Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/05/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
provvedendo all'esisto dell'udienza del 5/5/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; visto il decreto del 28/5/2024, con cui è stata fissata l'udienza ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. lette le note scritte depositate in data 22/4/2025 da parte ricorrente;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2104 R.G. Cont. dell'anno 2024
TRA
(già Parte_1 Parte_2
- C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in via via P. Gobetti n. 15 - Terracina presso lo studio dell'avv. Elidea Cammarone e rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro
BARBARO e Luigi TINUZZO, giusta procura procura (Rep.n.7538 - Racc.4576) a rogito Notaio del 10/11/2016 e registrata a Torino in pari Persona_1
data al n. 25882, allegata al ricorso;
PARTE RICORRENTE
E
- C.F. ; Controparte_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE - contumace
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (note scritte del 22/4/2025): “Voglia - dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopra menzionata, procedendo alla condanna di controparte alle spese processuali, considerando che con il proprio comportamento ha determinato il deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato telematicamente in data
17/5/2024 la , (già , Parte_1 Parte_2
titolare del servizio di distribuzione del gas naturale:
premesso che:
- il resistente è intestatario dell'utenza gas e del punto di Controparte_1
riconsegna (PDR n. 00882105908772) sito nel Comune di Latina, Strada Litoranea n.
6;
- l'utente si è reso inadempiente al pagamento delle fatture emesse dalla società di vendita Hera Comm S.p.A., fornitrice del gas, la quale, comunicata la morosità, ha richiesto la sospensione della fornitura di gas con conseguente attivazione del c.d. servizio di default previsto dal Titolo IV del TIVG Testo Integrato delle attività di
Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, introdotto con la delibera ARG/gas 69/09;
- con l'attivazione del servizio di default, il venditore cessa di essere la controparte della fornitura e, fintanto che il contatore non venga disalimentato fisicamente ed il gas erogato a beneficio di un utente insolvente, è il distributore del servizio a doverne sopportare i costi, con la conseguenza che la società di distribuzione è obbligata ad avviare le opportune iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione, anche al fine di non dover sopportare apposite sanzioni che le verrebbero inflitte in caso di inerzia (art. 40.2. lett. a) del TIVG);
- conseguentemente essa società istante ha invitato il resistente a consentirle l'accesso all'immobile al fine di procedere alla disalimentazione fisica del contatore, richiedendo la presenza del cliente, ma, nonostante ciò, non è riuscita a procedere all'interruzione dell'indebito prelievo di gas da parte del cliente moroso, in quanto non le è stato possibile fisicamente raggiungere il PDR moroso, nonostante i tentativi posti in essere;
considerato che:
- la ricorrente agisce in qualità di proprietaria e gestore del contatore installato presso il punto di riconsegna sito nel Comune di Latina, Strada Litoranea n. 6;
- a seguito della separazione contabile e societaria dell'attività di vendita dall'attività di trasporto e distribuzione del gas naturale, alla seconda è stata affidata la gestione tecnica della rete di distribuzione del gas, gli interventi manutentivi sulla rete e sui contatori, ivi compresa la chiusura e l'asporto degli stessi;
- i fatti descritti sarebbero di per sé astrattamente idonei a ritenere sussistente sia la legittimazione attiva della ricorrente ad agire giudizialmente nei confronti dell'utente, tenuto conto altresì degli oneri posti a carico della stessa in qualità di società di distribuzione, ed in particolare il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere un provvedimento giudiziale che le consenta di accedere fisicamente al punto di riconsegna per poterlo disalimentare;
ha chiesto:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale dichiarare il diritto di ad Parte_1
accedere al contatore gas matricola n. 0057747274 ubicato presso l'immobile sito in
Strada Litoranea, 6, 04100 Latina (LT) al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n. 00882105908772, ed autorizzare la ricorrente ad eseguire tutte le operazioni che appariranno strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione, autorizzando nel contempo
l'esecuzione altresì nei confronti di eventuali terzi detentori del contatore medesimo, se necessario, delegando per l'esecuzione l'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente il quale potrà avvalersi anche dell'ausilio della forza pubblica e/o di eventuali ausiliari;
- Voglia l'Ill.mo Tribunale, ove ritenuto necessario, nel caso di accoglimento del presente giudizio, individuare e determinare le modalità operative necessarie per mettere in esecuzione il provvedimento richiesto di Disalimentazione del Punto di Riconsegna;
- Voglia altresì l'Illustrissimo Tribunale condannare controparte al pagamento di tutte le spese di lite diritti ed onorari oltre rimborso forfetario e accessori.”
2. Con decreto del 28/5/2024 veniva fissata l'udienza del 17/12/2024 per la discussione del ricorso.
Con istanza depositata il 28/10/2024, la difesa della società ricorrente ha rappresentato che, nelle more del giudizio, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente (ARERA) ha approvato la delibera n. 379/2024/R/GAS con la quale ha disposto che l'obbligo di avviare le azioni esecutive per la disalimentazione dei punti di riconsegna debba essere intrapreso soltanto per i punti di riconsegna con un consumo annuo compreso tra 500 Smc e 5.000 Smc.
Considerato che il punto di riconsegna oggetto del presente giudizio non soddisfa le dimensioni richieste dalla delibera dell'ARERA, per cui si sarebbe verificato il venir meno del presupposto della presente azione e contestualmente anche la necessità di proseguire con il giudizio.
La ricorrente ha, quindi, chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.
3. Quanto al merito della domanda, va rilevato: che l'art. 5 del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG, allegato al ricorso), rubricato “Richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità” prevede al comma 1 che “L'utente del servizio di distribuzione [i.e. la società di vendita] può richiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità”, mentre il successivo art. 6 “Esecuzione della chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità” sancisce al primo comma che “A seguito della richiesta di cui all'Articolo 5, l'impresa di distribuzione [nel caso in esame,
procede alla chiusura del punto di riconsegna per sospensione Parte_1 della fornitura per morosità”; che in atti è presente comunicazione rivolta dalla società di vendita Hera Comm che attesta l'avvenuto tentativo di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità con contestuale richiesta all'impresa di distribuzione di provvedere all'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;
ritenuto pertanto che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato il proprio diritto di procedere alla disalimentazione del PDR;
considerato, tuttavia, che il punto di riconsegna oggetto del presente giudizio non soddisfa le dimensioni richieste dalla delibera dell'ARERA, per cui si è verificato il venir meno del presupposto della presente azione e contestualmente anche la necessità di proseguire con il giudizio;
che va dunque dichiarata cessata la materia del contendere con condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
4. Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, con la locuzione cessazione della materia del contendere, si designa quella particolare forma di definizione del processo con cui il giudice dà atto del sopravenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza di lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti o, comunque, del sopravvenuto venir meno di un interesse giuridicamente apprezzabile, pur nella formale sopravvivenza di una situazione di contrasto, ad una decisione giudiziale in proposito.
In altri termini la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
È riconducibile alla fattispecie descritta la circostanza, sopravvenuta in corso di causa, della ineseguibilità della procedura di disalimentazione dei PDR che non soddisfano i criteri previsti dalla delibera ARERA citata.
5. Come rilevato, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, trattandosi di causa di valore effettivo modesto, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità e della serialità della controversia;
esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio promosso da
[...]
in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con ricorso depositato telematicamente il 17/5/2024 nei confronti di
; Controparte_1
-condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 di che liquida in € 545,00 per spese ed € 1.698,50 per Parte_1
compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa.
Latina, lì 6/5/2025
Il giudice
Luca Venditto