Art. 14.
Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre, componenti oltre il presidente.
Ciascun componente ha diritto a un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre, componenti oltre il presidente.
Ciascun componente ha diritto a un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.