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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2434/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12980/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barano D'Ischia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6911 IMPOSTA SOGGIOR
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2619/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
SI riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (codice fiscale), difeso dall'avv.to Difensore_1, l'avviso di accertamento dell'imposta di soggiorno prot. n. 2025/69/1, notificato il 6/5/2025 e motivato sulla base di un'attività di verifica sui canali on line di prenotazione, con cui veniva irrogata una sanzione per omessa denuncia della suddetta attività per euro 1.000,00.
Contesta il ricorrente l'inesistenza del presupposto impositivo non esercitando alcuna attività per cui poteva essere richiesta la suddetta imposta non avendo destinato nessun immobile allo svolgimento della contestata attività ricettiva, il difetto di motivazione dell'impugnato provvedimento di irrogazione delle sanzioni, la violazione del medesimo regolamento Comunale non avendo instaurato il Comune di Barano d'Ischia il prodromico contraddittorio preventivo e per i su esposti motivi chiede l'annullamento dell'impugnato accertamento.
Non si è costituito il Comune di Barano d'Ischia (NA) che deve essere dichiarato contumace.
Con successive memorie del 21/7/2025 il ricorrente depositava in atti il provvedimento di annullamento in autotutela del Comune di Barano d'Ischia inviatogli via PEC.
La causa è stata trattata all'udienza del 11 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preso atto dell'intervenuto e tempestivo annullamento dell'atto impositivo depositato da parte ricorrente per cui non può che essere statuito la cessazione della materia del contendere non essendovi più interesse a coltivare l'azione giudiziaria, le spese vista la tempestività del suddetto annullamento devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Napoli 11 febbraio 2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12980/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barano D'Ischia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6911 IMPOSTA SOGGIOR
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2619/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
SI riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (codice fiscale), difeso dall'avv.to Difensore_1, l'avviso di accertamento dell'imposta di soggiorno prot. n. 2025/69/1, notificato il 6/5/2025 e motivato sulla base di un'attività di verifica sui canali on line di prenotazione, con cui veniva irrogata una sanzione per omessa denuncia della suddetta attività per euro 1.000,00.
Contesta il ricorrente l'inesistenza del presupposto impositivo non esercitando alcuna attività per cui poteva essere richiesta la suddetta imposta non avendo destinato nessun immobile allo svolgimento della contestata attività ricettiva, il difetto di motivazione dell'impugnato provvedimento di irrogazione delle sanzioni, la violazione del medesimo regolamento Comunale non avendo instaurato il Comune di Barano d'Ischia il prodromico contraddittorio preventivo e per i su esposti motivi chiede l'annullamento dell'impugnato accertamento.
Non si è costituito il Comune di Barano d'Ischia (NA) che deve essere dichiarato contumace.
Con successive memorie del 21/7/2025 il ricorrente depositava in atti il provvedimento di annullamento in autotutela del Comune di Barano d'Ischia inviatogli via PEC.
La causa è stata trattata all'udienza del 11 febbraio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preso atto dell'intervenuto e tempestivo annullamento dell'atto impositivo depositato da parte ricorrente per cui non può che essere statuito la cessazione della materia del contendere non essendovi più interesse a coltivare l'azione giudiziaria, le spese vista la tempestività del suddetto annullamento devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Napoli 11 febbraio 2026