Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/03/2026, n. 4901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4901 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04901/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02198/2021 REG.RIC.
N. 02200/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 2200 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2198 del 2021 :
del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10-OMISSIS-);
quanto al ricorso n. 2200 del 2021 :
del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10-OMISSIS-);
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. CA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con i ricorsi in epigrafe - distinti ai nn. di r.g. 2198/2021 e 2200/2021, già riuniti con ordinanza collegiale di questa Sezione n. 9857 del 22.5.2025 – i ricorrenti, rispettivamente LI (ricorrente nel giudizio n. 2198/2021) e marito (ricorrente nel giudizio n. 2200/2021), hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe con cui il Ministero dell’Interno ha respinto le domande di naturalizzazione presentate dai medesimi ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ponendo a fondamento dei dinieghi quanto emerso dall’attività informativa esperita e, segnatamente, la sussistenza di elementi a carico del marito che “ non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della PU e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”, elementi questi che hanno condotto al rigetto delle istanze omettendo anche il preavviso di diniego ex art. 10- bis legge n. 241/1990 essendo i dinieghi supportati da dati di carattere “riservato”.
Avverso gli anzidetti decreti di rigetto hanno quindi proposto ricorso gli interessati, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, segnatamente sotto il profilo dell’insufficienza e inadeguatezza della motivazione, in particolare lamentando, innanzitutto, che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le condizioni di vita, familiari e sociali, dei richiedenti, essendo essi ormai compiutamente integrati nel tessuto socio-economico nazionale. Sostengono, altresì, che i provvedimenti sarebbero affetti da un grave vizio di motivazione, in quanto l’Amministrazione avrebbe operato un mero rinvio alla documentazione dalla quale emergerebbero i presunti motivi inerenti alla sicurezza emersi sul conto del marito, senza tuttavia allegare detto documento e senza neanche indicare esplicitamente, nel corpo della motivazione, tali elementi ostativi. Evidenziano, infine, di essere incensurati.
L’Amministrazione intimata si è costituita in resistenza in ciascuno dei due giudizi.
In ottemperanza alla predetta ordinanza collegiale istruttoria n. 9857/2025 – reiterata con la successiva ordinanza collegiale n. 14887/2025 - l’Amministrazione ha depositato, in busta chiusa e sigillata, la documentazione riservata posta a fondamento dei provvedimenti impugnati, della quale ha potuto prendere visione il difensore dei ricorrenti.
All’odierna udienza pubblica, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- I ricorsi in epigrafe sono infondati per le ragioni che seguono.
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della PU.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue " una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale " (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
3.- Tanto premesso e venendo al caso di specie, a fondamento dei dinieghi impugnati il Ministero resistente ha rappresentato che, dall’attività informativa esperita, sono emersi sul conto del marito (ricorrente nel giudizio n. 2200/2021) elementi che “ non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della PU e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”.
In particolare, a seguito dell’istruttoria disposta ed espletata in corso di causa, l’Amministrazione ha riferito che il predetto sarebbe emerso in seno ad accertamenti relativi a cittadini albanesi frequentatori della moschea di una città dell’Italia settentrionale sospettati di contiguità con il radicalismo islamico. Inoltre, nel 2014, l’utenza cellulare intestata alla LI ma in uso al marito, è stata utilizzata per prenotare un volo a nome di un noto imam radicale meglio indicato nella relazione riservata.
Sulla base di detta informativa, il Ministero resistente, sulla scorta di un’attività valutativa sostanzialmente “vincolata” agli accertamenti degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana.
Ciò posto, quanto al profilo di censura riguardante l’asserito vizio di motivazione, giova ribadire che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è connotato da amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevantissime conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all’interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l’interesse nazionale in caso di infelice concessione.
Più in particolare, nell’operare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, va considerato che il sacrificio dell'interesse del privato consiste nel non conseguire immediatamente il pieno riconoscimento di tutti i diritti, consistenti nella sostanza nei diritti politici che consentono di partecipare all’autodeterminazione della vita del Paese mediante l’esercizio del diritto di elettorato (oltre che nel diritto di incolato e limitazione dell’estradizione), essendo il conseguimento di tale posizione differito al momento in cui si possono ritenere maturati in capo ad esso tutti i requisiti richiesti. Mentre, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche. In tale prospettiva non può ritenersi sproporzionato, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022).
A fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che nella presente fattispecie hanno evidenziato - con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria - possibili criticità (Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; 5679/2021, 6720/2021; 8084/2022 e n. 11538/2022 Tar Lazio, Sez. V bis n. 17081/2022; 16084/2022;15986/2022; n. 15985/2022; 15944/2022 n. 13911/2022 e 11806/2022).
La sicurezza della PU è, infatti, interesse di rango certamente superiore rispetto all'interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura tendenzialmente irrevocabile, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui PU Italiana si fonda " (così Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017 n. 657; cfr. 5236/2020 e 8039/2021).
