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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 160/2022, posta in decisione con ordinanza 13 settembre
2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 settembre
2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nata il [...] a [...] , Parte_1 C.F._1
, nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
nato il [...] a [...], Parte_3 C.F._3
tutti nella qualità di eredi di , nato il [...] a [...] e Persona_1
deceduto il 24.11.2003, rappresentati e difesi dagli avv. Anna Maria Genovese e avv. Giovanni D'Angelo, in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto introduttivo di primo grado,
appellanti contro
, in persona dell'institore , con Controparte_1 Controparte_2
sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1 C.F. e P.I. P.IVA_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mazzù (c.f. P.IVA_2
e P.I. ), in virtù di procura speciale rilasciata C.F._4 P.IVA_3
su foglio separato,
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina 27 settembre
2021, n. 952 – “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non compresa
nelle altre materie”.
Motivi della decisione
1. Con citazione del 19 gennaio 2011, , e Parte_4 Parte_2 [...]
nella qualità di eredi (rispettivamente: vedova e figli) di , Pt_3 Persona_1
macchinista di treni, deceduto in data 23 novembre 2003 per dissezione aortica e shock cardiogeno, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di
Barcellona P.G. la deducendone la responsabilità Controparte_1
colposa nella causazione dell'esito infausto: ciò in quanto il de cuius due mesi prima del decesso, in data 25 settembre 2003, era stato sottoposto a routinaria visita medica presso le strutture medico-legali della società convenuta, per verificarne e confermarne l'idoneità alle mansioni lavorative, e che non era stato prescritto alcun accertamento medico, né era stata segnalata alcuna patologia.
Ciò premesso, avendo anche presentato un esposto penale ed in esito alla consulenza medico-legale del Pubblico Ministero (dalla quale emergeva che dalla RX toracica effettuata da era emersa una significativa ombra CP_3
cardiaca, che avrebbe imposto ai medici un approfondimento strumentale, gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subìti, sub specie di:
danno non patrimoniale morale iure proprio per € 900.000,00;
danno non patrimoniale esistenziale iure proprio per € 450.000,00; danno non patrimoniale biologico iure proprio per € 150.000,00;
danno patrimoniale iure proprio (danno emergente per € 2.201,29; danno da lucro cessante per € 504.000,00,
danno tanatologico per € 1.067.625,00.
2. Instaurato rituale contraddittorio, il Tribunale adìto, con sentenza 27
settembre 2021, n. 952, ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che il diritto azionato dagli attori fosse estinto per intervenuta prescrizione;
ha compensato per metà le spese di lite, condannando gli attori medesimi al pagamento della restante metà in favore della parte convenuta.
A fondamento della decisione il Tribunale, premesso che “l'azione esercitata
dagli odierni attori nei confronti della convenuta, sia jure proprio che jure
hereditatis, deve intendersi esperita ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di
responsabilità extracontrattuale”, con conseguente prescrizione quinquennale del diritto preteso, ha intanto ritenuto che “già dal momento del decesso di
avvenuto nel 2003, dopo avere consultato i medici ospedalieri, Persona_1
la ed i figli abbiano acquisito conoscenza (o, comunque, avrebbero Pt_4
potuto acquisire conoscenza) degli elementi costitutivi del diritto azionato in
questa sede. Ed invero, dal referto dei sanitari dell'Ospedale di Papardo di
Messina, allegato in atti risulta che il decesso è avvenuto per uno “shock
cardiogeno secondario ad aneurisma dissecante dell'aorta”; dunque, al momento
della morte ne furono note le cause”;: peraltro, nella stessa citazione si afferma
che la moglie aveva “appreso dai medici ospedalieri che la dissezione aortica, è
una patologia a lenta evoluzione, e la stessa può facilmente evidenziarsi anche
in una radiografia polmonare, e, pertanto, nella consapevolezza che il proprio
marito avesse effettuato anche l'RX ai polmoni, e ritenendo che se i responsabili
dell'Unità Sanitaria della soc. nella valutazione degli esami strumentali CP_3 effettuati nel corso dell'ultima visita di idoneità del proprio marito (…)”. Inoltre, il
Tribunale ha comunque affermato che “il dies a quo delle prescrizione non può
essere posticipato a data successiva al 29 luglio 2004, in cui la presentò Pt_4
istanza per il riconoscimento della pensione privilegiata di reversibilità (…),
adducendo che il 22-25 settembre 2003 era stato sottoposto a visita Persona_1
