Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02467/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01870/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1870 del 2024, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l'annullamento, in parte qua, la riforma o la rettifica
del Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21/12/2023 prot. -OMISSIS-, trasmesso a mezzo PEC in data 19.01.2024, di nomina e inquadramento come magistrato tributario del ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito allo stesso, con decorrenza economica dalla data di immissione nelle funzioni, il “ trattamento economico complessivo annuo ” corrispondente alla “ classe 8^ ” e “ scatto 7° ”, prevedendo, altresì, che “ tenuto conto dell'anzianità complessivamente maturata alla data del 14 febbraio 2023, la variazione biennale successiva (classe 8^ - scatto 8°) maturerà il 29 dicembre 2024 ed il corrispondente valore economico verrà attribuito dal 1° dicembre 2024 ”;
per la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento:
- in via principale, in applicazione dell'art. 1, co. 8, della legge n. 130 del 2022, dell'attribuzione del trattamento economico complessivo annuo derivante dall'anzianità complessivamente maturata di 32 anni e 22 giorni sino alla immissione nelle nuove funzioni di magistrato tributario professionale, corrispondente alla classe 8^ e scatto 14°, con previsione di scatto successivo alla data del 14 agosto 2025;
- in via subordinata, del trattamento economico complessivo annuo derivante dall'anzianità complessivamente maturata di 31 anni 1 mese e 14 giorni alla data del 14.2.2023, corrispondente alla classe 8^ e scatto 12°, con previsione di scatto alla data del 14 agosto 2024;
- in via ancora subordinata, il trattamento economico complessivo annuo derivante dall'anzianità complessivamente maturata di 31 anni 1 mese e 14 giorni alla data del 14.2.2023, conteggiata secondo l'ordinamento dei giudici ordinari, corrispondente alla classe 8^ e scatto 10°, con previsione di scatto alla data del 7 febbraio 2025 (ovvero, in via gradata, al 17 dicembre 2025);
per la declaratoria, in via subordinata, del risarcimento dei danni subiti e subendi per l'erroneo inquadramento come magistrato tributario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, magistrato ordinario dal 1999 e amministrativo dal 22/9/2003, con attuale qualifica di Consigliere di Stato, è transitato in data 1/2/2024 nella magistratura tributaria professionale, a seguito di interpello per il passaggio diretto, ex art. 1, co. 4, della legge n. 130/2022, di cui al bando approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 15/11/2022.
Censura l’impugnato decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21/12/2023, laddove ha disposto la sua nomina a magistrato tributario, con decorrenza giuridica dall’1/2/2024 e con il trattamento economico complessivo annuo corrispondente alla classe 8^ e scatto 7°, “ tenuto conto dell’anzianità complessivamente maturata alla data del 14 febbraio 2023 ”.
Il ricorrente deduce, col primo motivo, in ordine all’erronea attribuzione di classi e scatti, che si impone la conservazione, a tutti i fini giuridici ed economici, dell’anzianità complessivamente maturata per cui, con il passaggio alla magistratura tributaria, vanno computate le classi e gli scatti già acquisiti, derivanti dall’anzianità maturata nella magistratura di provenienza (comprendente, per il ricorrente, la magistratura ordinaria e amministrativa), sommandosi gli scatti d’anzianità convenzionalmente determinata quale giudice tributario.
Col secondo motivo, quanto alla decorrenza degli effetti, denuncia che l’amministrazione, ai fini dell’inquadramento dei magistrati utilmente collocati a seguito della procedura di transito, abbia illegittimamente tenuto conto dell’anzianità da essi maturata alla data del 14 febbraio 2023, coincidente con la scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione, e non dell’anzianità maturata alla data della nomina effettiva, ossia il 1° febbraio 2024, finendo erroneamente per non considerare il periodo lavorativo svolto, nell’intervallo tra le due date, nella magistratura di provenienza.
In via subordinata, formula domanda di risarcimento del danno, cagionato dal ritardo nell’espletamento della procedura di transito e nell’emanazione del decreto di nomina.
Chiede, altresì, che sia disapplicato, ex art. 117, co. 1, Cost., l’art. 1, co. 8, della legge n. 130/2022 (che ancorerebbe l’anzianità valutabile alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di transito nella magistratura tributaria), contrastante con l’ordinamento eurounitario nel prevedere l’azzeramento del periodo di servizio svolto, ovvero che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 7 e 8, della legge n. 130/2022, per contrasto con gli art. 3, 58 e 97 Cost., risultando irrazionalmente assicurato un trattamento economico uguale a quello che sarebbe stato attribuito senza lo svolgimento del servizio pregresso.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria si sono costituiti in giudizio per resistere, producendo memorie con cui hanno confutato le censure, preliminarmente eccependo l’incompetenza territoriale di questo TAR a favore del TAR Lazio, per la cognizione della controversia in cui viene in rilievo un atto generale alla base del decreto di attribuzione dell’anzianità, emesso dall’Autorità centrale con sede in Roma, ed ulteriormente eccependo il difetto di legittimazione passiva del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Fissata l’udienza per la trattazione del ricorso nel merito, le parti hanno prodotto scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1.- Fermo restando che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è legittimato passivo nella controversia concernente attività a cui lo stesso non può dirsi estraneo (riguardando magistrati su cui esercita le proprie funzioni), va preliminarmente affermata la sussistenza della giurisdizione amministrativa e della competenza di questo TAR a conoscere della presente controversia.
