CASS
Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2023, n. 5511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5511 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso n. 15643/20 proposto da: -) LE GE ER, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto AR (robertovaccarelle@ordineavvocatiroma.org) e ER SS (valeriarossini@ordineavvocatiroma.org) in virtù di procura speciale apposta in margine all’atto di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC dei propri difensori;
- ricorrente -
contro -) IU ET OR, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore (luciascalonedimontelauro@ordineavvocatiroma.org), difeso dagli avvocati Lucia Scalone di Montelauro, Andrea Giuliani e IU Divano in virtù di procura speciale conferita con atto pubblico;
- controricorrente -
nonché -) RI DE, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Borlone e GI TA in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC dei propri difensori (l.borlone@milano.pecavvocati.it; ianlucacattani@ordineavvocatiroma.org);
- controricorrente -
nonché Oggetto: revocazione ex art. 391-bis c.p.c. Civile Sent. Sez. 3 Num. 5511 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 22/02/2023 2 di 8 -) TE SApaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, sia in proprio che quale mandataria della ISP OBG s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Pisapia e Dario Martella in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC dei propri difensori (vittorio.pisapia@milano.pecavvocati.it; dariomartella@ordineavvocatiroma.org);
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di cassazione 3 ottobre 2019 n. 24648; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica cameralizzata del 26 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. Nel 2012 LE GE ER convenne dinanzi al Tribunale di Milano IU ET OR, RI DE e la società TE SA Paolo s.p.a., esponendo: -) di essere creditrice di IU ET OR;
-) che IU ET OR aveva alienato uno proprio immobile a RI DE;
-) che quest’ultimo aveva pagato il prezzo con denaro preso a mutuo dalla TE SA Paolo, a favore della quale era stata iscritta ipoteca sull’immobile; -) che la vendita era simulata, o in subordine compiuta in frode delle ragioni della creditrice. Chiese pertanto che venisse dichiarata la simulazione della compravendita o comunque fosse dichiarata inefficace sensi dell’articolo 2901 c.c.. 2. Con sentenza 30 gennaio 2015 n. 1375 il Tribunale di Milano rigettò la domanda. La sentenza venne appellata dalla soccombente. 3 di 8 3. Nelle more del giudizio di appello LE GE ER invocò la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., in attesa della definizione del separato giudizio di falso con cui era stata impugnata la procura alle liti conferita da IU ET OR al proprio avvocato. Con sentenza 7 aprile 2017 n. 1481 la Corte d’appello di Milano rigettò il gravame e condannò l’appellante ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c. La sentenza d’appello fu impugnata per cassazione da LE GE ER. 4. La Corte di cassazione con sentenza 3 ottobre 2019 n. 24648 rigettò il ricorso. La Corte ritenne che: -) tutti e sei i motivi di ricorso proposti da LE GE ER erano inammissibili ai sensi dell’articolo 366, n. 6, c.p.c., perché facevano riferimento a documenti “non riprodotti nel ricorso” e dei quali non era indicata “l’esatta collocazione nel fascicolo”; -) in ogni caso i motivi contenevano “anche” doglianze che prospettavano inammissibilmente un vizio di motivazione, non più consentito dal novellato articolo 360, n. 5, c.p.c.; -) le censure aventi ad oggetto la statuizione con cui il giudice d’appello escluse la scientia damni in capo all’acquirente erano inammissibili per estraneità alla ratio decidendi, avendo la Corte d’appello rigettato la domanda per difetto di prova, tardivamente richiesta dalla parte interessata;
-) con riferimento, infine, al capo di sentenza con cui la Corte d’appello rigettò l’istanza di sospensione del processo, la Corte di cassazione ritenne la relativa censura inammissibile o infondata per tre diverse ragioni: --) per il mancato rispetto dell’onere di cui all’articolo 366, n. 6, c.p.c.; --) per il difetto di prova che la causa pregiudicante fosse ancora pendente;
