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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 21/01/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2081/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1659/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 11/04/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. RIMBORSO INT CF_Resistente_1 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. RIMBORSO INT CF_Resistente_1 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. RIMBORSO INT CF_Resistente_1 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 5 luglio 2023 Resistente_1 presentava un'istanza di rimborso della eccedenza Irpef, per euro 19.638, versata nell''anno 2020 in conseguenza della mancata applicazione, da parte del sostituto di imposta, del regime fiscale agevolato previsto dall'art.16 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 147 a favore dei lavoratori impatriati . Con risposta del 24 luglio 2024 l'Ufficio opponeva il diniego alla richiesta di rimborso, ritenendo insussistenti i requisiti previsti dall'art.16 d.lgs. 145 del 2015 per beneficiare del regime fiscale speciale in caso di distacco.
Contro il provvedimento di diniego Resistente_1 proponeva ricorso alla CGT di primo grado di Milano che lo accoglieva con sentenza n.1659 del 2025. Il primo giudice in punto di fatto rilevava che il ricorrente, assunto nell'anno 2011 alle dipendenze della dalla Società_1 s.p.a., nell'anno 2016 si trasferiva negli Stati Uniti d'America, essendo stato assunto presso la filiale americana Società_2 di MO (Michigan)Nel settembre del 2019 il ricorrente rientrava in Italia, riassumendo la residenza fiscale in Milano a partire dal 3 settembre 2019, e veniva assunto, a partire dal 1° settembre 2019 presso la Società_1 s.p.a. di ZA con il nuovo ruolo di “Direttore Mercato”. In punto di diritto il primo giudice riteneva contraria alla norma di legge ed infondata la tesi interpretativa espressa dalla Agenzia delle Entrate secondo cui , cui nei casi di rientro a seguito di distacco all'estero, la situazione di continuità con la posizione lavorativa ricoperta in Italia prima del distacco costituisce causa ostativa al riconoscimento del beneficio.
Contro la sentenza l'Agenzia delle Entrate propone appello chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata sulla base del seguente motivo:”violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del D.lgs. n.
147/2015, per avere i Giudici di prime cure riconosciuto l'applicabilità al caso di specie del regime agevolativo dei c.d. impatriati in assenza dei presupposti normativamente previsti per il godimento dello stesso. Vizio di motivazione e distorto percorso logico seguito dai Giudici di prime cure.”; in particolare ribadisce che “i,
l'agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l'assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell'impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell'espatrio.”
Il contribuente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare osserva che non sussiste la continuità pretesa dall'Ufficio poiché al rientro in Italia Resistente_1 ha assunto un ruolo aziendale diverso da quello che ricopriva antecedentemente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Costituisce fatto incontestato ( ammesso dalla stessa Agenzia delle Entrate nel proprio provvedimento di diniego) che Resistente_1 non è stato distaccato bensì assunto direttamente dalla società estera Società_2 di MO (Michigan).Pertanto risulta estranea al caso di specie la tematica sollevata da parte appellante in ordine alle peculiari questioni interpretative evidenziate nella
Circolare n.33/E del 2020 in caso di applicazione del beneficio “impatriati” ai lavoratori distaccati. Ciò premesso, risultano sussistenti i requisiti richiesti dall'art.16 legge 147 del 2015 per la fruizione del beneficio:
Resistente_1, già dipendente della Società_2 di MO (Michigan), è rientrato in Italia ove ha stipulato un nuovo contratto di lavoro con la società italiana Società_1 spa corrente in ZA, assumendo la qualifica di “Direttore di mercato”, superiore a quella rivestita quando era alle dipendenze della società statunitense, e nella pacifica sussistenza degli ulteriori presupposti di legge.
La presenza di difformi orientamenti nella giurisprudenza di merito giustifica la compensazione delle spese anche in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello dell'Ufficio.Spese compensate.
Milano 14.1.2026
Presidente estensore
US LI
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2081/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1659/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 11/04/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. RIMBORSO INT CF_Resistente_1 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. RIMBORSO INT CF_Resistente_1 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. RIMBORSO INT CF_Resistente_1 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 5 luglio 2023 Resistente_1 presentava un'istanza di rimborso della eccedenza Irpef, per euro 19.638, versata nell''anno 2020 in conseguenza della mancata applicazione, da parte del sostituto di imposta, del regime fiscale agevolato previsto dall'art.16 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 147 a favore dei lavoratori impatriati . Con risposta del 24 luglio 2024 l'Ufficio opponeva il diniego alla richiesta di rimborso, ritenendo insussistenti i requisiti previsti dall'art.16 d.lgs. 145 del 2015 per beneficiare del regime fiscale speciale in caso di distacco.
Contro il provvedimento di diniego Resistente_1 proponeva ricorso alla CGT di primo grado di Milano che lo accoglieva con sentenza n.1659 del 2025. Il primo giudice in punto di fatto rilevava che il ricorrente, assunto nell'anno 2011 alle dipendenze della dalla Società_1 s.p.a., nell'anno 2016 si trasferiva negli Stati Uniti d'America, essendo stato assunto presso la filiale americana Società_2 di MO (Michigan)Nel settembre del 2019 il ricorrente rientrava in Italia, riassumendo la residenza fiscale in Milano a partire dal 3 settembre 2019, e veniva assunto, a partire dal 1° settembre 2019 presso la Società_1 s.p.a. di ZA con il nuovo ruolo di “Direttore Mercato”. In punto di diritto il primo giudice riteneva contraria alla norma di legge ed infondata la tesi interpretativa espressa dalla Agenzia delle Entrate secondo cui , cui nei casi di rientro a seguito di distacco all'estero, la situazione di continuità con la posizione lavorativa ricoperta in Italia prima del distacco costituisce causa ostativa al riconoscimento del beneficio.
Contro la sentenza l'Agenzia delle Entrate propone appello chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata sulla base del seguente motivo:”violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del D.lgs. n.
147/2015, per avere i Giudici di prime cure riconosciuto l'applicabilità al caso di specie del regime agevolativo dei c.d. impatriati in assenza dei presupposti normativamente previsti per il godimento dello stesso. Vizio di motivazione e distorto percorso logico seguito dai Giudici di prime cure.”; in particolare ribadisce che “i,
l'agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l'assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell'impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell'espatrio.”
Il contribuente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare osserva che non sussiste la continuità pretesa dall'Ufficio poiché al rientro in Italia Resistente_1 ha assunto un ruolo aziendale diverso da quello che ricopriva antecedentemente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Costituisce fatto incontestato ( ammesso dalla stessa Agenzia delle Entrate nel proprio provvedimento di diniego) che Resistente_1 non è stato distaccato bensì assunto direttamente dalla società estera Società_2 di MO (Michigan).Pertanto risulta estranea al caso di specie la tematica sollevata da parte appellante in ordine alle peculiari questioni interpretative evidenziate nella
Circolare n.33/E del 2020 in caso di applicazione del beneficio “impatriati” ai lavoratori distaccati. Ciò premesso, risultano sussistenti i requisiti richiesti dall'art.16 legge 147 del 2015 per la fruizione del beneficio:
Resistente_1, già dipendente della Società_2 di MO (Michigan), è rientrato in Italia ove ha stipulato un nuovo contratto di lavoro con la società italiana Società_1 spa corrente in ZA, assumendo la qualifica di “Direttore di mercato”, superiore a quella rivestita quando era alle dipendenze della società statunitense, e nella pacifica sussistenza degli ulteriori presupposti di legge.
La presenza di difformi orientamenti nella giurisprudenza di merito giustifica la compensazione delle spese anche in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello dell'Ufficio.Spese compensate.
Milano 14.1.2026
Presidente estensore
US LI