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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. nel procedimento n. 168/2024 P.U. promosso con ricorso ex artt. 40 e 44
CCII da: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. prof. FABIO
MARELLI ( elettivamente domiciliata in (20121) C.F._1
Milano, Via Agnello n. 12., presso lo studio del difensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: inammissibilità domanda di concordato ed apertura della liquidazione giudiziale. premesso che con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato il 29 novembre 2024
[...]
ha proposto domanda di ammissione alla Parte_1
procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 44 co. 1 lett. a) entro un termine fissato dal giudice;
con decreto del 4 dicembre 2024 il Tribunale ha assegnato alla ricorrente termine fino al 28 gennaio 2025 per depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e
1 la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; con istanza del 5 febbraio 2025 la ricorrente ha rinunciato “alla domanda di concordato preventivo depositata in data 29 novembre 2024”;. con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025 Parte_1
ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio con rinuncia all'audizione del debitore ed alla fissazione di udienza ex art
41 CCII;
considerato che
il mancato deposito della proposta e del piano nel termine stabilito dal Tribunale, in ragione della natura decadenziale del suddetto termine, determina l'inammissibilità della domanda ( Cass. 35959/2022); letto il ricorso proposto in proprio per l'apertura della liquidazione giudiziale;
osservato che non può ritenersi pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
considerato che
la ricorrente ha rinunciato all'udienza ex art. 41 CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42
CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di;
“produzione di birra”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
2 - ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- sussistenza dello stato di insolvenza;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII ed è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;
osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto dalla complessiva situazione debitoria desumibile dai bilanci in atti senza che sussistano risorse idonee al soddisfacimento delle obbligazioni essenziali alla prosecuzione dell'attività d'impresa, come riconosciuto dalla stessa ricorrente nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
ritenuto di indicare come curatore il dott. , Persona_1
professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
3
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA inammissibile la proposta di concordato preventivo formulata da
[...]
( ), con sede legale in (43036) Parte_1 P.IVA_1
FI (PR), Via Mambriani n. 84/SX, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
( C.F._2
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
( ) con sede legale in (43036) FI (PR), Via
[...] P.IVA_1
Mambriani n. 84/SX, in persona del legale rappresentante pro tempore
Parte_2 C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
Curatore il dott. ) Persona_1 CodiceFiscale_3
con studio in VIA EMILIA OVEST 189 43126 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno
11 giugno 2025 ore 11.30;
4 ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45
CCII.
Parma, 27 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Enrico Vernizzi Antonella Ioffredi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. nel procedimento n. 168/2024 P.U. promosso con ricorso ex artt. 40 e 44
CCII da: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. prof. FABIO
MARELLI ( elettivamente domiciliata in (20121) C.F._1
Milano, Via Agnello n. 12., presso lo studio del difensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: inammissibilità domanda di concordato ed apertura della liquidazione giudiziale. premesso che con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato il 29 novembre 2024
[...]
ha proposto domanda di ammissione alla Parte_1
procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 44 co. 1 lett. a) entro un termine fissato dal giudice;
con decreto del 4 dicembre 2024 il Tribunale ha assegnato alla ricorrente termine fino al 28 gennaio 2025 per depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e
1 la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; con istanza del 5 febbraio 2025 la ricorrente ha rinunciato “alla domanda di concordato preventivo depositata in data 29 novembre 2024”;. con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025 Parte_1
ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio con rinuncia all'audizione del debitore ed alla fissazione di udienza ex art
41 CCII;
considerato che
il mancato deposito della proposta e del piano nel termine stabilito dal Tribunale, in ragione della natura decadenziale del suddetto termine, determina l'inammissibilità della domanda ( Cass. 35959/2022); letto il ricorso proposto in proprio per l'apertura della liquidazione giudiziale;
osservato che non può ritenersi pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
considerato che
la ricorrente ha rinunciato all'udienza ex art. 41 CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42
CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di;
“produzione di birra”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
2 - ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- sussistenza dello stato di insolvenza;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII ed è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;
osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto dalla complessiva situazione debitoria desumibile dai bilanci in atti senza che sussistano risorse idonee al soddisfacimento delle obbligazioni essenziali alla prosecuzione dell'attività d'impresa, come riconosciuto dalla stessa ricorrente nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
ritenuto di indicare come curatore il dott. , Persona_1
professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
3
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA inammissibile la proposta di concordato preventivo formulata da
[...]
( ), con sede legale in (43036) Parte_1 P.IVA_1
FI (PR), Via Mambriani n. 84/SX, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
( C.F._2
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
( ) con sede legale in (43036) FI (PR), Via
[...] P.IVA_1
Mambriani n. 84/SX, in persona del legale rappresentante pro tempore
Parte_2 C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
Curatore il dott. ) Persona_1 CodiceFiscale_3
con studio in VIA EMILIA OVEST 189 43126 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno
11 giugno 2025 ore 11.30;
4 ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45
CCII.
Parma, 27 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Enrico Vernizzi Antonella Ioffredi
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