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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13409 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23084/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23084/2025 promossa da:
(RAPPRESENTATA DAI GENITORI) (C.F. Pt_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in C.F._1
PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2 ROMA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._2
CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N. 2 00186
ROMA
(C.F. ), con il Parte_4 C.F._3 patrocinio dell'avv. CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO
CAIROLI 2 ROMA
LUIZ FELIPE FRANKLIN COSTA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._4
CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N. 2 00186
ROMA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_5 C.F._5 dell'avv. CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2
ROMA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_6 C.F._6 dell'avv. CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N. 2
00186 ROMA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_7 C.F._7 dell'avv. CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N. 2
00186 ROMA
pagina 1 di 5 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_8 C.F._8
CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N. 2 00186
ROMA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_9 C.F._9
CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N. 2 00186
ROMA
LUIZA (RAPPRESENTATA DAI (C.F. CP_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato C.F._10 in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2 ROMA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_1
GENERALE DELLO STATO , elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da nata il [...] a [...] emigrato in Persona_1
Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il contestando preliminarmente “ la mancata, tempestiva Controparte_2 produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda né la mancanza di tali mezzi di prova può essere supplita in corso di giudizio.
Sul punto si evidenzia che l'art. 281 duodecies c.p.c. stabilisce, nella formulazione oggi vigente, che
“Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria” (enfasi aggiunta).
La norma, nella sua attuale formulazione letterale che non lascia margine all'interpretazione, subordina chiaramente eventuali integrazioni istruttorie alla circostanza che l'esigenza probatoria sorga a seguito ed a causa delle difese di controparte (nel caso specifico, dell'Amministrazione).
Ebbene, non è evidentemente questo il caso di specie, in cui la concessione di un termine per il deposito servirebbe a consentire alla controparte di porre rimedio ad un'iniziale omissione ad essa pagina 2 di 5 imputabile, consistita nel non produrre tempestivamente tutti i mezzi di prova senza i quali - visti il petitum e la causa petendi della domanda – l'onere probatorio non può dirsi assolto (art. 2697 c.c.).
Né potrà affermarsi che l'esigenza di indicare mezzi di prova sorga a seguito di questa difesa, con la quale ci si limita a far rilevare il mancato tempestivo assolvimento dell'onere probatorio”.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi che non è possibile tenere conto dei documenti depositati a sostegno della domanda successivamente al ricorso, come puntualmente eccepito dalla resistente ( eccezione peraltro rilevabile d'ufficio ).
Ai sensi, infatti, del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'. Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti
[nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
La ratio della riforma Cartabia, come esplicitato nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è quella di anticipare le preclusioni al fine di garantire certezza, celerità ed efficienza, senza pregiudicare eccessivamente le garanzie difensive (..Relazione illustrativa, pag. 11,
“L'obiettivo è quello di un processo civile più rapido ed efficiente, senza pregiudizio per le garanzie pagina 3 di 5 difensive”; v. parere del CSM 6/PA/2024 pag. 18 e 19 - sullo schema di decreto legislativo recante
'Attuazione della legge 26.11.2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata'; A.G. 137 bis, recante relazioni tecniche di accompagnamento al citato schema di decreto legislativo, pp 18 e 19).
Ammettere che il ricorrente possa depositare documenti fino all'udienza, in un momento antecedente o successivo alla costituzione del convenuto, violerebbe il principio del contraddittorio.
Nel caso in cui si ammettesse il deposito antecedente alla costituzione del convenuto, questi avrebbe un termine inferiore a quello legale per articolare le proprie difese con conseguente evidente lesione del diritto di difesa.
Nel caso in cui si ammettesse il deposito successivo alla costituzione, questi dovrebbe difendersi senza essere a conoscenza della completa documentazione della quale il ricorrente intende avvalersi a sostegno della domanda, quando gli è già preclusa la facoltà di chiamare in causa un terzo, da effettuarsi a pena di decadenza, nella comparsa di risposta .
Peraltro, detta decadenza non potrebbe essere recuperata ex art. 281 duodecies, comma 3, c.p.c., che prevede la facoltà di spiegare solo “le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti”. Pertanto, il convenuto può spiegare domande e eccezioni che hanno causa nel petitum dell'attore e non quelle che hanno causa nei documenti da questi depositati.
In definitiva la fase successiva al deposito degli atti introduttivi e l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. non costituiscono la sede per una produzione documentale libera, bensì il momento di confronto e di eventuale integrazione, unicamente se tale esigenza sorge dalle difese della controparte. L'abolizione del requisito del "giustificato motivo", previsto dal precedente testo del comma 4 dell'art. 281 c.p.c., per la concessione dei termini ai fini delle memorie integrative, sostituito con l'esigenza sorta dalle difese della controparte, non è da intendersi come una sanatoria per negligenze iniziali, ma come una fase processuale esplicitamente ancorata al diritto di replica (ius respondendi), e non una libera facoltà delle parti di allegazione e produzione (ius poenitendi). Consentire al ricorrente di produrre un documento in udienza obbligherebbe alla concessione al convenuto di un termine per replica, nel rispetto del principio del contraddittorio, con conseguente dilatazione dei tempi del processo e vanificazione della stessa funzione di celerità che il rito semplificato si prefigge.
Peraltro, questo termine sarebbe concesso al di fuori di una specifica previsione di legge, dal momento che non è previsto dagli artt. 281 decies e s.s. cpc né è possibile richiamare l'istituto della remissione pagina 4 di 5 in termini di cui all'art. 153 c.p.c., posto che quest'ultimo esige una causa non imputabile alla parte, contrariamente a quanto avverrebbe nel caso in esame.
Il richiamo alla precedente giurisprudenza di legittimità sul rito sommario di cui agli artt. 702 bis cpc e seguenti è inconferente, poiché quel rito, oggi abrogato e strutturalmente a cognizione sommaria, era basato su principi di deformalizzazione che non trovano più applicazione nel nuovo rito semplificato, il quale è un rito a cognizione piena ma con istruttoria accelerata.
Infine, è irrilevante il legislatore abbia adoperato nelle preclusioni e nelle decadenze previste per altri riti (es. 171 ter c.p.c. e 415 c.p.c) specifiche preclusioni, posto che, sebbene la preclusione o la decadenza non sia espressamente prevista, sarebbe del tutto irragionevole prevedere l'autorizzazione per le repliche documentali e non anche per le integrazioni: ne discende che queste ultime devono intendersi vietate in un momento successivo agli atti introduttivi.
Il ricorso è stato depositato il 13.5.2025 in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti, visto che la documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto prima dell'udienza del 30.9.2025 , con le note di udienza del
29.9.2025 ed è funzionale alla dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato e non risulta necessitata dalle difese della controparte, che all'atto della costituzione del 15.7.2025 ha evidenziato preliminarmente “ la mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta ( complessità bassa onorari medi fase di studio ed introduttiva 2905 euro, oltre accessori di legge )
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che si CP_2 liquidano in 2905 euro, oltre accessori di legge.
Roma 30/09/2025 Il giudice
Dott,ssa Antonella Di Tullio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23084/2025 promossa da:
(RAPPRESENTATA DAI GENITORI) (C.F. Pt_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in C.F._1
PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2 ROMA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._2
CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N. 2 00186
ROMA
(C.F. ), con il Parte_4 C.F._3 patrocinio dell'avv. CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO
CAIROLI 2 ROMA
LUIZ FELIPE FRANKLIN COSTA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._4
CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N. 2 00186
ROMA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_5 C.F._5 dell'avv. CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2
ROMA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_6 C.F._6 dell'avv. CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N. 2
00186 ROMA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_7 C.F._7 dell'avv. CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N. 2
00186 ROMA
pagina 1 di 5 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_8 C.F._8
CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N. 2 00186
ROMA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_9 C.F._9
CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N. 2 00186
ROMA
LUIZA (RAPPRESENTATA DAI (C.F. CP_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato C.F._10 in PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2 ROMA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_1
GENERALE DELLO STATO , elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da nata il [...] a [...] emigrato in Persona_1
Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il contestando preliminarmente “ la mancata, tempestiva Controparte_2 produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda né la mancanza di tali mezzi di prova può essere supplita in corso di giudizio.
Sul punto si evidenzia che l'art. 281 duodecies c.p.c. stabilisce, nella formulazione oggi vigente, che
“Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria” (enfasi aggiunta).
La norma, nella sua attuale formulazione letterale che non lascia margine all'interpretazione, subordina chiaramente eventuali integrazioni istruttorie alla circostanza che l'esigenza probatoria sorga a seguito ed a causa delle difese di controparte (nel caso specifico, dell'Amministrazione).
Ebbene, non è evidentemente questo il caso di specie, in cui la concessione di un termine per il deposito servirebbe a consentire alla controparte di porre rimedio ad un'iniziale omissione ad essa pagina 2 di 5 imputabile, consistita nel non produrre tempestivamente tutti i mezzi di prova senza i quali - visti il petitum e la causa petendi della domanda – l'onere probatorio non può dirsi assolto (art. 2697 c.c.).
Né potrà affermarsi che l'esigenza di indicare mezzi di prova sorga a seguito di questa difesa, con la quale ci si limita a far rilevare il mancato tempestivo assolvimento dell'onere probatorio”.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi che non è possibile tenere conto dei documenti depositati a sostegno della domanda successivamente al ricorso, come puntualmente eccepito dalla resistente ( eccezione peraltro rilevabile d'ufficio ).
Ai sensi, infatti, del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'. Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti
[nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
La ratio della riforma Cartabia, come esplicitato nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è quella di anticipare le preclusioni al fine di garantire certezza, celerità ed efficienza, senza pregiudicare eccessivamente le garanzie difensive (..Relazione illustrativa, pag. 11,
“L'obiettivo è quello di un processo civile più rapido ed efficiente, senza pregiudizio per le garanzie pagina 3 di 5 difensive”; v. parere del CSM 6/PA/2024 pag. 18 e 19 - sullo schema di decreto legislativo recante
'Attuazione della legge 26.11.2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata'; A.G. 137 bis, recante relazioni tecniche di accompagnamento al citato schema di decreto legislativo, pp 18 e 19).
Ammettere che il ricorrente possa depositare documenti fino all'udienza, in un momento antecedente o successivo alla costituzione del convenuto, violerebbe il principio del contraddittorio.
Nel caso in cui si ammettesse il deposito antecedente alla costituzione del convenuto, questi avrebbe un termine inferiore a quello legale per articolare le proprie difese con conseguente evidente lesione del diritto di difesa.
Nel caso in cui si ammettesse il deposito successivo alla costituzione, questi dovrebbe difendersi senza essere a conoscenza della completa documentazione della quale il ricorrente intende avvalersi a sostegno della domanda, quando gli è già preclusa la facoltà di chiamare in causa un terzo, da effettuarsi a pena di decadenza, nella comparsa di risposta .
Peraltro, detta decadenza non potrebbe essere recuperata ex art. 281 duodecies, comma 3, c.p.c., che prevede la facoltà di spiegare solo “le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti”. Pertanto, il convenuto può spiegare domande e eccezioni che hanno causa nel petitum dell'attore e non quelle che hanno causa nei documenti da questi depositati.
In definitiva la fase successiva al deposito degli atti introduttivi e l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. non costituiscono la sede per una produzione documentale libera, bensì il momento di confronto e di eventuale integrazione, unicamente se tale esigenza sorge dalle difese della controparte. L'abolizione del requisito del "giustificato motivo", previsto dal precedente testo del comma 4 dell'art. 281 c.p.c., per la concessione dei termini ai fini delle memorie integrative, sostituito con l'esigenza sorta dalle difese della controparte, non è da intendersi come una sanatoria per negligenze iniziali, ma come una fase processuale esplicitamente ancorata al diritto di replica (ius respondendi), e non una libera facoltà delle parti di allegazione e produzione (ius poenitendi). Consentire al ricorrente di produrre un documento in udienza obbligherebbe alla concessione al convenuto di un termine per replica, nel rispetto del principio del contraddittorio, con conseguente dilatazione dei tempi del processo e vanificazione della stessa funzione di celerità che il rito semplificato si prefigge.
Peraltro, questo termine sarebbe concesso al di fuori di una specifica previsione di legge, dal momento che non è previsto dagli artt. 281 decies e s.s. cpc né è possibile richiamare l'istituto della remissione pagina 4 di 5 in termini di cui all'art. 153 c.p.c., posto che quest'ultimo esige una causa non imputabile alla parte, contrariamente a quanto avverrebbe nel caso in esame.
Il richiamo alla precedente giurisprudenza di legittimità sul rito sommario di cui agli artt. 702 bis cpc e seguenti è inconferente, poiché quel rito, oggi abrogato e strutturalmente a cognizione sommaria, era basato su principi di deformalizzazione che non trovano più applicazione nel nuovo rito semplificato, il quale è un rito a cognizione piena ma con istruttoria accelerata.
Infine, è irrilevante il legislatore abbia adoperato nelle preclusioni e nelle decadenze previste per altri riti (es. 171 ter c.p.c. e 415 c.p.c) specifiche preclusioni, posto che, sebbene la preclusione o la decadenza non sia espressamente prevista, sarebbe del tutto irragionevole prevedere l'autorizzazione per le repliche documentali e non anche per le integrazioni: ne discende che queste ultime devono intendersi vietate in un momento successivo agli atti introduttivi.
Il ricorso è stato depositato il 13.5.2025 in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti, visto che la documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto prima dell'udienza del 30.9.2025 , con le note di udienza del
29.9.2025 ed è funzionale alla dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato e non risulta necessitata dalle difese della controparte, che all'atto della costituzione del 15.7.2025 ha evidenziato preliminarmente “ la mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta ( complessità bassa onorari medi fase di studio ed introduttiva 2905 euro, oltre accessori di legge )
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che si CP_2 liquidano in 2905 euro, oltre accessori di legge.
Roma 30/09/2025 Il giudice
Dott,ssa Antonella Di Tullio
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