A tal riguardo la Corte Costituzionale ha affermato che la rilevanza dell'interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza trova espressione nell'art. 52 della Costituzione (Corte Costituzionale n. 24 del 2014).
Dalle considerazioni che precedono consegue che l’obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall’Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati: sì da legittimare un assolvimento “attenuato” dell’obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, da parte dell’Amministrazione, quando una più ampia disclosure , già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe costituire, come nella specie, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; n. 8133/2020; 3886 e 3896/2021, 5679/2021, 6720/2021 e 8084/2022; orientamento pienamente condiviso sin dall’inizio da questa sezione: vedi TAR Lazio, sez. V bis, n. 11806/2022).
Invero, con riferimento al diniego di concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, la giurisprudenza ha più volte rilevato che gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono naturalmente riservati, sicché quando non sono posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma danno luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini – come nel caso in esame in cui si controverte sul diniego all’adozione di un provvedimento ampliativo consistente nella concessione del massimo status quale la cittadinanza -, ben possono essere esternati con formule sintetiche che, piuttosto che configurarsi meramente apodittiche, hanno l'obiettivo di evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere anche solo attività di " intelligence " in corso e le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5262 del 6 settembre 2018; n. 3206 del 29 maggio 2018).
Sul punto, pertanto, si è ritenuto che, in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto, di modo che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati, che nel caso di specie ha avuto luogo (cfr. Cons. Stato, sez. III, nn. 8084/2022; 6720/2021; sez. VI, n. 1173/09, n. 7637/09; T.A.R. Lazio, II Quater, n. 9293/14, n. 604/13, n. 3158/12, n. 14015/11).
In definitiva, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, il ritenuto pericolo per la sicurezza della PU posto a fondamento dei gravati decreti appare adeguatamente supportato dagli elementi illustrati nella relazione riservata, avuto riguardo agli elementi ostativi emersi sul conto del marito, risultato contiguo ad esponenti di rilievo appartenenti a movimenti del radicalismo islamico, circostanza che appare idonea a giustificare ragionevolmente i dinieghi impugnati anche in un’ottica di prevenzione, venendo in rilievo l'interesse superiore dell'ordinamento a non attribuire lo status di cittadino a chi possa rappresentare un pericolo per la sicurezza della PU in quanto non in grado di offrire la piena garanzia dell’osservanza dei valori fondamentali sui quali si fonda la comunità statuale.
In questo contesto, peraltro, è stato di recente efficacemente evidenziato che “ allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della PU, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della PU. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di agevolazione di tali organizzazioni criminali ” (Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8084).
I rilievi innanzi descritti ben si attagliano anche rispetto alla LI (ricorrente nel giudizio distinto al n. di r.g. 2198/2021) atteso che, ai fini della giustificazione del diniego di cittadinanza, è senz’altro valutabile anche il rapporto di parentela con un soggetto contiguo, simpatizzante o comunque idealmente vicino o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente lesive per la sicurezza della PU (Cons. Stato, n. 8084/2022 cit.).
Si è condivisibilmente affermato, ancora, che il concetto di sicurezza della PU non è legato – contrariamente a quanto eccepito dalla difesa del ricorrente - ad elementi ostativi quali condanne o precedenti penali o anche solo giudiziari a carico del richiedente, ma può riguardare anche solo specifiche frequentazioni dello straniero e l'appartenenza a movimenti che, per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica o sulla condivisione dei valori che possano mettere in pericolo la comunità nazionale (cfr., di recente, TAR Lazio, Roma, sez. V bis, 1 febbraio 2024, n. 1957, secondo cui “ come sancito dalla costante giurisprudenza in materia, sin da tempo risalente, è sufficiente a tal fine il mero sospetto dell’appartenenza ad un’organizzazione eversiva dell’ordine democratico o gruppi integralisti, d’ispirazione antioccidentale, estremistici, anche solo la vicinanza ideale a tali associazioni o la contiguità con i relativi esponenti”, nonché la giurisprudenza conforme del Consiglio di Stato ivi richiamata, in particolare Cons. Stato, Sez. III, n. 2992 e 3902/2023, che si pongono in continuità con i precedenti Cons. St., sez. VI, n. 1404/2014, Cons. St., sez. III, nn. 1874/2016, 657/2017, 5262/2018, 6704/2018, 2112/2019, Cons. St., sez. II, n. 5326/2020).
4.- In ultima analisi, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, anche considerato che il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104; 8084/2022 e n. 11538/2022).
Quanto, poi, all’attendibilità delle valutazioni operate dall’Amministrazione, si deve evidenziare che si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Non può, in definitiva, essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell'Interno, che si è basato sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720) né sarebbe stata opportuna l’esternazione di maggiori dettagli.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni sinora esposte, i dinieghi impugnati si rivelano adeguatamente motivati e immuni dalle censure prospettate, con conseguente reiezione dei ricorsi proposti.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, in favore del Ministero dell’Interno, liquidate complessivamente in €1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge per ciascuno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA TO, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
CA CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA CO | NA TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.