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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°902 /2023 R.G.L., promossa
D A
e rappresentate e Parte_1 Parte_2
difese dall'avv.to LONGO CAROLINA ed elettivamente domiciliate presso il proprio indirizzo telematico.
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1
rappresentato e difeso nel presente giudizio dal dott. Renzo
CAVADI funzionario del , ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso gli uffici siti in Via Della Ferrovia 54 Palermo.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 09/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 27/01/2023, le ricorrenti in epigrafe avendo premesso di essere state assunte a tempo indeterminato come docenti di scuola
Primaria e dell' Infanzia, convennero in giudizio il
[...]
chiedendo la ricostruzione carriera nella Controparte_1
propria sede di servizio al fine di ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio preruolo pregresso svolto negli istituti statali in
1 base alla relativa collocazione nella fascia stipendiale di appartenenza. Chiesero pertanto di : “1) Ordinare al MIUR di rivalutare, sia ai fini giuridici che economici, il servizio di preruolo prestato.
2)ordinare al MIUR di effettuare la corretta valutazione della anzianità di servizio degli odierni ricorrenti, sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto. del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Conseguentemente, condannarlo a corrispondere ai ricorrenti tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera di cui sopra al punto 2), a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al sodisfo;
4) Condannarlo, altresì, a corrispondere agli stessi - a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o, in subordine, a titolo di mero debito retributivo –tutte le differenze retributive spettanti, nelle misure sopra alternativamente indicate o in quelle eventualmente maggiori o minori quantificande in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a carico della ricorrente da versarsi direttamente all' ex CP_2
Gestione ), oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione CP_3
monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
5) Condannarlo,quindi, al risarcimento del danno per mancata e/o irregolare contribuzione, nella misura quantificanda (anche in via equitativa) in corso di causa, previo versamento diretto delle relative quantificande somme in favore dell' (ex Gestione ). CP_2 CP_3
2 Il convenuto si costituì in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda e della causa petendi, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. è decisa all'odierna udienza.
Deve ritenersi fondata e assorbente l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente.
Ed invero, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., il ricorso introduttivo del giudizio deve contenere l'esposizione chiara e specifica dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, nonché la determinazione dell'oggetto della stessa.
Nel caso di specie, il ricorso risulta carente sotto entrambi i profili.
In particolare, non sono indicati con sufficiente precisione i periodi di servizio pre-ruolo che si intendono far valere, né è specificata la sede o le sedi presso cui tale servizio sarebbe stato prestato, ed inoltre la domanda risarcitoria risulta essere formulata in termini generici, senza alcuna quantificazione, neppure approssimativa, del danno lamentato.
Tali carenze determinano l'impossibilità per il convenuto di approntare una compiuta difesa e per questo giudice di individuare con certezza il thema decidendum.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato nullo per violazione dell'art. 414, comma 1, n. 4 c.p.c.
Sul punto sussistono consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo cui:
“Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso - volto
3 all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato - per mancata indicazione del c.c.n.l. applicabile e dell'inquadramento di riferimento benché fossero state allegate le mansioni concretamente esercitate e le ulteriori circostanze in cui era stata resa la prestazione). (Cass. Sez. L., 17/07/2018, n. 19009).
Pertanto, non potendosi colmare, seppur attraverso una lettura complessiva dell'atto, quelle lacune descrittive sopra esposte, il ricorso va dichiarato nullo.
Alla luce di quanto sin qui detto, il ricorso deve essere rigettato e le spese vanno compensate tra le parti, stante la natura processuale della pronuncia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo il 13/06/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°902 /2023 R.G.L., promossa
D A
e rappresentate e Parte_1 Parte_2
difese dall'avv.to LONGO CAROLINA ed elettivamente domiciliate presso il proprio indirizzo telematico.
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1
rappresentato e difeso nel presente giudizio dal dott. Renzo
CAVADI funzionario del , ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso gli uffici siti in Via Della Ferrovia 54 Palermo.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 09/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 27/01/2023, le ricorrenti in epigrafe avendo premesso di essere state assunte a tempo indeterminato come docenti di scuola
Primaria e dell' Infanzia, convennero in giudizio il
[...]
chiedendo la ricostruzione carriera nella Controparte_1
propria sede di servizio al fine di ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio preruolo pregresso svolto negli istituti statali in
1 base alla relativa collocazione nella fascia stipendiale di appartenenza. Chiesero pertanto di : “1) Ordinare al MIUR di rivalutare, sia ai fini giuridici che economici, il servizio di preruolo prestato.
2)ordinare al MIUR di effettuare la corretta valutazione della anzianità di servizio degli odierni ricorrenti, sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFR dovuto. del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Conseguentemente, condannarlo a corrispondere ai ricorrenti tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera di cui sopra al punto 2), a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al sodisfo;
4) Condannarlo, altresì, a corrispondere agli stessi - a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o, in subordine, a titolo di mero debito retributivo –tutte le differenze retributive spettanti, nelle misure sopra alternativamente indicate o in quelle eventualmente maggiori o minori quantificande in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a carico della ricorrente da versarsi direttamente all' ex CP_2
Gestione ), oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione CP_3
monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
5) Condannarlo,quindi, al risarcimento del danno per mancata e/o irregolare contribuzione, nella misura quantificanda (anche in via equitativa) in corso di causa, previo versamento diretto delle relative quantificande somme in favore dell' (ex Gestione ). CP_2 CP_3
2 Il convenuto si costituì in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda e della causa petendi, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. è decisa all'odierna udienza.
Deve ritenersi fondata e assorbente l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente.
Ed invero, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., il ricorso introduttivo del giudizio deve contenere l'esposizione chiara e specifica dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, nonché la determinazione dell'oggetto della stessa.
Nel caso di specie, il ricorso risulta carente sotto entrambi i profili.
In particolare, non sono indicati con sufficiente precisione i periodi di servizio pre-ruolo che si intendono far valere, né è specificata la sede o le sedi presso cui tale servizio sarebbe stato prestato, ed inoltre la domanda risarcitoria risulta essere formulata in termini generici, senza alcuna quantificazione, neppure approssimativa, del danno lamentato.
Tali carenze determinano l'impossibilità per il convenuto di approntare una compiuta difesa e per questo giudice di individuare con certezza il thema decidendum.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato nullo per violazione dell'art. 414, comma 1, n. 4 c.p.c.
Sul punto sussistono consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo cui:
“Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso - volto
3 all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato - per mancata indicazione del c.c.n.l. applicabile e dell'inquadramento di riferimento benché fossero state allegate le mansioni concretamente esercitate e le ulteriori circostanze in cui era stata resa la prestazione). (Cass. Sez. L., 17/07/2018, n. 19009).
Pertanto, non potendosi colmare, seppur attraverso una lettura complessiva dell'atto, quelle lacune descrittive sopra esposte, il ricorso va dichiarato nullo.
Alla luce di quanto sin qui detto, il ricorso deve essere rigettato e le spese vanno compensate tra le parti, stante la natura processuale della pronuncia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo il 13/06/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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