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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6391/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 6391/2024;
avente a oggetto: “lesione personale”;
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Maddaloni (CE) alla Via R.
Viviani, III Traversa, n. 59 presso l'Avv. Marina Ursini (C.F.
) che lo rappresenta e difende;
C.F._2
attore
E
nella qualità di F.G.V.S. per Controparte_1 [...]
(P.IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_1
d.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Petrarolo
(C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Dei Sanniti snc;
convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione chiedeva la Parte_1 condanna della al risarcimento per il Controparte_1
sinistro indicato.
Si costituiva la eccependo la nullità della Controparte_1
citazione, il difetto di legittimazione passiva,
l'improponibilità, l'inammissibilità e l'improcedibilità.
Chiedeva il rigetto.
All'udienza del 03.04.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Sul fatto
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premette che in data 08.07.2023, alle ore Parte_1
18:30 circa, si trovava in Ruviano (CE) in qualità di conducente del proprio motociclo Piaggio Beverly 500 tg.
CJ97970, con a bordo, quale trasportata, e Persona_1
percorrendo la S.P. 336 ex SS86. Afferma che all'altezza della intersezione Via Mazzini/Via Volturno, direzione
Caiazzo (CE), un veicolo, modello Golf di colore nero, impattava il motociclo nella parte anteriore, scaraventandolo al suolo. Precisa che il conducente della
Golf, provenendo dalla sinistra rispetto al motociclo e con direzione Faicchio a velocità sostenuta, perdeva il controllo del proprio veicolo, invadeva la corsia di marcia percorsa dal motociclo e, dopo aver provocato la collisione, anziché fermarsi per prestare il dovuto soccorso, rapidamente si dileguava rendendo di fatto impossibile ogni sua identificazione anche da parte di persone ivi presenti al fatto. Rappresenta che, a causa del brusco e violento impatto e nonostante l'uso del casco protettivo e di altri mezzi di protezione, riportava lesioni personali. Si sofferma sugli aspetti sanitari. Ritiene che la responsabilità dell'evento sia ascrivibile unicamente alla condotta di guida del conducente della Golf rimasto non identificato e che nulla è ascrivibile alla sua condotta di guida. Evidenzia che la trasportata è stata già risarcita dalla . Controparte_1
La premette che dal casellario infortuni in Controparte_1
capo a risultano tre eventi con lesioni, Parte_1
mentre dalla lista ricorrenze IVASS gli eventi sono due.
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Premette, altresì che occorre verificare i presupposti di proponibilità. Eccepisce la nullità dell'atto introduttivo.
Afferma che qualora si cita il Fondo di Garanzia Vittime della Strada parte attrice è onerata di dare rigorosa prova della sussistenza dei presupposti necessari per l'intervento del Fondo. Precisa che la vittima deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e la sua attribuibilità alla condotta del conducente di altro veicolo;
in secondo luogo deve provare che tale veicolo sia rimasto sconosciuto;
in terzo luogo deve dimostrare di essere rimasto coinvolto nell'evento nonostante avesse mantenuto una condotta riconducibile alle normali e generali regole di diligenza.
Sostiene che la dinamica, oltre ad apparire lacunosa, non esclude una eventuale concorsualità. Richiama l'art. 2054 comma 2 c.c. Rappresenta che ulteriore onere dell'attore è quello di fornire prova che il veicolo che si assume essere responsabile dell'evento sia rimasto sconosciuto nonostante sia stato fatto il possibile per identificarlo.
Aggiunge, in proposito, che l'attore deve dimostrare che la mancata identificazione sia dipesa da obiettiva impossibilità di identificare il veicolo e che, se non possono imporsi alla vittima speciali attività di indagine, si richiede, quantomeno, che questa favorisca le operazioni della
Polizia Giudiziaria tese all'identificazione del veicolo pirata.
Evidenzia che l'imposizione a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, è conforme non solo al principio
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generale dell'onere della prova ma anche alla finalità di impedire eventuali frodi. Evidenzia, altresì, che nel caso di specie vi è mancanza della denuncia–querela. Deduce che non può ritenersi coerente con la disciplina normativa il comportamento del danneggiato che si astenga dal rendere noto il fatto alle autorità competenti, con gli elementi notiziali posseduti o comunque acquisiti, attendendo per un ragionevole lasso temporale l'esito delle indagini suscettibili di condurre all'identificazione del responsabile del sinistro stradale;
comportamento, quest'ultimo, che pur non essendo esigibile sul piano penalistico, lo è certamente ai fini della valutazione dell'incolpevolezza o meno dell'impossibilità di conseguire la predetta identificazione. Specifica che non può essere ritenuta incolpevole la condotta del danneggiato che non ha denunciato il fatto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
Rileva che è necessario e sufficiente dimostrare quantomeno che, dopo l'incidente, sia stata presentata denuncia alle competenti Autorità di Polizia e che le indagini compiute da quest'ultime o disposte dall'Autorità
Giudiziari, ai fini dell'identificazione del veicolo investitore, abbiano avuto esito negativo. Disconosce i documenti prodotti in copia. Si sofferma sul quantum.