medica di controllo a cura del datore di lavoro e dichiarato idoneo;
che il Per_1
il 24 novembre 2003 era deceduto per dissezione aortica – shock cardiogeno;
che pertanto ella aveva chiesto la pensione di reversibilità, ritenendo dipendente
da causa di servizio l'infermità che aveva causato la morte del coniuge;
che
aveva allegato, a sostegno della propria pretesa, una relazione medico legale del
dott. di Reggio Calabria”. Persona_2
Il Tribunale ha altresì escluso la sussistenza di “condotte integranti illecito
penale, per le quali dovrebbe computarsi, ai sensi dell'art. 2947 co 3 c.c., la
prescrizione più lunga prevista per il reato”, sulla base delle conclusioni del c.t.u.,
secondo cui “tra la condotta del medico radiologo e l'evento infausto non
intercorre uno stretto rapporto di causalità”.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli attori soccombenti,
chiedendone l'integrale riforma, anche previa ammissione della prova testimoniale rigettata dal Tribunale, formulando le seguenti conclusioni:
a) accogliere tutte le domande eccezioni e difese proposte nel giudizio di prime cure e nello specifico, ritenere e dichiarare che il decesso del Sig. , Persona_1
dante causa degli attori, è stato causato da fatto e colpa esclusivi dei responsabili
Contr dell'Unità Sanitaria della per essi dalla stessa Controparte_4
per i motivi esposti nell'atto introduttivo del giudizio;
[...]
b) ritenere e dichiarare che gli attori hanno diritto al risarcimento dei danni,
distintamente per ciascuno di loro, quale persone singolarmente danneggiate e, conseguentemente condannare la al risarcimento di tutti i danni CP_3
patrimoniali e non patrimoniali, per i motivi esposti nell'atto introduttivo e come in detto specificati, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà determinata in esito al giudizio;
c) riformare la statuizione sulle spese.
4. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono l' “errata
valutazione del petitum” da parte del Tribunale, fondandosi la sentenza “su
presupposti del tutto diversi dall'oggetto del giudizio esaminato”. Ciò in quanto “il
Giudice di prime cure ha esaminato tutta la vicenda esposta ed ha deciso di
effettuare la valutazione del presente giudizio, con contemporanea collocazione
tempero- spaziale: un unicum con: 1) il giudizio della pensione privilegiata 2) il
procedimento penale 3) il risarcimento del danno da negligenza colpevole”.
In sostanza, la sentenza gravata viene censurata nella parte in cui ha dichiarato prescritta l'azione risarcitoria, errando sulla individuazione del dies a
quo, posto che, deducono gli appellanti, “giammai alla data di presentazione della
domanda di reversibilità (29.07.2004) la Sig. avrebbe potuto conoscere Pt_4
quanto è stato rilevato dal CTU incaricato dalla Procura di Reggio Calabria,
(settembre 2009) in esito all'esposto relativo al sequestro del fascicolo personale
del marito. Il giudizio della pensione privilegiata si fonda su presupposti diversi
e non certamente sul referto radiografico, la cui valutazione è stata, Per_3
, , bensì sull'insorgere della malattia connessa alle
[...] Persona_4
mansioni lavorative (macchinista) svolte dal dante causa”.
4.1 – A giudizio della Corte, il motivo di gravame è infondato.
4.2 – Va premesso in diritto che, come correttamente precisato dagli appellanti, ai sensi degli artt. 2947 e 2935 c.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, con la precisazione che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (da ultimo, Cass. 13 novembre
2024, n. 29328; Cass. 2018, n. 20882, secondo cui “il diritto al risarcimento del
danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o
colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale (non
essendo nel caso di specie ipotizzabili figure di reato) che decorre, a norma
dell'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo
determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia
si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può
essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo,
usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze
scientifiche”).
In particolare, il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario (Cass. 12 novembre 2024, n. 29140; Cass. 11 dicembre
2023, n. 34570, che fa riferimento al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica;
Cass. 9 luglio
2020, n. 14480, secondo cui nel caso di danni a decorso occulto, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, è indispensabile, oltre all'accertamento del momento in cui il paziente ha conseguito la semplice conoscenza della malattia, quello del momento il paziente medesimo abbia avuto anche la consapevolezza della causa della malattia;
Cass. SSUU civili, 29 gennaio 2021, n. 2146).