4 di 8 --) perché la violazione dell’articolo 295 c.p.c. andava prospettata ai sensi dell’articolo 360, n. 4, c.p.c. e non, come invece aveva fatto la ricorrente, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c.. 5. La sentenza 24648/19 della Corte di cassazione è stata impugnata per revocazione da LE GE ER, con ricorso fondato su due motivi i quali prospettano altrettanti errori di fatto ex articolo 395, n. 4, c.p.c.. 6. Hanno resistito con separati controricorsi IU ET OR, RI DE e la TE SA Paolo s.p.a.. Tutte le parti hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la ricorrente sostiene che la Corte di cassazione è incorsa in un errore revocatorio nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso inteso a censurare la violazione dell’articolo 295 c.p.c. e l’omessa sospensione, da parte della Corte d’appello, del giudizio di merito. Deduce che l’errore revocatorio sarebbe consistito in ciò: a) non essersi la Corte di cassazione avveduta che i documenti posti a fondamento del ricorso erano stati correttamente allegati ed analiticamente indicati;
b) non essersi la Corte di cassazione avveduta che da quei documenti risultava ancora pendente la causa pregiudicante;
c) avere erroneamente affermato che la denuncia di violazione dell’articolo 295 c.p.c. era inammissibile perché prospettata “ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c.”, invece che ai sensi dell’articolo 360, n. 4, c.p.c., dal momento che secondo la giurisprudenza consolidata della stessa Corte di cassazione l’erronea indicazione d’una norma da parte del ricorrente non rende inammissibile il ricorso, quanto l’illustrazione del motivo sia comunque chiara. 1.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni. 5 di 8 Come accennato, la sentenza revocanda ha rigettato la censura di violazione dell’articolo 295 c.p.c. con tre diverse rationes decidendi. Una di queste (quella indicata al paragrafo che precede sub c) costituisce un’affermazione di puro diritto, e dunque per definizione non può costituire un errore revocatorio. E poiché tale ratio decidendi sarebbe da sola idonea a sorreggere la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo del ricorso (originale) per cassazione, il preteso errore revocatorio ascritto alla sentenza revocanda sarebbe in ogni caso irrilevante, quale che fosse la fondatezza della censura. 1.2. In secondo luogo - lo si osserva ad abundantiam - reputa il Collegio che il motivo sia altresì inammissibile per violazione anche in questo caso dell’art. 366, n. 6, c.p.c.. Su come debba interpretarsi questa norma, e come debba assolversi l’onere di “allegazione ed indicazione” ivi previsto, questa Corte ha ripetutamente affermato alcuni chiari princìpi, così riassumibili: a) l’onere di indicazione va assolto o trascrivendo, oppure riassumendo, il contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda;
b) l’onere di allegazione può essere assolto in due modi alternativi: b’) o allegando al ricorso per cassazione l’atto o il documento su cui si fonda l’impugnazione; b’’) oppure dichiarando che l’atto o il documento su cui si fonda il ricorso è contenuto nel fascicolo d’ufficio, del quale è stata chiesta la trasmissione ex art. 369 c.p.c., e che in tal guisa si intende assolvere l’onere di allegazione suddetto. Ciò posto in diritto, si rileva in fatto che nel caso oggi in esame la sentenza revocanda ha ritenuto non compiutamente assolto, da parte della ricorrente, l’onere di: a) “riprodurre nel ricorso” i documenti invocati a sostegno dell’impugnazione; b) “fornire le puntuali indicazioni necessarie ai fini della individuazione” dei documenti richiamati nel ricorso;
c) “precisare la [loro] esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte”. 6 di 8 Pertanto, al fine di sostenere che tali valutazioni fossero frutto di un errore percettivo, nel presente giudizio di revocazione sarebbe stato onere della ricorrente sia indicare in che termini ed in quale parte del ricorso originario avesse riprodotto il contenuto dei suddetti documenti;
sia indicare in quale parte del ricorso originario avesse fornito le indicazioni per l’individuazione di essi;
