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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 24/06/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel./est.
Dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 102/2024 R.G. promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Rocco Giuliani e Parte_2 C.F._2
Annalisa Giuliani
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.to Natalizia Controparte_1 C.F._3
Airò
e
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Maria Controparte_2 C.F._4
Immacolata Riso, Cosimo Portacci e Antonio Sanasi nonché
(c.f. ), rappre. e dif. da // Controparte_3 C.F._5
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 592/2019 pubblicata il 6 marzo 2019 il Tribunale di Taranto, sulla premessa che e avevano convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 e i quali, con sentenze penali del Tribunale di Taranto Controparte_1 Controparte_2
(sentenza n. 1675/2010) e della Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di
Taranto (sentenza n. 891/2012), erano stati condannati a risarcire in loro favore i danni causati alla proprietà degli attori, sita in Statte in località 'Gravina di Mazzaracchio' a confine con l'ex discarica 'Santa Teresa', nel corso dell'esecuzione di lavori di bonifica appaltati da all' di cui la era Controparte_4 CP_5 Controparte_6
mandataria, e puntualizzato che era stato ritenuto responsabile dei Controparte_3
reati ascritti (danneggiamento ex art. 635 c.p., distruzione e deturpamento di bellezze naturali ex art. 734 c.p.c. e per opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa ex art. 181, co. 1 e co. 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto legale rappresentante della anzidetta società mentre il ed il , CP_1 CP_2
l'uno avente il titolo di ingegnere e l'altro avente il titolo di geologo, erano stati ritenuti responsabili nella veste di direttori dei lavori, condannava , Controparte_3 CP_1
e , in solido tra loro, a risarcire in favore degli attori, ai sensi
[...] Controparte_2 dell'art. 539 c.p.p., il danno patito per i reati di cui alla sentenza del tribunale di Taranto
n. 1675/2010, confermata in appello con sentenza n. 891/2013, la somma complessiva di euro 214.167,64, pari all'attualità ai costi di ripristino dello stato dei luoghi oggetto di danneggiamento, nonché alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari, e delle spese di c.t.u., in base al principio di soccombenza, mentre rigettava ogni altra richiesta ed in particolare la pretesa avente ad oggetto il danno non patrimoniale posto che il lamentato deturpamento della loro proprietà risultava già integralmente ristorato a titolo di danno patrimoniale e che dalle allegazioni attoree non residuavano margini per poter concretamente apprezzare un'ulteriore compromissione di carattere morale o esistenziale. Più in dettaglio il Tribunale civile rilevava in sede penale era stata accertata la condotta tenuta e comunque addebitabile agli imputati consistente nel danneggiamento, mediante prelievo di terra e roccia con mezzi meccanici, di un'ampia porzione di gravina coperta da bosco in località 'Gravina di
Mazzaracchio' in Statte, con un'attività di sbancamento del solco gravinale e utilizzazione del materiale di risulta per la copertura di rifiuti, nell'ambito dei predetti lavori di bonifica, o nell'aver comunque consentito che ciò avvenisse;
osservava che la sentenza penale di condanna passata in giudicato, la quale faceva stato ai sensi dell'art.
pag. 2/20 651 c.p. in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione, fosse sufficiente a provare l'esistenza del danno implicita nell'accertamento di un reato di danno quale era il reato previsto dall'art. 635 c.p. sicché, individuati i quali soggetti passivi della condotta in quanto Pt_1 comproprietari della particella 44 del foglio 124, riteneva accertato l'evento offensivo e, ai fini della quantificazione dei danni, sul rilievo che dalla sentenza Corte di Appello territoriale n. 891/2013, si ricavava che l'intervento illecito sui terreni degli attori era stato eseguito «in modo così violento e devastante, da determinare attraverso un massiccio sbancamento, uno stravolgimento della gravina, documentato dalle fotografie in atti e ravvisabile in particolare nel mutamento della gravina, nell'allargamento smisurato del suo letto in alcune zone e nella risagomatura delle sponde della stessa gravina, il tutto con asportazione di quantità enorme non solo di terra, ma anche di roccia», circostanze confermate dalle indagini espletate dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio civile, dottore ON , nella cui Persona_1
relazione si leggeva che «lungo i versanti si evincono chiaramente i solchi lasciati dall'azione esercitata dai denti della benna dell'escavatrice adoperata per i lavori di sbancamento e prelievo materiale, riportati nei verbali e negli atti del processo penale
(vedasi foto n. 3-4-5-6-7- 8). Rispetto alla conformazione del solco gravinale è possibile notare come lo stesso appare modificato, ciò si evidenzia dall'anomala pendenza dei versanti, che sono stati oggetto di modifiche, risagomatura e riprofilatura. Detti versanti laddove si è intervenuto in maniera massiccia con le opere sopra descritte, presentano ancora oggi uno stato di degrado evidenziato dall'assenza delle specie tipiche della macchia mediterranea … I lavori effettuati nel 2006 hanno visto la rimozione del suolo originario, prevalentemente di natura alloctona, in quanto presente lungo un solco gravinale, ciò comporta inevitabilmente la sterilità di numerose porzioni dell'area interessata. Tutto questo ha compromesso allo stesso tempo l'insediamento lo sviluppo e l'evoluzione della vegetazione naturale», accertava in euro 126.446,38 il danno da risarcire, pari ai costi di ripristino - ripristino peraltro imposto dall'ordine giudiziale di rimessione in pristino dello stato originario a spese dei condannati impartito, ai sensi dell'art. 181, co. 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, dalla sentenza del Tribunale di Taranto - calcolati secondo i prezzi di mercato riferiti all'anno pag. 3/20 2006, anno di commissione dell'attività illecita, da maggiorarsi dell'i.v.a. a 20% e degli interessi legali sull'importo annualmente rivalutato sino alla sentenza, per un danno finale di euro 214.167,64.
A seguito degli appelli separatamente proposti da e Controparte_1 Controparte_2
, poi riuniti, la Corte territoriale, rilevato che con atto depositato in Controparte_3
data 15 marzo 2022, il aveva dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di CP_3 appello proposto dal medesimo, dichiarava l'estinzione del giudizio tra il medesimo ed i ai sensi dell'art. 306 c.p.c. con compensazione delle spese di lite secondo Pt_1
quanto concordato dalle ridette parti, mentre, in accoglimento dei restanti appelli del e del ed in riforma integrale nei loro confronti della sentenza impugnata, CP_1 CP_2
rigettava la domanda di risarcimento proposta dai condannandoli alla rifusione Pt_1
delle spese di lite di entrambi i gradi delle controparti e ponendo, altresì, a loro carico in via definitiva le spese della c.t.u. espletata in prime cure. In sintesi la Corte di Appello valutava che, pur risultando provato il danno evento sulla base delle sentenze penali, non vi fosse prova del danno conseguenza, il cui accertamento era rimesso al giudice civile atteso che i non avevano allegato e provato una diminuzione di valore del Pt_1
fondo, né un mancato guadagno per il mancato utilizzo del fondo a seguito dei lavori ivi eseguiti, né ancora di aver sostenuto spese per il ripristino del loro fondo, ed anzi riteneva che dagli atti di causa emergesse l'insussistenza del danno posto che la parte del fondo dei interessata da lavori era costituita dal solco di un'area gravinale e Pt_1
Per_ dalle sponde arginali di tale gravina, come accertato dal consulente d'ufficio Dott. , sicché doveva ritenersi che detta parte di fondo per la sua conformazione non fosse produttiva e che i lavori ivi eseguiti dall' non avessero inciso sulla capacità CP_5
produttiva del fondo né sul suo valore di mercato;
osservava, inoltre, che il Tribunale aveva omesso di considerare anche le risultanze della perizia (rectius consulenza) espletata nel diverso giudizio avente ad oggetto l'opposizione a sanzioni amministrative comminate per gli stessi fatti dalla Provincia di Taranto, nel cui ambito l'Ing.
[...]
dopo aver ispezionato i luoghi, aveva escluso che i lavori eseguiti avessero CP_7
causato uno stravolgimento delle caratteristiche geomorfologiche del fondo ed aveva valutato che l'avvenuto ricostruzione dell'alveo della gravina consentisse un miglior deflusso delle acque meteoriche sicché i lavori in questione non avevano causato pag. 4/20 un'alterazione significativa della morfologia del terreno né una modifica degli equilibri idraulici. La Corte riteneva conclusivamente che, pur non potendosi contestare, dato il giudicato formatosi sul punto, quanto accertato dal giudice penale in ordine alle fattispecie di reato contestate al ed al non fosse stata fornita la prova del CP_2 CP_1
danno conseguenza risarcibile ai;
giudicava, infine, assorbita ogni altra Pt_1 questione, compresa l'eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica avendo il
Tribunale valutato tale danno in circa euro 126.000,00 a fronte del valore della particella 44 di poche migliaia di euro e dunque in violazione dell'art. 2058, co. 2, c.c..
e proponevano ricorso per cassazione denunciando con il Parte_3 Parte_2
primo motivo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. per aver Corte di
Appello mancato di considerare che era stata accertata la sottrazione di materiale, nella loro proprietà, di ingente volume e altrimenti da acquistare e pagare presso cave ed aveva, altresì, trascurato l'ordine, impartito in sede penale, di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, a spese dei condannati, quale pena accessoria prevista dall'art. 181, co. 2, d.lgs. n. 42/2004, non estinta come invece avvenuto al reato previsto dalla medesima disposizione, anch'esso contestato sia al sia al , sicché CP_1 CP_2
non poteva negarsi la sussistenza di un danno conseguenza, laddove nessun valore poteva avere la perizia [rectius consulenza] espletata nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa comminata ai predetti per gli stessi fatto ed a cui essi ricorrenti non avevano preso parte;
con il secondo motivo denunciavano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. poiché la Corte di Appello avrebbe dovuto almeno disporre la compensazione delle spese di lite.
Resistevano con due distinti controricorsi sia il sia il . CP_1 CP_2
La S.C., con ordinanza n. 36617/2023, ha ritenuto che costituisse giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, quello espresso in ordine al danno conseguenza costituito dal mancato accertamento di diminuzioni della capacità produttiva del fondo e del suo valore di mercato come tale, avendo la Corte territoriale poggiato la sua decisione anche sulla relazione tecnica d'ufficio svolta nel contraddittorio delle parti di questo giudizio ed avendo comunque evidenziato la mancata offerta di prova del quantum oltre che dell'an. La S.C. ha tuttavia ritenuto che la sentenza impugnata non avesse spiegato perché la pur accertata sottrazione di materiale dal terreno utilizzabile pag. 5/20 ed infatti utilizzato, e dunque potenzialmente acquistabile, non dovesse essere considerato danno conseguenza risarcibile, non avendo peraltro indicato che quel materiale fosse privo di valore commerciale fino al punto di essere asportabile senza alcun pregiudizio economicamente vagliabile ed ha concluso ravvisando una radicale carenza di motivazione al riguardo, da considerarsi sostanzialmente dedotta dai ricorrenti al di là della riportata rubrica della censura;
ha, dunque, cassato con rinvio, rimettendo al giudice del rinvio la disciplina delle spese anche di legittimità.