4.3 – Ciò posto, non risulta in atti (né dalle difese degli attori/appellanti) che vi sia stato un formale atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, l'individuazione del dies a quo della eccepita prescrizione va effettuata sulla base delle altre emergenze probatorie e, in particolare, della condotta degli appellanti in relazione a quanto da loro effettivamente percepito con riguardo alla possibilità di esercitare il loro diritto risarcitorio.
4.4 – Al riguardo, ritiene la Corte che colga nel segno la censura mossa alla sentenza gravata, laddove il Tribunale ricolleghi la conoscenza in capo ai deducenti della riconducibilità causale dell'evento mortale alla presentazione da parte della dell'istanza per la pensione privilegiata di reversibilità: ciò in Pt_4
quanto tale provvidenza presuppone (la percepita sussistenza di) una stretta correlazione tra la patologia insorta e l'attività lavorativa svolta dal dante causa,
che per il vero non ha nulla a che vedere con il diverso profilo – decisivo nella presente controversia – della conoscenza o conoscibilità della ipotizzata negligenza dei sanitari della in sede di visita medica del : in CP_3 Per_1
sostanza, la richiesta della pensione di reversibilità (fatta nel 2004) non sembra manifestare necessariamente la consapevolezza da parte delle ricorrenti della negligenza del personale sanitario che aveva svolto la visita, quanto della possibile correlazione tra l'insorgere della patologia con il tipo di lavoro svolto dal
de cuius.
4.5 – Tuttavia, ciò non comporta la fondatezza dell'appello, perché – come eccepito dall'appellata e comunque evidenziato dal Tribunale (v. pag., 5 della sentenza contestata) - dalla attenta lettura dell'atto di citazione in primo grado e,
quindi, dalla stessa prospettazione degli appellanti, emerge incontestabilmente che essi, in un periodo immediatamente successivo al decesso del de cuius,
hanno avuto la piena consapevolezza quanto meno di un presumibile profilo colposo in capo al datore di lavoro. Illuminante è il seguente passo della citazione: “a seguito del decesso (…) la moglie, dopo aver appreso dai medici
ospedalieri che la dissecazione aortica è una patologia a lenta evoluzione e la
stessa può facilmente evidenziarsi anche in una radiografia polmonare e,
pertanto, nella consapevolezza che il proprio marito avesse effettuato anche l'RX
Contr ai polmoni e ritenendo che se i responsabili del'Unità snitaria della nella
valutazione degli esami strumentali effettuati nel corso dell'ultima visita di idoneità
del proprio marito, avessero diligentemente operato, si sarebbero potuti
apprestare i rimedi del caso (NdR: il neretto è nella citazione), ha chiesto al
Procuratore della Repubblica di procedere al sequestro di tutto il fascicolo
personale del marito, presentando al contempo un esposto-denuncia”.
Peraltro, siffatta circostanza è confermata da quanto scritto nell'esposto in questione, datato 18 maggio 2007: “ho appreso che tale patologia non insorge
improvvisamente, ma è a lenta evoluzione e mi è stato riferito da specialisti
cardiologi che dalle visite di controllo periodiche e dagli esami radiografici
effettuati dall'Ente ferroviario ai propri dipendenti si poteva desumere con ampio
margine di certezza la dissecazione aortica (…)”.
4.6 - Ne consegue, a giudizio della Corte, che già da quei primi momenti gli attori, che hanno immediatamente avuto contezza della causa della morte del congiunto, hanno altresì avuto (dagli stessi medici ospedalieri: quindi, nel nosocomio ove è avvenuto l'esito mortale, e comunque da cardiologi consultati)
una sufficiente e “strutturata” conoscenza (o conoscibilità) della possibile incidenza causale di carenze nell'esame della RX in questione, tale da integrare i presupposti dell'art. 2935 c.c. E ciò a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa risarcitoria.
Sicché non può in alcun modo differirsi il dies a quo né alla data di presentazione del predetto esposto (2007) né alla formale conoscenza delle conclusioni del consulente di parte del P.M. (2009), dovendosi individuare quel termine iniziale, come detto, in data di poco successiva all'exitus mortale.