sia - soprattutto - indicare dove ed in quali termini, nel ricorso originario, avesse dichiarato di volere assolvere l’onere di allegazione attraverso la richiesta di trasmissione del fascicolo, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.. Ritiene il Collegio che, a tal fine, siano insufficienti le indicazioni contenute alle p. 11-12 del ricorso per revocazione, in quanto in esse si fa cenno unicamente all’avvenuto “deposito in udienza” dell’atto introduttivo del giudizio di falso in tesi pregiudicante. Non si dice, tuttavia, se e come nel ricorso ordinario per cassazione (quello deciso dalla sentenza revocanda) fossero indicati il contenuto di tale atto, la sua esatta collocazione, e la manifestata volontà di assolvere l’onere di allegazione attraverso la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Né ai fini dell’osservanza dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., può avere rilevanza – al contrario di quanto si sostiene a pag. 15 del ricorso – il contenuto della memoria, giacché la suddetta detta un requisito di ammissibilità del ricorso, che non può essere sanato ex post per mezzo della memoria. 2. Col secondo motivo la ricorrente ascrive alla Corte di cassazione di essere incorsa in un errore di fatto consistito nel non aver “effettivamente trattato” il terzo motivo del ricorso originario per cassazione. 2.1. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata affrontava in più punti la censura contenuta nel terzo motivo del ricorso ordinario: in via generale all’ultimo capoverso di pagina 6; più in dettaglio a pagina 11, secondo capoverso;
ed ancora alle pagine 13 e 14. Nondimeno, la ricorrente deduce che la sentenza revocanda avrebbe malamente inteso la censura da lei formulata: ma un simile errore, 7 di 8 ammesso che esistesse, non sarebbe un errore revocatorio, il quale “deve escludersi tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio” (così, ex aliis, Sez. U, Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019). 3. L’esito del ricorso non richiede che ci si soffermi sulla questione sollevata dalla parte resistente con la memoria circa la sopravvenuta irrilevanza della questione della sospensione, per essere intervenuta la decisione sul giudizio di querela. E ciò a prescindere dalla mancata dimostrazione dell’assunto. 4. La richiesta di condanna della ricorrente per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., formulata da RI DE, deve essere rigettata. Il contenuto del ricorso infatti non palesa gli estremi né del dolo, né di una colpa che possa reputarsi “grave” per i fini della norma indicata. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna LE GE ER alla rifusione in favore di IU OR ET delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna LE GE ER alla rifusione in favore di RI DE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella 8 di 8 somma di euro 6.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna LE GE ER alla rifusione in favore di TE SApaolo s.p.a., anche nella qualità di cui in epigrafe, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
- ricorrente -
contro -) IU ET OR, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore (luciascalonedimontelauro@ordineavvocatiroma.org), difeso dagli avvocati Lucia Scalone di Montelauro, Andrea Giuliani e IU Divano in virtù di procura speciale conferita con atto pubblico;
- controricorrente -
nonché -) RI DE, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Borlone e GI TA in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC dei propri difensori (l.borlone@milano.pecavvocati.it; ianlucacattani@ordineavvocatiroma.org);
- controricorrente -
nonché Oggetto: revocazione ex art. 391-bis c.p.c. Civile Sent. Sez. 3 Num. 5511 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 22/02/2023 2 di 8 -) TE SApaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, sia in proprio che quale mandataria della ISP OBG s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Pisapia e Dario Martella in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC dei propri difensori (vittorio.pisapia@milano.pecavvocati.it; dariomartella@ordineavvocatiroma.org);
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di cassazione 3 ottobre 2019 n. 24648; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica cameralizzata del 26 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. Nel 2012 LE GE ER convenne dinanzi al Tribunale di Milano IU ET OR, RI DE e la società TE SA Paolo s.p.a., esponendo: -) di essere creditrice di IU ET OR;
-) che IU ET OR aveva alienato uno proprio immobile a RI DE;
