Articolo 1598 del Codice civile
Articolo 1597Articolo 1599
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19 aprile 1942
Art. 1598.

(Garanzie della locazione).

Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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