confinante con detta piazza, via Vittorio Veneto e proprietà riportato nel catasto fabbricati Per_2 di detto Comune al Foglio 22, particella 496 subalterni 5 in corso ddefinizione, 8 in corso di definizione”; dichiarando che lo stesso è inefficace e, quindi, inopponibile – ex art. 2901 c.c. – nei confronti dell'attrice, in quanto stipulato in frode alle ragioni creditorie della stessa e ordinando al Sig. Conservatore di provvedere alla annotazione/trascrizione dell'emanando provvedimento”
Con vittoria delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 4 di 24 FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da COoparte_1
- e per essa da quale IA – ha dichiarato la Parte_2 inefficacia “dell'atto di compravendita a rogito Dott. , Notaio in Persona_1
RT AN (repertorio n. 47896 – raccolta n. 22221) del 4.12.2012 registrato
a AN il 5.12.2012 al n. 1862, serie 1T, trascritto all'Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Macerata-Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
06.12.2012 ai numeri rg 15862 rp 11021 con il quale i Sigg.ri Parte_1
e , coniugi in regime di comunione legale dei beni, hanno ceduto, Parte_4 ciascuno per la propria quota, alla società l'intera Parte_3 proprietà del seguente bene immobile: porzione del fabbricato in avanzato corso di costruzione sito in RT AN Piazza delle Rimembranze, angolo Via Vittorio
Veneto e precisamente: locale destinato a negozio a piano terreno, della superficie di metri quadrati 150 confinante con detta piazza, via Vittorio Veneto e proprietà riportato nel catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 22, Per_2 particella 496 subalterni 5 in corso di definizione, 8 in corso di definizione” e ha condannato la parte convenuta a rifondere alla società attrice le spese di lite.
In particolare il giudice di primo grado, respinte le eccezioni sollevate dai convenuti in merito al mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, alla intervenuta prescrizione e al difetto di legittimazione attiva della CO società , ha disatteso gli ulteriori profili sollevati dai convenuti sia in ordine alla dedotta nullità della fideiussione (per violazione della normativa antitrust) sia in merito alla asserita nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 102
c.p.c. (per non avere parte attrice convenuto in giudizio anche la NC PS
s.p.a., titolare dell'ipoteca sull'immobile oggetto di revocatoria) e ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c.
II) Hanno proposto appello con separati atti l'Avv. e la Parte_1 società per i motivi di seguito illustrati chiedendo, in Parte_3 riforma della sentenza impugnata, la reiezione della domanda avversaria. pagina 5 di 24 III.) Si è costituita - e per essa COoparte_1 Parte_2 quale IA – che ha eccepito la inammissibilità dell'appello per
[...] inosservanza dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato integralmente i motivi di gravame chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza del Tribunale.
IV) Quindi, riuniti di due procedimenti e assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., sollevata da - e per essa COoparte_1 Parte_2
CO quale IA – (nel prosieguo per brevità ), poiché gli atti di gravame contengono argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo degli atti, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: gli appellanti hanno infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
1.2) In secondo luogo si osserva che la sentenza impugnata è stata pronunciata nei confronti di , in giudizio in proprio ex art. 86 Parte_1
c.p.c. nonché, a seguito di riassunzione, anche quale erede beneficiato di
, e nei confronti della società Parte_4 Parte_3
Dal contenuto degli atti di appello risulta che, con i motivi di gravame, sono state ribadite le questioni trattate nel giudizio di primo grado - volte a contestare la domanda di parte attrice - sia dai convenuti Avv. , Parte_1 difensore in proprio e della coniuge poi costituitosi in qualità di Parte_4 erede beneficiato di quest'ultima (deceduta in corso di causa), sia dalla società
pagina 6 di 24 convenuta pertanto dalle doglianze articolate e dalle difese Parte_3 svolte si evince la volontà di impugnare la sentenza da parte dell'Avv. Parte_1
(procedimento n. 531/2023) e nei confronti del medesimo (procedimento n.
532/2023), anche nella qualità di erede sopra indicata, e che quindi la dicitura
“in proprio” contenuta negli atti di appello è riferibile esclusivamente alla difesa personale della parte prevista dall'art. 86 c.p.c.
2) Ciò posto si rileva che gli appellanti, riepilogata la vicenda processuale, censurano la sentenza impugnata articolando i medesimi motivi di gravame, di seguito illustrati: per ragioni di priorità logica si ritiene di esaminare anzitutto il secondo, il terzo ed il quarto motivo che riguardano le eccezioni di natura preliminare già proposte nel giudizio di primo grado e respinte dal Tribunale.
2.1) Con il secondo motivo di impugnazione si contesta la decisione nella parte in cui il Tribunale ha osservato che il termine di prescrizione decorre dalla trascrizione dell'atto (nella specie dal 6.12.2017) e non dalla stipula (avvenuta il
4.12.2017) e ha conseguentemente respinto la eccezione di prescrizione, poiché
l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato nel prescritto termine quinquennale, dovendosi nella specie far riferimento alla data del 5.12.2017 in cui l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario.
2.2) A sostegno dell'assunto difensivo gli appellanti richiamano due decisioni della Suprema Corte (Cass. n. 11451/2003; Cass. n. 10828/2015) secondo cui la impossibilità di far valere un diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto per i quali l'art. 2941 c.c. prevede ipotesi tassative, tra le quali non rientra la ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto.
2.3) Le doglianze, incentrate esclusivamente sulla individuazione del dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione, non sono fondate.
Invero – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – “la disposizione dell'art. 2903 cod. civ., là dove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata (attraverso il pagina 7 di 24 coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all'art. 2935 c.c.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (Cass. civ. n. 4049/2023).
Nel caso di specie, dunque (come in quello esaminato dalla Suprema Corte con la sentenza citata), trattandosi di atto di compravendita di immobile, la prescrizione dell'azione revocatoria decorre dal giorno in cui ne è stata data pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari, essendo quest'ultimo il giorno in cui l'atto diviene opponibile ai terzi.
E' pacifico tra le parti che l'atto di cui si richiede la revocatoria è stato trascritto CO il 6.12.2012 (come del resto risulta dal documento n. 24 allegato da nel giudizio di primo grado) e che l'atto di citazione è stato consegnato per la notifica il 5.12.2017 (v. originale di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado): pertanto la domanda ex art. 2901 c.c. è stata proposta nel prescritto termine di prescrizione e la relativa eccezione deve ritenersi infondata;
ne consegue la reiezione del secondo motivo di appello.
3.1) Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la erroneità della sentenza avendo il tribunale ritenuto che la controversia in esame non è soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione, in violazione dell'art. 5 comma 1 bis del decreto legislativo n. 28/2010.
Ad avviso degli appellanti, infatti, la “vertenza in oggetto di fatto rientra tra i contratti bancari”, con la conseguenza che la norma suddetta deve trovare applicazione se, come nella specie, “si discute di un atto pregiudizievole all'interno del quale sussiste l'accollo di un mutuo di €. 500.000,00”.
3.2) Il motivo è infondato e va dunque respinto.
Invero nel presente giudizio si discute non di questioni concernenti i contratti bancari, ma dell'azione revocatoria avente ad oggetto un atto dispositivo a contenuto patrimoniale, volta a far dichiarare la inefficacia, nei confronti dei creditori, dell'atto stesso che rimane valido ed efficace tra le parti.
pagina 8 di 24 Ciò posto si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità
"inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate, a norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, al tentativo obbligatorio di conciliazione" (Cass. civ. n. 25855/2021).
4.1) Con il quarto motivo di gravame gli appellanti rilevano la erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la eccezione relativa di difetto di legittimazione attiva, basata sulla asserita inesistenza della prova del credito ceduto: a sostegno del gravame richiamano alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità e di merito in base alle quali, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, dovendo essere fornita la prova documentale della cessione e quindi della legittimazione sostanziale: il motivo in esame non è meritevole di accoglimento. CO 4.2) Nel caso di specie la parte attrice - odierna appellata - , ha dedotto e documentato le seguenti circostanze di fatto:
- con atto a rogito del Dott. , Notaio in Roma, del 26/07/2016 Persona_3 rep. 52669/racc. 26248 (doc. 2, allegato all'atto di citazione innanzi al Tribunale), la è stata fusa per incorporazione nella COoparte_3 COoparte_4
: dal contenuto di detto atto risulta che, in seguito a tale fusione, la
[...] incorporante è subentrata in tutte le attività, COoparte_4 passività, diritti, obblighi, crediti, debiti, azioni e ragioni attive e passive della incorporata, compresi i rapporti contrattuali e processuali;
- con provvedimento del 30 dicembre 2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.
Lgs. 180/2015 (che richiama l'art. 58 TUB), la NC d'Italia ha disposto la cessione a dei seguenti crediti (e diritti immobiliari): i COoparte_1 crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di
[...] al 30 settembre 2015, già di titolarità della controllata CP_4 CP_3
pagina 9 di 24 i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di CP_1 al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di COoparte_4 cartolarizzazione;
gli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a e (doc. 3 allegato all'atto di COoparte_4 COoparte_3 citazione);
- detta cessione è stata pubblicata sulla G.U. n. 46 del 24/02/2017 (doc. 3 bis).
Tali circostanze, non specificamente contestate, valutate complessivamente, inducono a ritenere che fra le posizioni in cui è subentrata COoparte_4 poi cedute alla rientrano anche quelle
[...] COoparte_1 dedotte nel presente giudizio, a tutela delle quali è stata proposta l'azione revocatoria.
Infatti la complessiva esposizione debitoria, di cui ai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Ancona nel 2013 (doc. n. 12 e 22), è ricollegabile al mancato adempimento delle obbligazioni derivanti sia dai contratti di locazione finanziaria stipulati da il 30.12.2010 ed il 17.1.2011 (rispettivamente COoparte_3 con Kiro Real Estate s.r.l. e con PE EG HO s.r.l. - poi risolti nel
2013 (v. comunicazioni della , doc. n. 11 e 21) – sia in base agli CP_3 impegni assunti dai garanti (tra i quali e ) nel Parte_1 Parte_4
2011 (v. “patti di riacquisto fideiussorio”): ne consegue che tali posizioni creditorie, già in sofferenza, nel 2013, risalgono ad epoca anteriore a quella indicata nel provvedimento di cessione e devono quindi ritenersi inclusi in tale provvedimento.
Inoltre, come osservato dal primo giudice, è indicativo della titolarità del CO credito in capo alla società anche il fatto che la stessa risulta in possesso di tutta la documentazione (dalla stessa prodotta) relativa alle pretese creditorie dedotte e in particolare dei contratti di leasing, degli atti di compravendita tra il fornitore ed il cedente, dei patti di riacquisto fideiussorio sottoscritti dai garanti, dei decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Ancona relativi alle esposizioni debitorie derivanti dall'inadempimento dei contratti di leasing e delle relative obbligazioni assunte a garanzia degli stessi.
pagina 10 di 24 Va infine osservato che la prova della titolarità desumibile dagli elementi di prova sopra indicati, trova conferma nella documentazione valorizzata dal primo giudice e non contestata dagli appellanti, consistente nelle dichiarazioni notarili prodotte dalla parte attrice, odierna appellata, attestanti che i beni immobili oggetto della locazione finanziaria nonché i crediti relative alle posizioni delle società garantite sono ricompresi nell'elenco dei crediti e dei beni ceduti in blocco.
Per le considerazioni svolte l'eccezione ribadita in questa sede dagli appellanti con il motivo in esame va respinta.
5.) Gli altri motivi, che per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere trattati congiuntamente, riguardano la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
5.1) Con il primo motivo gli appellanti lamentano la illogicità e contraddittorietà della ricostruzione in fatto nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato le condizioni previste dalla disposizione citata e quindi anche il CO pregiudizio alle altrui ragioni di credito sebbene la società sia titolare della ipoteca n. 17756/4226 del 18.11.2018 iscritta sull'area ove è stato edificato il fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare che ha costituito oggetto dell'atto dispositivo impugnato e sebbene la stessa REV stia procedendo in via esecutiva (procedimento n. 39/2021) innanzi al Tribunale di Macerata.
5.2) Con il quinto motivo gli appellanti ribadiscono la insussistenza del CO pregiudizio in capo alla società , in considerazione della ipoteca di cui la stessa era titolare, e rilevano la illogicità della motivazione nella parte in cui il primo giudice mette in dubbio il credito della NC PS che, con un finanziamento di €. 500.000,00 del 2007, ha consentito la realizzazione di una palazzina costruita su un lotto inedificato, consentendo la realizzazione dei crediti CO su un maggior valore;
deducono inoltre che la somma oggetto del credito di nei confronti di PE EG HO (di €. 4.800.000,00), posto a fondamento della dell'azione revocatoria, è stato incassato per €. 2.400.000,00 (a fronte di un CO valore dell'albergo ceduto di €.6.300.000,00) e che ha incassato i canoni fino al 2009 per l'importo complessivo di €. 2.880.000,00, come emerso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 7957/2013; rilevano altresì che quando è
pagina 11 di 24 stato posto in essere l'atto dispositivo (4.12.2012) - oggetto dell'azione revocatoria - non sussisteva alcuna morosità da parte dell'assuntore del leasing
(accertata nel 2013), che operava regolarmente e che non presentava alcuna criticità.
Sotto diverso profilo ripropongono la eccezione di nullità della garanzia in base ai punti 2-6-8- accordo ABI e richiamano la decisione della Suprema Corte (Cass.
n. 29810/2017): pertanto, secondo gli appellanti, “essendo stata proposta
l'azione oltre i sei mesi, la azione nei cfr dei garanti era nulla e prescritta”.
Con il medesimo motivo gli appellanti deducono altresì la violazione dell'art. 102 c.p.c. perché “In una vertenza come questa il creditore ipotecario di parte del bene oggetto dell'azione revocatoria peraltro finanziatore dell'intero intervento doveva essere convenuto come litisconsorte necessario in quanto qualsiasi decisione avrebbe potuto pregiudicare i suoi diritti” e lamentano la illogicità della motivazione del primo giudice che ha ravvisato il requisito dell'eventus damni CO senza considerare che stava procedendo alla vendita giudiziaria dell'immobile nella procedura esecutiva immobiliare;
censurano altresì a motivazione nella parte in cui il giudice la rilevato la gratuità dell'atto dispositivo, contestato sebbene sia stato dimostrato che la società si è accollata il totale Parte_3 mutuo gravante sull'immobile per €. 500.000,00 (come da atto di transazione del
28.2.2017).
5.3) Con il sesto motivo viene ribadita la nullità della garanzia in base alla sentenza della Suprema Corte n. 29810/2017 in considerazione del fatto che alcune clausole dei contratti sottoscritti dalle parti riproducono quelle contenute nello schema ABI, ritenute in contrasto con la normativa antitrust dalla NC
d'Italia e nulle dalla giurisprudenza, anche di legittimità.
5.4) Con il settimo motivo gli appellanti ribadiscono la violazione dell'art. 102
c.p.c. e censurano la decisione del Tribunale che ha escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario con la NC PS, beneficiaria della iscrizione ipotecaria osservando che “tale assunto è illegittimo in quanto titolare privilegiato del credito è PS che ha iscritto ipoteca per prima, ha finanziato l'intera operazione e
pagina 12 di 24 la sua garanzia non può essere messa in discussione e comunque doveva essere convenuta in giudizio per tutelare i suoi diritti.
Quanto poi il I Giudice afferma che non c'è prova del pagamento delle rate di mutuo, e dell'accollo, tale assunto oltre che contrario all'atto depositato di accollo
è anche in contrasto con i criteri che ogni giudice deve applicare ex art. 2727 –
2728 – 2729 cc.
Di fronte all'inesistenza di qualsiasi azione promossa da PS per il pagamento delle rate di mutuo, era obbligo di controparte provare il contrario ex art. 2697 cc. prova impossibile essendo state regolarmente pagate da ormai 13 anni le relative rate”
5.5) Con l'ottavo motivo di gravame contestano la decisione del Tribunale nella parte in cui il primo giudice ha ravvisato il presupposto dell'eventus damni CO ribadendo di “aver prodotto l'atto di pignoramento di sull'immobile e la relativa ipoteca”.
5.6.) Quanto all'elemento soggettivo gli appellanti osservano, con il nono ed il decimo motivo di gravame, che:
-alla data dell'atto dispositivo (4.12.2012) non sussisteva alcuna morosità in capo alla assuntrice del leasing PE EG HO tenuto conto anche dell'ottimo andamento dell'attività alberghiera svolta;
-REV avrebbe incassato somme complessivamente superiori a quelle che hanno costituito oggetto del decreto ingiuntivo in base al quale la stessa ha agito in revocatoria;
-l'atto dispositivo non è a titolo gratuito poiché l'acquirente con atto del
28.12.2017 si è accollata il mutuo di €. 500.000,00, erogato dal PS, e ha versato le relative rate.
6.) Le doglianze non sono fondate.
6.1) In primo luogo vanno esaminate le deduzioni degli appellanti, i quali hanno ribadito l'eccezione di nullità delle garanzie, poste a fondamento della dell'azione revocatoria - in quanto riproduttiva delle clausole che sono state ritenute in contrasto con la normativa antitrust, poiché limitative della concorrenza - con ciò
pagina 13 di 24 riconoscendo, di fatto, l'esistenza di tali garanzie e limitandosi a contestarne la validità.
6.1.2) A tale riguardo va anzitutto osservato che gli appellanti hanno dedotto la nullità delle garanzie prestate, ma in seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 41994/2021) “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art.
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti"; nella specie si tratterebbe, quindi, eventualmente, di una nullità parziale, riferibile esclusivamente alle clausole in questione.
6.2.2) Ciò premesso si ritiene che l'eccezione non possa essere accolta.
Invero, con provvedimento del 2.5.2005 la NC d'Italia ha accertato che "le clausole di cui agli “articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90" e pertanto devono ritenersi nulle ai sensi della citata disciplina.
In particolare, i rilievi critici dell'autorità garante hanno riguardato: a) la c.d.
"clausola di riviviscenza" in deroga all'art. 1941 c.c., secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2); b) la c.d. "clausola di rinuncia a termini ex art. 1957 c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione risultano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957,
pagina 14 di 24 che si intende derogato" (art. 6); c) la c.d. "clausola di sopravvivenza" in deroga all'art.1939 c.c., a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".
L'accertamento della NC d'Italia si riferisce quindi allo schema contrattuale elaborato dalla associazione di categoria per le fideiussioni omnibus e pertanto non può essere esteso in via automatica a garanzie di carattere differente, quali quelle in esame.
Nel caso concreto, infatti, la garanzia di cui si discute trae origine da un preciso rapporto negoziale (ricollegabile ai contratti di locazione finanziaria n. 14378 e n.14335) cui le parti hanno fatto puntuale riferimento e non da operazioni del soggetto garantito che possano determinare una oscillazione della misura della garanzia.
Da ciò consegue che è onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale provarne la esistenza secondo regole ordinarie nel processo civile, trattandosi di un elemento costitutivo della pretesa (Cass. n. 30818/2018): nella fattispecie in esame tuttavia tale onere non è stato assolto non essendo stato allegata, né quindi provata, la sussistenza di un accordo tra gli operatori finanziari volto ad escludere o restringere la concorrenza nel settore dei contratti analoghi a quelli stipulati nel caso concreto.
Ne deriva che la mancata dimostrazione di una intesa, coeva alla prestazione della garanzia di cui si tratta, volta ad impedire, restringere o falsare la concorrenza mediante la fissazione di clausole in materia di garanzie prestate per specifiche operazioni derivanti da contratti di leasing, non può che condurre al rigetto della eccezione di nullità, per violazione della normativa antitrust.
6.2.3) Va peraltro anche rilevato, come osservato dalla parte appellata, che, con riferimento alla nullità della deroga all'art. 1957 c.c., tale clausola non è presente nei contratti dai quali deriva la garanzia assunta e ciò induce a ritenere che i contratti in questione non possano considerarsi conformi allo schema ABI di cui si è detto in precedenza.
pagina 15 di 24 6.3) Quanto alle doglianze degli appellanti volte a mettere in discussione la esistenza e l'ammontare del credito (quinto motivo) si osserva che “l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito” (tra le altre, Cass. civ. n.
5359/2009; conf. Cass. civ. n. 5746/2022). CO Ciò posto si osserva che agisce in revocatoria a tutela delle ragioni di credito che traggono origine dai due contratti di locazione finanziaria stipulati da il 30.12.2010 (con Kiro Real Estate s.r.l.) ed il 17.1.2011 COoparte_3
(con PE EG HO s.r.l.), entrambi risolti nel 2013 in seguito all'inadempimento delle debitrici e dagli impegni assunti dai garanti (tra i quali e ), con riferimento alle obbligazioni derivanti Parte_1 Parte_4 dai suddetti contratti, nel 2011: i crediti in questione hanno costituito oggetto di due decreti ingiuntivi chiesti e ottenuti da nei confronti delle COoparte_3 società debitrici principali e, tra gli altri, di e Parte_1 Parte_4
(decreto n. 2322/2013 emesso dal Tribunale di Ancona per l'importo complessivo di €. 4.825.028,55, relativo alle posizioni ricollegabili al contratto di locazione finanziaria stipulato con la PE EG HO s.r.l. e decreto n. 802/2014 per l'importo complessivo di €. 3.891.725,08 emesso dal Tribunale di Ancona, relativo alle posizioni ricollegabili al contratto di locazione finanziaria stipulato con
Kiro Real Estate s.r.l.): tali circostanze, come si è detto, risultano dalla CO documentazione prodotta da nel procedimento di primo grado, in precedenza indicata.
Come dedotto dai convenuti e e come rilevato dal Tribunale Parte_1 Parte_4
(nella sentenza impugnata) e non contestato in questa sede è stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2322/2013 (procedimenti n.
7957/2013 e 19/2014, solo quest'ultimo risulta definito con la sentenza n.
379/2018 con cui, per quanto riguarda la posizione che rileva COoparte_5 in questo procedimento, è stata dichiarata ex art. 306 c.p.c. la estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio da parte degli opponenti); i convenuti pagina 16 di 24 e costituendosi innanzi al giudice di primo grado, hanno Parte_1 Parte_4 dedotto che anche avverso il decreto ingiuntivo n. 802/2014 era pendente il procedimento di opposizione (n. 3544/2014) innanzi al Tribunale di Ancona (v. comparsa di costituzione e risposta).
Gli appellanti, come si dirà, deducono in questa sede la insussistenza dell'eventus damni e dell'elemento soggettivo, senza, tuttavia, contestare la pendenza dei predetti giudizi né dedurre la intervenuta revoca dei decreti ingiuntivi: anzi, con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. il 2.12.2023, è stato evidenziato che “è pendente dinanzi al Tribunale di Ancona la vertenza n.
7957/13 con oggetto il credito vantato da Rev portato dal DI n. 2322/2013 per un importo di €.4.829.496,03” e che “normale conseguenza sarebbe stata la sospensione della presente vertenza in attesa della sentenza relativa” al suddetto procedimento.
Trattasi, quindi, di crediti litigiosi, comunque idonei a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato alla proposizione dell'azione revocatoria avverso l'atto dispositivo, senza che vi sia necessità della certezza del credito, né del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione revocatoria, che non persegue fini restitutori (Cass. civ. n. 4212/2020).
Del resto il giudizio di revocatoria ordinaria non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (tra le altre, Cass. civ. 24909/2023).
Ne consegue che, come osservato dal Tribunale, non sussistevano – né sussistono - i presupposti per la sospensione del procedimento e che esulano dall'oggetto del presente giudizio tutte le questioni concernenti la vendita dell'albergo (già oggetto del contratto di locazione finanziaria, poi risolto), la somma riscossa, e, più in generale, riguardanti l'an ed il quantum delle pretese creditorie poste a fondamento dell'azione revocatoria - che rilevano invece nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi di cui si è detto - dovendosi in questa pagina 17 di 24 sede verificare la sussistenza dei presupposti per dichiarare la inefficacia dell'atto di compravendita impugnato, anche se il credito è in contestazione.
6.4) Le censure articolate dagli appellanti (con il primo motivo, con il quinto e con l'ottavo motivo), volte ad evidenziare la insussistenza del pregiudizio
(eventus damni) ricollegabile all'atto dispositivo impugnato, non sono fondate.
6.4.1) Occorre anzitutto rilevare che, secondo l'indirizzo costante della
Suprema Corte, in tema di dell'azione revocatoria, perché sussista l'eventus damni, “non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio, ma anche in una modificazione qualitativa di esso”.
Detta modificazione qualitativa della garanzia patrimoniale del debitore può derivare anche dalla “sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita (…), in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass., 09/02/2012, n. 1896).
E' stato altresì osservato che “in tema di azione revocatoria ordinaria
l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass., 29/09/2021, n. 26310).
6.4.2) Nella fattispecie in esame l'atto dispositivo ha implicato il trasferimento della proprietà immobiliare al prezzo di €. 550.000,00: tale circostanza evidenzia l'eventus damni nel senso sopra indicato atteso che la eventuale disponibilità del denaro, in sostituzione dell'immobile, rende indubbiamente più difficoltosa la possibilità di realizzare i crediti in via esecutiva, tenuto conto anche del fatto che, nel caso concreto, in base a quanto prospettato dagli appellanti, alla parte acquirente non è stato erogato il mutuo che avrebbe permesso di versare il prezzo pattuito in €. 550.000,00 (v. atto del 4.12.2012), tantoché la stessa si è accollata il mutuo esistente sull'immobile oggetto di compravendita per la somma pagina 18 di 24 di €. 500.000,00, come sarebbe stato concordato con l'atto di transazione del
20.2.2013.
Tali circostanze, valutate complessivamente e insieme al fatto che non sono stati forniti elementi di prova in ordine ad eventuali ulteriori disponibilità patrimoniali dei venditori, evidenziano l'eventus damni, come sopra delineato.
Né al fine di pervenire ad una diversa conclusione possono assumere rilievo le circostanze dedotte dagli appellanti in ordine iscrizione ipotecaria (n. 17756/4226 sul bene - oggetto della compravendita impugnata - poi pignorato e venduto nella procedura esecutiva n. 39/2021 innanzi al Tribunale di Macerata).
Invero dalla documentazione prodotta dagli appellanti (allegata alle note depositate il 14.2.2025 ed il 13.3.2025, relativa alla procedura esecutiva suddetta, v. in particolare avviso di vendita e decreto di trasferimento) si evince che l'ipoteca n. 17756/4226 è stata iscritta, nel 2008, in favore di
[...]
a garanzia di una apertura di credito, che il pignoramento è stato CP_6 trascritto in favore di e che il procedimento immobiliare n. COoparte_7
CO 39/2021 è stato promosso da , quale IA di COoparte_7
Tali circostanze, desumibili dai documenti prodotti dagli appellanti, denotano che in sede esecutiva ha agito un soggetto, titolare di una ipoteca (iscritta sul CO bene), ma diverso da che, come si è detto in precedenza, ha invece proposto l'azione revocatoria, a tutela dei crediti ricollegabili a due contratti di locazione finanziaria stipulati da . CP_3
Non può quindi ritenersi fondato l'assunto difensivo degli appellanti secondo cui CO l'atto dispositivo non ha recato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie di , perché quest'ultima è titolare di una ipoteca sul medesimo immobile che ha costituito oggetto dell'atto e ha coltivato l'azione esecutiva fino alla CP_8 vendita del bene. CO Infatti la ipoteca indicata risulta iscritta a favore di un soggetto diverso da e a garanzia di un credito che non è ricollegabile ai contratti di locazione finanziaria stipulati da dai quali traggono origine, come si è visto, CP_3
CO le ragioni di credito a tutela delle quali ha proposto l'azione revocatoria;
inoltre l'esecuzione immobiliare è stata proposta (seppure mediante la pagina 19 di 24 CO IA ) da che è quindi titolare del credito garantito COoparte_7 dalla ipoteca sopra indicata ed è un soggetto giuridico diverso ed autonomo da CO
che, in sede esecutiva, risulta soltanto IA, mentre in questo giudizio ha proposto l'azione revocatoria (peraltro con atto che, in base a quanto emerge dalla documentazione prodotta dagli appellanti, è stato trascritto in data - 9.5.2018 – anteriore a quella in cui è stato trascritto il pignoramento in favore di 8.3.2021). COoparte_7
6.4.3) Per le considerazioni svolte si ritiene che sia configurabile l'eventus damni, ricollegabile all'atto dispositivo impugnato, che e, pertanto i motivi di gravame non siano meritevoli di accoglimento.
6.5) Alla medesima conclusione si deve pervenire in merito alle doglianze - articolate, in parte, con il quinto motivo e con il settimo VII motivo di gravame - concernenti la violazione dell'art. 102 c.p.c. per la omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'istituto bancario titolare di ipoteca su parte dell'immobile compravenduto “che ha iscritto ipoteca per prima, ha finanziato l'intera operazione e la sua garanzia non può essere messa in discussione e comunque doveva essere convenuta in giudizio per tutelare i suoi diritti”.
Infatti, qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario esclusivamente tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente, questi ultimi ritualmente convenuti in giudizio nel caso di specie in cui non sono, invece, ravvisabili concreti elementi tali da imporre la integrazione del contraddittorio nei confronti di altri creditori ipotecari, atteso che, come rilevato dal primo giudice, non è stata posta in discussione la iscrizione ipotecaria che, quindi, rimane valida ed efficace, ma è stato contestato esclusivamente l'atto dispositivo del bene immobile.
6.6.1) Passando ad esaminare gli ultimi due motivi di appello (nono e decimo), relativi al requisito soggettivo dell'azione revocatoria, va anzitutto osservato che le ragioni creditorie sono anteriori rispetto all'atto dispositivo impugnato, stipulato il 4.12.2012, atteso che le garanzie sono state prestate con atti del 30.12.2010 e CO del 17.1.2011 (v. documenti n. 7 e 16 sopra citati, prodotti da innanzi al
Tribunale), circostanza questa che non ha costituito oggetto di contestazione.
pagina 20 di 24 6.6.2) Pertanto, anche a voler configurare, nel caso in esame, un atto a titolo oneroso (in considerazione del corrispettivo comunque pattuito dalle parti), trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, si osserva che, unica condizione per l'esercizio della dell'azione revocatoria è “la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.…” (Cass. civ. n.
16221/2019).
Quanto al requisito soggettivo in esame (“scientia damni”) va ricordato anche il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in forza del quale “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”
(Cass. civ. n. 28423/2021; Cass.civ. n. 16825/2013).
La Corte di Cassazione ha altresì chiarito (v. Cass. civ. n. 195/2023) che
“secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova della “participatio fraudis” (rectius: scientia damni) del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
(Cass., ord., n. 1286 del 18/01/2019; Cass. n. 5359 del 5/03/2009)”.
6.6.3) Ciò premesso si osserva che, a differenza di quanto ritenuto dagli appellanti, all'epoca in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo (il 4.12.2012) sussisteva la morosità delle due società debitrici-utilizzatrici per il mancato pagamento dei canoni previsti dai contratti di locazione finanziaria di cui si è detto in precedenza: tale circostanza risulta dagli estratti conto in base ai quali è
pagina 21 di 24 stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo (doc. n. 10 e n. 20, prodotti da CO
nel giudizio di primo grado) da cui si evince che l'inadempimento è iniziato nel corso del 2012 e si è protratto fino al mese di ottobre del 2013 quando è stata comunicata alle debitrici e a coloro che avevano prestato garanzia nel 2011 la intervenuta risoluzione del contratto per il mancato pagamento dei canoni (doc.
11 e 21) maturati sin dal 2012.
Ciò posto si osserva che i venditori, e , Parte_1 Parte_4 erano coniugi in regime di comunione legale (come risulta dall'atto di
[.. compravendita), che, all'epoca dell'atto, le quote della società acquirente “
erano suddivise tra (25%), Parte_3 Parte_4 Per_4
(25%) - sorella di (come risulta dai certificati di
[...] Parte_1 nascita e dallo stato di famiglia prodotto) - 16,5%, COoparte_9 CP_10
16,5%, , (circostanze
[...] COoparte_11 COoparte_12 pacifiche e comunque desumibili dalla visura allegata): pertanto la venditrice coniuge in regime di comunione legale, di e la Parte_4 Parte_1 sorella di quest'ultimo, , erano titolari della quota Persona_4 maggioritaria della società acquirente.
In tale contesto va altresì rilevato che anche ha sottoscritto, Persona_4 nel 2011, insieme, tra gli altri, a e gli accordi Parte_1 Parte_4
a garanzia delle operazioni di leasing finanziario di cui si è detto in precedenza e che nei confronti della medesima sono stati emessi i decreti ingiuntivi sopra indicati.
Inoltre, dal contenuto dell'atto dispositivo di cui si discute risulta che:
- il bene venduto era gravato da ipoteca (a favore del per la COoparte_13 somma di euro 1.000.000,00 iscritta in data 27/10/2009), che non è stata cancellata all'epoca della vendita;
- quando è stato stipulato l'atto dispositivo non è stato versato ai venditori il prezzo della compravendita (stabilito in €. 550.000,00), neanche in parte (poiché la società acquirente avrebbe dovuto effettuare il pagamento del corrispettivo mediante la somma oggetto di un mutuo che poi non è stato erogato) e, nonostante ciò, i venditori hanno rinunciato alla ipoteca legale.
pagina 22 di 24 Dall'atto di transazione del 20.2.2013 risulta che i contraenti avrebbero poi pattuito (in seguito alla mancata erogazione del mutuo) di modificare le modalità di versamento del prezzo prevedendo, in sostituzione del pagamento mediante il netto ricavo del mutuo, l'accollo, da parte della società acquirente, del mutuo di
€. 500.000,00 gravante sull'immobile compravenduto, erogato da Monte dei
Paschi di Siena con atto del 20.10.2009.
I rapporti familiari esistenti tra i venditori e due socie della società acquirente, titolari della quota di maggioranza, una ) anche venditrice e Parte_4 garante, l'altra ) anche garante, e le modalità della vendita Persona_4 con cui gli acquirenti hanno rinunciato alla ipoteca legale senza ricevere alcun corrispettivo alla data della stipula dell'atto e hanno poi accettato l'accollo di un mutuo per un importo notevolmente inferiore rispetto al prezzo originariamente pattuito (di €. 550.000,00), tenuto conto del fatto il mutuo accollato era stato stipulato nel 2009 per l'importo di €.500.000,00 e che, quindi, verosimilmente, la somma ancora dovuta era diminuita in seguito al pagamento delle rate scadute, sono elementi che, valutati complessivamente, inducono a ritenere la consapevolezza, in capo ai venditori e alla parte acquirente, del pregiudizio che la vendita del bene avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, avendo comportato la perdita di un cespite immobiliare e quindi sensibilmente ridotto la garanzia patrimoniale destinata a far fronte alle obbligazioni derivanti dagli accordi sottoscritti nel 2011.
7) Per le considerazioni svolte, che, per il carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre argomentazioni difensive svolte dalle parti, gli appelli vanno respinti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
8.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, gli appellanti vanno condannati a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
9.) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,
pagina 23 di 24 ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, respinge gli appelli (procedimenti riuniti n. 531/2023 e 532/2023) proposti avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 449/2023 pubblicata il
27.4.2023;
condanna gli appellanti in solido a rifondere a COoparte_1 le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €.
12.000,00 per compenso professionale ed €. 100,00 per esborsi, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN RA
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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