Sotto il primo profilo, l’art. 133, co. 1, lett. i), del codice del processo amministrativo devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “ le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico ” e, tra questi, dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (art. 3, co. 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
La legge 31 agosto 2022, n. 130 ha istituito la magistratura tributaria professionale, alla quale si accede per concorso (artt. 4 ss. del novellato d.lgs. n. 545/92) o per transito dalle altre magistrature (art. 1, co. 4 ss. della legge).
La normativa introdotta determina l’equiparazione, sotto il profilo all’esame, dei componenti della nuova giustizia tributaria ai magistrati degli altri ordini giurisdizionali, con necessitata estensione della giurisdizione esclusiva amministrativa, ex art. 133 cit. del codice del processo amministrativo.
Per essi è dunque adesso configurabile un rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico, restando in tale contesto esclusa la giurisdizione ordinaria, sussistente in ragione del preesistente rapporto onorario (cfr. Cass. - SS.UU., 31/5/2017 n. 13722).
Affermata la giurisdizione amministrativa, la competenza va individuata sulla base della sede di servizio del pubblico dipendente, ex art. 13, co. 2, c.p.a., mentre la competenza del TAR Lazio per i provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari o amministrativi, fondata sulla previsione dell’art. 135, co. 1, lett. a), c.p.a., attiene agli atti posti in essere dagli organi di autogoverno e non è estensibile oltre tali confini, come nella presente fattispecie statuito con ordinanza del Consiglio di Stato - sez. VII del 9/10/2024 n. 8129.
2.- Si può dunque passare all’esame del ricorso.
La Sezione si è già pronunciata sull’identica questione con le sentenze dell’11 dicembre 2024 n. 6979 e n. 6980, procedendo alla disamina delle norme che vengono in rilievo, ponendo in evidenza che:
- l’art. 1, comma 4, della legge 31 agosto 2022, n. 130 ha previsto l’opzione per il transito nella giurisdizione tributaria dei “ magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data ”;
- il successivo comma 5 ha disposto che “ entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [16 settembre 2022] , il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi ”;
- il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha bandito l’interpello nel termine, in data 15/11/2022;
- i successivi commi del citato art. 1 della legge hanno poi stabilito che:
- “ Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità ” (comma 7, primo e secondo periodo);
- “ In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili ” (comma 8, primo periodo).
Va premesso che “ la risoluzione della controversia investe l’interpretazione da dare e la corretta applicazione delle cennate norme, quanto all’anzianità maturata dal magistrato ordinario transitato nella giustizia tributaria e al corrispondente trattamento stipendiale iniziale ” (sentenze citate).
Anche nella fattispecie all’esame, il ricorrente deduce che occorre riconoscere in suo favore l’intera anzianità maturata nelle magistrature di provenienza, sommandovisi quella nel ruolo unico delle commissioni tributarie, sostenendo in connessione a ciò che non può essere assunta l’anzianità maturata al 14 febbraio 2023 (scadenza del termine di presentazione della domanda di interpello per il transito), occorrendo aver riguardo alla data effettiva del passaggio alla magistratura tributaria, coincidente con la decorrenza della nomina disposta con il provvedimento impugnato, in data 1° febbraio 2024.
Il ricorso è meritevole di accoglimento, per la fondatezza delle contestazioni già vagliate e ritenute fondate dalla Sezione.
Al ricorrente spetta la ricostruzione dell’anzianità maturata nelle magistrature ordinaria e amministrativa, sommandovi l’anzianità convenzionale maturata nel ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, istituito con l’art. 39- bis della legge n. 183/2011, secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 1, co. 7, primo e secondo periodo, cit., della legge n. 130/2022.
Quanto alla decorrenza degli effetti dell’anzianità di ingresso nella magistratura tributaria professionale, dal pronunciamento reso con le menzionate sentenze n. 6979 e n. 6980 del 2024 non vi è motivo di discostarsi e le considerazioni svolte vanno riproposte in funzione motivazionale anche della presente pronuncia, ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d), del codice del processo amministrativo.
Va così ribadito che:
<< Preme al Collegio evidenziare che l’interpretazione della legge non può soggiacere al mero dato letterale, ove dal complesso delle disposizioni sia evincibile lo scopo perseguito dal legislatore e appaia riscontrabile il senso ultimo delle disposizioni introdotte nell’ordinamento giuridico.
Partendo da queste coordinate ermeneutiche, non può essere trascurato che la legge 31 agosto 2022, n. 130 abbia voluto dotare la nuova magistratura tributaria di figure professionali, reclutate mediante concorso e selezionate attraverso la procedura di interpello, intendendo favorire l’opzione dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria.
In tal senso, le norme di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 1 della legge non possono essere intese sulla base di un criterio meramente letterale, ovverossia ritenendo che la conservazione dell’anzianità complessivamente maturata “secondo quanto previsto dal comma 7”, e con inquadramento nella qualifica “sulla base di tale anzianità” (co. 8), possa essere restrittivamente intesa, come limitata alla “anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione” (co. 7).
Le norme non mostrano di essere adeguatamente coordinate, discendendone pertanto l’esigenza di un’interpretazione che preservi il significato del complesso delle disposizioni e vi dia attuazione in senso conforme alla volontà del legislatore, privilegiando l’intenzione che appaia manifesta, ex art. 12 delle preleggi, in base al principio valorizzato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato - sez. VII, 23/2/2023 n. 1886, con ampi richiami all’indirizzo giurisprudenziale più recente “secondo cui l’art. 12 delle preleggi, con lo stabilire che nell’applicazione della legge non si può attribuire alla stessa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del Legislatore, “non privilegia il criterio interpretativo letterale poiché evidenzia, con il riferimento “all’intenzione del legislatore”, un essenziale riferimento alla coerenza della norma e del sistema. Di conseguenza il dualismo, presente nell’art. 12, tra lettera (“significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”) e spirito o ratio (“intenzione del legislatore”) va risolto con la svalutazione del primo criterio, rilevandosi inadeguata la stessa idea di interpretazione puramente letterale””).
In questo contesto, il comma 8 citato sta ad indicare che l’inquadramento nella magistratura tributaria non opera alcun azzeramento dell’anzianità maturata nella magistratura di provenienza, la quale è stata valutata quale requisito ai fini della collocazione in graduatoria.
Il rinvio al comma 7 va dunque ristretto a tale doverosa precisazione, senza supporre che l’anzianità ulteriormente maturata nella magistratura di provenienza, sino alla nomina, non debba essere presa in considerazione.
Si oppongono a tale conseguenza le seguenti concomitanti considerazioni.
Sotto il profilo dell’individuazione della volontà del legislatore, va posto in rilievo l’evidente intento di favorire l’ingresso nella magistratura tributaria di giudici già forniti delle necessarie competenze ed esperienze, appartenenti ad altri organi giurisdizionali, di tal che l’effetto voluto verrebbe chiaramente vanificato, ove si ammettesse che il magistrato transitante perda nel passaggio la progressione di carriera acquisita sino alla nuova nomina.
Sul piano della formulazione delle norme viste nel loro complesso, in coerenza con quanto appena detto, va messo in luce che la legge n. 130/2022 assicura, ai magistrati che optino per il transito e godano di un trattamento superiore, il riconoscimento di un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza (art. 1, comma 8, secondo periodo).
Per quest’ultimo aspetto, risulterebbe evidentemente dissonante con la volontà del legislatore accordare, per un verso, un trattamento che favorisca il transito, con il riconoscimento di ogni posizione economica acquisita, sottraendo invece, per altro verso, quel trattamento economico derivante dall’anzianità maturata sino alla nuova nomina, che una volta retrodatata produrrebbe l’effetto opposto di attribuire un trattamento economico deteriore >>.
Per queste considerazioni va accolto il ricorso e deve essere conseguentemente annullato l’impugnato decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21/12/2023, nei termini di cui in motivazione e nella parte in cui si è tenuto conto dell’anzianità complessivamente maturata alla data del 14 febbraio 2023, per l’attribuzione del trattamento economico annuo lordo al ricorrente, anziché dell’anzianità maturata sino alla data della nomina.
Per l’effetto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è tenuto a riadottare il provvedimento, per l’effetto conformativo derivante dalla presente sentenza, computando l’anzianità complessivamente spettante al ricorrente, sulla scorta dell’istruttoria da compiere.
A tal proposito, non può trovare ingresso la richiesta di parte ricorrente, ribadita nella memoria finale, tendente a ottenere l’ordine di emanazione di un provvedimento che gli riconosca la classe 8^ scatto 14^ e a riconoscere le differenze retributive/contributive, essendo rimessa tale determinazione all’Amministrazione, che alla stregua di quanto ritenuto dovrà procedere alla relativa valutazione.
In conseguenza dell’accoglimento dei motivi di ricorso concernenti la giusta metodologia per il calcolo dell’anzianità spettante al ricorrente, resta assorbita la domanda risarcitoria, prospettata in via subordinata.
Conclusivamente, alla stregua delle motivazioni che precedono, il ricorso va accolto, nei termini chiariti, agli effetti che ne conseguono sulla successiva attività dell’Amministrazione.
Per la novità della questione sussistono giustificati motivi per compensare per intero tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini chiariti in motivazione e agli effetti che ne conseguono sulla successiva attività demandata all’Amministrazione.
Compensa per intero tra tutte le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente FF
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Esposito | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO