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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6801 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5602/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1118/2022, pubblicata il 17 maggio 2022, vertente
TRA
(1) (codice fiscale , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Fortunato Savarese -appellante
E
1 (2)la (codice fiscale CP_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara -appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza dell'11 dicembre 2017, notificato il
27 luglio 2017, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata la in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, esponendo quanto segue.
Il , in qualità di titolare del conto corrente n. 2560.05 acceso Parte_1
presso la filiale di Sorrento della in data Controparte_2
24 marzo 2017 si era recato presso uno sportello Bancomat per effettuare un prelievo di € 900,00 dal suddetto conto corrente, che tuttavia gli veniva negato.
A fronte di tale diniego, per verificare i movimenti relativi al proprio conto corrente n. 2560.05 egli aveva effettuato una interrogazione bancaria, in seguito alla quale aveva appreso che in data 23 marzo 2017 la aveva Controparte_3
compiuto una operazione di giroconto mediante la quale aveva trasferito €
12.584,00 dal predetto conto corrente a quello n. 2949, di cui il era Parte_1
contitolare con , presso la filiale di Napoli della . Sicché, Persona_1 CP_3
sorpreso dal fatto che la avesse eseguito tale operazione senza alcuna CP_1
richiesta né autorizzazione da parte sua, il si era recato presso gli Parte_1
uffici dell'istituto bancario ottenere ulteriori delucidazioni sull'evento. Preso atto del comportamento tenuto in tale occasione dal direttore, che non gli aveva fornito le spiegazioni richieste, aveva denunciato tale operazione di giroconto ai
2 Carabinieri di Sorrento. Sulla scorta di ciò, aveva inoltrato una domanda di mediazione all'organismo “ ” presso la cui sede di Torre Annunziata si CP_4
era tenuto un incontro tra il e un delegato della BMPS, con esito Parte_1
negativo.
Tanto premesso, il chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di: Parte_1
accertare “che il comportamento illegittimo posto in essere dalla CP_1
rappresenta inadempimento contrattuale, condannare la stessa alla restituzione in favore del sig. della somma di €12.584,00 prelevata senza Parte_1
titolo e/o autorizzazione dal conto corrente n. 2560.05, maggiorata degli interessi bancari e moratori.
Condannare la parte convenuta al rimborso di tutte le spese e competenze di causa con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto, procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
I.2 Si costituiva in giudizio la Controparte_2
rilevando in via preliminare che il aveva chiesto l'accertamento della Parte_1
illegittimità dell'operazione di giroconto sulla base di una “generica violazione
delle norme contrattuali”, senza tuttavia allegare “il contratto cui l'asserito inadempimento si riferisce” né produrre “alcun documento avente effetto vincolante tra le parti”. Sicché, la eccepiva “il difetto di allegazione CP_3
delle domande avversarie” rilevando la “inammissibilità dell'atto introduttivo” in ragione del “totale difetto di allegazione e prova”, chiedendo di “accertare e dichiarare l'inammissibilità della citazione avversaria”(cfr. comparsa di costituzione e di risposta, 1° grado).
3 Nel merito, poi, la convenuta precisava di aver provveduto a notiziare il
[...]
della situazione debitoria con riguardo al conto corrente n. 2949 già il 24 Pt_1
novembre 2017, nonché di aver poi comunicato agli intestatari di tale conto corrente ) il 13 marzo 2017 a mezzo raccomandata la revoca Persona_2
e il recesso dal relativo contratto di conto corrente (cfr. allegati). Dunque, restando tali comunicazioni prive di alcun riscontro da parte dei medesimi intestatari, l'istituto si vedeva costretto ad effettuare “la compensazione tra il saldo creditore di € 12.595,00, disponibile sul conto corrente n. 2560 di cui il medesimo sig. risultava intestatario, con il saldo debitore presente sul Parte_1
conto corrente n. 2949”.
Tanto chiarito, la rappresentava la legittimità di tale operazione CP_1
compiuta in presenza dei presupposti di cui all'art. 1853 c.c., in virtù del quale
“La compensazione tra i diversi saldi attivi e passivi dei due rapporti si attua mediante una mera annotazione in conto”. (cfr. Comparsa di costituzione e risposta- Primo grado).
I.3. In seguito alla concessione dei termini per il deposito delle note conclusionali, la causa veniva introitata in decisione. Con la sentenza n.
1118/2022 pubblicata in data 17 maggio 2022, il Tribunale di Torre Annunziata così decideva: “
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite.”
II.1. Avverso detta decisione – con atto di citazione per l'udienza del 10 maggio 2023, notificato a mezzo pec – proponeva appello, Parte_1
articolando un unico motivo di gravame con cui deduceva che “l'impugnata
4 sentenza appare viziata ed errata per essere la sua motivazione, e le statuizioni che dalla stessa sono derivate, non condivisibile e certamente contraddittoria”.
Pertanto, chiedeva all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertare il comportamento illegittimo posto in essere dall' appellato
con l'operata compensazione tra il conto personale Controparte_2
dell'odierno appellante e quello del quale lo stesso era cointestatario con la sig.ra
; Persona_1
2. per l'effetto condannare la appellata in persona del suo l.r.p.t. CP_1
alla restituzione in favore del sig. della somma di €12.584,00 Parte_1
così come prelevata dal c.c. n. 2560.05 maggiorata degli interessi bancari e
moratori decorrenti dalla materiale apprensione al saldo effettivo
3. condannarsi l'appellata , in persona del suo Controparte_2
l.r.p.t. al pagamento delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
II.2. Con comparsa di costituzione di risposta all'appello del 14 marzo
2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale deduceva, innanzitutto, la “improcedibilità” ex art. 342 c.p.c. dell'appello così come proposto, e, nel merito, la sua infondatezza. In particolare, denegando la sua responsabilità e dunque la piena correttezza e legittimità della disposta compensazione, asseriva nuovamente di aver provveduto sin dal 24 novembre
5 2016 a comunicare la situazione debitoria relativa al c.c. n. 2949 agli intestatari e la successiva compensazione (cfr. doc. all.)
Inoltre, l'appellata ribadiva la legittimità della compensazione tra il saldo debitore sul c.c. 2949 e quello creditore sul c.c. n. 2506.05, affermando che tale operazione era stata effettuata in virtù dell'art. 1853 c.c., nella piena sussistenza dei presupposti richiesti dalla medesima disposizione.
Pertanto, chiedeva all'adita Corte il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del giorno 2 ottobre 2025, visto il decreto di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (40 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'appellata per difetto dei requisiti di “procedibilità” e
“ammissibilità” ex art. 342 c.p.c dell'atto di appello così come proposto.
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, quindi, chiare le ragioni
6 poste a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente
natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Un. 16.11.2017 n. 27199; 30.5.2018 n. 13535;
29.10.2018 n.27391; Sez. Un. 20.11.2018 n. 12587; Ord. Cass. Civ. Sez. 2.
18.01.2024 n. 1932). Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. È sufficiente, quindi, che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di
cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che
l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa
7 rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass.19.3.2019 n.7675).
2. Passando al merito della vicenda, il Tribunale di Torre Annunziata, con l'impugnata sentenza, ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
nei confronti della volta ad accertare che “il Controparte_2
comportamento illegittimo” dell'istituto di credito convenuto (consistito nell'aver operato la compensazione tra il saldo debitore del c.c. n. 2949, a lui intestato in via esclusiva, e quello creditore del c.c. n. 2506.05, di cui era contitolare con la moglie ) “rappresenta inadempimento contrattuale” in Persona_1
violazione della voce “compensazione” riportata a pag. 22 dello Schema di contratto allegato, nonché a conseguirne la condanna “alla restituzione” in suo favore “della somma di €12.584,00 oltre interessi”, corrispondente alla
“somma prelevata senza titolo e/o autorizzazione dal conto corrente n. 2560.05”
(cfr. atto di citazione di primo grado).
A fondamento della decisione, il Giudice, dopo avere precisato che “Ciò che è contestato è la operazione di compensazione/giroconto tra saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in assenza di autorizzazione e/o comunicazione al correntista”, ha osservato che l'attore
[...]
“pur non avendo prodotto in giudizio il contratto concluso con l'istituto Parte_1
di credito” ha depositato “le condizioni generali relative al rapporto banca
cliente del contratto di conto corrente del gruppo invocando la CP_5
vigenza della voce “compensazione” riportata nelle ridette condizioni (nello specifico lo Schema di contratto allegato, che a pag. 22 prevede “Al verificarsi
8 di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile, o al prodursi di situazioni od eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla quest'ultima ha altresì il diritto di CP_1
valersi della compensazione (…), fermo restando che dell'intervenuta compensazione (…) darà prontamente comunicazione al Cliente (…). La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo (…)”-
Il Tribunale non ha ritenuto applicabile tale voce “compensazione” atteso che “La norma di riferimento è, essenzialmente, l'art. 1853 c.c.”, salva espressa deroga operata dalle parti. Secondo la sua opinione, la Controparte_3
avrebbe provato la sussistenza dei presupposti per l'operatività della compensazione legale di cui all'art. 1853 c.c. producendo la certificazione relativa allo “scoperto del conto corrente cointestato in favore del quale è stato operato il giroconto/compensazione senza alcun preavviso”, non rilevando, in senso contrario, l'omessa produzione da parte della convenuta banca di
“ricevute comprovanti l'invio e la ricezione” della comunicazione della compensazione effettuata.
Infine, ha ritenuto che il difetto di allegazione e di prova di un danno subito dall'attore, “non legittima la richiesta di restituzione degli importi comunque dovuti dal medesimo correntista, sebbene riferiti ad altro conto corrente” (cfr.
sentenza).
9 3. Con un unico articolato motivo di appello, , lamentando Parte_1
l'erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, deduce l'illegittimità della compensazione operata dalla tra il saldo CP_6
debitore presente sul c.c. 2949, a lui intestato, e quello creditore presente sul c.c. n. 2506.05, cointestato con , per l'importo di € 12.584,00. Persona_1
In particolare, assume che il Giudice, nel ritenere la piena validità della operazione compiuta dalla banca, avrebbe posto attenzione “solo sulla mancata
(peraltro riconosciuta dal Giudice) effettuazione della dovuta comunicazione”, non soffermandosi sui requisiti necessari ai fini della legittimità della compensazione così come prevista dallo schema generale di contratto da lui stesso prodotto, secondo cui “la sussistenza dei due requisiti, ovvero comunicazione della compensazione e stato patrimoniale critico non è alternativa
(…), con la specificazione che “entrambi devono esistere, entrambi devono essere rispettati”. Pertanto, il mancato rispetto anche di uno solo di essi implicherebbe, a suo dire, la declaratoria di illegittimità dell'attività posta in essere.
Inoltre, a prescindere dalla suddetta irregolarità, sostiene che comunque la banca non avrebbe potuto effettuare alcuna compensazione nei rapporti di cui era parte in ragione della qualità di consumatore rivestita dallo stesso in entrambi i contratti bancari di cui era titolare (c.c. n. 2949 Parte_1
e c.c. n. 2506.05), e richiamava , all'uopo, lo schema contrattuale allegato che alla pag. 22 , alla voce “compensazione” stabiliva “la facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice di Consumo, in base alla dichiarazione
10 e all'impegno contenuti nel contratto di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta salvo diverso specifico accordo scritto con il Cliente stesso”.
Le deduzioni dell'appellante sono infondate e vanno respinte.
3.1. In via generale in tema di compensazione in materia bancaria giova rammentare che “La norma di cui all'art. 1853 (a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo di scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito
che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e saldi passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conti), attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente.”(Cass. Civ.
Sez. 1, sent. 4735/1983, conf. sent. n. 515308/1998, Sent. n. 12953/2016, sent. n. 1445/2020).
Ergo, ai fini della legittimità della compensazione la disposizione di cui all'art. 1853 c.c. “presuppone non che si tratti di conti chiusi, ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti.” (Cass. Civ. Sez. 1 sent. 512/2016).
3.2.Venendo al caso in esame, come si legge in sentenza, la norma di riferimento “è, essenzialmente, l'art. 1853 c.c.” , che nel prevedere una
11 speciale ipotesi compensativa in tema di operazioni bancarie in conto corrente testualmente dispone che “se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorchè in monete differenti i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”.
In realtà, dagli atti di causa, offerti dalla parti, non emerge alcun espresso accordo (recte patto contrario) tra il correntista e l'istituto di credito, volto a derogare la disciplina generale di cui all'art. 1853 c.c., né può dirsi che una forma di deroga sia rappresentata dalla voce “compensazione” riportata a pag. 22 del “Foglio informativo sulle condizioni dei servizi”, in virtù della quale la banca avrebbe dovuto in ogni caso comunicare l'avvenuta compensazione al correntista (“fermo restando che dell'intervenuta compensazione (…) la darà prontamente comunicazione al Cliente. ”) . CP_1
Inoltre, alla stregua della suddetta condizione “la facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, in base alla dichiarazione ed all'impegno contenuti nel contratto di agire per scopi estranei
all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta salvo diverso specifico accordo scritto con il Cliente stesso.”
Ad avviso di chi scrive, non si rinviene alcun elemento che consenta di riferire espressamente il suddetto foglio illustrativo alle parti in causa e nello specifico al , né ai conti correnti n. 2560.05 e 2949 oggetto del Parte_1
presente procedimento. Di talché non può dirsi che il e la Parte_1 CP_1
abbiano espressamente stipulato un accordo contrario alla CP_3
disciplina generale di cui all'art. 1853 c.c.
12 Pertanto, esclusa la presenza di una esplicita deroga alla disciplina generale di cui all'art. 1853 c.c., correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistenti i requisiti di legge, perché potesse procedersi alla compensazione dei conti, vale a dire la pluralità di rapporti tra correntista e banca nonché l'
esigibilità del saldo negativo di cui al conto corrente n. 2949.
Esemplificativa in tale senso la documentazione attestante la titolarità in capo al di entrambi i conti correnti n. 2949 e 2506.05 nonché la Parte_1
“Certificazione ex art. 50 T.U.B” fornita nel primo grado di giudizio dalla CP_3
in virtù della quale “il credito di € 29.935,71 comprensivo delle spese di
[...]
conto, delle commissioni e degli interessi convenzionali è vero, liquido ed
esigibile” nonché dall'Allegato nr. 1 "Estratto conto corrente nr. 2949/22" (cfr.
Doc. all.).
Orbene, in presenza dei presupposti tipizzati dall'art. 1853 c.c., la
[...]
ha effettuato la compensazione procedendo al trasferimento di CP_3
€12.584,00 dal conto corrente n. 2506.05 al conto corrente n. 2949; per quest'ultimo conto, poi, in seguito alla predetta operazione, l'esposizione debitoria risultava essere pari ad € 25.860,00 (cfr. doc allegata-
Raccomandata A/R 17 marzo 2017). Tanto basta ad affermare la regolarità della operazione, non essendo previsto dall'art. 1853 c.c. che, ai fini della legittimità della “compensazione”, debba essere provata l'avvenuta ricezione della comunicazione della stessa al titolare del conto corrente.
Va soggiunto che la convenuta banca, comunque, provvedeva sin dal
24 novembre 2016 a informare il e la della situazione Parte_1 Per_1
debitoria riferita al c.c. n. 2949, nonché della compensazione stessa con
13 raccomandate del 13, 17 e 23 marzo 2017 (cfr. doc. allegata), il che è, in ogni caso indicativo, della correttezza della condotta tenuta dalla Banca nel rapporto con il cliente, in ottemperanza agli obblighi informativi nonché ai doveri di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass.
Civ. sent. 18947/2005), a prescindere dalla avvenuta ricezione da parte dei destinatari di tali comunicazioni raccomandate.
In conclusione, per quanto detto, l'appello va respinto e la sentenza confermata.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano a carico della in base al D.M. n. 55/2014, Controparte_2
così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da € 5.201,00 e fino a € 26.000,00 , sulla base del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello)
ai sensi del'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21
[ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita
motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
14 Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, n.1118/2022, pubblicata il 17 maggio 2022, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
B) condanna a pagare alla Parte_1 Controparte_2
le spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per i
[...]
compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
15 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5602/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1118/2022, pubblicata il 17 maggio 2022, vertente
TRA
(1) (codice fiscale , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Fortunato Savarese -appellante
E
1 (2)la (codice fiscale CP_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara -appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza dell'11 dicembre 2017, notificato il
27 luglio 2017, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata la in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, esponendo quanto segue.
Il , in qualità di titolare del conto corrente n. 2560.05 acceso Parte_1
presso la filiale di Sorrento della in data Controparte_2
24 marzo 2017 si era recato presso uno sportello Bancomat per effettuare un prelievo di € 900,00 dal suddetto conto corrente, che tuttavia gli veniva negato.
A fronte di tale diniego, per verificare i movimenti relativi al proprio conto corrente n. 2560.05 egli aveva effettuato una interrogazione bancaria, in seguito alla quale aveva appreso che in data 23 marzo 2017 la aveva Controparte_3
compiuto una operazione di giroconto mediante la quale aveva trasferito €
12.584,00 dal predetto conto corrente a quello n. 2949, di cui il era Parte_1
contitolare con , presso la filiale di Napoli della . Sicché, Persona_1 CP_3
sorpreso dal fatto che la avesse eseguito tale operazione senza alcuna CP_1
richiesta né autorizzazione da parte sua, il si era recato presso gli Parte_1
uffici dell'istituto bancario ottenere ulteriori delucidazioni sull'evento. Preso atto del comportamento tenuto in tale occasione dal direttore, che non gli aveva fornito le spiegazioni richieste, aveva denunciato tale operazione di giroconto ai
2 Carabinieri di Sorrento. Sulla scorta di ciò, aveva inoltrato una domanda di mediazione all'organismo “ ” presso la cui sede di Torre Annunziata si CP_4
era tenuto un incontro tra il e un delegato della BMPS, con esito Parte_1
negativo.
Tanto premesso, il chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di: Parte_1
accertare “che il comportamento illegittimo posto in essere dalla CP_1
rappresenta inadempimento contrattuale, condannare la stessa alla restituzione in favore del sig. della somma di €12.584,00 prelevata senza Parte_1
titolo e/o autorizzazione dal conto corrente n. 2560.05, maggiorata degli interessi bancari e moratori.
Condannare la parte convenuta al rimborso di tutte le spese e competenze di causa con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto, procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
I.2 Si costituiva in giudizio la Controparte_2
rilevando in via preliminare che il aveva chiesto l'accertamento della Parte_1
illegittimità dell'operazione di giroconto sulla base di una “generica violazione
delle norme contrattuali”, senza tuttavia allegare “il contratto cui l'asserito inadempimento si riferisce” né produrre “alcun documento avente effetto vincolante tra le parti”. Sicché, la eccepiva “il difetto di allegazione CP_3
delle domande avversarie” rilevando la “inammissibilità dell'atto introduttivo” in ragione del “totale difetto di allegazione e prova”, chiedendo di “accertare e dichiarare l'inammissibilità della citazione avversaria”(cfr. comparsa di costituzione e di risposta, 1° grado).
3 Nel merito, poi, la convenuta precisava di aver provveduto a notiziare il
[...]
della situazione debitoria con riguardo al conto corrente n. 2949 già il 24 Pt_1
novembre 2017, nonché di aver poi comunicato agli intestatari di tale conto corrente ) il 13 marzo 2017 a mezzo raccomandata la revoca Persona_2
e il recesso dal relativo contratto di conto corrente (cfr. allegati). Dunque, restando tali comunicazioni prive di alcun riscontro da parte dei medesimi intestatari, l'istituto si vedeva costretto ad effettuare “la compensazione tra il saldo creditore di € 12.595,00, disponibile sul conto corrente n. 2560 di cui il medesimo sig. risultava intestatario, con il saldo debitore presente sul Parte_1
conto corrente n. 2949”.
Tanto chiarito, la rappresentava la legittimità di tale operazione CP_1
compiuta in presenza dei presupposti di cui all'art. 1853 c.c., in virtù del quale
“La compensazione tra i diversi saldi attivi e passivi dei due rapporti si attua mediante una mera annotazione in conto”. (cfr. Comparsa di costituzione e risposta- Primo grado).
I.3. In seguito alla concessione dei termini per il deposito delle note conclusionali, la causa veniva introitata in decisione. Con la sentenza n.
1118/2022 pubblicata in data 17 maggio 2022, il Tribunale di Torre Annunziata così decideva: “
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite.”
II.1. Avverso detta decisione – con atto di citazione per l'udienza del 10 maggio 2023, notificato a mezzo pec – proponeva appello, Parte_1
articolando un unico motivo di gravame con cui deduceva che “l'impugnata
4 sentenza appare viziata ed errata per essere la sua motivazione, e le statuizioni che dalla stessa sono derivate, non condivisibile e certamente contraddittoria”.
Pertanto, chiedeva all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertare il comportamento illegittimo posto in essere dall' appellato
con l'operata compensazione tra il conto personale Controparte_2
dell'odierno appellante e quello del quale lo stesso era cointestatario con la sig.ra
; Persona_1
2. per l'effetto condannare la appellata in persona del suo l.r.p.t. CP_1
alla restituzione in favore del sig. della somma di €12.584,00 Parte_1
così come prelevata dal c.c. n. 2560.05 maggiorata degli interessi bancari e
moratori decorrenti dalla materiale apprensione al saldo effettivo
3. condannarsi l'appellata , in persona del suo Controparte_2
l.r.p.t. al pagamento delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
II.2. Con comparsa di costituzione di risposta all'appello del 14 marzo
2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale deduceva, innanzitutto, la “improcedibilità” ex art. 342 c.p.c. dell'appello così come proposto, e, nel merito, la sua infondatezza. In particolare, denegando la sua responsabilità e dunque la piena correttezza e legittimità della disposta compensazione, asseriva nuovamente di aver provveduto sin dal 24 novembre
5 2016 a comunicare la situazione debitoria relativa al c.c. n. 2949 agli intestatari e la successiva compensazione (cfr. doc. all.)
Inoltre, l'appellata ribadiva la legittimità della compensazione tra il saldo debitore sul c.c. 2949 e quello creditore sul c.c. n. 2506.05, affermando che tale operazione era stata effettuata in virtù dell'art. 1853 c.c., nella piena sussistenza dei presupposti richiesti dalla medesima disposizione.
Pertanto, chiedeva all'adita Corte il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del giorno 2 ottobre 2025, visto il decreto di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (40 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'appellata per difetto dei requisiti di “procedibilità” e
“ammissibilità” ex art. 342 c.p.c dell'atto di appello così come proposto.
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, quindi, chiare le ragioni
6 poste a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente
natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Un. 16.11.2017 n. 27199; 30.5.2018 n. 13535;
29.10.2018 n.27391; Sez. Un. 20.11.2018 n. 12587; Ord. Cass. Civ. Sez. 2.
18.01.2024 n. 1932). Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. È sufficiente, quindi, che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di
cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che
l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa
7 rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass.19.3.2019 n.7675).
2. Passando al merito della vicenda, il Tribunale di Torre Annunziata, con l'impugnata sentenza, ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
nei confronti della volta ad accertare che “il Controparte_2
comportamento illegittimo” dell'istituto di credito convenuto (consistito nell'aver operato la compensazione tra il saldo debitore del c.c. n. 2949, a lui intestato in via esclusiva, e quello creditore del c.c. n. 2506.05, di cui era contitolare con la moglie ) “rappresenta inadempimento contrattuale” in Persona_1
violazione della voce “compensazione” riportata a pag. 22 dello Schema di contratto allegato, nonché a conseguirne la condanna “alla restituzione” in suo favore “della somma di €12.584,00 oltre interessi”, corrispondente alla
“somma prelevata senza titolo e/o autorizzazione dal conto corrente n. 2560.05”
(cfr. atto di citazione di primo grado).
A fondamento della decisione, il Giudice, dopo avere precisato che “Ciò che è contestato è la operazione di compensazione/giroconto tra saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in assenza di autorizzazione e/o comunicazione al correntista”, ha osservato che l'attore
[...]
“pur non avendo prodotto in giudizio il contratto concluso con l'istituto Parte_1
di credito” ha depositato “le condizioni generali relative al rapporto banca
cliente del contratto di conto corrente del gruppo invocando la CP_5
vigenza della voce “compensazione” riportata nelle ridette condizioni (nello specifico lo Schema di contratto allegato, che a pag. 22 prevede “Al verificarsi
8 di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile, o al prodursi di situazioni od eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla quest'ultima ha altresì il diritto di CP_1
valersi della compensazione (…), fermo restando che dell'intervenuta compensazione (…) darà prontamente comunicazione al Cliente (…). La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo (…)”-
Il Tribunale non ha ritenuto applicabile tale voce “compensazione” atteso che “La norma di riferimento è, essenzialmente, l'art. 1853 c.c.”, salva espressa deroga operata dalle parti. Secondo la sua opinione, la Controparte_3
avrebbe provato la sussistenza dei presupposti per l'operatività della compensazione legale di cui all'art. 1853 c.c. producendo la certificazione relativa allo “scoperto del conto corrente cointestato in favore del quale è stato operato il giroconto/compensazione senza alcun preavviso”, non rilevando, in senso contrario, l'omessa produzione da parte della convenuta banca di
“ricevute comprovanti l'invio e la ricezione” della comunicazione della compensazione effettuata.
Infine, ha ritenuto che il difetto di allegazione e di prova di un danno subito dall'attore, “non legittima la richiesta di restituzione degli importi comunque dovuti dal medesimo correntista, sebbene riferiti ad altro conto corrente” (cfr.
sentenza).
9 3. Con un unico articolato motivo di appello, , lamentando Parte_1
l'erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, deduce l'illegittimità della compensazione operata dalla tra il saldo CP_6
debitore presente sul c.c. 2949, a lui intestato, e quello creditore presente sul c.c. n. 2506.05, cointestato con , per l'importo di € 12.584,00. Persona_1
In particolare, assume che il Giudice, nel ritenere la piena validità della operazione compiuta dalla banca, avrebbe posto attenzione “solo sulla mancata
(peraltro riconosciuta dal Giudice) effettuazione della dovuta comunicazione”, non soffermandosi sui requisiti necessari ai fini della legittimità della compensazione così come prevista dallo schema generale di contratto da lui stesso prodotto, secondo cui “la sussistenza dei due requisiti, ovvero comunicazione della compensazione e stato patrimoniale critico non è alternativa
(…), con la specificazione che “entrambi devono esistere, entrambi devono essere rispettati”. Pertanto, il mancato rispetto anche di uno solo di essi implicherebbe, a suo dire, la declaratoria di illegittimità dell'attività posta in essere.
Inoltre, a prescindere dalla suddetta irregolarità, sostiene che comunque la banca non avrebbe potuto effettuare alcuna compensazione nei rapporti di cui era parte in ragione della qualità di consumatore rivestita dallo stesso in entrambi i contratti bancari di cui era titolare (c.c. n. 2949 Parte_1
e c.c. n. 2506.05), e richiamava , all'uopo, lo schema contrattuale allegato che alla pag. 22 , alla voce “compensazione” stabiliva “la facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice di Consumo, in base alla dichiarazione
10 e all'impegno contenuti nel contratto di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta salvo diverso specifico accordo scritto con il Cliente stesso”.
Le deduzioni dell'appellante sono infondate e vanno respinte.
3.1. In via generale in tema di compensazione in materia bancaria giova rammentare che “La norma di cui all'art. 1853 (a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo di scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito
che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e saldi passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conti), attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente.”(Cass. Civ.
Sez. 1, sent. 4735/1983, conf. sent. n. 515308/1998, Sent. n. 12953/2016, sent. n. 1445/2020).
Ergo, ai fini della legittimità della compensazione la disposizione di cui all'art. 1853 c.c. “presuppone non che si tratti di conti chiusi, ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti.” (Cass. Civ. Sez. 1 sent. 512/2016).
3.2.Venendo al caso in esame, come si legge in sentenza, la norma di riferimento “è, essenzialmente, l'art. 1853 c.c.” , che nel prevedere una
11 speciale ipotesi compensativa in tema di operazioni bancarie in conto corrente testualmente dispone che “se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorchè in monete differenti i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”.
In realtà, dagli atti di causa, offerti dalla parti, non emerge alcun espresso accordo (recte patto contrario) tra il correntista e l'istituto di credito, volto a derogare la disciplina generale di cui all'art. 1853 c.c., né può dirsi che una forma di deroga sia rappresentata dalla voce “compensazione” riportata a pag. 22 del “Foglio informativo sulle condizioni dei servizi”, in virtù della quale la banca avrebbe dovuto in ogni caso comunicare l'avvenuta compensazione al correntista (“fermo restando che dell'intervenuta compensazione (…) la darà prontamente comunicazione al Cliente. ”) . CP_1
Inoltre, alla stregua della suddetta condizione “la facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, in base alla dichiarazione ed all'impegno contenuti nel contratto di agire per scopi estranei
all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta salvo diverso specifico accordo scritto con il Cliente stesso.”
Ad avviso di chi scrive, non si rinviene alcun elemento che consenta di riferire espressamente il suddetto foglio illustrativo alle parti in causa e nello specifico al , né ai conti correnti n. 2560.05 e 2949 oggetto del Parte_1
presente procedimento. Di talché non può dirsi che il e la Parte_1 CP_1
abbiano espressamente stipulato un accordo contrario alla CP_3
disciplina generale di cui all'art. 1853 c.c.
12 Pertanto, esclusa la presenza di una esplicita deroga alla disciplina generale di cui all'art. 1853 c.c., correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistenti i requisiti di legge, perché potesse procedersi alla compensazione dei conti, vale a dire la pluralità di rapporti tra correntista e banca nonché l'
esigibilità del saldo negativo di cui al conto corrente n. 2949.
Esemplificativa in tale senso la documentazione attestante la titolarità in capo al di entrambi i conti correnti n. 2949 e 2506.05 nonché la Parte_1
“Certificazione ex art. 50 T.U.B” fornita nel primo grado di giudizio dalla CP_3
in virtù della quale “il credito di € 29.935,71 comprensivo delle spese di
[...]
conto, delle commissioni e degli interessi convenzionali è vero, liquido ed
esigibile” nonché dall'Allegato nr. 1 "Estratto conto corrente nr. 2949/22" (cfr.
Doc. all.).
Orbene, in presenza dei presupposti tipizzati dall'art. 1853 c.c., la
[...]
ha effettuato la compensazione procedendo al trasferimento di CP_3
€12.584,00 dal conto corrente n. 2506.05 al conto corrente n. 2949; per quest'ultimo conto, poi, in seguito alla predetta operazione, l'esposizione debitoria risultava essere pari ad € 25.860,00 (cfr. doc allegata-
Raccomandata A/R 17 marzo 2017). Tanto basta ad affermare la regolarità della operazione, non essendo previsto dall'art. 1853 c.c. che, ai fini della legittimità della “compensazione”, debba essere provata l'avvenuta ricezione della comunicazione della stessa al titolare del conto corrente.
Va soggiunto che la convenuta banca, comunque, provvedeva sin dal
24 novembre 2016 a informare il e la della situazione Parte_1 Per_1
debitoria riferita al c.c. n. 2949, nonché della compensazione stessa con
13 raccomandate del 13, 17 e 23 marzo 2017 (cfr. doc. allegata), il che è, in ogni caso indicativo, della correttezza della condotta tenuta dalla Banca nel rapporto con il cliente, in ottemperanza agli obblighi informativi nonché ai doveri di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass.
Civ. sent. 18947/2005), a prescindere dalla avvenuta ricezione da parte dei destinatari di tali comunicazioni raccomandate.
In conclusione, per quanto detto, l'appello va respinto e la sentenza confermata.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano a carico della in base al D.M. n. 55/2014, Controparte_2
così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da € 5.201,00 e fino a € 26.000,00 , sulla base del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello)
ai sensi del'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21
[ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita
motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
14 Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, n.1118/2022, pubblicata il 17 maggio 2022, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
B) condanna a pagare alla Parte_1 Controparte_2
le spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per i
[...]
compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
15 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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