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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 10022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10022 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 9.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 20026/2025 R.G. cont. vertente
TRA
, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv. Damaso Parte_1
LI e EL Di BE, presso il cui studio in Roma, via Flaminia n.334 è elettiva- mente domiciliata, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.5.2025 la ricorrente in epigrafe chiedeva il riconoscimen- to del proprio diritto a godere dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n.
18/1980, da gennaio 2024 a luglio 2024 e la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 maturati e non riscossi, oltre accessori come per legge, con vittoria delle spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della pretesa:
- di avere proposto ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo che si concludeva, in da- ta 31.12.2024, con provvedimento di omologa della sussistenza delle condizioni sanitarie per il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 da gennaio a lu- glio 2024;
- che nonostante la notifica del decreto di omologa in data 21.1.2025 e l'invio all' del CP_1 modello AP 70 in data 27.1.2025, la prestazione non era stata liquidata.
Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento della suddetta provvidenza e la condanna dell'istituto convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi a decorrere dalla domanda ammnistrativa, oltre accessori come per legge, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il convenuto restava CP_1 contumace.
Non reputandosi necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti - in specie decreto di omologa e modello AP70 - esaurita la discussione, all'odierna udienza la causa è stata, quindi, decisa come da sentenza.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il consulente nominato in sede di ATP ha accertato la sussistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 da gennaio 2024 a luglio 2024 e, nonostante il decreto di omologa ed il modello AP70 risulti- no essere stati tempestivamente trasmessi, la prestazione non è stata posta in pagamen- to, pur decorsi i termini di legge.
Veniva altresì versata in atti autocertificazione relativa al mancato ricovero in istituti di lun- godegenza con retta a totale o parziale carico dello Stato o di altro Ente Pubblico, alla mancata percezione di indennità analoga a quella di accompagnamento per cause di guerra, lavoro o servizio già allegata al modello AP70.
L' deve pertanto essere condannato al pagamento dei ratei maturati della suddetta CP_1
2 provvidenza da gennaio 2024 a luglio 2024, oltre interessi legali come per legge.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede:
- dichiara che parte ricorrente è stata in possesso dei requisiti che legittimano la conces- sione dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 legge n. 18/1980 da gennaio
2024 a luglio 2024;
- per l'effetto, condanna l al pagamento in suo favore dei ratei maturati e non riscos- CP_1 si da gennaio a luglio 2024, oltre interessi come per legge.
- Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.864,00, oltre ac- CP_1 cessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Roma, 9.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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