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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione SECONDA Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 7043 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Turso Parte_1
- attrice –
contro
- rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_1
Amato –
convenuto- -
nonché , rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Marseglia – Controparte_2 convenuto –
nonché
rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Mascellaro e Controparte_3
TT SE –
terza chiamata –
nonché
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Semeraro CP_4
- terza chiamata -
OGGETTO DEL GIUDIZIO: responsabilità ex art. 2049- 2051-2052 c.c..
All'udienza del 25 settembre 2025, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato
invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano.
All'esito, la causa veniva riservata con la concessione dei termini del 190 cpc
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69. L'attrice sostiene che in data 28.07.2017 alle ore 09:10 circa in attraversava la via Vittorio Emanuele CP_2
quando nei pressi del marciapiede “perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra causa di una sconnessione del manto stradale ove era situato un tombino dell'AQP”, non segnalata, non transennata e non visibile per via di un acquazzone in atto. Allega anche che il tombino era stato oggetto di interventi manutentivi per gli allacci di acqua e fogna al tronco e al rifacimento del manto stradale. A causa della caduta l'attrice riportava un danno biologico pari all'8% arrivando a chiedere una somma di € 20.111,44.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha fatto rilevare di non aver alcuna responsabilità Controparte_2
per l'accaduto in quanto l'attrice sarebbe caduta solo per sua disattenzione e per caso fortuito. Ha comunque fatto rilevare che il tombino risultava sottoposto al manto stradale e che i lavori citati dall'attrice erano dunque
Cont Cont addebitabili all' Si costituiva anche il quale in via preliminare chiedeva di chiamare in causa l'ATI
Rag. asserendo di aver stipulato con la medesima un contratto per CP_5 Controparte_6
l'esecuzione di servizi e lavori per la manutenzione ordinaria a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie;
per la realizzazione di allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti negli abitati del comprensorio territoriali n. 9 della Provincia di Taranto. Infine, si costituiva la quale eccepiva in primo luogo CP_7 Controparte_3
la carenza di legittimazione passiva, perché la responsabilità per il fatto dannoso sarebbe ascrivibile alla “cattiva manutenzione del manto stradale nell'abitato di ”. Faceva infatti rilevare che per la riparazione del CP_2
manto stradale era responsabile il . Invece, per quanto riferibile al contratto di appalto, Controparte_2
faceva rilevare che i lavori erano terminati nell'anno 2018 e che dai verbali di collaudo successivi all'ultimazione
Cont dei lavori, nessuna anomalia veniva riscontrata tanto è vero che la stessa dopo la verifica, emetteva il certificato di collaudo per i lavori eseguiti. In ogni caso, faceva rilevare che per quella frazione di territorio la
[...]
non aveva effettuato interventi, ma questi invece erano stati eseguiti dalla che per CP_3 Persona_1
questa ragione chiedeva di chiamare in causa. Inoltre, invocava l'autorizzazione a chiamare in causa la
IA convenuta sostenendo di avere con detta IA una polizza per i fatti di cui all'art. 16 della medesima.
La causa veniva istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale , la prova testimoniale , la CTU medico legale . Nell'accertamento della responsabilità della P.A. assume rilievo la condotta del danneggiato. Sia nell'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. ( obbligo di custodia) che aquiliana ex art. 2043 c.c., secondo la giurisprudenza,
“il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato” ( cass. 15383/2006).
Gli utenti della strada sono gravati pertanto, coerentemente al c.d. principio di autoresponsabilità codificato dall'art. 1227, 1 comma, c.c. di un dovere generale di attenzione e diligenza, in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla c.d. “ordinaria diligenza” attraverso la
,mancata adozione della cautela e della prudenza atte a prevenire o a ridurre le possibilità di avveramento del danno, può incidere sul nesso causale, essendo idoneo, a secondo della gravità, a limitare o addirittura ad escludere la responsabilità della P.A..
E' onere della P.A. provare che l'evento dannoso sia stato determinato in tutto o in parte, dal comportamento stesso danneggiato, mentre sarà onere del danneggiato dimostrare il contrario ( cass. N. 7963/2012).
La Suprema Corte in una recente sentenza (Corte di Cassazione, III civile, 14 giugno 2024, n.
16667) delinea i parametri della responsabilità nei giudizi di risarcimento del danno per insidie stradali.
• a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”
• b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima. • c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile.
• d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
Gli rammentano, poi, che quella compiuta dal Giudice di merito è valutazione di fatto Parte_2 ad egli riservata e costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in Cassazione.
Nel caso di specie, l'attrice in sede di interrogatorio formale dichiara che la strada era bagnata in maniera copiosa considerata la pioggia abbondante della sera precedente, che il luogo in cui è avvenuto l'evento era nei pressi della sua abitazione, che l'evento accadeva in pieno giorno.
Il teste di parte attrice, dichiara di aver visto l'attrice cadere , mentre era nei locali della che la signora cadeva in avanti e che in un momento CP_8
successivo verificava la presenza di un dislivello o sconnessione nel terreno in prossimità di un tombino.
E' evidente, che dalla dichiarazione resa dall'attrice nella rappresentazione dei fatti si evince che i luoghi di causa erano a lei conosciuti, che attraversava la strada non sulle strisce pedonali, che pertanto nulla di imprevedibile si era palesato in quella giornata , se non la necessità dovuta alla normale diligenza di avere una maggiore attenzione nel percorrere o attraversare la strada bagnata, in cui la presenza di pozzanghere era dovuta solo alla presenza di avvallamenti.
La prova testimoniale del signor ( verbale del 25 gennaio) , non fornisce Tes_1
elementi probatori a conforto dell'assunto attoreo.
In quanto , dichiara di aver visto la signora cadere in avanti , ma considerata la distanza appare incontrovertibile che non può aver visto l'elemento di fatto che ha determinato la caduta, senza trascurare inoltre che la lesione riportata dall'attrice non è perfettamente compatibile con una caduta in avanti quanto piuttosto laterale.
E' evidente, pertanto, che manca l'elemento dell'imprevedibilità, dell'insidia e/o del trabocchetto, considerato che peraltro l'inciampo è avvenuto in pieno giorno, in una strada conosciuta all'attrice.
Sarebbe stato, infatti, onere dell'attrice, secondo ordinaria prudenza ed attenzione, quello di non passare sopra la ER , dato che la stessa non avrebbe consentito una buona visibilità della zona sottostante, non avrebbe offerto alcun affidamento circa quel che poteva esservi nella zona coperta di acqua, né avrebbe offerto garanzia di normale aderenza della calzatura al manto calpestabile sottostante. È stato puntualizzato in giurisprudenza che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode può consistere nella condotta dello stesso danneggiato, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cassazione civile, sez.III, 18/04/2012, n.
6062)”.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che l'attrice non è riuscita a fornire la prova, della propria diligenza nell'attraversare un tratto di strada perfettamente conosciuto ed in pieno giorno ( tutti i testi dichiarano che aveva la pioggia non era copiosa da non permettere la visibilità). Non può ritenersi, pertanto ravvisabile un contesto oggettivamente pericoloso creato colposamente dalla P.A., in quanto l'attrice con la normale diligenza richiesta avrebbe potuto evitare la prevedibile situazione di pericolo ( Cass. N. 999 del
20.01.2014).
Per tali ragioni di diritto e di fatto si rigetta la domanda dell'attrice.
Le spese e competenze di lite seguono il principio della soccombenza e determinate come nel dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale adito, disponendo definitivamente sulla domanda dall'attrice
[...]
contro il : Parte_1 Controparte_2
- Rigetta la domanda e di conseguenza:
- Condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto ente civico della somma di €.
2.500 per compensi di lite oltre rsg iva e cap come per legge;
- pone l'onere del pagamento della Ctu a carico della parte attrice;
- compensa le spese di lite nei confronti degli altri convenuti e tra i terzi chiamati in causa;
Così deciso in Taranto oggi 16 Dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Eliana Tazzoli