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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 1820/2024 RGVG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1820/2024 RGVG, avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio, e vertente TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
E (C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Brindisi, elettivamente domiciliati come in atti Ricorrenti NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede Interventore necessario CONCLUSIONI All'udienza del 26.11.2024 - trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.- le parti, giusto deposito di note di trattazione scritta e di dichiarazione di rinuncia a comparire e di non volersi riconciliare, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Il P.M. ha già emesso visto nulla opponendo in data 04.11.2024 a seguito di trasmissione atti effettuata il 22.10.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 15.10.2024 le parti hanno esposto: di aver contratto matrimonio in Mottafollone in data 25.04.2015 (Atto di Matrimonio Anno 2015, n. 1, Parte II, Serie A); che dalla suddetta unione non sono nati figli;
che il Tribunale di Castrovillari con decreto di omologazione n. cronol. 2277/2022, pubblicato il 10.02.2022, dichiarava la separazione personale dei coniugi;
che dalla separazione non vi è stata riconciliazione. Quindi i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 È stata fissata, ex art. 473 bis. 51 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 26.11.2024, innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., vista la comune richiesta delle parti, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M, che ha emesso visto, nulla opponendo in data 04.11.2024. Le parti, giusto deposito di note di trattazione e di dichiarazione di rinuncia a comparire e di non volersi riconciliare, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rassegnate nel ricorso congiunto, per cui la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, senza termini. Orbene, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi fin dal 08.02.2022, data di comparizione dei medesimi innanzi al Presidente del Tribunale di Castrovillari nel procedimento per separazione R.G. 2444/2021, conclusosi con decreto di omologazione n. cronol. 2277/2022 pubbl. il 10.02.2022 (cfr. documentazione in atti). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55 del 6 maggio 2015, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Le parti, come sopra evidenziato, hanno chiesto pronunciarsi solo la cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. pag. 2 del ricorso congiunto). Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Spese interamente compensate tra le parti attesa la natura della procedura attivata e la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, come sopra generalizzate, in data 25.04.2015 in Mottafollone (CS) (Atto n. 1, Parte II, Anno 2015, Serie A); B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile); C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 29.01.2025 Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1820/2024 RGVG, avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio, e vertente TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
E (C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Brindisi, elettivamente domiciliati come in atti Ricorrenti NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede Interventore necessario CONCLUSIONI All'udienza del 26.11.2024 - trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.- le parti, giusto deposito di note di trattazione scritta e di dichiarazione di rinuncia a comparire e di non volersi riconciliare, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Il P.M. ha già emesso visto nulla opponendo in data 04.11.2024 a seguito di trasmissione atti effettuata il 22.10.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 15.10.2024 le parti hanno esposto: di aver contratto matrimonio in Mottafollone in data 25.04.2015 (Atto di Matrimonio Anno 2015, n. 1, Parte II, Serie A); che dalla suddetta unione non sono nati figli;
che il Tribunale di Castrovillari con decreto di omologazione n. cronol. 2277/2022, pubblicato il 10.02.2022, dichiarava la separazione personale dei coniugi;
che dalla separazione non vi è stata riconciliazione. Quindi i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 È stata fissata, ex art. 473 bis. 51 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 26.11.2024, innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., vista la comune richiesta delle parti, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M, che ha emesso visto, nulla opponendo in data 04.11.2024. Le parti, giusto deposito di note di trattazione e di dichiarazione di rinuncia a comparire e di non volersi riconciliare, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rassegnate nel ricorso congiunto, per cui la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, senza termini. Orbene, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi fin dal 08.02.2022, data di comparizione dei medesimi innanzi al Presidente del Tribunale di Castrovillari nel procedimento per separazione R.G. 2444/2021, conclusosi con decreto di omologazione n. cronol. 2277/2022 pubbl. il 10.02.2022 (cfr. documentazione in atti). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55 del 6 maggio 2015, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Le parti, come sopra evidenziato, hanno chiesto pronunciarsi solo la cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. pag. 2 del ricorso congiunto). Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Spese interamente compensate tra le parti attesa la natura della procedura attivata e la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, come sopra generalizzate, in data 25.04.2015 in Mottafollone (CS) (Atto n. 1, Parte II, Anno 2015, Serie A); B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile); C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 29.01.2025 Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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