In diritto
L'eccezione di nullità è manifestamente infondata in quanto, diversamente da quanto indicato dalla CP_3
[...]
[...]
[...]
, la descrizione del fatto è caratterizzata da chiarezza
[...]
e precisione e con adeguato approfondimento. La descrizione dell'evento dedotto risulta facilmente comprensibile.
Risulta manifestamente infondato anche il disconoscimento delle copie. Premettendo che con il PCT la parte può depositare solo copie, occorre rammentare che
“in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art.
2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” (cfr.
C. 16232/2004), nonché che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali
"impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. C.
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29993/2017) e il disconoscimento effettuato dalla convenuta è generico e impreciso, essendosi limitata a
“disconosce tutte le copie xerografe esibite dall' istante a sostegno delle proprie pretese, ivi comprese le cartule che controparte oppone a questa convenuta, comprese le lettere di interruzione della prescrizione e la documentazione medica qualora esibita in copia fotostatica”, senza nessuna specificazione con particolare riferimento agli aspetti per i quali si assume che i documenti differiscano dagli originali.
Tanto premesso, la domanda attorea va rigettata in quanto non è provato, né i capi istruttori erano idonei a dimostrare, il presupposto necessario affinché possa chiedersi e ottenersi, in caso di veicolo pirata e di lesioni personali, il risarcimento a carico del FGVS, ossia che il veicolo investitore sia rimasto non identificato per fatto non imputabile a condotta colposa della vittima.
Nel caso di specie, infatti, a risultare carente è proprio un comportamento conforme ad adeguata diligenza volto a consentire alle autorità preposte l'identificazione del responsabile. Manca, infatti, la dimostrazione che parte attorea abbia allertato le autorità, ad esempio mediante la presentazione di apposita denuncia-querela e tanto nonostante l'approfondita eccezione sul punto svolta con la comparsa da parte della aspetto sul quale, CP_1
invero, l'attore non solo né produce documentazione né
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presenta apposite istanze istruttorie ma neppure prende in alcun modo posizione con le memorie ex art. 171-ter c.p.c., così confermando, per non contestazione, l'assenza di denuncia-querela o di altra forma di modalità diligente volta a consentire l'identificazione del danneggiante.
Orbene, se è vero che in caso di sinistro stradale con veicolo non identificato la previa e tempestiva presentazione della denuncia non è una condizione di proponibilità o di procedibilità, cionondimeno è necessario
(come evidenziato dalla convenuta) che non incida, sulla circostanza che il responsabile sia rimasto sconosciuto
(con conseguente onere economico gravante sul FGVT), la condotta non diligente della vittima.
Non può non tenersi conto, in altri termini, della condotta non diligente del danneggiato che, nel non presentare la denuncia (o diversamente allertato del fatto le autorità), non ha consentito l'identificazione del veicolo rimasto sconosciuto.
In proposito, si specifichi, di certo, come d'altronde evidenziato dalla stessa non si chiede al CP_1 danneggiato di procedere egli stesso con speciali attività di indagine ma, allo stesso tempo, occorre, perché possa dirsi che la mancata identificazione non sia riconducibile a una condotta non diligente della vittima, che il danneggiato ponga in essere quel minimo indispensabile affinché
l'attività investigativa statale possa adeguatamente
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attivarsi per l'individuazione del responsabile, ossia quantomeno la tempestiva presentazione di una denuncia, specie quando, come nel caso di specie (come si percepisce dalle fotografie del luogo del sinistro prodotte stesso da parte attorea, nonché dalla deposizione testimoniale svolta da dinanzi al Giudice di Pace, come da Testimone_1
verbale prodotto agli atti), il fatto si sarebbe verificato in località cittadina dove la presenza di videocamere pubbliche di sicurezza è circostanza plausibile ma le cui acquisizioni video, tuttavia, sono temporalmente limitate.
In assenza di una denuncia tempestiva (e di altre differenti prove da cui possa desumersi che, comunque, le autorità siano state messe nelle condizioni di poter identificare il responsabile) non può ritenersi che il veicolo sia rimasto non identificato per circostanze obiettive, dovendosi, invece, imputare detto esito anche alla negligenza della vittima.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come individuato in parte dispositiva.
Stante l'assenza di attività istruttoria e la manifesta infondatezza dell'eccezione di nullità e del disconoscimento delle copie, si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda attorea;
• Condanna al pagamento, in favore della Parte_1
società nella qualità di F.G.V.S. per Controparte_1 la , di € 3.809,00 oltre IVA, CPA e spese Controparte_2 generali, come per legge.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 04.04.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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