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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4416 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- , nato a [...], il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Floriana Scinicariello, giusta procura in atti;
E
- nata a [...], il [...], Persona_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Felici, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori.
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 02.04.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“Voglia il Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza: 1) autorizzare l'affidamento condiviso della GL minore , con residenza Persona_2 prevalente della minore presso la madre SI.ra presso il domicilio in Via Persona_1
Cardinal Ginnasi n. 22, Ostia (Rm).
2) autorizzare/disporre che il padre, SI. avrà con se la GL minore Parte_1
durante il periodo scolastico;
con cadenza bisettimanale, indicativamente, il lunedì Per_2
e un altro giorno da concordare di volta in volta tra i genitori, dalle ore 16:00 alle 19:30
e dal sabato mattina alle 10:00 alla domenica sera alle ore 19:00, con contatti telefonici e video-chiamate, che i genitori continueranno a concordare liberamente (almeno due infrasettimanali), salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori;
in un fine settimana al mese in cui la piccola sarà con il padre, la SI.ra provvederà ad R_ accompagnarla a Roma, presso la stazione della metro Piramide;
nel periodo estivo, inteso dal 15 giugno al 10 settembre, starà con i genitori a settimane alterne (intese Per_2 da lunedì a lunedì, salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori ed esigenze specifiche che si verranno a creare;
eventuali modifiche dei predetti giorni dovranno essere, preventivamente e tempestivamente, concordate tra i genitori. I genitori concorderanno, di volta in volta, l'organizzazione della GL in osservanza delle reali esigenze personali e professionali di ciascuno e della minore che si presenteranno. Il SI.
si recherà a riaccompagnare la GL presso il domicilio materno, nei Parte_1 Per_2 periodi di sua spettanza, fatta eccezione nei fine settimana in cui starà con il padre, in cui in una volta al mese la madre la riaccompagnerà alla metro Piramide. 3) Autorizzare/disporre che il SI. potrà tenere con sé la GL durante Parte_1 Per_2 le vacanze di Natale per sette giorni, alternando il periodo dal 23 al 30 dicembre incluso
1 ed il periodo dal 31 al sei gennaio incluso (partendo dalla madre), con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua, dal Venerdì Santo a partire dalle ore 18:00 al Lunedì dell'Angelo compreso alle ore 19:00, con cadenza annuale (partendo dal padre), salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori. Il padre potrà tenerla con sé, inoltre, per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (inteso dal 10 giugno al 10 settembre), previo accordo con la SI.ra per le date che dovrà avvenire, Persona_1 entro e non oltre il 10 giugno, di ogni anno, così da consentire al SI. e alla Parte_1 minore di trascorrere parte delle vacanze estive o a Napoli (città d'origine del padre della minore) o in altro luogo, nelle date in cui sia garantito alla GL comune di festeggiare con i genitori i rispettivi compleanni degli stessi (07 luglio del SI.
e e 27 gennaio della SI.ra . Parte_1 R_
4) Autorizzare/disporre che il compleanno della GL (17 maggio), laddove i Per_2 genitori non concordino di festeggiarlo congiuntamente ed insieme ai parenti, sarà celebrato nel giorno del compleanno da ciascun genitore, ad anni alterni. Il genitore che non potrà festeggiare il giorno della nascita potrà organizzare, in via autonoma, un altro festeggiamento nel primo giorno utile successivo al giorno del compleanno, oltre alla festa principale, con le famiglie d'origine e gli amici di famiglia.
8) obbligare il SI. alla corresponsione di un contributo a titolo di Parte_1 mantenimento della minore , versando mensilmente alla SI.ra Persona_2 R_
(mediante bonifico sul c.c. Postale/bancario IBAN
[...] [...]), entro il 15 di ogni mese, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00), oltre alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, extra scolastiche, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse del minore nella misura del
50%, preventivamente concordate tra i genitori, da versarsi con le modalità e nei termini supra indicati e da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT;
per quanto sopra le parti faranno riferimento al Protocollo redatto dal Consiglio degli Ordine degli Avvocati di Roma con il Tribunale di Roma, di cui hanno preso visione;
9) la SI.ra richiederà e percepirà in via esclusiva, inoltre, l'assegno unico per la R_ GL , per tutta la durata del beneficio di Legge, ricorrendone i Persona_2 presupposti.
10) i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza, domicilio e recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della GL valida anche per l'espatrio e del passaporto;
11) i genitori si impegnano affinché tutte le decisioni incidenti in maniera significativa nella vita della minore dovranno essere prese di comune accordo da entrambi (es. Per_2 linee educative, scelta istituto scolastico, sottoposizione a visite specialistiche, monitoraggio digitale del dispositivo telefonico della GL, svolgimento di sport, viaggi e vacanze, etc.). Eventuali dinieghi in merito alle predette decisioni riguardanti la GL dovranno essere motivati, adeguatamente, dai genitori.
12) i genitori si impegnano a non ostacolare il diritto della minore al Persona_2 mantenimento dei rapporti con la famiglia allargata (nonne e nonni, zie e zii, cugine e cugini, fratelli e sorelle ed eventuali compagne o compagni in legame affettivo stabile con i genitori, in quanto costituenti rapporti significativi che contribuiscono positivamente alla crescita e allo sviluppo armonico delle personalità della minore stessa)”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti della GL (17.05.2016), ferma restando la valenza meramente negoziale Persona_2 delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico dell'accordo.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., così provvede:
2 - dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 02.04.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11.04.2025
Giudice rel. Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4416 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- , nato a [...], il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Floriana Scinicariello, giusta procura in atti;
E
- nata a [...], il [...], Persona_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Felici, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori.
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 02.04.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“Voglia il Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza: 1) autorizzare l'affidamento condiviso della GL minore , con residenza Persona_2 prevalente della minore presso la madre SI.ra presso il domicilio in Via Persona_1
Cardinal Ginnasi n. 22, Ostia (Rm).
2) autorizzare/disporre che il padre, SI. avrà con se la GL minore Parte_1
durante il periodo scolastico;
con cadenza bisettimanale, indicativamente, il lunedì Per_2
e un altro giorno da concordare di volta in volta tra i genitori, dalle ore 16:00 alle 19:30
e dal sabato mattina alle 10:00 alla domenica sera alle ore 19:00, con contatti telefonici e video-chiamate, che i genitori continueranno a concordare liberamente (almeno due infrasettimanali), salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori;
in un fine settimana al mese in cui la piccola sarà con il padre, la SI.ra provvederà ad R_ accompagnarla a Roma, presso la stazione della metro Piramide;
nel periodo estivo, inteso dal 15 giugno al 10 settembre, starà con i genitori a settimane alterne (intese Per_2 da lunedì a lunedì, salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori ed esigenze specifiche che si verranno a creare;
eventuali modifiche dei predetti giorni dovranno essere, preventivamente e tempestivamente, concordate tra i genitori. I genitori concorderanno, di volta in volta, l'organizzazione della GL in osservanza delle reali esigenze personali e professionali di ciascuno e della minore che si presenteranno. Il SI.
si recherà a riaccompagnare la GL presso il domicilio materno, nei Parte_1 Per_2 periodi di sua spettanza, fatta eccezione nei fine settimana in cui starà con il padre, in cui in una volta al mese la madre la riaccompagnerà alla metro Piramide. 3) Autorizzare/disporre che il SI. potrà tenere con sé la GL durante Parte_1 Per_2 le vacanze di Natale per sette giorni, alternando il periodo dal 23 al 30 dicembre incluso
1 ed il periodo dal 31 al sei gennaio incluso (partendo dalla madre), con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua, dal Venerdì Santo a partire dalle ore 18:00 al Lunedì dell'Angelo compreso alle ore 19:00, con cadenza annuale (partendo dal padre), salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori. Il padre potrà tenerla con sé, inoltre, per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (inteso dal 10 giugno al 10 settembre), previo accordo con la SI.ra per le date che dovrà avvenire, Persona_1 entro e non oltre il 10 giugno, di ogni anno, così da consentire al SI. e alla Parte_1 minore di trascorrere parte delle vacanze estive o a Napoli (città d'origine del padre della minore) o in altro luogo, nelle date in cui sia garantito alla GL comune di festeggiare con i genitori i rispettivi compleanni degli stessi (07 luglio del SI.
e e 27 gennaio della SI.ra . Parte_1 R_
4) Autorizzare/disporre che il compleanno della GL (17 maggio), laddove i Per_2 genitori non concordino di festeggiarlo congiuntamente ed insieme ai parenti, sarà celebrato nel giorno del compleanno da ciascun genitore, ad anni alterni. Il genitore che non potrà festeggiare il giorno della nascita potrà organizzare, in via autonoma, un altro festeggiamento nel primo giorno utile successivo al giorno del compleanno, oltre alla festa principale, con le famiglie d'origine e gli amici di famiglia.
8) obbligare il SI. alla corresponsione di un contributo a titolo di Parte_1 mantenimento della minore , versando mensilmente alla SI.ra Persona_2 R_
(mediante bonifico sul c.c. Postale/bancario IBAN
[...] [...]), entro il 15 di ogni mese, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00), oltre alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, extra scolastiche, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse del minore nella misura del
50%, preventivamente concordate tra i genitori, da versarsi con le modalità e nei termini supra indicati e da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT;
per quanto sopra le parti faranno riferimento al Protocollo redatto dal Consiglio degli Ordine degli Avvocati di Roma con il Tribunale di Roma, di cui hanno preso visione;
9) la SI.ra richiederà e percepirà in via esclusiva, inoltre, l'assegno unico per la R_ GL , per tutta la durata del beneficio di Legge, ricorrendone i Persona_2 presupposti.
10) i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza, domicilio e recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della GL valida anche per l'espatrio e del passaporto;
11) i genitori si impegnano affinché tutte le decisioni incidenti in maniera significativa nella vita della minore dovranno essere prese di comune accordo da entrambi (es. Per_2 linee educative, scelta istituto scolastico, sottoposizione a visite specialistiche, monitoraggio digitale del dispositivo telefonico della GL, svolgimento di sport, viaggi e vacanze, etc.). Eventuali dinieghi in merito alle predette decisioni riguardanti la GL dovranno essere motivati, adeguatamente, dai genitori.
12) i genitori si impegnano a non ostacolare il diritto della minore al Persona_2 mantenimento dei rapporti con la famiglia allargata (nonne e nonni, zie e zii, cugine e cugini, fratelli e sorelle ed eventuali compagne o compagni in legame affettivo stabile con i genitori, in quanto costituenti rapporti significativi che contribuiscono positivamente alla crescita e allo sviluppo armonico delle personalità della minore stessa)”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti della GL (17.05.2016), ferma restando la valenza meramente negoziale Persona_2 delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico dell'accordo.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., così provvede:
2 - dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 02.04.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11.04.2025
Giudice rel. Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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