-) che quest’ultimo aveva pagato il prezzo con denaro preso a mutuo dalla TE SA Paolo, a favore della quale era stata iscritta ipoteca sull’immobile; -) che la vendita era simulata, o in subordine compiuta in frode delle ragioni della creditrice. Chiese pertanto che venisse dichiarata la simulazione della compravendita o comunque fosse dichiarata inefficace sensi dell’articolo 2901 c.c.. 2. Con sentenza 30 gennaio 2015 n. 1375 il Tribunale di Milano rigettò la domanda. La sentenza venne appellata dalla soccombente. 3 di 8 3. Nelle more del giudizio di appello LE GE ER invocò la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., in attesa della definizione del separato giudizio di falso con cui era stata impugnata la procura alle liti conferita da IU ET OR al proprio avvocato. Con sentenza 7 aprile 2017 n. 1481 la Corte d’appello di Milano rigettò il gravame e condannò l’appellante ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c. La sentenza d’appello fu impugnata per cassazione da LE GE ER. 4. La Corte di cassazione con sentenza 3 ottobre 2019 n. 24648 rigettò il ricorso. La Corte ritenne che: -) tutti e sei i motivi di ricorso proposti da LE GE ER erano inammissibili ai sensi dell’articolo 366, n. 6, c.p.c., perché facevano riferimento a documenti “non riprodotti nel ricorso” e dei quali non era indicata “l’esatta collocazione nel fascicolo”; -) in ogni caso i motivi contenevano “anche” doglianze che prospettavano inammissibilmente un vizio di motivazione, non più consentito dal novellato articolo 360, n. 5, c.p.c.; -) le censure aventi ad oggetto la statuizione con cui il giudice d’appello escluse la scientia damni in capo all’acquirente erano inammissibili per estraneità alla ratio decidendi, avendo la Corte d’appello rigettato la domanda per difetto di prova, tardivamente richiesta dalla parte interessata;
-) con riferimento, infine, al capo di sentenza con cui la Corte d’appello rigettò l’istanza di sospensione del processo, la Corte di cassazione ritenne la relativa censura inammissibile o infondata per tre diverse ragioni: --) per il mancato rispetto dell’onere di cui all’articolo 366, n. 6, c.p.c.; --) per il difetto di prova che la causa pregiudicante fosse ancora pendente;
4 di 8 --) perché la violazione dell’articolo 295 c.p.c. andava prospettata ai sensi dell’articolo 360, n. 4, c.p.c. e non, come invece aveva fatto la ricorrente, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c.. 5. La sentenza 24648/19 della Corte di cassazione è stata impugnata per revocazione da LE GE ER, con ricorso fondato su due motivi i quali prospettano altrettanti errori di fatto ex articolo 395, n. 4, c.p.c.. 6. Hanno resistito con separati controricorsi IU ET OR, RI DE e la TE SA Paolo s.p.a.. Tutte le parti hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la ricorrente sostiene che la Corte di cassazione è incorsa in un errore revocatorio nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso inteso a censurare la violazione dell’articolo 295 c.p.c. e l’omessa sospensione, da parte della Corte d’appello, del giudizio di merito. Deduce che l’errore revocatorio sarebbe consistito in ciò: a) non essersi la Corte di cassazione avveduta che i documenti posti a fondamento del ricorso erano stati correttamente allegati ed analiticamente indicati;
b) non essersi la Corte di cassazione avveduta che da quei documenti risultava ancora pendente la causa pregiudicante;
c) avere erroneamente affermato che la denuncia di violazione dell’articolo 295 c.p.c. era inammissibile perché prospettata “ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c.”, invece che ai sensi dell’articolo 360, n. 4, c.p.c., dal momento che secondo la giurisprudenza consolidata della stessa Corte di cassazione l’erronea indicazione d’una norma da parte del ricorrente non rende inammissibile il ricorso, quanto l’illustrazione del motivo sia comunque chiara. 1.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni. 5 di 8 Come accennato, la sentenza revocanda ha rigettato la censura di violazione dell’articolo 295 c.p.c. con tre diverse rationes decidendi. Una di queste (quella indicata al paragrafo che precede sub c) costituisce un’affermazione di puro diritto, e dunque per definizione non può costituire un errore revocatorio. E poiché tale ratio decidendi sarebbe da sola idonea a sorreggere la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo del ricorso (originale) per cassazione, il preteso errore revocatorio ascritto alla sentenza revocanda sarebbe in ogni caso irrilevante, quale che fosse la fondatezza della censura. 1.2. In secondo luogo - lo si osserva ad abundantiam - reputa il Collegio che il motivo sia altresì inammissibile per violazione anche in questo caso dell’art. 366, n. 6, c.p.c.. Su come debba interpretarsi questa norma, e come debba assolversi l’onere di “allegazione ed indicazione” ivi previsto, questa Corte ha ripetutamente affermato alcuni chiari princìpi, così riassumibili: a) l’onere di indicazione va assolto o trascrivendo, oppure riassumendo, il contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda;
