Ordinanza cautelare 6 agosto 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 11/05/2026, n. 8653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8653 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08653/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07802/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7802 del 2025, proposto da
IA CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, AOODGOSV prot. 18584 del 9 maggio 2025, recante la comunicazione di rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento per la Classe di Concorso A028 - MATEMATICA E SCIENZE nella scuola secondaria di I grado e conclusione del procedimento, avviato con istanza n. 33194 prot. 35961 del 6 novembre 2023 ai sensi della Direttiva 2013/55/CE;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il parere endoprocedimentale dell'Ufficio, di estremi ignoti, ma citato per esteso nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa CE LL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado.
2. In data 21 luglio 2025 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto di stile successivamente depositando relazione e documenti.
3. Con ordinanza n. 4316 adottata all’esito della camera di consiglio del 5 agosto 2025, la Sezione ha respinto a domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “ Rilevato che la prof.ssa IA CA ha conseguito la laurea in scienze biologiche in data 29 maggio 2009 presso l’Università degli Studi del Sannio e che, successivamente, l’Università “Titu Maiorescu” di Bucarest in Romania, le ha rilasciato un Certificato nel quale si attesta che ha seguito i corsi del Programma di studi psicopedagogici di I° e II° livello di abilitazione per la professione di docente nell’Istruzione preuniversitaria obbligatoria organizzato dal Dipartimento per la formazione del Personale docente nell’anno scolastico 2022/2023, superando l’esame finale; Atteso che la prof.ssa ha presentato al Ministero dell’Istruzione italiano, in data 5 novembre 2023, istanza n. 33194 di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di comune nella Scuola di Istruzione Secondaria di II grado per la disciplina A028 – matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado; Vista la nota prot. 18584 del 9 maggio 2025, con la quale il Ministero ha comunicato alla istante il rigetto della domanda di riconoscimento presentata; Visto il ricorso con il quale la CA ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare del predetto diniego;
Vista la memoria di costituzione del Ministero; Visto il parere tecnico reso dall’ispettore competente per materia; Rilevato che dalla documentazione versata in atti si evince che la ricorrente ha frequentato in Romania un percorso abilitante all’insegnamento nell’ambito della ‘Biologia’ nella scuola secondaria di I grado (Attestato di formazione psicopedagogica di I Livello n. 13796 con ambito di specialità Medicina e di II Livello, con ambito di specialità Sanità n. 14601 rilasciato in data 14 luglio 2023), mirato per lo più all’acquisizione dell’idoneità all’insegnamento attraverso lo studio di discipline psicopedagogiche, senza approfondimento specifico relativo alle discipline di cui si richiede il riconoscimento, in particolar modo nel piano di studi non sono presenti materie relative alla Didattica delle Scienze matematiche e fisiche; Considerato che la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del titolo estero per l’insegnamento, in Italia, della classe di concorso: A028 - Matematica e scienze e che il titolo vantato dalla stessa non sembra coerente con la classe di concorso per la quale chiede l’abilitazione; Ritenuto, dunque, che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, dal momento che dalle argomentazioni della ricorrente non emerge con la necessaria evidenza il fumus della pretesa azionata in giudizio, risultando dall’apparato motivazionale dell’atto impugnato – ancorché per relationem, in virtù del richiamo alla comunicazione dei motivi ostativi – una evidente discrasia tra il titolo abilitante conseguito all’estero e la classe di concorso per la quale è chiesto il riconoscimento; Considerato, inoltre, che la tutela cautelare non può essere accordata “per il solo fatto che ci sia un mero ed ambiguo pericolo di pregiudizio per il ricorrente a prescindere dalla fondatezza della pretesa perché la fase cautelare sarebbe completamente scissa dalla fase di merito, e tale principio darebbe ingresso anche alla tutela di interessi illegittimi” (cfr. C.G.A., decr. n. 812/2020). Tanto più quando, come nel caso di specie, la situazione di vantaggio da tutelare (i.e. il contratto di insegnamento di cui la ricorrente risulta destinataria presso un istituto di istruzione secondaria di I grado nella classe di concorso A028 - Matematica e scienze) rispetto al prospettato pregiudizio, origina proprio dalla presunta sussistenza di una circostanza documentalmente smentita (un valido titolo all’insegnamento in quella materia) ”.
4. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3834 del 23 ottobre 2025, ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
5. All’udienza pubblica del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato di diritto: “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – ingiustizia manifesta – violazione del dm 38/1998, 259/2017 e successive modificazioni – violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 ”.
Il Ministero non avrebbe potuto limitarsi a leggere il dato formale dell’attestato di competenza, che cita esclusivamente la “Biologia” poiché questo indica la materia di laurea e non segue la specificità delle classi di concorso italiane. Ciò in quanto non vi è corrispondenza tra le classi di concorso italiane e quelle rumene, che sono solo delle macro aree. È dal complesso della documentazione relativa al corso di formazione che emergerebbe la specificità del percorso didattico effettuato. Il Ministero non avrebbe peraltro tenuto in considerazione il fatto che da otto anni la ricorrente insegna matematica e scienze nella scuola pubblica italiana secondaria di primo grado.
7. Nella relazione agli atti di causa l’Amministrazione ha dedotto di avere legittimamente rigettato l’istanza presentata dalla ricorrente, in quanto la classe di concorso per cui è stato richiesto il riconoscimento (A028 “Matematica e Scienze”) risulta del tutto inconferente rispetto all’ambito disciplinare per il quale, come attestato dal certificato n. 79765/2025 (Adeverinta), la dott.ssa CA ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento presso le scuole secondarie di secondo grado in Romania, ovvero l’ambito della Biologia.
L’Amministrazione, conformemente alla normativa vigente, ha avviato il relativo procedimento amministrativo volto a verificare la corrispondenza tra le competenze professionali acquisite dalla richiedente e quelle richieste per l’accesso alla classe di concorso A028 nel sistema italiano. Nell’ambito dell’istruttoria, è stato acquisito il parere tecnico dell’ispettore competente per materia, il quale, all’esito di un esame approfondito, ha rilevato quanto segue: “ L’Attestato del Ministerul de Educatiei nationale (Ministero dell'Istruzione rumeno) n. 79765 del 12.03.2023 di acquisizione di 60 crediti dai moduli psicopedagogici relativi alla specializzazione conseguita attraverso il diploma di studi e il diploma di livello 7(studi universitari a lungo termine) riconosciuto dal CNRED, conferisce all’interessata il diritto di insegnare nell’ambito “Biologia” nella scuola secondaria di secondo grado in Romania (livello 1,2,3,4 ISCED). I corsi professionalizzanti (Attestato di formazione psicopedagogica di I Livello n. 13796 con ambito di specialità Medicina e di II Livello, con ambito di specialità Sanità n. 14601 rilasciato in data 14 luglio 2023) svolti dall’interessata in Romania sono mirati per lo più all’acquisizione dell’idoneità all’insegnamento attraverso lo studio di discipline psicopedagogiche, senza approfondimento specifico relativo alle discipline di cui si richiede il riconoscimento, in particolar modo nel piano di studi non sono presenti materie relative alla Didattica delle Scienze matematiche e fisiche. Si riporta di seguito il piano analitico. Programma di studi livello I:Didattica della specialità (Specialità Medicina); Istruzione assistita al computer; Gestione della classe di alunni; Pedagogia I: Fondamenti della pedagogia e Teoria e metodologia del curriculum; Pedagogia II: Teoria e metodologia dell’istruzione e Teoria e metodologia della valutazione; Pratica pedagogica nell’Istruzione pre-universitaria obbligatoria I; Pratica pedagogica nell’Istruzione pre-universitaria obbligatoria II (Specialità Medicina); Psicologia dell’educazione. È previsto esame finale. Manca ogni indicazione circa l’Istituzione scolastica sede di Tirocinio e la tipologia di attività didattica svolta. Programma di studi Livello II: Didattica della materia e sviluppi nella didattica della specialità (campo delle S. dell’Educazione); Disciplina facoltativa (Dottrine pedagogiche contemporanee); Pratica pedagogica (campo delle S. dell’Educazione); Progettazione e gestione dei programmi educativi; Psicologia degli adolescenti e degli adulti; Disciplina facoltativa (educazione integrata). È previsto un esame finale. Manca ogni indicazione circa l’Istituzione scolastica sede di Tirocinio e la tipologia di attività didattica svolta. Dall'analisi documentale risulta esperienza di insegnamento sulla classe A28, sulla classe A50 e sul sostegno psicofisico . Il riconoscimento del diritto all’insegnamento riguarda l’ambito “Biologia” e non risulta, nell’ambito del Programma di studio dei Livelli I e II, in relazione ai moduli dedicati alla Didattica di specialità (che peraltro corrispondono a soli 10 CFU totali), nessun contenuto specifico relativo alla Didattica della Matematica. Si ricorda che la classe A28 comprende l’insegnamento della Matematica e delle Scienze; per quanto attiene al Tirocinio svolto in Romania, non sono precisate né la tipologia di attività didattica né le istituzioni scolastiche presso le quali è stato svolto ma solo gli ambiti, rispettivamente Medicina e Sanità. Dall’analisi al SIDI risulta esperienza professionale di insegnamento nella classe A28, nella classe A50 e su posto di sostegno psicofisico. L’analisi del percorso formativo romeno mostra in definitiva l’assenza di contenuti specifici relativi alle Didattiche disciplinari in Matematica con laboratori e laboratori pedagogico-didattici caratterizzanti la classe di concorso richiesta. Il percorso formativo è generico ed orientato verso il settore sanitario, risulta privo dei contenuti disciplinari di Didattica e scienze matematiche, fisiche e naturali necessari all’insegnamento della classe A28 e come specificato anche nell’allegato A dei programmi di concorso indicati nel D.M.201 del 20 aprile 2020 e D.M. 205 del 26 ottobre 2023 previsti dalla normativa nazionale italiana, la cui mancanza non è superabile con la somministrazione di misure compensative ”.
8. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso infondato per le ragioni che seguono.
8.1 L’Amministrazione risulta avere svolto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, un esame analitico del percorso formativo effettuato all’estero dall’istante in comparazione con quanto richiesto dalla disciplina nazionale.
Il Ministero ha, cioè, proceduto alla comparazione dei percorsi romeno e italiano e il provvedimento di rigetto del riconoscimento del titolo si è basato proprio sull’esito di tale analisi comparativa, dalla quale è emersa la difformità tra la classe di concorso oggetto di richiesta e la formazione conseguita all’estero dal ricorrente.
Ai sensi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 21 e 22 del 2022) “ spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE ”.
Conclusivamente, il provvedimento impugnato non appare inficiato dai vizi prospettati nel ricorso, in quanto l’Amministrazione risulta avere espresso un parere negativo sulla base di una verifica in concreto dei titoli e delle competenze acquisite dalla richiedente in Romania, comparata con l’analogo percorso abilitante italiano, provando di aver provveduto ad un esame compiuto del percorso professionale conforme alle statuizioni dell’Adunanza Plenaria e alla disciplina normativa di riferimento.
Il D.Lgs. n. 206/2007 ( Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania ), all’art. 3 stabilisce che “ 1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano ”, mentre all’art. 4, comma 1, lett. b), precisa che le qualifiche professionali sono “ le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro ”.
Pertanto, in base a queste disposizioni, il riconoscimento viene rilasciato quando vi sia una corrispondenza tra la qualifica professionale e quella per la quale si chiede il riconoscimento.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento per la classe di concorso A028, Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado, ma, come evidenziato dal Ministero resistente nel provvedimento impugnato, i titoli presentati dall’istante sono risultati difettare di attinenza e coincidenza con la classe di concorso richiesta.
Deve, quindi, ritenersi che la ricorrente non sia titolare di una abilitazione specifica nella classe di concorso in questione.
9. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
10. La natura della controversia e degli interessi coinvolti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL ET, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
CE LL AR, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| CE LL AR | AL ET |
IL SEGRETARIO