***
e hanno riassunto ex art. 392 c.p.c. il giudizio dinanzi Parte_1 Parte_2
alla Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, a seguito della cassazione con rinvio della precedente decisione d'appello invocando il rigetto di entrambi gli appelli proposti dal e dal avverso la sentenza del Tribunale CP_1 CP_2
di Taranto n. 592/2029 con conseguente sua conferma ovvero, in via gradata, invocando la determinazione del diverso ammontare del danno da risarcire tenuto conto della
Per_ danno analiticamente calcolato dal c.t.u. Dott. in prime cure, se del caso facendo ricorso all'espletamento della nuova c.t.u., con condanna in solido di queste ultime al pagamento in proprio favore di quanto accertato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate a decorrere dal commesso fatto illecito e fino all'effettivo pagamento e vittoria delle spese di lite dell'intero giudizio. Più in dettaglio gli attori in riassunzione, ripercorsa la vicenda processuale e richiamati gli accertamenti ricavabili dalle sentenze penali, hanno sostenuto di aver diritto al risarcimento da quantificarsi sulla base della consulenza espletata in prime cure, come disposto in sede penale ove il ed il erano stati condannati in via definitiva, oltre che alla CP_1 CP_2
pena di anni uno di reclusione, anche al ripristino dello stato originario dei luoghi ed al
Per_ risarcimento dei danni;
hanno evidenziato poi che il c.t.u. Dott. aveva accertato che il costo di fornitura, stesa e modellazione della terra di coltivo necessaria per i lavori di ripristino ammontava ad euro 79.714,00 alla data del commesso reato (anno 2006) e rimarcato che il ed il si erano illecitamente introdotti nell'altrui proprietà CP_1 CP_2
ove avevano scavato ed asportato, traendone un illecito utile, tutta la legna tagliata e tutto il terreno vegetale che ricopriva il fondo rustico sino a far affiorare la roccia di sottofondo;
hanno lamentato l'ingiustizia dell'esonero dei medesimi da qualsiasi pag. 6/20 risarcimento dei gravi danni patiti dai deducenti, in contrasto con quanto accertato in sede penale;
infine, hanno puntualizzato di aver notificato l'atto in riassunzione anche a per completezza del contraddittorio processuale, senza tuttavia Controparte_3 richiedere alcunché nei suoi confronti a seguito della rinunzia all'atto di appello dal medesimo proposto e dell'accettazione della rinuncia, ed hanno concluso invocando la declaratoria di estinzione del relativo giudizio di appello con compensazione delle spese di lite.
Si sono costituiti con separate comparse e . Controparte_1 Controparte_2
Il ha in via preliminare invocato la declaratoria di inammissibilità delle pretese CP_1
formulate in atto di riassunzione stante la mancata corrispondenza di esse rispetto allo specifico vizio motivazionale ravvisato dalla S.C. e ritenuto idoneo a determinare la cassazione della sentenza impugnata;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attesa l'insussistenza di alcun danno correlato alla condotta e/o costituente conseguenza pregiudizievole provocata dal deducente durante l'esecuzione dei lavori di bonifica ambientale della discarica 'Santa Teresa'; ha richiamato il contenuto della consulenza espletata dall'Ing. nell'ambito del giudizio di opposizione a Persona_2
ordinanza ingiunzione iscritto al n. 1427/2011 del Tribunale di Taranto per contrastare la sanzione comminata nei suoi confronti nonché nei confronti di e Controparte_3
, acquisita a seguito della produzione in giudizio da parte del Controparte_2
deducente nel giudizio di prime cure e poi nel giudizio di secondo grado, da cui si evinceva che l'alveo gravinale, in cui ricadevano anche i terreni dei , era Pt_1
ricompreso in un contesto diffusamente inquinato con grave rischio per la salute per la salute pubblica già in data precedente rispetto all'avvio dei lavori di bonifica della discarica 'Santa Teresa' e della relativa 'Gravina di Mazzaracchio', ciò che smentiva l'assunto dei secondo cui per l'esecuzione dei lavori di bonifica e la copertura a Pt_1
norma di legge della discarica comunale di rifiuti solidi urbani era stato acquisito terreno vegetale dal fondo di loro proprietà, con abbattimento di secolari pini di Aleppo;
ha sostenuto che dalla relazione dell'Ing. emergeva che gli interventi CP_7
effettuati dalla appaltatrice avevano sì comportato la rimozione, insieme ai rifiuti, di vegetazione e del substrato prevalentemente roccioso su cui erano insediati ma i volumi contestati dal Corpo Forestale dello Stato (10.000 metri cubi) non erano compatibili con pag. 7/20 quelli necessari per realizzare il capping della discarica, pari a 81.000 metri cubi, come indicato nel progetto esecutivo;
ha in sintesi affermato che quanto asportato non costituiva terra fertile e salubre pronta alla piantumazione di pregiate varietà vegetali bensì materiale compattatosi nel corso di decenni di totale abbandono con costante sversamento di detriti e sostanze inquinanti, che comprometteva anche il regolare deflusso delle acque nel solco gravinale e che i avrebbero dovuto rimuovere a Pt_1
loro spese a tutela della incolumità pubblica e privata, mentre avevano potuto conseguire un risanamento a costo zero in virtù dello sconfinamento operato nei loro terreni dalla appaltatrice nell'ambito del risanamento della pubblica discarica 'Santa
Teresa' e delle aree circostanti interessate dallo sversamento abusivo di rifiuti;
ha in ogni caso evidenziato che al più il materiale utilizzato per le operazioni di capping ammontavano a 10.000 metri cubi rispetto agli 81.000 metri cubi necessari, pur ribadito che quel materiale non aveva le caratteristiche previste dalla legge e dal capitolato d'appalto e solo in minima parte proveniva dal terreno di proprietà dei essendo Pt_1
per la maggior quota riconducibile alle particelle 10, 11, 16 e 18 di proprietà di tali
[...]
i quali non avevano avviato alcun giudizio risarcitorio;
ha evidenziato che Per_3 dopo le opere di bonifica, secondo quanto accertato dall'Ing. nel 2014, la CP_7
situazione dei luoghi appariva completamente “rinaturalizzata” anche se i terreni oggetto di causa risultavano nuovamente interessati dall'ammasso di rifiuti lì sversati in ragione del perdurante stato di abbandono e di incuria;
ha riproposto l'argomento del valore commerciale del terreno dei ampiamente inferiore rispetto alle pretese Pt_1 risarcitorie atteso che l'atto pubblico di compravendita dell'intero compendio immobiliari, pari a 176,61 ettari acquistato dai nel 2004 riportava il prezzo Pt_1
complessivo di euro 180.000,00 sicché, avendo il c.t.u. delimitato l'area danneggiata a soli ha 1.34, il risarcimento preteso appariva abnorme rispetto al proporzionale valore di mercato del bene (euro 2.000,00 per ha 1.34 di terreno pascolo arborato) in violazione dell'art. 2058 c.c.; infine, ha fatto presente che gli attori in riassunzione avevano già conseguito da - titolare della impresa appaltatrice e condannato in Controparte_3
solido con la sentenza n. 592/2019 – la somma di euro 80.000,00 a titolo di risarcimento del danno in virtù di transazione raggiunta tra loro, a seguito della quale il CP_3 aveva rinunciato all'appello; ha dunque chiesto il rigetto della domanda e in subordine,
pag. 8/20 nel caso in cui si dovesse ravvisare un danno patrimoniale, ha chiesto di compensare i vantaggi economici derivati dalla condotta posta in essere dal deducente e, in estremo subordine, limitarne il risarcimento al giusto dovuto con detrazione di quanto pagato dal coobbligato avendo gli attori in riassunzione ottenuto un immeritato Controparte_3 notevole ristoro, sempre che l'agglomerato di rifiuti, terra e vegetazione prelevati sul loro fondo avesse un qualche valore economico e non costituisse piuttosto un rifiuto speciale che i proprietari del fondo avrebbero dovuto essi stessi rimuovere sostenendo i relativi ingenti costi di bonifica;
il tutto con vittoria delle spese di lite;
facevano presente che le spese dei primi due gradi versati dai erano state restituite a Pt_1
seguito della pronuncia della S.C..
ha formulato difese e conclusioni sovrapponibili a quelle del e Controparte_2 CP_1
a sostegno di esse, rimarcando che la S.C. aveva rilevato una carenza di motivazione su una questione su cui la Corte di Appello non si era pronunciata poiché la risposta era nella relazione dell'Ing. posto che la tutta l'area ricadente all'interno della CP_7
particella 44 del foglio 124 appariva rinaturalizzata;
ha richiamato il risarcimento già conseguito dai a seguito della transazione conclusa con il ed ha Pt_1 CP_3
evidenziato, in ogni caso, sotto il profilo del quantum, che il perito degli stessi , Pt_1
Dott. in base al medesimo n. 33 del 15 marzo 2006 per la Persona_4 CP_8
Per_ fornitura di terreno preso in considerazione dal c.t.u. Dott. per il ripristino dello stato originario dei luoghi, aveva stimato il prezzo di euro 10,50 per ogni metro cubo a
Per_ fronte del prezzo di euro 29,70 stimato dal Dott. .
è rimasto estraneo al giudizio. Controparte_3
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa si rileva che oggetto del presente giudizio - avente natura di giudizio di rinvio c.d. prosecutorio - è la fase rescissoria conseguente alla fase rescindente di spettanza esclusiva della S.C., mirante alla pronuncia dell'unica sentenza che deve statuire sulle domande proposte dalle parti che restano da decidere, i.e. sulle quali non si sia formato alcun giudicato interno. Sul punto si veda Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824 così massimata: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di
pag. 9/20 secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo
o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed
è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ.,
a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (si vedano, altresì, Cass. 22 maggio 2006, n. 11936, Cass. 17 novembre
2000, n. 14892, Cass. 18 giugno 1994, n. 5901).
Tanto conduce a riqualificare le conclusioni degli attori in riassunzione in termini di accoglimento della domanda avanzata nei confronti di e di Controparte_1 CP_2
, come peraltro si ricava dal corpo dell'atto in riassunzione, considerata la
[...]
riproposizione della pretesa della richiesta risarcitoria nell'ammontare accertato sulla base della c.t.u. espletata in prime cure o nella diversa misura ricavabile da tale consulenza, la quale aveva comunque stimato in euro 79.714,00 i costi per la sola fornitura, stesa e modellazione della terra di coltivo necessaria per un quantitativo di mc
2.684,00. D'altra parte, non essendo il giudizio di rinvio configurabile nell'ordinamento vigente in termini di ritorno al grado precedente, le conclusioni formulabili non possono che essere quelle già precisate nelle fasi di merito, sempre che la necessità di nuove conclusioni nasca proprio dalla sentenza di cassazione, come previsto dall'art. 394, co.
3, c.p.c..
Ciò puntualizzato, si osserva che il giudizio di rinvio è condizionato dalle statuizioni contenute nella sentenza ovvero nell'ordinanza di rinvio ed è delimitato dalle preclusioni già maturate nel passaggio da un grado all'altro, oltre che dal giudicato interno eventualmente formatosi su domande, questioni o eccezioni non fatte oggetto di censure, stante l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso lo svolgimento del processo.
pag. 10/20 Nel caso di specie la S.C. ha nella sostanza ravvisato l'omessa motivazione sulla ragione per la quale l'accertata sottrazione di materiale dal terreno utilizzabile ed utilizzato, e dunque potenzialmente acquistabile, non dovesse essere considerata in termini di danno conseguenza risarcibile, non avendo la Corte territoriale indicato che quel materiale fosse privo di valore commerciale sino al punto di essere asportabile senza alcun pregiudizio economicamente vagliabile.
Ne consegue in primo luogo che, nella situazione processuale derivante dal dipanarsi del processo, i non possono rimettere in discussione, quanto meno nella Pt_1
presente sede, la spettanza di un risarcimento che esuli dal perimetro delimitato dalla
S.C., ivi comprese le questioni relative all'ordine di ripristino dello stato originario dei luoghi impartito in sede penale quale sanzione accessoria.
Il ed il , dal canto loro, non possono rimettere in discussione l'accertata CP_1 CP_2
sottrazione di terreno utilizzato per i lavori di bonifica della discarica per quel che deriva dalla pronuncia di legittimità e delle sentenze di merito atteso che la questione dell'effettivo prelievo di materiali dalla proprietà dei , recepito dalla sentenza di Pt_1
primo grado quale parte del fatto accertato in sede penale, non risulta contestato nella proposizione del giudizio di appello né da parte del né da parte del . CP_1 CP_2
In ogni caso, in ragione dei fatti accertati in sede penale, che non possono essere qui rivisti, il prelievo di materiali rappresenta un dato fattuale non contestabile;
parimenti non è contestabile il dato fattuale del suo utilizzo per le operazioni di capping della discarica. Poco importa che il materiale prelevato dai fondi dei o da altri fondi, Pt_1 in cui l'impresa appaltatrice entrò senza alcuna autorizzazione e senza il consenso dei proprietari, non fu sufficiente alle operazioni anzidette e che si fece ricorso ad altro genere di approvvigionamento.
Sul punto la sentenza penale del Tribunale di Taranto n. 1675/2010, pienamente confermata dalla Corte di Appello n. 891/2013 che si limitò a dare atto unicamente della sopravvenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 734 c.p. e 181, co. 1, d.lgs. n.
42/2004 ossia del codice dei beni culturali e del paesaggio, è chiarissima. Dalle ridette sentenze si ricava che assumeva fondamentale importanza, ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo dei reati contestati e al di là del profilo riguardante lo sconfinamento e l'autorizzazione ad effettuarlo, la portata pag. 11/20 dell'intervento che risultava eseguito “in modo così violento e devastante, da determinare, attraverso un massiccio sbancamento, uno stravolgimento della gravina, documentato dalle fotografie in atti e ravvisabile in particolare nel mutamento del corso della gravina, nell'allargamento smisurato del letto in lacune zone e nella risagomatura delle sponde della stessa gravina, il tutto con asportazione di quantità enorme non solo di terra, ma anche di roccia, fatto quest'ultimo che porta ad escludere che si sia trattato, come sostenuto dalla difesa del , di uno 'scorticamento' CP_2 superficiale” (così si legge nella sentenza di appello). Inoltre, in esse legge che, sulla base delle dichiarazioni del teste , ispettore del Corpo Forestale dello Stato, Tes_1
confortate dalla documentazione anche fotografica acquisita, era stato accertato che il materiale recuperato dalla gravina servì per ultimare i lavori di copertura e di risistemazione dell'area della discarica da bonificare a monte e tanto costituiva “un dato fermo a prescindere dal fatto che la difesa [avesse] provato di aver acquistato una certa quantità di materiale utilizzato per la copertura del sito originario, posto che sul piano logico vi [erano] margini per ritenere compatibili questi due dati” (si veda la sentenza di appello). Nella sentenza del Tribunale si legge, inoltre, che gli interventi eseguiti nelle proprietà private non furono una “graziosa e gentile concessione da parte della ditta appaltatrice, addirittura protrattisi per alcuni mesi (sarebbe davvero un caso unico nella storia degli appalti pubblici!)” ma si trattò, secondo quanto riferito dal teste
, di interventi mossi da “un deliberato ed interessato recupero di materiale, Tes_1
onde evitare le spese connesse al suo acquisto, da riutilizzare per completare i lavori di risistemazione della discarica a monte”. Il Tribunale aggiungeva che: “Tale destinazione, del resto, rende plausibile uno spiegamento di mezzi e di uomini e quindi di denaro, come emerso dall'istruttoria, da parte della società esecutrice dei lavori, non potendosi davvero credere che detti lavori in più siano stati fatti per mera grazia o cortesia”.
A quanto precede, costituente accertamento eloquente dei fatti rilevanti nella presente sede, deve aggiungersi che non può tenersi conto della c.t.u. espletata dall'Ing.
[...]
in giudizio a cui i non hanno partecipato, i.e. il giudizio di Per_2 Pt_1
opposizione a ordinanza ingiunzione, quanto meno nelle parti in contrasto con quanto accertato in sede penale. E' vero, infatti, che nel vigente ordinamento processuale,
pag. 12/20 improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (arg. da Cass. ord. 10 novembre 2020, n. 25162).
D'altra parte, la stessa S.C. ha valutato la legittimità del giudizio di fatto espresso dal giudice d'appello in ordine al difetto di allegazione e prova da parte dei di una Pt_1
diminuzione di valore del fondo o di un guadagno non ottenuto a causa del mancato utilizzo del fondo a causa dei lavori ivi eseguiti in quanto formulato anche sulla base Per_ della consulenza del Dott. , con esclusione della consulenza dell'Ing. CP_7
Quel che resta in contestazione, data la formula dell'annullamento della sentenza della
Corte territoriale per vizio di motivazione, è quindi la configurabilità di un danno risarcibile a fronte del prelievo di materiale utilizzato per i lavori di completamento della bonifica della discarica pubblica in ragione della sua apprezzabilità economica o, in alternativa, la esclusione di un siffatto danno trattandosi di materiale privo di valore commerciale al punto da essere asportabile senza alcun pregiudizio economicamente vagliabile.
Ebbene, entrambi i convenuti in riassunzione hanno affermato, in sintesi, che il materiale asportato non costituiva terra fertile e salubre pronta alla piantumazione di pregiate varietà vegetali bensì da materiale compattatosi nel corso di decenni di totale abbandono con costante sversamento di detriti e sostanze inquinanti.
Di tanto non vi è prova e comunque trattasi di assunto contrario alle risultanze del processo penale in giudicato. A quest'ultimo proposito si richiama il contenuto delle sentenze penali sopra citate, molto chiare sul punto del prelievo di materiali utilizzati e dunque aventi le caratteristiche necessarie per il completamento dei lavori di copertura e di risistemazione dell'area della discarica da bonificare. Diversamente non si spiegherebbe il dispiegamento di mezzi impiegato dall'appaltatrice per lo svolgimento degli interventi praticati sulla proprietà dei e di altri. Pt_1
Per completezza e ferma la sufficienza di quanto appena esposto, si osserva che nella stessa relazione di consulenza dell'Ing. si legge che erano stati rimossi, CP_7
insieme ai rifiuti, anche vegetazione e substrato prevalentemente roccioso, con la notazione che i volumi contestati dal Corpo Forestale (mc 10.000) non erano pag. 13/20 compatibili con i volumi totale necessari a realizzare il capping, pari a circa mc 81.000, come indicato nel progetto esecutivo. Ma tale ultima questione è stata esaminata in sede penale e condivisibilmente giudicata irrilevante, secondo quel che si è in precedenza esposto.
Quanto all'argomento della violazione dell'art. 2058, co 2, c.c., ne va esclusa la pertinenza alla fattispecie in esame, la quale va riguardata sotto il profilo del valore del materiale asportato, profilo che non ha una immediata relazione con il prezzo di acquisto del compendio immobiliare, peraltro fissato a corpo e non a misura e quindi non rapportabile in maniera diretta all'estensione.
Passando al profilo della quantificazione del danno ed evidenziato che ricorrono i presupposti per farsi luogo ad una liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. sussistendo la prova dell'an, sotto il profilo della sussistenza e del nesso di causa rispetto all'illecito accertato in sede penale, ma risultando impossibile la sua esatta quantificazione se non altro in ragione della esecuzione di lavori nella proprietà dei senza che i Pt_1
Per_ medesimi fossero presenti e consenzienti, si osserva che il c.t.u. Dott. , nella consulenza depositata in prime cure, prevedeva una specifica voce per “fornitura, stesa
e modellazione della terra di coltivo, proveniente da stato culturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci, etc., compreso il trasposto” e, in relazione alla stima dei metri cubi necessari per i lavori di ripristino (mc 2684), ne indicava il costo complessivo in euro 79.714,00 sulla base di un prezzo di euro 29,70 a metro cubo, ricavato dal Prezziario dei Lavori Pubblici della dell'anno CP_9
2003 nell'edizione 2006 (pubblicato in BURP n. 33 del 15 marzo 2006) e dalle voci di
Analisi per Prezziario ed Opere Forestali ed Arboricoltura da legno dell'anno 2011
(pubblicato nel BURP n. 55 del 14 aprile 2011), riportando i costi all'anno 2006.
Detta stima costituisce un parametro di riferimento per la monetizzazione del materiale asportato sia con riguardo al prezzo sia con riguardo alle quantità da considerare nella presente sede atteso che esse sono ricavabili, come anticipato, dai metri cubi calcolati
Per_ dal Dott. per i lavori di ripristino. Essa non è però espressione tout court del valore commerciale di materiale poiché nella stima sono ricomprese anche lavorazioni quali la stesa e il modellamento del terreno nonché il suo trasporto. Per risalire alla voce costituita al valore economico del materiale può incrociarsi con il datto appena pag. 14/20 commentato con il prezzo per il terreno vegetale, compreso il trasporto, indicato dal perito di parte dei Dott. nella perizia allegata all'originario atto Pt_1 Persona_4
di citazione facendo ricorso al medesimo prezziario considerato dal c.t.u.. Si legge nella perizia a firma del Dott. - datata 26 maggio 2006 - nella parte dedicata Per_4 all'analisi dei costi di ripristino ed in corrispondenza della voce costituita da “terreno vegetale di media composizione granulometrica e qualità, compresi carico, trasporto da una distanza entro i venti chilometri e scarico”, il costo di euro 10,50 a metro cubo.
Tale ultimo costo è stato peraltro richiamato anche dal nel costituirsi nella CP_2
presente fase. Ebbene, sulla base di tali dati si reputa adeguato a ristorare i del Pt_1
prelievo di materiali dal loro fondo l'importo di euro 20.000,00, corrispondente
Per_ all'incirca ad un quarto della somma calcolata dal Dott. per la voce di costo considerata nel suo complesso, riguardante - si ripete - quattro sub componenti, i.e. fornitura di terra di coltivo, spesa, modellazione e trasporto.
In conclusione, la somma di euro 20.000,00 rappresenta, all'esito del dipanarsi della vicenda giudiziaria, la liquidazione - in moneta riferita al tempo dell'illecito (31 gennaio
2006 come da capi di imputazione contestati ed accertati) - del danno suscettibile di risarcimento in favore dei , che, rivalutata all'attualità applicando la Pt_1
rivalutazione monetaria secondo indici Istat, ascende ad euro 27.760,00.
Sia il sia il hanno chiesto che si tenga conto dei vantaggi derivati ai CP_1 CP_2
dall'attività ad essi addebitata, in tesi costituiti dalla ripulitura del loro terreno Pt_1
da rifiuti ivi accumulatisi debordando dalla discarica limitrofa e dal miglioramento del deflusso delle acque meteoriche in ragione della ricostruzione dell'alveo, come accertato dalll'Ing Si è già detto della inutilizzabilità dei risultati della CP_7 relazione dell'Ing. in giudizio a cui i non parteciparono se in CP_7 Pt_1
contrasto con gli accertamenti effettuati in sede penale. Tale contrasto sussiste. Al riguardo è sufficiente segnalare che la sentenza del Tribunale di Taranto e la sentenza della Corte di Appello di sede pienamente confermativa della prima, esclusero, la seconda proprio per rispondere alle doglianze degli imputati secondo cui gli interventi dell'impresa appaltatrice produssero un effetto migliorativo, che la portata e la consistenza dello stravolgimento della gravina, quale conseguenza di un vero e proprio sbancamento, potessero qualificarsi in termini di miglioramento poiché l'effetto fu pag. 15/20 quello di determinare un'alterazione strutturale in peius dell'area, non necessaria alla bonifica e neppure alla asserita attività di ripulitura 'volontaria'.
A quanto precede deve aggiungersi che il ed il non hanno allegato e CP_1 CP_2
tanto meno provato alcun concreto elemento sulla cui base effettuare un apprezzamento economico degli asseriti vantaggi.
Venendo alla questione della transazione conclusa dai con , Pt_1 Controparte_3
si rileva che la transazione in questione è qualificabile in termini di transazione sulla quota di spettanza del predetto poiché, con il completo versamento della somma di euro
80.000,00, in essa si conveniva la liberazione del dal vincolo di solidarietà nei CP_3 confronti del e del per il pagamento dell'intero debito derivante dalla CP_1 CP_2 sentenza del Tribunale di Taranto n. 592/2019, non senza contare che l'accordo fu raggiunto anche con riguardo al giudizio originato dall'esercizio di un'azione revocatoria da parte dei nei confronti di una donazione di un bene immobile al Pt_1
figlio da parte del e quindi riguardo anche un diverso contenzioso tra di essi CP_3
pendente.
Trattandosi di transazione sulla quota di spettanza del il ed il CP_3 CP_1 CP_2 non possono avvalersene e d'altra parte essi non hanno neppure dichiarato di volersene avvalere essendosi limitati a richiamare la transazione al solo fine di sostenere che i dovessero ritenersi soddisfatti di ogni ipotetico danno. Pt_1
Ciò precisato, l'avvenuta transazione sulla quota comporta che una volta quantificato il danno risarcibile, rispondendone il il ed il in solido, CP_1 CP_2 CP_3 dall'importo così quantificato vada detratta la quota imputabile a quest'ultimo, avendo egli raggiunto un accordo sulla sua quota e senza che rilevi l'ammontare della somma pattuita in quell'accordo, mentre i residui due terzi ricadono sugli attuali convenuti in riassunzione, i quali non hanno raggiunto alcun accordo.
Consegue che e rispondono della somma di euro Controparte_1 Controparte_2
18.500,00 (euro 27.760,00 : 3 * 2 = euro 18.506,66 arrotondato ad euro 18.500,00).
Si è già detto che la ridetta somma costituisce la liquidazione del danno in moneta attuale. Su di essa non possono riconoscersi gli interessi legali. Al riguardo si osserva che, secondo gli ultimi condivisibili approdi della S.C., nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, costituente tipico debito di valore, la liquidazione in valori attuali pag. 16/20 dell'importo dovuto può non reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo, ma in tal caso è onere del creditore allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, ovvero quella liquidata in moneta attuale, sia inferiore rispetto a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, effetto che dipende in principalità dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.
Ne consegue che non vi è alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi, c.d. compensativi, costituenti una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore (si vedano da ultimo Cass. 10 marzo 2025, n. 6351 e a ritroso in via non esaustiva Cass. 5 luglio 2023, n. 19063, Cass. ord. 26 novembre 2021 n. 36878, Cass. ord. 13 luglio 2018 n. 18564, Cass. 8 novembre 2016, n. 22607, Cass. 12 febbraio 2008,
n. 3268, Cass. 25 agosto 2003, n. 12452). Nel caso di specie la domanda non è stata corredata dalla necessaria allegazione e tanto meno dalla prova del danno da ritardo effettivamente patito sicché la pretesa in ordine al riconoscimento degli interessi legali dal momento del fatto non è accoglibile, ferma la spettanza degli interessi previsti dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla presente liquidazione al soddisfo.
Conclusivamente, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da e da , e vanno Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
condannati, in solido tra loro, a pagare in favore dei predetti la somma di euro
18.500,00, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Un'ultima notazione: come espressamente chiarito dai , l'atto di citazione ex art. Pt_1
392 c.p.c. è stato notificato a senza tuttavia formulare alcuna Controparte_3 richiesta nei suoi confronti stante la rinunzia all'appello dal medesimo interposto ed alla sua accettazione. I hanno, però, invocato (nuovamente) la declaratoria di Pt_1
estinzione del procedimento di appello con compensazione delle spese di lite. A tale richiesta non può darsi seguito poiché, come spiegato in premessa, la fase di rinvio non
è una rinnovazione del giudizio di appello e ha ad oggetto unicamente quanto residuato pag. 17/20 dallo svolgimento dei gradi precedenti. I rapporti tra i ed il sono stati Pt_1 CP_3
definiti dalla sentenza di questa Corte n. 375/2022 - sul punto non investita da censure in cassazione - con la declaratoria di estinzione del giudizio di appello tra le anzidette parti e compensazione delle spese di lite di quel grado tra di esse. Nessuna ulteriore determinazione può essere, dunque, assunta nella presente sede al riguardo.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, si segnala che costituisce principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio in base all'esito definitivo e globale della vicenda processuale e non invece con riguardo all'esito di ciascun grado o di ciascuna fase
(Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906, Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289, Cass. 7 febbraio
2007, n. 2634).
Tanto puntualizzato, esaminata la nota spese presentata dai difensori degli attori in riassunzione e visti gli esborsi documentati, in ragione dell'esito complessivo della controversia e quindi tenuto conto delle somme che è stato accertato devono essere versate dagli odierni convenuti in riassunzione a ed a , Parte_1 Parte_2
e vanno condannati alla rifusione in loro favore delle Controparte_1 Controparte_2
spese dei vari gradi e fasi nella misura liquidata in dispositivo, come si è detto, in base al decisum e in applicazione dei dd.mm. via vigenti nonché considerate le attività effettivamente espletate (quattro fasi per il giudizio di primo grado, tre fasi per il giudizio di appello, per il giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio) e valutati il contenuto iterativo degli atti difensivi. Si reputa di riconoscere la richiesta maggiorazione prevista dall'art. 4, co. 2, d.m. n. 55/2014 nei confronti di due soli contraddittori (non potendosi più considerare il ), aventi posizioni a loro volta CP_3
del tutto identiche (Cass. 17 aprile 2024, n. 13667). Non può riconoscersi alcuna maggiorazione per la difesa di due parti (i ) poiché la pretesa è unica ed infatti Pt_1
nella nota spese non figura tale ulteriore maggiorazione.
Infine, le spese di c.t.u., liquidate in primo grado con separato decreto, vanno poste per la metà a carico degli attori in riassunzione e per la restante metà a carico dei convenuti in riassunzione considerato che il suo espletamento si è reso necessario per accertare circostanze e importi in relazione alle difese degli uni e degli altri, nessuno dei quali è risultato del tutto vittorioso.
pag. 18/20 Nulla per le spese quanto a . Controparte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica civile, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
36617/2023 pubblicata 30 dicembre 2023, definitivamente decidendo a seguito dell'atto di citazione in riassunzione di e , così provvede: Parte_1 Parte_2
accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna e , in solido tra loro, Pt_2 Controparte_1 Controparte_2
a pagare in favore di e la complessiva somma di euro Parte_1 Parte_2
18.500,00, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dalla presente sentenza al saldo;
condanna e , in solido tra loro, alla rifusione in favore Controparte_1 Controparte_2
di e di delle spese del giudizio di primo grado, del Parte_1 Parte_2
giudizio di appello, del giudizio per cassazione e del giudizio di rinvio come segue: euro 786,00 per anticipazioni ed euro 3.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. quanto al giudizio svoltosi dinanzi al
Tribunale di Taranto iscritto al n. 8645/2015 R.G.; euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a., quanto al giudizio di appello svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto iscritto al n. 141/2019 R.G. a cui fu riunito il giudizio iscritto al n. 147/2019 R.G.; euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a., per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione iscritto al n.
333/2023 R.G.; euro 786,00 per anticipazioni ed euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., quanto al giudizio di rinvio iscritto al n. 102/2024 R.G.; pone in via definitiva le spese della c.t.u. espletata in primo grado, nella misura ivi liquidata, per la metà a carico degli attori in riassunzione e per la restante metà a carico dei convenuti in riassunzione;
pag. 19/20 nulla per le spese quanto a . Controparte_3
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Anna Maria Marra) (Dott.ssa Annamaria Lastella)
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel./est.
Dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 102/2024 R.G. promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Rocco Giuliani e Parte_2 C.F._2
Annalisa Giuliani
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.to Natalizia Controparte_1 C.F._3
Airò
e
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Maria Controparte_2 C.F._4
Immacolata Riso, Cosimo Portacci e Antonio Sanasi nonché
(c.f. ), rappre. e dif. da // Controparte_3 C.F._5
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 592/2019 pubblicata il 6 marzo 2019 il Tribunale di Taranto, sulla premessa che e avevano convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 e i quali, con sentenze penali del Tribunale di Taranto Controparte_1 Controparte_2
(sentenza n. 1675/2010) e della Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di
Taranto (sentenza n. 891/2012), erano stati condannati a risarcire in loro favore i danni causati alla proprietà degli attori, sita in Statte in località 'Gravina di Mazzaracchio' a confine con l'ex discarica 'Santa Teresa', nel corso dell'esecuzione di lavori di bonifica appaltati da all' di cui la era Controparte_4 CP_5 Controparte_6
mandataria, e puntualizzato che era stato ritenuto responsabile dei Controparte_3
reati ascritti (danneggiamento ex art. 635 c.p., distruzione e deturpamento di bellezze naturali ex art. 734 c.p.c. e per opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa ex art. 181, co. 1 e co. 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto legale rappresentante della anzidetta società mentre il ed il , CP_1 CP_2
l'uno avente il titolo di ingegnere e l'altro avente il titolo di geologo, erano stati ritenuti responsabili nella veste di direttori dei lavori, condannava , Controparte_3 CP_1
e , in solido tra loro, a risarcire in favore degli attori, ai sensi
[...] Controparte_2 dell'art. 539 c.p.p., il danno patito per i reati di cui alla sentenza del tribunale di Taranto
n. 1675/2010, confermata in appello con sentenza n. 891/2013, la somma complessiva di euro 214.167,64, pari all'attualità ai costi di ripristino dello stato dei luoghi oggetto di danneggiamento, nonché alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari, e delle spese di c.t.u., in base al principio di soccombenza, mentre rigettava ogni altra richiesta ed in particolare la pretesa avente ad oggetto il danno non patrimoniale posto che il lamentato deturpamento della loro proprietà risultava già integralmente ristorato a titolo di danno patrimoniale e che dalle allegazioni attoree non residuavano margini per poter concretamente apprezzare un'ulteriore compromissione di carattere morale o esistenziale. Più in dettaglio il Tribunale civile rilevava in sede penale era stata accertata la condotta tenuta e comunque addebitabile agli imputati consistente nel danneggiamento, mediante prelievo di terra e roccia con mezzi meccanici, di un'ampia porzione di gravina coperta da bosco in località 'Gravina di
Mazzaracchio' in Statte, con un'attività di sbancamento del solco gravinale e utilizzazione del materiale di risulta per la copertura di rifiuti, nell'ambito dei predetti lavori di bonifica, o nell'aver comunque consentito che ciò avvenisse;
osservava che la sentenza penale di condanna passata in giudicato, la quale faceva stato ai sensi dell'art.
pag. 2/20 651 c.p. in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione, fosse sufficiente a provare l'esistenza del danno implicita nell'accertamento di un reato di danno quale era il reato previsto dall'art. 635 c.p. sicché, individuati i quali soggetti passivi della condotta in quanto Pt_1 comproprietari della particella 44 del foglio 124, riteneva accertato l'evento offensivo e, ai fini della quantificazione dei danni, sul rilievo che dalla sentenza Corte di Appello territoriale n. 891/2013, si ricavava che l'intervento illecito sui terreni degli attori era stato eseguito «in modo così violento e devastante, da determinare attraverso un massiccio sbancamento, uno stravolgimento della gravina, documentato dalle fotografie in atti e ravvisabile in particolare nel mutamento della gravina, nell'allargamento smisurato del suo letto in alcune zone e nella risagomatura delle sponde della stessa gravina, il tutto con asportazione di quantità enorme non solo di terra, ma anche di roccia», circostanze confermate dalle indagini espletate dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio civile, dottore ON , nella cui Persona_1
relazione si leggeva che «lungo i versanti si evincono chiaramente i solchi lasciati dall'azione esercitata dai denti della benna dell'escavatrice adoperata per i lavori di sbancamento e prelievo materiale, riportati nei verbali e negli atti del processo penale
(vedasi foto n. 3-4-5-6-7- 8). Rispetto alla conformazione del solco gravinale è possibile notare come lo stesso appare modificato, ciò si evidenzia dall'anomala pendenza dei versanti, che sono stati oggetto di modifiche, risagomatura e riprofilatura. Detti versanti laddove si è intervenuto in maniera massiccia con le opere sopra descritte, presentano ancora oggi uno stato di degrado evidenziato dall'assenza delle specie tipiche della macchia mediterranea … I lavori effettuati nel 2006 hanno visto la rimozione del suolo originario, prevalentemente di natura alloctona, in quanto presente lungo un solco gravinale, ciò comporta inevitabilmente la sterilità di numerose porzioni dell'area interessata. Tutto questo ha compromesso allo stesso tempo l'insediamento lo sviluppo e l'evoluzione della vegetazione naturale», accertava in euro 126.446,38 il danno da risarcire, pari ai costi di ripristino - ripristino peraltro imposto dall'ordine giudiziale di rimessione in pristino dello stato originario a spese dei condannati impartito, ai sensi dell'art. 181, co. 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, dalla sentenza del Tribunale di Taranto - calcolati secondo i prezzi di mercato riferiti all'anno pag. 3/20 2006, anno di commissione dell'attività illecita, da maggiorarsi dell'i.v.a. a 20% e degli interessi legali sull'importo annualmente rivalutato sino alla sentenza, per un danno finale di euro 214.167,64.
A seguito degli appelli separatamente proposti da e Controparte_1 Controparte_2
, poi riuniti, la Corte territoriale, rilevato che con atto depositato in Controparte_3
data 15 marzo 2022, il aveva dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di CP_3 appello proposto dal medesimo, dichiarava l'estinzione del giudizio tra il medesimo ed i ai sensi dell'art. 306 c.p.c. con compensazione delle spese di lite secondo Pt_1
quanto concordato dalle ridette parti, mentre, in accoglimento dei restanti appelli del e del ed in riforma integrale nei loro confronti della sentenza impugnata, CP_1 CP_2
rigettava la domanda di risarcimento proposta dai condannandoli alla rifusione Pt_1
delle spese di lite di entrambi i gradi delle controparti e ponendo, altresì, a loro carico in via definitiva le spese della c.t.u. espletata in prime cure. In sintesi la Corte di Appello valutava che, pur risultando provato il danno evento sulla base delle sentenze penali, non vi fosse prova del danno conseguenza, il cui accertamento era rimesso al giudice civile atteso che i non avevano allegato e provato una diminuzione di valore del Pt_1
fondo, né un mancato guadagno per il mancato utilizzo del fondo a seguito dei lavori ivi eseguiti, né ancora di aver sostenuto spese per il ripristino del loro fondo, ed anzi riteneva che dagli atti di causa emergesse l'insussistenza del danno posto che la parte del fondo dei interessata da lavori era costituita dal solco di un'area gravinale e Pt_1
Per_ dalle sponde arginali di tale gravina, come accertato dal consulente d'ufficio Dott. , sicché doveva ritenersi che detta parte di fondo per la sua conformazione non fosse produttiva e che i lavori ivi eseguiti dall' non avessero inciso sulla capacità CP_5
produttiva del fondo né sul suo valore di mercato;
osservava, inoltre, che il Tribunale aveva omesso di considerare anche le risultanze della perizia (rectius consulenza) espletata nel diverso giudizio avente ad oggetto l'opposizione a sanzioni amministrative comminate per gli stessi fatti dalla Provincia di Taranto, nel cui ambito l'Ing.
[...]
dopo aver ispezionato i luoghi, aveva escluso che i lavori eseguiti avessero CP_7
causato uno stravolgimento delle caratteristiche geomorfologiche del fondo ed aveva valutato che l'avvenuto ricostruzione dell'alveo della gravina consentisse un miglior deflusso delle acque meteoriche sicché i lavori in questione non avevano causato pag. 4/20 un'alterazione significativa della morfologia del terreno né una modifica degli equilibri idraulici. La Corte riteneva conclusivamente che, pur non potendosi contestare, dato il giudicato formatosi sul punto, quanto accertato dal giudice penale in ordine alle fattispecie di reato contestate al ed al non fosse stata fornita la prova del CP_2 CP_1
danno conseguenza risarcibile ai;
giudicava, infine, assorbita ogni altra Pt_1 questione, compresa l'eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica avendo il
Tribunale valutato tale danno in circa euro 126.000,00 a fronte del valore della particella 44 di poche migliaia di euro e dunque in violazione dell'art. 2058, co. 2, c.c..
e proponevano ricorso per cassazione denunciando con il Parte_3 Parte_2
primo motivo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. per aver Corte di
Appello mancato di considerare che era stata accertata la sottrazione di materiale, nella loro proprietà, di ingente volume e altrimenti da acquistare e pagare presso cave ed aveva, altresì, trascurato l'ordine, impartito in sede penale, di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, a spese dei condannati, quale pena accessoria prevista dall'art. 181, co. 2, d.lgs. n. 42/2004, non estinta come invece avvenuto al reato previsto dalla medesima disposizione, anch'esso contestato sia al sia al , sicché CP_1 CP_2
non poteva negarsi la sussistenza di un danno conseguenza, laddove nessun valore poteva avere la perizia [rectius consulenza] espletata nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa comminata ai predetti per gli stessi fatto ed a cui essi ricorrenti non avevano preso parte;
con il secondo motivo denunciavano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. poiché la Corte di Appello avrebbe dovuto almeno disporre la compensazione delle spese di lite.
Resistevano con due distinti controricorsi sia il sia il . CP_1 CP_2
La S.C., con ordinanza n. 36617/2023, ha ritenuto che costituisse giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, quello espresso in ordine al danno conseguenza costituito dal mancato accertamento di diminuzioni della capacità produttiva del fondo e del suo valore di mercato come tale, avendo la Corte territoriale poggiato la sua decisione anche sulla relazione tecnica d'ufficio svolta nel contraddittorio delle parti di questo giudizio ed avendo comunque evidenziato la mancata offerta di prova del quantum oltre che dell'an. La S.C. ha tuttavia ritenuto che la sentenza impugnata non avesse spiegato perché la pur accertata sottrazione di materiale dal terreno utilizzabile pag. 5/20 ed infatti utilizzato, e dunque potenzialmente acquistabile, non dovesse essere considerato danno conseguenza risarcibile, non avendo peraltro indicato che quel materiale fosse privo di valore commerciale fino al punto di essere asportabile senza alcun pregiudizio economicamente vagliabile ed ha concluso ravvisando una radicale carenza di motivazione al riguardo, da considerarsi sostanzialmente dedotta dai ricorrenti al di là della riportata rubrica della censura;
ha, dunque, cassato con rinvio, rimettendo al giudice del rinvio la disciplina delle spese anche di legittimità.
***
e hanno riassunto ex art. 392 c.p.c. il giudizio dinanzi Parte_1 Parte_2
alla Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, a seguito della cassazione con rinvio della precedente decisione d'appello invocando il rigetto di entrambi gli appelli proposti dal e dal avverso la sentenza del Tribunale CP_1 CP_2
di Taranto n. 592/2029 con conseguente sua conferma ovvero, in via gradata, invocando la determinazione del diverso ammontare del danno da risarcire tenuto conto della
Per_ danno analiticamente calcolato dal c.t.u. Dott. in prime cure, se del caso facendo ricorso all'espletamento della nuova c.t.u., con condanna in solido di queste ultime al pagamento in proprio favore di quanto accertato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate a decorrere dal commesso fatto illecito e fino all'effettivo pagamento e vittoria delle spese di lite dell'intero giudizio. Più in dettaglio gli attori in riassunzione, ripercorsa la vicenda processuale e richiamati gli accertamenti ricavabili dalle sentenze penali, hanno sostenuto di aver diritto al risarcimento da quantificarsi sulla base della consulenza espletata in prime cure, come disposto in sede penale ove il ed il erano stati condannati in via definitiva, oltre che alla CP_1 CP_2
pena di anni uno di reclusione, anche al ripristino dello stato originario dei luoghi ed al
Per_ risarcimento dei danni;
hanno evidenziato poi che il c.t.u. Dott. aveva accertato che il costo di fornitura, stesa e modellazione della terra di coltivo necessaria per i lavori di ripristino ammontava ad euro 79.714,00 alla data del commesso reato (anno 2006) e rimarcato che il ed il si erano illecitamente introdotti nell'altrui proprietà CP_1 CP_2
ove avevano scavato ed asportato, traendone un illecito utile, tutta la legna tagliata e tutto il terreno vegetale che ricopriva il fondo rustico sino a far affiorare la roccia di sottofondo;
hanno lamentato l'ingiustizia dell'esonero dei medesimi da qualsiasi pag. 6/20 risarcimento dei gravi danni patiti dai deducenti, in contrasto con quanto accertato in sede penale;
infine, hanno puntualizzato di aver notificato l'atto in riassunzione anche a per completezza del contraddittorio processuale, senza tuttavia Controparte_3 richiedere alcunché nei suoi confronti a seguito della rinunzia all'atto di appello dal medesimo proposto e dell'accettazione della rinuncia, ed hanno concluso invocando la declaratoria di estinzione del relativo giudizio di appello con compensazione delle spese di lite.
Si sono costituiti con separate comparse e . Controparte_1 Controparte_2
Il ha in via preliminare invocato la declaratoria di inammissibilità delle pretese CP_1
formulate in atto di riassunzione stante la mancata corrispondenza di esse rispetto allo specifico vizio motivazionale ravvisato dalla S.C. e ritenuto idoneo a determinare la cassazione della sentenza impugnata;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attesa l'insussistenza di alcun danno correlato alla condotta e/o costituente conseguenza pregiudizievole provocata dal deducente durante l'esecuzione dei lavori di bonifica ambientale della discarica 'Santa Teresa'; ha richiamato il contenuto della consulenza espletata dall'Ing. nell'ambito del giudizio di opposizione a Persona_2
ordinanza ingiunzione iscritto al n. 1427/2011 del Tribunale di Taranto per contrastare la sanzione comminata nei suoi confronti nonché nei confronti di e Controparte_3
, acquisita a seguito della produzione in giudizio da parte del Controparte_2
deducente nel giudizio di prime cure e poi nel giudizio di secondo grado, da cui si evinceva che l'alveo gravinale, in cui ricadevano anche i terreni dei , era Pt_1
ricompreso in un contesto diffusamente inquinato con grave rischio per la salute per la salute pubblica già in data precedente rispetto all'avvio dei lavori di bonifica della discarica 'Santa Teresa' e della relativa 'Gravina di Mazzaracchio', ciò che smentiva l'assunto dei secondo cui per l'esecuzione dei lavori di bonifica e la copertura a Pt_1
norma di legge della discarica comunale di rifiuti solidi urbani era stato acquisito terreno vegetale dal fondo di loro proprietà, con abbattimento di secolari pini di Aleppo;
ha sostenuto che dalla relazione dell'Ing. emergeva che gli interventi CP_7
effettuati dalla appaltatrice avevano sì comportato la rimozione, insieme ai rifiuti, di vegetazione e del substrato prevalentemente roccioso su cui erano insediati ma i volumi contestati dal Corpo Forestale dello Stato (10.000 metri cubi) non erano compatibili con pag. 7/20 quelli necessari per realizzare il capping della discarica, pari a 81.000 metri cubi, come indicato nel progetto esecutivo;
ha in sintesi affermato che quanto asportato non costituiva terra fertile e salubre pronta alla piantumazione di pregiate varietà vegetali bensì materiale compattatosi nel corso di decenni di totale abbandono con costante sversamento di detriti e sostanze inquinanti, che comprometteva anche il regolare deflusso delle acque nel solco gravinale e che i avrebbero dovuto rimuovere a Pt_1
loro spese a tutela della incolumità pubblica e privata, mentre avevano potuto conseguire un risanamento a costo zero in virtù dello sconfinamento operato nei loro terreni dalla appaltatrice nell'ambito del risanamento della pubblica discarica 'Santa
Teresa' e delle aree circostanti interessate dallo sversamento abusivo di rifiuti;
ha in ogni caso evidenziato che al più il materiale utilizzato per le operazioni di capping ammontavano a 10.000 metri cubi rispetto agli 81.000 metri cubi necessari, pur ribadito che quel materiale non aveva le caratteristiche previste dalla legge e dal capitolato d'appalto e solo in minima parte proveniva dal terreno di proprietà dei essendo Pt_1
per la maggior quota riconducibile alle particelle 10, 11, 16 e 18 di proprietà di tali
[...]
i quali non avevano avviato alcun giudizio risarcitorio;
ha evidenziato che Per_3 dopo le opere di bonifica, secondo quanto accertato dall'Ing. nel 2014, la CP_7
situazione dei luoghi appariva completamente “rinaturalizzata” anche se i terreni oggetto di causa risultavano nuovamente interessati dall'ammasso di rifiuti lì sversati in ragione del perdurante stato di abbandono e di incuria;
ha riproposto l'argomento del valore commerciale del terreno dei ampiamente inferiore rispetto alle pretese Pt_1 risarcitorie atteso che l'atto pubblico di compravendita dell'intero compendio immobiliari, pari a 176,61 ettari acquistato dai nel 2004 riportava il prezzo Pt_1
complessivo di euro 180.000,00 sicché, avendo il c.t.u. delimitato l'area danneggiata a soli ha 1.34, il risarcimento preteso appariva abnorme rispetto al proporzionale valore di mercato del bene (euro 2.000,00 per ha 1.34 di terreno pascolo arborato) in violazione dell'art. 2058 c.c.; infine, ha fatto presente che gli attori in riassunzione avevano già conseguito da - titolare della impresa appaltatrice e condannato in Controparte_3
solido con la sentenza n. 592/2019 – la somma di euro 80.000,00 a titolo di risarcimento del danno in virtù di transazione raggiunta tra loro, a seguito della quale il CP_3 aveva rinunciato all'appello; ha dunque chiesto il rigetto della domanda e in subordine,
pag. 8/20 nel caso in cui si dovesse ravvisare un danno patrimoniale, ha chiesto di compensare i vantaggi economici derivati dalla condotta posta in essere dal deducente e, in estremo subordine, limitarne il risarcimento al giusto dovuto con detrazione di quanto pagato dal coobbligato avendo gli attori in riassunzione ottenuto un immeritato Controparte_3 notevole ristoro, sempre che l'agglomerato di rifiuti, terra e vegetazione prelevati sul loro fondo avesse un qualche valore economico e non costituisse piuttosto un rifiuto speciale che i proprietari del fondo avrebbero dovuto essi stessi rimuovere sostenendo i relativi ingenti costi di bonifica;
il tutto con vittoria delle spese di lite;
facevano presente che le spese dei primi due gradi versati dai erano state restituite a Pt_1
seguito della pronuncia della S.C..
ha formulato difese e conclusioni sovrapponibili a quelle del e Controparte_2 CP_1
a sostegno di esse, rimarcando che la S.C. aveva rilevato una carenza di motivazione su una questione su cui la Corte di Appello non si era pronunciata poiché la risposta era nella relazione dell'Ing. posto che la tutta l'area ricadente all'interno della CP_7
particella 44 del foglio 124 appariva rinaturalizzata;
ha richiamato il risarcimento già conseguito dai a seguito della transazione conclusa con il ed ha Pt_1 CP_3
evidenziato, in ogni caso, sotto il profilo del quantum, che il perito degli stessi , Pt_1
Dott. in base al medesimo n. 33 del 15 marzo 2006 per la Persona_4 CP_8
Per_ fornitura di terreno preso in considerazione dal c.t.u. Dott. per il ripristino dello stato originario dei luoghi, aveva stimato il prezzo di euro 10,50 per ogni metro cubo a
Per_ fronte del prezzo di euro 29,70 stimato dal Dott. .
è rimasto estraneo al giudizio. Controparte_3
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa si rileva che oggetto del presente giudizio - avente natura di giudizio di rinvio c.d. prosecutorio - è la fase rescissoria conseguente alla fase rescindente di spettanza esclusiva della S.C., mirante alla pronuncia dell'unica sentenza che deve statuire sulle domande proposte dalle parti che restano da decidere, i.e. sulle quali non si sia formato alcun giudicato interno. Sul punto si veda Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824 così massimata: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di
pag. 9/20 secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo
o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed
è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ.,
a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (si vedano, altresì, Cass. 22 maggio 2006, n. 11936, Cass. 17 novembre
2000, n. 14892, Cass. 18 giugno 1994, n. 5901).
Tanto conduce a riqualificare le conclusioni degli attori in riassunzione in termini di accoglimento della domanda avanzata nei confronti di e di Controparte_1 CP_2
, come peraltro si ricava dal corpo dell'atto in riassunzione, considerata la
[...]
riproposizione della pretesa della richiesta risarcitoria nell'ammontare accertato sulla base della c.t.u. espletata in prime cure o nella diversa misura ricavabile da tale consulenza, la quale aveva comunque stimato in euro 79.714,00 i costi per la sola fornitura, stesa e modellazione della terra di coltivo necessaria per un quantitativo di mc
2.684,00. D'altra parte, non essendo il giudizio di rinvio configurabile nell'ordinamento vigente in termini di ritorno al grado precedente, le conclusioni formulabili non possono che essere quelle già precisate nelle fasi di merito, sempre che la necessità di nuove conclusioni nasca proprio dalla sentenza di cassazione, come previsto dall'art. 394, co.
3, c.p.c..
Ciò puntualizzato, si osserva che il giudizio di rinvio è condizionato dalle statuizioni contenute nella sentenza ovvero nell'ordinanza di rinvio ed è delimitato dalle preclusioni già maturate nel passaggio da un grado all'altro, oltre che dal giudicato interno eventualmente formatosi su domande, questioni o eccezioni non fatte oggetto di censure, stante l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso lo svolgimento del processo.
pag. 10/20 Nel caso di specie la S.C. ha nella sostanza ravvisato l'omessa motivazione sulla ragione per la quale l'accertata sottrazione di materiale dal terreno utilizzabile ed utilizzato, e dunque potenzialmente acquistabile, non dovesse essere considerata in termini di danno conseguenza risarcibile, non avendo la Corte territoriale indicato che quel materiale fosse privo di valore commerciale sino al punto di essere asportabile senza alcun pregiudizio economicamente vagliabile.
Ne consegue in primo luogo che, nella situazione processuale derivante dal dipanarsi del processo, i non possono rimettere in discussione, quanto meno nella Pt_1
presente sede, la spettanza di un risarcimento che esuli dal perimetro delimitato dalla
S.C., ivi comprese le questioni relative all'ordine di ripristino dello stato originario dei luoghi impartito in sede penale quale sanzione accessoria.
Il ed il , dal canto loro, non possono rimettere in discussione l'accertata CP_1 CP_2
sottrazione di terreno utilizzato per i lavori di bonifica della discarica per quel che deriva dalla pronuncia di legittimità e delle sentenze di merito atteso che la questione dell'effettivo prelievo di materiali dalla proprietà dei , recepito dalla sentenza di Pt_1
primo grado quale parte del fatto accertato in sede penale, non risulta contestato nella proposizione del giudizio di appello né da parte del né da parte del . CP_1 CP_2
In ogni caso, in ragione dei fatti accertati in sede penale, che non possono essere qui rivisti, il prelievo di materiali rappresenta un dato fattuale non contestabile;
parimenti non è contestabile il dato fattuale del suo utilizzo per le operazioni di capping della discarica. Poco importa che il materiale prelevato dai fondi dei o da altri fondi, Pt_1 in cui l'impresa appaltatrice entrò senza alcuna autorizzazione e senza il consenso dei proprietari, non fu sufficiente alle operazioni anzidette e che si fece ricorso ad altro genere di approvvigionamento.
Sul punto la sentenza penale del Tribunale di Taranto n. 1675/2010, pienamente confermata dalla Corte di Appello n. 891/2013 che si limitò a dare atto unicamente della sopravvenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 734 c.p. e 181, co. 1, d.lgs. n.
42/2004 ossia del codice dei beni culturali e del paesaggio, è chiarissima. Dalle ridette sentenze si ricava che assumeva fondamentale importanza, ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo dei reati contestati e al di là del profilo riguardante lo sconfinamento e l'autorizzazione ad effettuarlo, la portata pag. 11/20 dell'intervento che risultava eseguito “in modo così violento e devastante, da determinare, attraverso un massiccio sbancamento, uno stravolgimento della gravina, documentato dalle fotografie in atti e ravvisabile in particolare nel mutamento del corso della gravina, nell'allargamento smisurato del letto in lacune zone e nella risagomatura delle sponde della stessa gravina, il tutto con asportazione di quantità enorme non solo di terra, ma anche di roccia, fatto quest'ultimo che porta ad escludere che si sia trattato, come sostenuto dalla difesa del , di uno 'scorticamento' CP_2 superficiale” (così si legge nella sentenza di appello). Inoltre, in esse legge che, sulla base delle dichiarazioni del teste , ispettore del Corpo Forestale dello Stato, Tes_1
confortate dalla documentazione anche fotografica acquisita, era stato accertato che il materiale recuperato dalla gravina servì per ultimare i lavori di copertura e di risistemazione dell'area della discarica da bonificare a monte e tanto costituiva “un dato fermo a prescindere dal fatto che la difesa [avesse] provato di aver acquistato una certa quantità di materiale utilizzato per la copertura del sito originario, posto che sul piano logico vi [erano] margini per ritenere compatibili questi due dati” (si veda la sentenza di appello). Nella sentenza del Tribunale si legge, inoltre, che gli interventi eseguiti nelle proprietà private non furono una “graziosa e gentile concessione da parte della ditta appaltatrice, addirittura protrattisi per alcuni mesi (sarebbe davvero un caso unico nella storia degli appalti pubblici!)” ma si trattò, secondo quanto riferito dal teste
, di interventi mossi da “un deliberato ed interessato recupero di materiale, Tes_1
onde evitare le spese connesse al suo acquisto, da riutilizzare per completare i lavori di risistemazione della discarica a monte”. Il Tribunale aggiungeva che: “Tale destinazione, del resto, rende plausibile uno spiegamento di mezzi e di uomini e quindi di denaro, come emerso dall'istruttoria, da parte della società esecutrice dei lavori, non potendosi davvero credere che detti lavori in più siano stati fatti per mera grazia o cortesia”.
A quanto precede, costituente accertamento eloquente dei fatti rilevanti nella presente sede, deve aggiungersi che non può tenersi conto della c.t.u. espletata dall'Ing.
[...]
in giudizio a cui i non hanno partecipato, i.e. il giudizio di Per_2 Pt_1
opposizione a ordinanza ingiunzione, quanto meno nelle parti in contrasto con quanto accertato in sede penale. E' vero, infatti, che nel vigente ordinamento processuale,
pag. 12/20 improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (arg. da Cass. ord. 10 novembre 2020, n. 25162).
D'altra parte, la stessa S.C. ha valutato la legittimità del giudizio di fatto espresso dal giudice d'appello in ordine al difetto di allegazione e prova da parte dei di una Pt_1
diminuzione di valore del fondo o di un guadagno non ottenuto a causa del mancato utilizzo del fondo a causa dei lavori ivi eseguiti in quanto formulato anche sulla base Per_ della consulenza del Dott. , con esclusione della consulenza dell'Ing. CP_7
Quel che resta in contestazione, data la formula dell'annullamento della sentenza della
Corte territoriale per vizio di motivazione, è quindi la configurabilità di un danno risarcibile a fronte del prelievo di materiale utilizzato per i lavori di completamento della bonifica della discarica pubblica in ragione della sua apprezzabilità economica o, in alternativa, la esclusione di un siffatto danno trattandosi di materiale privo di valore commerciale al punto da essere asportabile senza alcun pregiudizio economicamente vagliabile.
Ebbene, entrambi i convenuti in riassunzione hanno affermato, in sintesi, che il materiale asportato non costituiva terra fertile e salubre pronta alla piantumazione di pregiate varietà vegetali bensì da materiale compattatosi nel corso di decenni di totale abbandono con costante sversamento di detriti e sostanze inquinanti.
Di tanto non vi è prova e comunque trattasi di assunto contrario alle risultanze del processo penale in giudicato. A quest'ultimo proposito si richiama il contenuto delle sentenze penali sopra citate, molto chiare sul punto del prelievo di materiali utilizzati e dunque aventi le caratteristiche necessarie per il completamento dei lavori di copertura e di risistemazione dell'area della discarica da bonificare. Diversamente non si spiegherebbe il dispiegamento di mezzi impiegato dall'appaltatrice per lo svolgimento degli interventi praticati sulla proprietà dei e di altri. Pt_1
Per completezza e ferma la sufficienza di quanto appena esposto, si osserva che nella stessa relazione di consulenza dell'Ing. si legge che erano stati rimossi, CP_7
insieme ai rifiuti, anche vegetazione e substrato prevalentemente roccioso, con la notazione che i volumi contestati dal Corpo Forestale (mc 10.000) non erano pag. 13/20 compatibili con i volumi totale necessari a realizzare il capping, pari a circa mc 81.000, come indicato nel progetto esecutivo. Ma tale ultima questione è stata esaminata in sede penale e condivisibilmente giudicata irrilevante, secondo quel che si è in precedenza esposto.
Quanto all'argomento della violazione dell'art. 2058, co 2, c.c., ne va esclusa la pertinenza alla fattispecie in esame, la quale va riguardata sotto il profilo del valore del materiale asportato, profilo che non ha una immediata relazione con il prezzo di acquisto del compendio immobiliare, peraltro fissato a corpo e non a misura e quindi non rapportabile in maniera diretta all'estensione.
Passando al profilo della quantificazione del danno ed evidenziato che ricorrono i presupposti per farsi luogo ad una liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. sussistendo la prova dell'an, sotto il profilo della sussistenza e del nesso di causa rispetto all'illecito accertato in sede penale, ma risultando impossibile la sua esatta quantificazione se non altro in ragione della esecuzione di lavori nella proprietà dei senza che i Pt_1
Per_ medesimi fossero presenti e consenzienti, si osserva che il c.t.u. Dott. , nella consulenza depositata in prime cure, prevedeva una specifica voce per “fornitura, stesa
e modellazione della terra di coltivo, proveniente da stato culturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci, etc., compreso il trasposto” e, in relazione alla stima dei metri cubi necessari per i lavori di ripristino (mc 2684), ne indicava il costo complessivo in euro 79.714,00 sulla base di un prezzo di euro 29,70 a metro cubo, ricavato dal Prezziario dei Lavori Pubblici della dell'anno CP_9
2003 nell'edizione 2006 (pubblicato in BURP n. 33 del 15 marzo 2006) e dalle voci di
Analisi per Prezziario ed Opere Forestali ed Arboricoltura da legno dell'anno 2011
(pubblicato nel BURP n. 55 del 14 aprile 2011), riportando i costi all'anno 2006.
Detta stima costituisce un parametro di riferimento per la monetizzazione del materiale asportato sia con riguardo al prezzo sia con riguardo alle quantità da considerare nella presente sede atteso che esse sono ricavabili, come anticipato, dai metri cubi calcolati
Per_ dal Dott. per i lavori di ripristino. Essa non è però espressione tout court del valore commerciale di materiale poiché nella stima sono ricomprese anche lavorazioni quali la stesa e il modellamento del terreno nonché il suo trasporto. Per risalire alla voce costituita al valore economico del materiale può incrociarsi con il datto appena pag. 14/20 commentato con il prezzo per il terreno vegetale, compreso il trasporto, indicato dal perito di parte dei Dott. nella perizia allegata all'originario atto Pt_1 Persona_4
di citazione facendo ricorso al medesimo prezziario considerato dal c.t.u.. Si legge nella perizia a firma del Dott. - datata 26 maggio 2006 - nella parte dedicata Per_4 all'analisi dei costi di ripristino ed in corrispondenza della voce costituita da “terreno vegetale di media composizione granulometrica e qualità, compresi carico, trasporto da una distanza entro i venti chilometri e scarico”, il costo di euro 10,50 a metro cubo.
Tale ultimo costo è stato peraltro richiamato anche dal nel costituirsi nella CP_2
presente fase. Ebbene, sulla base di tali dati si reputa adeguato a ristorare i del Pt_1
prelievo di materiali dal loro fondo l'importo di euro 20.000,00, corrispondente
Per_ all'incirca ad un quarto della somma calcolata dal Dott. per la voce di costo considerata nel suo complesso, riguardante - si ripete - quattro sub componenti, i.e. fornitura di terra di coltivo, spesa, modellazione e trasporto.
In conclusione, la somma di euro 20.000,00 rappresenta, all'esito del dipanarsi della vicenda giudiziaria, la liquidazione - in moneta riferita al tempo dell'illecito (31 gennaio
2006 come da capi di imputazione contestati ed accertati) - del danno suscettibile di risarcimento in favore dei , che, rivalutata all'attualità applicando la Pt_1
rivalutazione monetaria secondo indici Istat, ascende ad euro 27.760,00.
Sia il sia il hanno chiesto che si tenga conto dei vantaggi derivati ai CP_1 CP_2
dall'attività ad essi addebitata, in tesi costituiti dalla ripulitura del loro terreno Pt_1
da rifiuti ivi accumulatisi debordando dalla discarica limitrofa e dal miglioramento del deflusso delle acque meteoriche in ragione della ricostruzione dell'alveo, come accertato dalll'Ing Si è già detto della inutilizzabilità dei risultati della CP_7 relazione dell'Ing. in giudizio a cui i non parteciparono se in CP_7 Pt_1
contrasto con gli accertamenti effettuati in sede penale. Tale contrasto sussiste. Al riguardo è sufficiente segnalare che la sentenza del Tribunale di Taranto e la sentenza della Corte di Appello di sede pienamente confermativa della prima, esclusero, la seconda proprio per rispondere alle doglianze degli imputati secondo cui gli interventi dell'impresa appaltatrice produssero un effetto migliorativo, che la portata e la consistenza dello stravolgimento della gravina, quale conseguenza di un vero e proprio sbancamento, potessero qualificarsi in termini di miglioramento poiché l'effetto fu pag. 15/20 quello di determinare un'alterazione strutturale in peius dell'area, non necessaria alla bonifica e neppure alla asserita attività di ripulitura 'volontaria'.
A quanto precede deve aggiungersi che il ed il non hanno allegato e CP_1 CP_2
tanto meno provato alcun concreto elemento sulla cui base effettuare un apprezzamento economico degli asseriti vantaggi.
Venendo alla questione della transazione conclusa dai con , Pt_1 Controparte_3
si rileva che la transazione in questione è qualificabile in termini di transazione sulla quota di spettanza del predetto poiché, con il completo versamento della somma di euro
80.000,00, in essa si conveniva la liberazione del dal vincolo di solidarietà nei CP_3 confronti del e del per il pagamento dell'intero debito derivante dalla CP_1 CP_2 sentenza del Tribunale di Taranto n. 592/2019, non senza contare che l'accordo fu raggiunto anche con riguardo al giudizio originato dall'esercizio di un'azione revocatoria da parte dei nei confronti di una donazione di un bene immobile al Pt_1
figlio da parte del e quindi riguardo anche un diverso contenzioso tra di essi CP_3
pendente.
Trattandosi di transazione sulla quota di spettanza del il ed il CP_3 CP_1 CP_2 non possono avvalersene e d'altra parte essi non hanno neppure dichiarato di volersene avvalere essendosi limitati a richiamare la transazione al solo fine di sostenere che i dovessero ritenersi soddisfatti di ogni ipotetico danno. Pt_1
Ciò precisato, l'avvenuta transazione sulla quota comporta che una volta quantificato il danno risarcibile, rispondendone il il ed il in solido, CP_1 CP_2 CP_3 dall'importo così quantificato vada detratta la quota imputabile a quest'ultimo, avendo egli raggiunto un accordo sulla sua quota e senza che rilevi l'ammontare della somma pattuita in quell'accordo, mentre i residui due terzi ricadono sugli attuali convenuti in riassunzione, i quali non hanno raggiunto alcun accordo.
Consegue che e rispondono della somma di euro Controparte_1 Controparte_2
18.500,00 (euro 27.760,00 : 3 * 2 = euro 18.506,66 arrotondato ad euro 18.500,00).
Si è già detto che la ridetta somma costituisce la liquidazione del danno in moneta attuale. Su di essa non possono riconoscersi gli interessi legali. Al riguardo si osserva che, secondo gli ultimi condivisibili approdi della S.C., nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, costituente tipico debito di valore, la liquidazione in valori attuali pag. 16/20 dell'importo dovuto può non reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo, ma in tal caso è onere del creditore allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, ovvero quella liquidata in moneta attuale, sia inferiore rispetto a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, effetto che dipende in principalità dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.
Ne consegue che non vi è alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi, c.d. compensativi, costituenti una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore (si vedano da ultimo Cass. 10 marzo 2025, n. 6351 e a ritroso in via non esaustiva Cass. 5 luglio 2023, n. 19063, Cass. ord. 26 novembre 2021 n. 36878, Cass. ord. 13 luglio 2018 n. 18564, Cass. 8 novembre 2016, n. 22607, Cass. 12 febbraio 2008,
n. 3268, Cass. 25 agosto 2003, n. 12452). Nel caso di specie la domanda non è stata corredata dalla necessaria allegazione e tanto meno dalla prova del danno da ritardo effettivamente patito sicché la pretesa in ordine al riconoscimento degli interessi legali dal momento del fatto non è accoglibile, ferma la spettanza degli interessi previsti dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla presente liquidazione al soddisfo.
Conclusivamente, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da e da , e vanno Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
condannati, in solido tra loro, a pagare in favore dei predetti la somma di euro
18.500,00, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Un'ultima notazione: come espressamente chiarito dai , l'atto di citazione ex art. Pt_1
392 c.p.c. è stato notificato a senza tuttavia formulare alcuna Controparte_3 richiesta nei suoi confronti stante la rinunzia all'appello dal medesimo interposto ed alla sua accettazione. I hanno, però, invocato (nuovamente) la declaratoria di Pt_1
estinzione del procedimento di appello con compensazione delle spese di lite. A tale richiesta non può darsi seguito poiché, come spiegato in premessa, la fase di rinvio non
è una rinnovazione del giudizio di appello e ha ad oggetto unicamente quanto residuato pag. 17/20 dallo svolgimento dei gradi precedenti. I rapporti tra i ed il sono stati Pt_1 CP_3
definiti dalla sentenza di questa Corte n. 375/2022 - sul punto non investita da censure in cassazione - con la declaratoria di estinzione del giudizio di appello tra le anzidette parti e compensazione delle spese di lite di quel grado tra di esse. Nessuna ulteriore determinazione può essere, dunque, assunta nella presente sede al riguardo.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, si segnala che costituisce principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio in base all'esito definitivo e globale della vicenda processuale e non invece con riguardo all'esito di ciascun grado o di ciascuna fase
(Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906, Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289, Cass. 7 febbraio
2007, n. 2634).
Tanto puntualizzato, esaminata la nota spese presentata dai difensori degli attori in riassunzione e visti gli esborsi documentati, in ragione dell'esito complessivo della controversia e quindi tenuto conto delle somme che è stato accertato devono essere versate dagli odierni convenuti in riassunzione a ed a , Parte_1 Parte_2
e vanno condannati alla rifusione in loro favore delle Controparte_1 Controparte_2
spese dei vari gradi e fasi nella misura liquidata in dispositivo, come si è detto, in base al decisum e in applicazione dei dd.mm. via vigenti nonché considerate le attività effettivamente espletate (quattro fasi per il giudizio di primo grado, tre fasi per il giudizio di appello, per il giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio) e valutati il contenuto iterativo degli atti difensivi. Si reputa di riconoscere la richiesta maggiorazione prevista dall'art. 4, co. 2, d.m. n. 55/2014 nei confronti di due soli contraddittori (non potendosi più considerare il ), aventi posizioni a loro volta CP_3
del tutto identiche (Cass. 17 aprile 2024, n. 13667). Non può riconoscersi alcuna maggiorazione per la difesa di due parti (i ) poiché la pretesa è unica ed infatti Pt_1
nella nota spese non figura tale ulteriore maggiorazione.
Infine, le spese di c.t.u., liquidate in primo grado con separato decreto, vanno poste per la metà a carico degli attori in riassunzione e per la restante metà a carico dei convenuti in riassunzione considerato che il suo espletamento si è reso necessario per accertare circostanze e importi in relazione alle difese degli uni e degli altri, nessuno dei quali è risultato del tutto vittorioso.
pag. 18/20 Nulla per le spese quanto a . Controparte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica civile, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
36617/2023 pubblicata 30 dicembre 2023, definitivamente decidendo a seguito dell'atto di citazione in riassunzione di e , così provvede: Parte_1 Parte_2
accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna e , in solido tra loro, Pt_2 Controparte_1 Controparte_2
a pagare in favore di e la complessiva somma di euro Parte_1 Parte_2
18.500,00, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dalla presente sentenza al saldo;
condanna e , in solido tra loro, alla rifusione in favore Controparte_1 Controparte_2
di e di delle spese del giudizio di primo grado, del Parte_1 Parte_2
giudizio di appello, del giudizio per cassazione e del giudizio di rinvio come segue: euro 786,00 per anticipazioni ed euro 3.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. quanto al giudizio svoltosi dinanzi al
Tribunale di Taranto iscritto al n. 8645/2015 R.G.; euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a., quanto al giudizio di appello svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto iscritto al n. 141/2019 R.G. a cui fu riunito il giudizio iscritto al n. 147/2019 R.G.; euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a., per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione iscritto al n.
333/2023 R.G.; euro 786,00 per anticipazioni ed euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., quanto al giudizio di rinvio iscritto al n. 102/2024 R.G.; pone in via definitiva le spese della c.t.u. espletata in primo grado, nella misura ivi liquidata, per la metà a carico degli attori in riassunzione e per la restante metà a carico dei convenuti in riassunzione;
pag. 19/20 nulla per le spese quanto a . Controparte_3
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Anna Maria Marra) (Dott.ssa Annamaria Lastella)
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