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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere dr. Francesca Tritto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello, in data 12 maggio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 183/2023 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
, in persona del liquidatore p.t. Parte_1
sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Anzisi Maddalena, con Parte_2
domicilio eletto in Salerno, alla via Lucio Petrone n. 77;
- parte appellante -
E
; CP_1
- parte appellata, contumace -
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1561/2022 pubblicata in data
06.10.2022 (R.G. n. 3118/2019)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Salerno in data
05.04.2019 conveniva in giudizio CP_1 Parte_1 per sentire: “accertare che tra il signor e la cooperativa sociale CP_1
sociale mista, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato Controparte_2
a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, a far data dal 29.06.2012 e sino al 05.09.2015; accertare e dichiarare che per effetto della prestazione lavorativa effettivamente svolta il ricorrente ha maturato il diritto a vedersi riconoscere le somme dovute a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, lavoro domenicale, tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR, indennità per permessi maturati e non goduti, quantificati in euro 37.080,15 di cui euro 2.765,96
a titolo di tfr, oppure nella diversa somma che il giudice riterrà opportuno ed equo assegnare anche a seguito di espletamento CTU che sin da ora si richiede;
per effetto condannare la , al pagamento in favore Parte_1 del ricorrente della somma complessiva di euro 37.080,15 di cui euro 2.765,96 a titolo di trattamento di fine rapporto, o di quella maggiore o minore determinata nel corso del giudizio, anche a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione della maturazione e sino all'effettivo soddisfo”.
In particolare, il ricorrente affermava di aver lavorato in via continuativa alle dipendenze della dal 29.06.2012 al 05.09.2015, nonostante fosse stato Pt_1
regolarizzato soltanto nei periodi estivi (da giugno a settembre), nonché di essere stato impiegato presso lo stabilimento Residence Le Pagliare di Battipaglia, svolgendo le mansioni di guardiano diurno addetto al parco.
Con riferimento alla retribuzione, il sig. dichiarava di aver percepito durante CP_1
i mesi estivi l'importo mensile di euro 950,00, come risulta dalle relative buste paga prodotte, nonché di aver ricevuto 400,00 euro mensili nel corso del non formalizzato periodo invernale di lavoro. Il ricorrente concludeva rappresentando che durante l'intercorso rapporto di lavoro non aveva mai percepito la 13esima e
14esima mensilità, né gli erano state mai corrisposte l'indennità sostitutiva per le ferie e la retribuzione per il lavoro straordinario e che, pertanto, agiva nei confronti della per ottenere la corresponsione delle somme dovute. Pt_1
Si costituiva , chiedendo il rigetto del ricorso ed Parte_1
eccependo la totale infondatezza della pretesa avversaria in ragione dell'insussistenza di qualsiasi rapporto della convenuta con il Residence Le
Pagliare di Battipaglia. La resistente confermava che il sig. aveva lavorato CP_1
con la unicamente nei seguenti periodi: 29.06.12 – 30.09.12; 26.06.14 – Pt_1
18.10.14; 23.06.15 – 05.09.15, come risultava dall'estratto previdenziale prodotto dal ricorrente.
Espletata la prova testimoniale e la CTU contabile, la causa veniva decisa con sentenza n. 1561/2022, con cui il Giudice di I° grado accoglieva il ricorso argomentando sulla fondatezza dei motivi posti a base dello stesso. Il Tribunale, invocando il principio del libero convincimento del Giudice nella valutazione delle prove, poneva a fondamento della sua decisione le risultanze della prova per testi, dalla quale “è emerso che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa anche durante il periodo invernale in maniera continuativa dal 29 giugno 2012 al 5 settembre 2015 e non solo durante il periodo estivo, così come dichiarato dalla cooperativa convenuta, nonché che il sig. fosse il datore di CP_3 lavoro del ricorrente”.
Ritenuto provato il rapporto di lavoro subordinato durante il suddetto periodo, il
Giudice di prime cure, con riferimento al quantum debeatur, riteneva di aderire alla relazione peritale che quantificava la somma dovuta al ricorrente in complessivi euro 30.030,21.
Il Tribunale, pertanto, accoglieva il ricorso del sig. e, per l'effetto, CP_1 condannava la convenuta al pagamento delle seguenti somme: “Euro Parte_1
9.685,35 per differenza di retribuzione ordinaria, Euro 2.570,58 per la 13ma mensilità, Euro 5.665,37 per lo straordinario eccedente la 48ma ora, Euro 5.028,74 per lo straordinario festivo ed Euro 3.554,21 per il t.f.r. oltre accessorie x art.429
c.p.c.”; condannava, inoltre, la cooperativa soccombente al pagamento del compenso professionale liquidato in complessivi Euro 8.815,00 oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
poneva, infine, a carico della resistente le spese della Ctu.
Propone ora appello la con ricorso depositato in Parte_1
data 05.04.2023, contestando le conclusioni del Giudice di prime cure ed eccependo che non risulta affatto provato che la al di fuori dei già menzionati periodi Pt_1 estivi, sia stata il datore di lavoro del sig. Più nel dettaglio, l'appellante CP_1 rileva che dalla prova testimoniale “è emerso in maniera chiara ed inequivocabile che il datore di lavoro del sig. per il periodo indicato in ricorso non CP_1 fosse affatto l'odierna appellante ma tal sig. che con la non CP_4 Pt_1 ha nulla a che fare”. Del resto – continua parte appellante – “gli stessi testimoni di parte ricorrente (…) non hanno dato alcuna prova certa circa l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la resistente nel periodo indicato nel libello introduttivo.” Invero, “i testimoni escussi non solo non hanno saputo individuare il datore di lavoro del sig. per il periodo innanzi indicato, ma addirittura CP_1
hanno indicato in tal sig. colui il quale impartiva ordini al Persona_1 lavoratore e gli corrispondeva lo stipendio”. Risulta, pertanto, errato – secondo l'odierno appellante - quanto statuito dal Giudice di primo grado che, dopo aver individuato il datore di lavoro del ricorrente nel sig.
, ha deciso per la condanna della senza che tra i due soggetti CP_4 Pt_1
sia stata provata la sussistenza di un alcun nesso. ribadisce, infine, di non Pt_1 aver intrattenuto nessun rapporto con il Residence Le Pagliare: l'esistenza di un legame con quest'ultimo, posta a fondamento della decisione, non risulta – anch'essa - essere stata dimostrata in corso di causa.
All'udienza del 12.05.2025 veniva dichiarata la contumacia dell'appellato CP_1
il quale non si costituiva e non spiegava alcuna difesa.
[...]
All'esito della discussione del presente procedimento la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
***
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Più nel dettaglio, devono trovare accoglimento le eccezioni formulate da parte appellante, erroneamente qualificata come datore di lavoro del sig. durante CP_1
i mesi di lavoro invernali. Invero, si può confermare che il sig. ricorrente CP_1
nel giudizio di primo grado, non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente ex art. 2697 c.c., in merito all'individuazione del proprio datore di lavoro durante i mesi invernali. Parimenti, dalla prova per testi disposta dal
Tribunale è emerso che fosse un tale sig. colui che, in concreto, Persona_2
formulava direttive e forniva indicazioni al sig. circa lo svolgimento delle CP_1
proprie mansioni.
Pertanto, non vi è agli atti, né di primo né di secondo grado, alcun elemento probatorio dal quale possa desumersi un collegamento tra il Residence Le Pagliare di Battipaglia e la Pt_1
Del pari, non risulta documentato alcun rapporto tra il sig. e la CP_4
né lo stesso risulta in alcun modo collocato all'interno dell'organizzazione Pt_1 di quest'ultima.
Conseguentemente, le pretese creditorie vantate dal sig. nei confronti della CP_1
sono prive di fondamento. Pt_1
L'appello va pertanto accolto con riforma della sentenza di primo grado. Chiarito quanto precede nel merito, con riferimento alla condanna alle spese processuali, liquidate come da dispositivo in atti, si osserva quanto segue.
Nello specifico, la compensazione tra le parti della metà delle spese di Ctu, nonché delle spese di primo e secondo grado di giudizio trova giustificazione nel fatto che, da un lato, in primo grado, il ricorrente ha erroneamente instaurato il giudizio nei confronti della che, pur in difetto di elementi probatori non rinvenibili Pt_1 nemmeno tra le risultanze delle prove disposte dal Tribunale, è stata da quest'ultimo condannata;
dall'altro lato, l'odierna appellante, in virtù della condanna subita, ha dovuto ricorrere, per la tutela delle proprie ragioni, nel presente giudizio di appello dal quale è emersa manifestamente la propria estraneità alle pretese del ricorrente in primo grado. Tale secondo grado di giudizio, necessitato per effetto della pronuncia in primo grado, non può, quanto alle spese di lite, gravare interamente sul lavoratore.
Per le suesposte ed assorbenti considerazioni, si ribadisce che l'appello è fondato e va quindi accolto.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data
05/04/2023 e vertente tra , in Parte_1
persona del liquidatore, e avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Salerno n. 1561/2022 del 06/10/2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione reietta, nella contumacia di parte appellata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti per la metà le spese di Ctu e le spese di primo e secondo grado di giudizio;
pone la restante metà a carico di parte appellata, in misura di euro 1.844,50 per il primo grado di giudizio e di euro 1.736,00 per il secondo grado di giudizio, oltre maggiorazione spese generali del 15% di dette somme,
IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 12/05/2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Francesca Tritto
Il Presidente
Dott.ssa Maura Stassano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere dr. Francesca Tritto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello, in data 12 maggio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 183/2023 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
, in persona del liquidatore p.t. Parte_1
sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Anzisi Maddalena, con Parte_2
domicilio eletto in Salerno, alla via Lucio Petrone n. 77;
- parte appellante -
E
; CP_1
- parte appellata, contumace -
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1561/2022 pubblicata in data
06.10.2022 (R.G. n. 3118/2019)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Salerno in data
05.04.2019 conveniva in giudizio CP_1 Parte_1 per sentire: “accertare che tra il signor e la cooperativa sociale CP_1
sociale mista, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato Controparte_2
a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, a far data dal 29.06.2012 e sino al 05.09.2015; accertare e dichiarare che per effetto della prestazione lavorativa effettivamente svolta il ricorrente ha maturato il diritto a vedersi riconoscere le somme dovute a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, lavoro domenicale, tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR, indennità per permessi maturati e non goduti, quantificati in euro 37.080,15 di cui euro 2.765,96
a titolo di tfr, oppure nella diversa somma che il giudice riterrà opportuno ed equo assegnare anche a seguito di espletamento CTU che sin da ora si richiede;
per effetto condannare la , al pagamento in favore Parte_1 del ricorrente della somma complessiva di euro 37.080,15 di cui euro 2.765,96 a titolo di trattamento di fine rapporto, o di quella maggiore o minore determinata nel corso del giudizio, anche a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione della maturazione e sino all'effettivo soddisfo”.
In particolare, il ricorrente affermava di aver lavorato in via continuativa alle dipendenze della dal 29.06.2012 al 05.09.2015, nonostante fosse stato Pt_1
regolarizzato soltanto nei periodi estivi (da giugno a settembre), nonché di essere stato impiegato presso lo stabilimento Residence Le Pagliare di Battipaglia, svolgendo le mansioni di guardiano diurno addetto al parco.
Con riferimento alla retribuzione, il sig. dichiarava di aver percepito durante CP_1
i mesi estivi l'importo mensile di euro 950,00, come risulta dalle relative buste paga prodotte, nonché di aver ricevuto 400,00 euro mensili nel corso del non formalizzato periodo invernale di lavoro. Il ricorrente concludeva rappresentando che durante l'intercorso rapporto di lavoro non aveva mai percepito la 13esima e
14esima mensilità, né gli erano state mai corrisposte l'indennità sostitutiva per le ferie e la retribuzione per il lavoro straordinario e che, pertanto, agiva nei confronti della per ottenere la corresponsione delle somme dovute. Pt_1
Si costituiva , chiedendo il rigetto del ricorso ed Parte_1
eccependo la totale infondatezza della pretesa avversaria in ragione dell'insussistenza di qualsiasi rapporto della convenuta con il Residence Le
Pagliare di Battipaglia. La resistente confermava che il sig. aveva lavorato CP_1
con la unicamente nei seguenti periodi: 29.06.12 – 30.09.12; 26.06.14 – Pt_1
18.10.14; 23.06.15 – 05.09.15, come risultava dall'estratto previdenziale prodotto dal ricorrente.
Espletata la prova testimoniale e la CTU contabile, la causa veniva decisa con sentenza n. 1561/2022, con cui il Giudice di I° grado accoglieva il ricorso argomentando sulla fondatezza dei motivi posti a base dello stesso. Il Tribunale, invocando il principio del libero convincimento del Giudice nella valutazione delle prove, poneva a fondamento della sua decisione le risultanze della prova per testi, dalla quale “è emerso che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa anche durante il periodo invernale in maniera continuativa dal 29 giugno 2012 al 5 settembre 2015 e non solo durante il periodo estivo, così come dichiarato dalla cooperativa convenuta, nonché che il sig. fosse il datore di CP_3 lavoro del ricorrente”.
Ritenuto provato il rapporto di lavoro subordinato durante il suddetto periodo, il
Giudice di prime cure, con riferimento al quantum debeatur, riteneva di aderire alla relazione peritale che quantificava la somma dovuta al ricorrente in complessivi euro 30.030,21.
Il Tribunale, pertanto, accoglieva il ricorso del sig. e, per l'effetto, CP_1 condannava la convenuta al pagamento delle seguenti somme: “Euro Parte_1
9.685,35 per differenza di retribuzione ordinaria, Euro 2.570,58 per la 13ma mensilità, Euro 5.665,37 per lo straordinario eccedente la 48ma ora, Euro 5.028,74 per lo straordinario festivo ed Euro 3.554,21 per il t.f.r. oltre accessorie x art.429
c.p.c.”; condannava, inoltre, la cooperativa soccombente al pagamento del compenso professionale liquidato in complessivi Euro 8.815,00 oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
poneva, infine, a carico della resistente le spese della Ctu.
Propone ora appello la con ricorso depositato in Parte_1
data 05.04.2023, contestando le conclusioni del Giudice di prime cure ed eccependo che non risulta affatto provato che la al di fuori dei già menzionati periodi Pt_1 estivi, sia stata il datore di lavoro del sig. Più nel dettaglio, l'appellante CP_1 rileva che dalla prova testimoniale “è emerso in maniera chiara ed inequivocabile che il datore di lavoro del sig. per il periodo indicato in ricorso non CP_1 fosse affatto l'odierna appellante ma tal sig. che con la non CP_4 Pt_1 ha nulla a che fare”. Del resto – continua parte appellante – “gli stessi testimoni di parte ricorrente (…) non hanno dato alcuna prova certa circa l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la resistente nel periodo indicato nel libello introduttivo.” Invero, “i testimoni escussi non solo non hanno saputo individuare il datore di lavoro del sig. per il periodo innanzi indicato, ma addirittura CP_1
hanno indicato in tal sig. colui il quale impartiva ordini al Persona_1 lavoratore e gli corrispondeva lo stipendio”. Risulta, pertanto, errato – secondo l'odierno appellante - quanto statuito dal Giudice di primo grado che, dopo aver individuato il datore di lavoro del ricorrente nel sig.
, ha deciso per la condanna della senza che tra i due soggetti CP_4 Pt_1
sia stata provata la sussistenza di un alcun nesso. ribadisce, infine, di non Pt_1 aver intrattenuto nessun rapporto con il Residence Le Pagliare: l'esistenza di un legame con quest'ultimo, posta a fondamento della decisione, non risulta – anch'essa - essere stata dimostrata in corso di causa.
All'udienza del 12.05.2025 veniva dichiarata la contumacia dell'appellato CP_1
il quale non si costituiva e non spiegava alcuna difesa.
[...]
All'esito della discussione del presente procedimento la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
***
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Più nel dettaglio, devono trovare accoglimento le eccezioni formulate da parte appellante, erroneamente qualificata come datore di lavoro del sig. durante CP_1
i mesi di lavoro invernali. Invero, si può confermare che il sig. ricorrente CP_1
nel giudizio di primo grado, non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente ex art. 2697 c.c., in merito all'individuazione del proprio datore di lavoro durante i mesi invernali. Parimenti, dalla prova per testi disposta dal
Tribunale è emerso che fosse un tale sig. colui che, in concreto, Persona_2
formulava direttive e forniva indicazioni al sig. circa lo svolgimento delle CP_1
proprie mansioni.
Pertanto, non vi è agli atti, né di primo né di secondo grado, alcun elemento probatorio dal quale possa desumersi un collegamento tra il Residence Le Pagliare di Battipaglia e la Pt_1
Del pari, non risulta documentato alcun rapporto tra il sig. e la CP_4
né lo stesso risulta in alcun modo collocato all'interno dell'organizzazione Pt_1 di quest'ultima.
Conseguentemente, le pretese creditorie vantate dal sig. nei confronti della CP_1
sono prive di fondamento. Pt_1
L'appello va pertanto accolto con riforma della sentenza di primo grado. Chiarito quanto precede nel merito, con riferimento alla condanna alle spese processuali, liquidate come da dispositivo in atti, si osserva quanto segue.
Nello specifico, la compensazione tra le parti della metà delle spese di Ctu, nonché delle spese di primo e secondo grado di giudizio trova giustificazione nel fatto che, da un lato, in primo grado, il ricorrente ha erroneamente instaurato il giudizio nei confronti della che, pur in difetto di elementi probatori non rinvenibili Pt_1 nemmeno tra le risultanze delle prove disposte dal Tribunale, è stata da quest'ultimo condannata;
dall'altro lato, l'odierna appellante, in virtù della condanna subita, ha dovuto ricorrere, per la tutela delle proprie ragioni, nel presente giudizio di appello dal quale è emersa manifestamente la propria estraneità alle pretese del ricorrente in primo grado. Tale secondo grado di giudizio, necessitato per effetto della pronuncia in primo grado, non può, quanto alle spese di lite, gravare interamente sul lavoratore.
Per le suesposte ed assorbenti considerazioni, si ribadisce che l'appello è fondato e va quindi accolto.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data
05/04/2023 e vertente tra , in Parte_1
persona del liquidatore, e avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Salerno n. 1561/2022 del 06/10/2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione reietta, nella contumacia di parte appellata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti per la metà le spese di Ctu e le spese di primo e secondo grado di giudizio;
pone la restante metà a carico di parte appellata, in misura di euro 1.844,50 per il primo grado di giudizio e di euro 1.736,00 per il secondo grado di giudizio, oltre maggiorazione spese generali del 15% di dette somme,
IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 12/05/2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Francesca Tritto
Il Presidente
Dott.ssa Maura Stassano