b) l’onere di allegazione può essere assolto in due modi alternativi: b’) o allegando al ricorso per cassazione l’atto o il documento su cui si fonda l’impugnazione; b’’) oppure dichiarando che l’atto o il documento su cui si fonda il ricorso è contenuto nel fascicolo d’ufficio, del quale è stata chiesta la trasmissione ex art. 369 c.p.c., e che in tal guisa si intende assolvere l’onere di allegazione suddetto. Ciò posto in diritto, si rileva in fatto che nel caso oggi in esame la sentenza revocanda ha ritenuto non compiutamente assolto, da parte della ricorrente, l’onere di: a) “riprodurre nel ricorso” i documenti invocati a sostegno dell’impugnazione; b) “fornire le puntuali indicazioni necessarie ai fini della individuazione” dei documenti richiamati nel ricorso;
c) “precisare la [loro] esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte”. 6 di 8 Pertanto, al fine di sostenere che tali valutazioni fossero frutto di un errore percettivo, nel presente giudizio di revocazione sarebbe stato onere della ricorrente sia indicare in che termini ed in quale parte del ricorso originario avesse riprodotto il contenuto dei suddetti documenti;
sia indicare in quale parte del ricorso originario avesse fornito le indicazioni per l’individuazione di essi;
sia - soprattutto - indicare dove ed in quali termini, nel ricorso originario, avesse dichiarato di volere assolvere l’onere di allegazione attraverso la richiesta di trasmissione del fascicolo, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.. Ritiene il Collegio che, a tal fine, siano insufficienti le indicazioni contenute alle p. 11-12 del ricorso per revocazione, in quanto in esse si fa cenno unicamente all’avvenuto “deposito in udienza” dell’atto introduttivo del giudizio di falso in tesi pregiudicante. Non si dice, tuttavia, se e come nel ricorso ordinario per cassazione (quello deciso dalla sentenza revocanda) fossero indicati il contenuto di tale atto, la sua esatta collocazione, e la manifestata volontà di assolvere l’onere di allegazione attraverso la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Né ai fini dell’osservanza dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., può avere rilevanza – al contrario di quanto si sostiene a pag. 15 del ricorso – il contenuto della memoria, giacché la suddetta detta un requisito di ammissibilità del ricorso, che non può essere sanato ex post per mezzo della memoria. 2. Col secondo motivo la ricorrente ascrive alla Corte di cassazione di essere incorsa in un errore di fatto consistito nel non aver “effettivamente trattato” il terzo motivo del ricorso originario per cassazione. 2.1. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata affrontava in più punti la censura contenuta nel terzo motivo del ricorso ordinario: in via generale all’ultimo capoverso di pagina 6; più in dettaglio a pagina 11, secondo capoverso;
ed ancora alle pagine 13 e 14. Nondimeno, la ricorrente deduce che la sentenza revocanda avrebbe malamente inteso la censura da lei formulata: ma un simile errore, 7 di 8 ammesso che esistesse, non sarebbe un errore revocatorio, il quale “deve escludersi tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio” (così, ex aliis, Sez. U, Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019). 3. L’esito del ricorso non richiede che ci si soffermi sulla questione sollevata dalla parte resistente con la memoria circa la sopravvenuta irrilevanza della questione della sospensione, per essere intervenuta la decisione sul giudizio di querela. E ciò a prescindere dalla mancata dimostrazione dell’assunto. 4. La richiesta di condanna della ricorrente per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., formulata da RI DE, deve essere rigettata. Il contenuto del ricorso infatti non palesa gli estremi né del dolo, né di una colpa che possa reputarsi “grave” per i fini della norma indicata. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna LE GE ER alla rifusione in favore di IU OR ET delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna LE GE ER alla rifusione in favore di RI DE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella 8 di 8 somma di euro 6.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna LE GE ER alla rifusione in favore di TE SApaolo s.p.a., anche nella qualità di cui in epigrafe, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile