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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n° 5051/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
TI EL rappr. e dif. dall'avv. Stefania POLLICORO - Ricorrente - contro
I.N.A.I.L. (ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL
LAVORO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'8 luglio 2022 parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione di un indennizzo (in rendita o, in subordine, in capitale) per la malattia professionale “ernie discali lombari” denunciata in data 4 novembre 2021, inutilmente richiesta in sede amministrativa, e conseguentemente condannare l'I.N.A.I.L. al pagamento dei relativi importi nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l'I.N.A.I.L. e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e, in subordine, rigettarsi la domanda, rilevando che, dopo l'iniziale rigetto, con provvedimento del 6 dicembre 2022 era stata ammessa la natura professionale della denunciata malattia con riconoscimento di un danno permanente del 6%:
1
Sentenza R.G. n° 5051/22 Parte ricorrente ha comunque insistito nelle proprie richieste, sicché è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l'INAIL ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti e, nel contempo, ha provveduto al pagamento di quanto richiesto, nei limiti del dovuto: in parte qua, dunque, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale) e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
Del resto, deve ritenersi che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568 e CASS. SEZ. II, 3 MAGGIO 2017 N°
10728). Ed ancora, è stato condivisibilmente affermato che: «La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o 2
Sentenza R.G. n° 5051/22 infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese» (sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
------------------
Per le richieste ulteriori, invece, non avendo parte ricorrente prestato acquiescenza alla quantificazione effettuata dalla parte convenuta, la domanda deve essere rigettata.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente, in conseguenza della sopra specificata malattia professionale, risulta affetta da esiti che, a parere del C.T.U., determinano attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile in misura non maggiore rispetto a quella già riconosciuta dall'INAIL in sede amministrativa (nel corso del giudizio).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione non superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro la denuncia di malattia professionale pacificamente successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo
3
Sentenza R.G. n° 5051/22 sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e
CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022), in parte qua la domanda deve essere rigettata.
****************
Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, dovendosi ritenere che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui
(come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. CASS. SS.UU. 31
OTTOBRE 2022 N° 32061). Ed è appena il caso di precisare che per
“capo di domanda” deve intendersi «… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS.
SEZ. V, 16 MAGGIO 2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ. VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N°
28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797). Il costo dell'indagine peritale rimane, comunque, a carico dell'INAIL, che deve farne anticipazione
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, nei limiti di quanto riconosciuto dall'INAIL, rigettando il ricorso per il residuo;
2. pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di C.T.U. già liquidate e dichiara compensate le altre spese di lite.
Taranto, 14 aprile 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
4
Sentenza R.G. n° 5051/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
TI EL rappr. e dif. dall'avv. Stefania POLLICORO - Ricorrente - contro
I.N.A.I.L. (ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL
LAVORO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'8 luglio 2022 parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione di un indennizzo (in rendita o, in subordine, in capitale) per la malattia professionale “ernie discali lombari” denunciata in data 4 novembre 2021, inutilmente richiesta in sede amministrativa, e conseguentemente condannare l'I.N.A.I.L. al pagamento dei relativi importi nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l'I.N.A.I.L. e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e, in subordine, rigettarsi la domanda, rilevando che, dopo l'iniziale rigetto, con provvedimento del 6 dicembre 2022 era stata ammessa la natura professionale della denunciata malattia con riconoscimento di un danno permanente del 6%:
1
Sentenza R.G. n° 5051/22 Parte ricorrente ha comunque insistito nelle proprie richieste, sicché è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l'INAIL ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti e, nel contempo, ha provveduto al pagamento di quanto richiesto, nei limiti del dovuto: in parte qua, dunque, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale) e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
Del resto, deve ritenersi che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568 e CASS. SEZ. II, 3 MAGGIO 2017 N°
10728). Ed ancora, è stato condivisibilmente affermato che: «La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o 2
Sentenza R.G. n° 5051/22 infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese» (sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
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Per le richieste ulteriori, invece, non avendo parte ricorrente prestato acquiescenza alla quantificazione effettuata dalla parte convenuta, la domanda deve essere rigettata.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente, in conseguenza della sopra specificata malattia professionale, risulta affetta da esiti che, a parere del C.T.U., determinano attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile in misura non maggiore rispetto a quella già riconosciuta dall'INAIL in sede amministrativa (nel corso del giudizio).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione non superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro la denuncia di malattia professionale pacificamente successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo
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Sentenza R.G. n° 5051/22 sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e
CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022), in parte qua la domanda deve essere rigettata.
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Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, dovendosi ritenere che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui
(come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. CASS. SS.UU. 31
OTTOBRE 2022 N° 32061). Ed è appena il caso di precisare che per
“capo di domanda” deve intendersi «… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS.
SEZ. V, 16 MAGGIO 2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ. VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N°
28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797). Il costo dell'indagine peritale rimane, comunque, a carico dell'INAIL, che deve farne anticipazione
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, nei limiti di quanto riconosciuto dall'INAIL, rigettando il ricorso per il residuo;
2. pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di C.T.U. già liquidate e dichiara compensate le altre spese di lite.
Taranto, 14 aprile 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 5051/22