TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/04/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del Giudice unico, dott. Gaetano Negro , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5970/2017 del R.G.A.C. trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito) e vertente
TRA
(P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, al C.so Matteotti n. 61,
presso lo studio dell'Avv. Giulia Maria Padula, e rappresentata e difesa dall'Avv.
Alexrandru Bujin come da procura in atti
OPPONENTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata, giusta atto di costituzione di nuovo difensore del
4.9.2024, presso il domicilio digitale degli avvocati Giovanni De Rosa e Stefano
Autuori
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da conclusioni precisate nelle note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 12.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1305/2017 emesso da questo Tribunale in data 23.06.2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di euro 54.666,51 (oltre interessi legali, spese e compensi) in favore del
[...]
titolo di corrispettivo per il pagamento di n. Controparte_1
3 fatture di energia elettrica rimaste insolute.
A sostegno dell'opposizione, la eccepiva Parte_1
l'inadempimento, da parte dell'opposta, dell'obbligo di lettura periodica del contatore, la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica, nonché l'inesattezza e l'abnormità dei consumi azionati, tenuto conto anche del malfunzionamento del contatore (che infatti veniva sostituito) e della presenza di impianti fotovoltaici nell'abitazione destinataria della fornitura di energia.
Costituitosi ritualmente in giudizio, il Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo aver eseguito regolare
[...]
procedura di fatturazione dei consumi (attraverso l'emissione di fatture c.d. “in acconto” fondate su letture presunte in base ai consumi storici del cliente, e poi successive bollette “a conguaglio” basate su letture reali del contatore), nonché il difetto di prova circa l'esistenza di un impianto fotovoltaico nell'abitazione dell'opponente.
La causa, accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. e istruita mediante prove documentali,
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Anzitutto, occorre rilevare come il titolo contrattuale su cui si fonda il decreto ingiuntivo non è oggetto di contestazione: parte opponente non contesta la sussistenza di un valido contratto di fornitura elettrica con l'opposta, ma si limita unicamente a eccepire l'invalidità delle fatture azionate in sede monitoria.
Sul punto, giova considerare come la fattura non possa costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (cfr., tra le altre, Cass. n. 17371/2003, Cass. n
5071/2009, Cass. n. 5915/2011), in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, essa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può, al massimo, assolvere a mero indizio (ex plurimis, Cass. civ. n. 5383/2010).
Orbene, a fronte delle contestazioni svolte dalla Parte_1
in ordine alla effettività e correttezza dei consumi contabilizzati, la somministrante deve dimostrare l'effettività e la congruità degli stessi rispetto a quelli fatturati.
La giurisprudenza di legittimità ha invero in più occasioni affermato che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi «in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta» (cfr. Cass. n. 10313/2004; Cass. n. 1236/2003; Cass., n. 17041/2002).
L'onere del gestore di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041) sussiste, pertanto, in considerazione dell'assunto per cui le risultanze del misuratore fanno piena prova del consumo addebitato e i relativi valori devono ritenersi affidabili solo ove non siano stati contestati dall'utente (cfr. Cass., n. 1236/2003; Cass., n. 18231/2008; Cass., n.
5232/2004).
In generale, nei rapporti di utenza, il contatore costituisce, infatti, un meccanismo probatorio assistito da una presunzione di idoneità all'esatta contabilizzazione, in ragione dei collaudi e dei controlli sullo stesso esercitati dal gestore del servizio, di talché deve trovare applicazione l'art. 2712 c.c.
Tale disposizione disciplina un tipo di prova documentale di notevole importanza applicativa consistente nella riproduzione o nella rappresentazione di fatti o cose mediante l'utilizzazione di particolari procedimenti tecnici. La norma fa riferimento specifico alle riproduzioni fotografiche o cinematografiche e alle registrazioni fonografiche. Tuttavia, il successivo richiamo “in genere” a ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o cose consente di interpretare la disposizione come una clausola generale o una norma di chiusura applicabile a ogni possibile tecnica di riproduzione e, quindi, anche a quelle sconosciute al momento di entrata in vigore del codice.
In applicazione di tale principio, la giurisprudenza e la dottrina hanno affermato che la norma prima citata contiene la disciplina, tra l'altro, della registrazione dei contatori dell'energia elettrica, del servizio telefonico, del gas, dell'acqua, ecc.
Eppure, tale meccanismo probatorio non può ritenersi operante laddove l'utente contesti – come nel caso di specie – non solo il malfunzionamento del contatore, ma anche la non corrispondenza al vero dei consumi e delle fatture azionate. E infatti, in caso di somministrazione, qualora vi sia una contestazione specifica dei consumi – come nella fattispecie –, grava sul gestore la prova dell'entità dei consumi, non essendo all'uopo sufficiente nella presente fase processuale la bolletta che è un atto unilaterale di natura contabile.
La circostanza poi che nelle suddette fatture, nei casi in cui non si è proceduto sulla base dei consumi “stimati”, si sia dato atto delle letture effettuate dall' operatore, non fa venir meno l'ontologica natura unilaterale del documento nel quale sono prodotti i riferimenti delle letture.
Sul punto, si osserva come nessuna di tali prove è stata fornita da parte opposta a nulla rilevando la differenza funzionale tra distributore e produttore di energia, posto che l'onere della prova prima indicato continua a gravare sul somministrante.
A tanto deve aggiungersi che la opponente ha allegato la sostituzione del contatore, in quanto malfunzionante in data 21.10.2014, ( cfr. pag. 7 della citazione). Alcuna
Cont specifica contestazione è stata sollevata dal nella comparsa di costituzione che anzi ha confermato la deduzione avversaria peraltro documentata ( cfr. all. 10 citazione in raffronto con pagina 11 dela comparsa di costituzione).
Al riguardo la Corte di Cassazione ha precisato_ “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto” ( cfr. Cass. civ. 512/25).
In caso di accertato malfunzionamento del contatore tuttavia, spiega la Corte, spetta a:“ l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)»
(Cass., 09/01/2020, n. 297, pag. 9) ( cfr. Cass. civ 17401/24).
Ai predetti rilievi segue il rigetto dell'opposizione per difetto di prova sulla contestazione specifica della veridicità dei consumi la cui contabilizzazione è stata affidata al distributore e gestita dal produttore secondo meccanismi di acconto e successivo conguaglio documentati dalla stessa opponente.
Le spese di lite, rapportate al decisum e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 – come modificato dal D.M.
n. 147/2022 in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione da € 52.001 a €
260.000), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate, nonché all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1305/2017 emesso da questo tribunale in data 23.06.2017 che dichiara definitivamente esecutivo;
• condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite verso la opposta che si quantificano in complessivi € 7.548,59 di cui € 406,59 per spese, ed €
7.052 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Latina il 20.04.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro