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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5927 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di revocazione, iscritta al n. 2157 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza in data 4. 2. 2025 svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA con sede legale in via Calabria n. 46, Parte_1
Roma (c.f. e p.iva n. ), in persona del legale rappresentante e P.IVA_1 presidente del consiglio di amministrazione dott. Parte_2
(c.f. , rappresentata e difesa per procura in calce C.F._1 all'atto di citazione in revocazione dagli avv.ti Alessandro Picozzi (c.f.
indirizzo PEC ) e C.F._2 Email_1
LO CE (c.f. , indirizzo PEC C.F._3
), elettivamente domiciliata presso il loro Email_2 studio in Roma alla via dei Condotti n. 9 ATTORE IN REVOCAZIONE
E
, già Controparte_1 [...]
– (C.F. ), in persona del Ministro in Controparte_2 P.IVA_2 carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. , Fax 06/96514000 e PEC P.IVA_3
, presso i cui uffici è domiciliato in Email_3
Roma alla via dei Portoghesi n. 12 CONVENUTO IN REVOCAZIONE
OGGETTO: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. – Richiesta di revocazione della sentenza n. 3701 emessa il 03.06.2017 dalla Corte di
Appello di Roma nell'ambito del procedimento recante RG n. 6003/2012 fra e il Parte_1 Controparte_2
r.g. n. 1 CONCLUSIONI: All'udienza del 4. 2. 2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è la revocazione della sentenza della
Corte di Appello di cui in rubrica.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale n. 15642 del 20.7.2011, che aveva accolto le argomentazioni di accertando la Parte_3
sussistenza del diritto della società a conseguire l'erogazione del contributo previsto dall'art. 21 della legge n. 219/1981 e, previa disapplicazione del decreto di revoca n. 374/1997, a percepire la somma non ancora versata, con conseguente condanna del MISE al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 3.103.401,60 oltre interessi al tasso legale Parte_3
dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo, aveva accolto l'appello proposto dal MISE e, in riforma della sentenza impugnata, aveva rigettato la domanda (quella formulata nel giudizio di primo grado) proposta da liberando il dall'obbligo di Parte_3 CP_2
corrispondere il residuo ammontare dell'originario finanziamento, con conseguente effetto interno della sentenza di accertamento della legittimità del provvedimento di revoca del finanziamento pubblico originariamente concesso a , mettendo a rischio anche la parte del finanziamento già Pt_4
erogata, pari ad € 4.550.902,77.
L'attrice in revocazione, , incorporante di Parte_1 Controparte_3
[...
ha quindi esposto che avverso la sentenza della Corte d'Appello di P Roma n. 3701/17, aveva proposto ricorso per Cassazione, adducendo da un lato la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 Legge n. 219/81 per avere la Corte d'Appello ritenuto che la norma in questione comportasse, in capo al beneficiario del sussidio, un obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali, dall'altro per avere deciso non già sulla base dei fatti e dei r.g. n. 2 documenti della causa, bensì sulla scorta di fatti ed avvenimenti di un altro giudizio non analogo a quello d'interesse.
Con sentenza depositata il 28.6.2018, la Corte Suprema di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, confermando il principio già espresso dalla stessa Corte con la sentenza n. 20506/2010, in base al quale l'imprenditore che gode del beneficio del contributo ex lege n. 219/1981 e che concede in affitto l'azienda, perdendo per ciò stesso la qualità di imprenditore e divenendo mero percettore di una rendita rappresentata dai canoni corrisposti dall'affittuario, non potendosi questi considerare come conseguiti nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, decade dal diritto al contributo. P In data 17.10.2018 aveva ricevuto un formale atto di diffida e messa in mora da parte del MISE, con il quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 4.550.902,77 (cioè la parte già corrisposta dell'originario contributo) oltre interessi al saggio legale, preavvisando la destinataria della prossima attivazione delle procedure di recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo. P
aveva contestato la richiesta eccependo l'intervenuta estinzione della propria obbligazione per prescrizione;
ciononostante, il MISE aveva reiterato le proprie richieste con missiva del 16.11.2018, contestando gli P argomenti espressi da e reiterando la diffida ad effettuare il pagamento della somma di € 4.550.902,77 oltre interessi al saggio legale, pena l'attivazione di procedure esecutive da parte dell' Controparte_4
P ; , raggiunta da una formale richiesta di pagamento, decideva
[...]
di verificare la legittimità della pretesa del . CP_2
P Con istanza di accesso agli atti del 12.12.2018, chiedeva al MISE, ai sensi degli art. 22 e ss legge n. 241/1990 copia di “atti e/o pareri e/o documenti, contrattuali e/o processuali e/o endoprocedimentali a disposizione del Ministero destinatario, relativi alla pratica di concessione
r.g. n. 3 del contributo finanziario indicato e specificato in epigrafe” (ovverosia il contributo erogato a CND'A ai sensi della L. 219/81).
Con comunicazione del 17.1.2019 il MISE rispondeva che “(…) Al riguardo, per quanto di competenza, si evidenzia che la documentazione richiesta, relativa alla pratica di concessione del contributo erogato alla ex
è stata gestita, negli anni, dall'attuale Controparte_5
Ufficio periferico di Salerno con il coordinamento dell'Ufficio che oggi reca il nome di Divisione VIII, inseriti, comunque, in indirizzo e competenti, pertanto, a fornire gli atti e la documentazione richiesta (…)
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, questa Divisione non detiene atti e documentazione di competenza da fornire in riscontro all'istanza di accesso avanzata da codesta la documentazione Parte_1
richiesta dovrebbe essere, quindi, fornita dai predetti Uffici competenti in indirizzo, tra i quali l' , già destinatario dell'istanza di Controparte_6
accesso”. P In data 6.2.2019 presentava istanza di accesso agli atti (prot. 38175) P del Progetto 57/40/21/520 della (oggi ) presso l'Ufficio Pt_4
Territoriale di Salerno del Ministero dello Sviluppo Economico ed in pari data, per il tramite dell'avv. LO CE e della sig.ra NC ND, all'uopo incaricati, accedeva al fascicolo del citato progetto. P In data 26.2.2019, infine, otteneva dall'Archivio Centrale dello
Stato copia integrale del Disciplinare sottoscritto in data 12.7.1990 da con l'autentica notaio Pt_4 Persona_1
Tanto premesso in ordine allo svolgimento delle vicende processuali antecedenti, l'attrice in revocazione ha evidenziato che, essendosi risolta la sentenza della Suprema Corte n. 17080/2018 con una declaratoria P d'inammissibilità del ricorso proposto da ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., non vi sarebbe dubbio alcuno che lo strumento della revocazione dovrebbe essere rivolto verso la sentenza della Corte d'Appello.
r.g. n. 4 Infatti, per esperire l'azione di revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. sono necessari tre elementi concorrenti: a) il ritrovamento, dopo la sentenza, di documenti;
b) la natura decisiva di tali documenti e c) l'impossibilità di produrre tali documenti in precedenza per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario.
In ordine al ritrovamento di un nuovo documento, l'attrice ha esposto che a seguito della diffida di pagamento del 17.10.2018 e del successivo P carteggio con il MISE, si era attivata per il reperimento della documentazione relativa al Progetto 57/40/21/520 in forza del quale la
CND'A, dante causa dell'odierna attrice, aveva ottenuto il contributo a norma dell'art. 21 della legge 219/1981; tra i documenti analizzati durante l'accesso agli atti avvenuto il 6.2.2019 presso l'Ufficio Territoriale di Pt_ Salerno del rinveniva, per la prima Controparte_2
volta e sia pure in fotocopia, il Disciplinare effettivamente sottoscritto in data 12.7.1990 dal legale rappresentante pro tempore di CND'A per la fruizione del contributo di cui sopra.
Detto documento appariva ictu oculi diverso rispetto a quello depositato dal MISE nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, e sulla base del quale il Collegio aveva fondato la propria decisione n. P 3701/2017; quindi, in data 26.2.2019 richiedeva, ed otteneva, una copia integrale del detto Disciplinare dall'Archivio Centrale dello Stato, depositato in questa sede.
A far data dal 6.2.2019 l'attrice era entrata quindi in possesso di un documento, il Disciplinare sottoscritto in data 12.7.1990 da CND'A, preesistente non solo alla decisione revocanda ma anche all'instaurazione del giudizio di primo grado (avvenuta nel 2007).
In ordine alla natura decisiva del nuovo documento l'attrice ha sostenuto che esso sarebbe il Disciplinare sottoscritto in data 12.7.1990 da per la fruizione dei contributi a norma dell'art. 21 della legge Pt_4
r.g. n. 5 219/1981; a sostegno di tale affermazione l'attrice ha prospettato che la
Legge istitutiva dei finanziamenti de quibus (la Legge n. 219/81) rappresenta, nell'ambito dell'ordinamento, una “Legge Quadro” altrimenti detta “Legge Obiettivo”, nel tempo attuata mediante l'adozione di DM, norme di rango secondario che, tra l'altro, avevano formulato una serie di modelli di Disciplinari (da sottoscriversi da parte del Beneficiario), non omogenei tra loro perchè contenenti clausole, tempo per tempo e situazione per situazione, molto diverse da modello a modello.
L'attrice ne avrebbe individuati altri due, oltre quello effettivamente sottoscritto dalla CND'A, e a quello presumibilmente sottoscritto dalla
(così come emerge dalla sentenza della Suprema Corte n. Parte_6
20506/2010, che sarebbe stata erroneamente citata dal giudicante nella sentenza revocanda).
La Corte d'Appello di Roma avrebbe dovuto (e dovrebbe in questa sede) valutare la condotta del beneficiario solo in relazione agli obblighi assunti dallo stesso con la sottoscrizione del proprio modello di
Disciplinare, non essendo possibile ricercare aliunde diverse o maggiori prescrizioni a suo carico.
Nel caso di specie la sentenza n. 3701/2017 si era fondata sull'assunto che il Disciplinare sottoscritto dalla CND'A contenesse l'obbligo in capo al beneficiario del contributo di assicurare la “prosecuzione diretta dell'attività imprenditoriale”, non essendo quindi ammissibile una cessione dell'azienda; il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n.
20506/2010, nonché l'incipit della parte decisiva della sentenza della Corte
d'Appello di Roma n. 3701/2017 in cui essa ha attribuito rilievo all'affitto dell'azienda ad altra società, evidenzierebbero che la Corte territoriale si era riferita, quanto al contenuto formale, al Disciplinare depositato dal
. CP_2
Tale aspetto sarebbe chiaro ed incontrovertibile, sia in forza della r.g. n. 6 sentenza di Cassazione citata dal giudicante e riferita al caso
(apparentemente analogo) di (la n. 20506/2010), ove le Parte_6
parti del giudizio avevano stipulato un Disciplinare che contemplava proprio il divieto di affitto dell'azienda (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza di Corte d'Appello di Roma n. 3701/2017) sia dalla chiosa finale della più volte richiamata decisione, ove, a pag. 4 cpv primo, il Collegio ha sancito che: «nella fattispecie in esame» dunque nella controversia
IP/MISE «rilievo assorbente ha il fatto che già al momento del collaudo … gli impianti sono stati condotti in fitto dal 7.10.93 al 19.6.1994 dalla
in violazione degli obblighi previsti dall'art. 8 del Parte_7
disciplinare che presupponevano la prosecuzione diretta dell'attività imprenditoriale, segnatamente la clausola di cui alla lettera f ».
In realtà la lettera “f” dell'art. 8 del Disciplinare sottoscritto da e rinvenuto nel corso del menzionato accesso agli atti del 6.2.2019 Pt_4
conteneva il diverso impegno del beneficiario “ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi”, impegno peraltro assolto da CND'A, come attestato dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale in data 23 maggio 1996 (con nota inviata all'Ufficio per la Gestione Separata Terremoto) in relazione alla pratica n.
57/40/21/520 che corrisponde (come evidenziato nel Disciplinare) proprio alla CND'A.
Né sarebbe ravvisabile, in tutto il documento rinvenuto, un divieto in capo a CND'A di affitto o cessione dell'azienda, come invece sostenuto dalla Corte d'Appello sulla base del Disciplinare depositato dal MISE.
Occorrerebbe quindi verificare se la Corte d'Appello, avendo a disposizione il modello di Disciplinare realmente sottoscritto dalla , Pt_4
avrebbe accolto l'appello presentato dal MISE avverso la sentenza n.
15642/11 emessa dal Tribunale di Roma. Dalla lettura della parte motivazionale della sentenza n. 3701/2017 emergerebbe che la stessa si era r.g. n. 7 fondata in via esclusiva sulla convinzione che il Disciplinare in vigore tra le due parti ( e CND'A) prevedesse a carico del beneficiario, così CP_2
come verosimilmente era stabilito nel diverso disciplinare sottoscritto dalla un divieto di cessione od un obbligo di gestione diretta Parte_6
dell'azienda; la Corte non ha evidenziato, al pari del Tribunale di Roma, P che aveva invece accolto la domanda di , alcun ulteriore inadempimento della rispetto agli impegni contenuti nel Disciplinare, che Pt_4
costituiva l'unica fonte di obblighi e prescrizioni ad hoc a carico del
Beneficiario.
La Corte d'Appello, qualora non fosse stata indotta in errore dal MISE con il deposito (in stralcio) di un modello di Disciplinare contenente prescrizioni tutt'affatto diverse rispetto a quello sottoscritto da in Pt_4
data 12.7.1990, avrebbe certamente respinto il gravame proposto dal MISE
e confermato, conseguentemente, quanto disposto dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 15642/2011.
Infine, rispetto all'impossibilità di produrre il documento in precedenza, l'attrice in revocazione ha affermato che IP non aveva mai avuto a disposizione, neppure in copia, il Disciplinare sottoscritto in data
12.7.1990 da CND'A se non a seguito dell'accesso agli atti avvenuto, in data 6.2.2019.
Il , sebbene avesse a disposizione il Disciplinare sottoscritto CP_2
in autentica da CND'A (senza il quale, a mente dell'art 21 della Legge
219/1981 il procedimento di erogazione del finanziamento non si sarebbe potuto concludere), ha evitato di depositarlo nel ridetto giudizio di appello, depositando un estratto del modello di Disciplinare esclusivamente destinato alla sottoscrizione da parte dei beneficiari ex. art 32 legge 219/81, modello non sottoscritto e non riferito al caso della CND'A.
La condotta processuale scorretta del MISE avrebbe convinto il giudice che le obbligazioni assunte dal beneficiario del finanziamento r.g. n. 8 fossero quelle “di non cedere l'azienda o il controllo di essa, fino al quinto anno dal collaudo finale”.
IP non avrebbe avuto la possibilità di verificare la non conformità tra l'estratto del Disciplinare depositato in giudizio dal MISE e quello effettivamente sottoscritto venti anni prima con CND'A, in quanto il era l'unico soggetto avente la concreta disponibilità del CP_2
documento originale;
infatti, una volta apposta la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della CND'A dinanzi al Notaio Persona_2
che l'aveva autenticato, questi aveva consegnato direttamente il
Disciplinare al , rappresentando, quest'ultimo documento, un atto CP_2
di natura integrativa della legge.
La circostanza della consegna del Disciplinare sottoscritto da Pt_4
direttamente al troverebbe ulteriore riscontro nel Certificato di CP_2
collaudo in corso d'opera dell'8.3.1994 (già depositato in atti) laddove i
Collaudatori avevano individuato “il disciplinare per la fruizione del contributo debitamente sottoscritto il 12 luglio 1990 e riconsegnato il 13 luglio 1990” (cfr. pag. 2 ultimo cpv.).
Quindi, IP, una volta ricevuta la diffida di pagamento del MISE del
17.10.2018, aveva avuto la necessità di effettuare il citato accesso agli atti del 6.2.2019 e di estrarre successivamente (il 26.2.19) una copia integrale del disciplinare presso l'Archivio Centrale dello Stato, Istituto che ha il compito per legge di conservare la documentazione prodotta dagli organi centrali dello Stato (Presidenza del consiglio dei ministri, Ministeri, organi giudiziari e consultivi).
Nel caso di specie, quindi, la mancata produzione in giudizio del documento decisivo sarebbe addebitabile al “fatto dell'avversario”, così come previsto dall'art. 395 n.3 c.p.c., avendo il MISE – unico depositario del documento originale – prodotto in giudizio un disciplinare diverso da quello sottoscritto da Pt_4
r.g. n. 9 Si costituiva il MISE per rassegnare le seguenti conclusioni: si chiede il rigetto della domanda di revocazione perché inammissibile ed infondata, con il favore delle spese.
Con provvedimento in data 3. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza in data 4. 2. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione di termini per conclusionali e repliche.
La richiesta di revocazione deve essere dichiarata inammissibile.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della richiesta di revocazione sollevata dal convenuto in revocazione.
La revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata e, nel caso dell'art. 395, n. 3, c. p. c. a carattere straordinario, ovvero proponibile contro sentenze passate in giudicato e quindi con un termine speciale e stringente di proponibilità indicato dall'art. 326 c. p. c.
La norma prevede testualmente che le sentenze pronunciate in grado d'appello od in unico grado, possono essere impugnate per revocazione:
…3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
Occorre, quindi, verificare se nel caso di specie sussistano i requisiti che legittimano il ricorso a tale mezzo di impugnazione.
La Corte osserva che tra le condizioni che legittimano l'impugnazione per revocazione vi è, tra l'altro, la prova di non aver potuto produrre in giudizio il documento per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Esclusa la sussistenza della forza maggiore nel caso di specie, l'attrice ha sostenuto che la condotta processuale del MISE sarebbe stata gravemente scorretta tanto da non consentirle di venire in possesso del r.g. n. 10 documento di cui si discute, invocando al riguardo la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Dell'ignoranza non colpevole, costituendo essa stessa un fatto negativo e soggettivo, non può darsi una prova diretta, ma soltanto una prova contraria alla presunzione di conoscenza o di ignoranza colpevole eventualmente scaturita dalla provenienza, dalla natura e dalle altre circostanze relative al documento o al contegno delle parti ovvero alle prove positive al riguardo fornite da controparte” (cfr.
Cass. Civ. n. 172 del 17.1.1989).
La Corte osserva che è pacifico che la CND'A aveva sottoscritto il
Disciplinare cui ha fatto riferimento , ed a fronte dell'affermazione Parte_1
dell'attrice che il era l'unico soggetto avente la concreta CP_2
disponibilità del documento originale e che una volta apposta la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della CND'A dinanzi al
Notaio che l'aveva autenticato, questi aveva Persona_2
consegnato direttamente il Disciplinare al , rappresentando, CP_2
quest'ultimo documento, un atto di natura integrativa della legge, deve rilevarsi che costituisce una nozione di comune esperienza che un documento così importante debba essere conservato tra i documenti della società che aveva sottoscritto il documento originale, acquisendone copia, trattandosi di documento necessario per perfezionare la procedura amministrativa volta ad ottenere l'erogazione del contributo di cui si discute.
Il riferimento alla giurisprudenza invocata dall'attrice non appare pertinente, dal momento che la giurisprudenza più recente (v. Cass.
Ordinanza n. 3642/2025) ha affermato che “ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395 n. 3,
c.p.c., è necessario che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte, che si r.g. n. 11 sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare (…) che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore”.
Ed ancora (v. Cass. civ. Sez. V Sent., 20/03/2009, n. 6821),
“l'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, che, a norma dell'art. 395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., giustifica la domanda di revocazione della sentenza passata in giudicato, può essere ravvisata solo quando chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario. In questa seconda ipotesi, è necessario fornire la prova della specifica iniziativa probatoria della parte nel giudizio di merito e di un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione”
(cfr. anche Cass. civ. Sez. II Sent., 16/01/2008, n. 735).
Alla luce di tali principi non è credibile che l'attrice - che aveva incorporato la precedente cessionaria ed è impegnata Controparte_3
professionalmente nella promozione dello sviluppo economico dell'Italia, sostenendo la creazione e la crescita delle imprese - non si fosse resa conto dell'importanza del documento di cui si discute o del luogo dove potesse essere rinvenuto;
e quindi gravava su di essa la prova, che non è stata offerta, dell'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava e che ciò non era dipeso da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario, o piuttosto la prova negativa che la sottoscrittrice originaria aveva restituito il documento senza conservarne una copia, tenuto conto che la difesa erariale ha sostenuto che il documento sulla cui base è stata proposta la domanda di revocazione, oltre ad essere del tutto irrilevante, era già in possesso dell'impresa agevolata, essendole stato consegnato r.g. n. 12 all'inizio del rapporto agevolativo, dal momento che l'art. 2 del
Disciplinare in argomento prevedeva che la ditta era tenuta a restituirne, entro 90 giorni, copia all'Amministrazione, sottoscritta per accettazione.
Occorre, peraltro aggiungere che secondo quanto rappresentato dalla difesa erariale agli atti dei tre fascicoli che raccolgono la documentazione della pratica agevolata in riferimento non è presente il "Disciplinare ex art.
32 della l. 219/81" che secondo l'attrice, l'Amministrazione avrebbe depositato nel giudizio sul quale si è formato il giudicato di cui si chiede la revocazione;
e che il provvedimento con cui è stata disposta la revoca delle agevolazioni in questione, oltre a trovare fondamento nella disciplina agevolativa, si basava sul Disciplinare invocato dall'attrice e non su quello
(eventualmente difforme) depositato in giudizio.
Conseguentemente, anche se il Disciplinare non conteneva il divieto espresso di cessione a terzi dei beni agevolati, l'operazione societaria in questione doveva comunque ritenersi vietata sulla base della normativa agevolativa, e tale è la ratio della sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, la quale non si basa affatto sul presupposto che il Disciplinare vietasse la cessione a terzi del bene agevolato, dal momento che la Corte di
Appello, uniformandosi alla sentenza della Suprema Corte n. 20506/2010, ha assunto la propria decisione sul presupposto che "né nella normativa in materia, né nell'allegato A del decreto di concessione di contributo provvisorio, né nel disciplinare allegato al decreto di approvazione del progetto esecutivo e di ammissione al contributo è previsto — neppure per implicito — il divieto di affitto di azienda o l'obbligo di riprendere l'attività produttiva".
Purtuttavia, ritiene la Suprema Corte, e condivide la Corte d'Appello di Roma nella sentenza de qua, che:”…. ai fini dell'attribuzione delle sovvenzioni previste in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980/1981, in particolare dall'art. 21 della l. 219/81 per la riparazione
r.g. n. 13 o ricostruzione degli insediamenti strumentali necessari allo svolgimento dell'attività produttiva distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti … e per il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti alla data del sisma, l'imprenditore beneficiario che conceda in affitto l'azienda perde per ciò stesso la qualità d'imprenditore, divenendo mero percettore del reddito costituito dai canoni di affitto, i quali non possono considerarsi come conseguiti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale”.
Appare quindi evidente che devono ritenersi insussistenti i presupposti per accogliere la domanda di revocazione, in quanto il documento invocato dall'attrice non ha neanche rilevanza decisiva ai fini del giudizio, essendo del tutto inidoneo a mettere in discussione la ratio della sentenza impugnata nella quale si era dato atto che il Disciplinare non prevedeva esplicitamente il divieto di affitto di azienda o l'obbligo di riprendere l'attività produttiva.
Infatti, rispetto all'asserita decisività del documento la Corte ritiene che il documento in questione non sia decisivo perché esso non è idoneo a formare un diverso convincimento del Giudice, come richiesto da costante giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. II 28/12/2011 n. 29385; Cass. civ. Sez. lavoro, 19/08/2000, n. 11007).
Ed anche se il divieto esplicito non sussisteva, sia la Corte di
Cassazione che la Corte di Appello hanno ritenuto che la volontà del legislatore, che ha inteso agevolare le attività produttive danneggiate dal sisma dell'Irpinia, fosse quella di non dare incentivi agli imprenditori che, anziché svolgere in proprio l'attività produttiva, cedevano in affitto gli investimenti agevolati, sottraendosi, così, al rischio d'impresa che ne caratterizzava l'attività e divenendo meri percettori di reddito (canoni di locazione) alle spalle dell'imprenditore affittuario, sul quale solo insisteva il rischio che caratterizza l'attività imprenditoriale agevolata.
Alla luce di quanto sinora esposto deve essere dichiarata
l'inammissibilità della richiesta di revocazione proposta.
r.g. n. 14 Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'attrice in revocazione, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla richiesta di revocazione proposta da avverso la sentenza della Corte Parte_8
di Appello di Roma n. 3701 emessa il 03.06.2017 dalla Corte di Appello di
Roma nell'ambito del procedimento recante RG n. 6003/2012, così provvede:
A) Dichiara inammissibile la richiesta di revocazione proposta;
B) Condanna al rimborso in favore del Parte_8
, già Controparte_1 [...]
, delle spese processuali del presente giudizio, Controparte_2
che si liquidano d'ufficio in complessivi € 27.000,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, se dovuti;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma
1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 15