Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/06/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3025/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 29.04.2025 dai coniugi
(C.F. nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Marco Sangalli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 29.05.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Monza in via San Gottardo n. 106 è di proprietà di entrambi i coniugi e viene assegnata alla signora , la quale avrà il diritto di opzione Parte_1 sull'acquisto della metà dell'immobile di proprietà del signor per la somma di € Parte_2
95.000,00, riservandosi di esercitare detto diritto entro il termine di cinque anni decorrenti dall'omologa della separazione. Fino a quel momento (e nel caso in cui la signora Parte_1
non si avvalga di tale diritto di opzione nei termini sopraindicati), i coniugi si impegnano al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle rate del mutuo pari ad € 600,00 relativo all'acquisto dell'immobile
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 4. Come già detto, la minore , essendo affetta da una gravissima forma di disabilità, è collocata presso un'idonea struttura sita a Tavernerio (CO), in via IV Novembre 15, mentre il secondogenito
è collocato a settimane alterne presso ciascun genitore secondo la seguente cadenza: dal Per_2
giovedì alle ore 20:00 fino al successivo giovedì sempre alle ore 20:00.
5. In relazione alle ricorrenze ed alle festività di maggior rilievo (Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua), ciascun genitore starà con il minore seguendo il criterio dell'alternanza di anno Per_2
in anno e comunque i signori e si impegnano a garantire al figlio di Parte_1 Parte_2 trascorrere, durante le vacanze scolastiche, almeno tre giorni consecutivi con l'uno o l'altro genitore, concordando in anticipo ogni aspetto utile allo scopo.
6. In relazione alle vacanze estive, i genitori avranno diritto di trascorrere con il figlio un periodo non inferiore a dieci giorni. I genitori si impegnano reciprocamente a concordare il periodo e a comunicarsi vicendevolmente dove trascorreranno le vacanze in compagnia del minore entro il 30/06 di ogni anno. Resta comunque inteso che le spese relative al viaggio, vitto ed alloggio ed ogni altra esigenza insorta nel corso del periodo di vacanza, rimarranno in capo al genitore che lo abbia organizzato. In ogni caso, al termine di questi periodi riprenderà il collocamento alternato ogni sette giorni.
7. La signora e il signor prestano preventivamente il loro reciproco Parte_1 Parte_2
consenso qualora un genitore decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio presso un
Paese estero. Pertanto, il genitore che deciderà di trascorrere un periodo di vacanza all'estero dovrà darne preventiva comunicazione all'altro, il quale avrà diritto di esprimere il proprio motivato dissenso.
8. Il signor verserà alla signora € 300,00 a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1
mantenimento del minore , tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno venti di ogni Per_3 mese. L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
9. In ordine alle spese sanitarie sostenute nell'interesse del minore , i coniugi manifestano Per_2 fin d'oro la loro preferenza nel prediligere strutture convenzionate AXA, se ritenute idonee da entrambi i genitori. Nel caso in cui fosse invece necessario rivolgersi a strutture non convenzionate AXA, la prestazione rimarrà a carico del signor che avrà diritto a chiedere il relativo Parte_2 rimborso dell'eventuale scoperto non rimborsabile alla signora nella misura del 50%. Parte_1
Le ulteriori spese straordinarie (scolastiche ed extrascolastiche) dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo in vigore presso Codesto
Tribunale. Si precisa sin d'ora che la retta relativa alla frequentazione della scuola primaria del minore pari ad € 540,00 circa mensili (esclusi i pasti che verranno pagati da ciascun Per_2
genitore al 50%) viene e continuerà ad essere corrisposta dai nonni materni, salvo diverse valutazioni.
10. Il c.d. Assegno Unico Universale erogato dall'INPS a favore del minore, ad oggi integralmente percepito dal signor verrà suddiviso al 50% tra i genitori. Parte_2
11. I coniugi sono economicamente autosufficienti e dunque alcun assegno di mantenimento è dovuto tra gli stessi, non sussistendone i presupposti e le condizioni legittimanti.
12. La signora e il signor si impegnano reciprocamente a mantenere Parte_1 Parte_2
un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
13. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Milano in data
06.09.2014;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 700, parte II, serie A); 3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 05.06.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti