Art. 3.
Quando il credito denunciato per ogni singolo contratto non ecceda le lire duecentomila, il commissario ha facolta' di liquidarlo anche senza sentire il parere del Comitato istituito con l' art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 .
Ove la liquidazione concordi con la proposta, al lordo dell'Amministrazione debitrice, il limite di somma indicato nel comma precedente e' elevato a lire, quattrocentomila.
Quando il credito denunciato per ogni singolo contratto non ecceda le lire duecentomila, il commissario ha facolta' di liquidarlo anche senza sentire il parere del Comitato istituito con l' art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 .
Ove la liquidazione concordi con la proposta, al lordo dell'Amministrazione debitrice, il limite di somma indicato nel comma precedente e' elevato a lire, quattrocentomila.