Articolo 14 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 13Articolo 15
Versione
20 ottobre 1962
Art. 14.
Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre, componenti oltre il presidente.
Ciascun componente ha diritto a un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962