5. In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pure con una parzialmente diversa motivazione.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa (che può ritenersi indeterminato, stante la richiesta “aperta” di quantificazione del danno, e di complessità bassa, in relazione alla questione preliminare di merito) nella misura di € 8.469,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00,
fase di trattazione € 1.523,00 al minimo, stante l'attività effettivamente svolta,
fase decisoria € 3.470,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022.
7. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13,
co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge
24 dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 160/2022 R.G., sull'appello proposto da
, , , nella qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
di contro , avverso la sentenza del Persona_1 Controparte_1
Tribunale di Messina 27 settembre 2021, n. 952:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna gli appellanti in solido a pagare alla società appellata le spese di lite, liquidate in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 160/2022, posta in decisione con ordinanza 13 settembre
2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 settembre
2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nata il [...] a [...] , Parte_1 C.F._1
, nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
nato il [...] a [...], Parte_3 C.F._3
tutti nella qualità di eredi di , nato il [...] a [...] e Persona_1
deceduto il 24.11.2003, rappresentati e difesi dagli avv. Anna Maria Genovese e avv. Giovanni D'Angelo, in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto introduttivo di primo grado,
appellanti contro
, in persona dell'institore , con Controparte_1 Controparte_2
sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1 C.F. e P.I. P.IVA_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mazzù (c.f. P.IVA_2
e P.I. ), in virtù di procura speciale rilasciata C.F._4 P.IVA_3
su foglio separato,
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina 27 settembre
2021, n. 952 – “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non compresa
nelle altre materie”.
Motivi della decisione
1. Con citazione del 19 gennaio 2011, , e Parte_4 Parte_2 [...]
nella qualità di eredi (rispettivamente: vedova e figli) di , Pt_3 Persona_1
macchinista di treni, deceduto in data 23 novembre 2003 per dissezione aortica e shock cardiogeno, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di
Barcellona P.G. la deducendone la responsabilità Controparte_1
colposa nella causazione dell'esito infausto: ciò in quanto il de cuius due mesi prima del decesso, in data 25 settembre 2003, era stato sottoposto a routinaria visita medica presso le strutture medico-legali della società convenuta, per verificarne e confermarne l'idoneità alle mansioni lavorative, e che non era stato prescritto alcun accertamento medico, né era stata segnalata alcuna patologia.
Ciò premesso, avendo anche presentato un esposto penale ed in esito alla consulenza medico-legale del Pubblico Ministero (dalla quale emergeva che dalla RX toracica effettuata da era emersa una significativa ombra CP_3
cardiaca, che avrebbe imposto ai medici un approfondimento strumentale, gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subìti, sub specie di:
danno non patrimoniale morale iure proprio per € 900.000,00;
danno non patrimoniale esistenziale iure proprio per € 450.000,00; danno non patrimoniale biologico iure proprio per € 150.000,00;
danno patrimoniale iure proprio (danno emergente per € 2.201,29; danno da lucro cessante per € 504.000,00,
danno tanatologico per € 1.067.625,00.
2. Instaurato rituale contraddittorio, il Tribunale adìto, con sentenza 27
settembre 2021, n. 952, ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che il diritto azionato dagli attori fosse estinto per intervenuta prescrizione;
ha compensato per metà le spese di lite, condannando gli attori medesimi al pagamento della restante metà in favore della parte convenuta.
A fondamento della decisione il Tribunale, premesso che “l'azione esercitata
dagli odierni attori nei confronti della convenuta, sia jure proprio che jure
hereditatis, deve intendersi esperita ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di
responsabilità extracontrattuale”, con conseguente prescrizione quinquennale del diritto preteso, ha intanto ritenuto che “già dal momento del decesso di
avvenuto nel 2003, dopo avere consultato i medici ospedalieri, Persona_1
la ed i figli abbiano acquisito conoscenza (o, comunque, avrebbero Pt_4
potuto acquisire conoscenza) degli elementi costitutivi del diritto azionato in
questa sede. Ed invero, dal referto dei sanitari dell'Ospedale di Papardo di
Messina, allegato in atti risulta che il decesso è avvenuto per uno “shock
cardiogeno secondario ad aneurisma dissecante dell'aorta”; dunque, al momento
della morte ne furono note le cause”;: peraltro, nella stessa citazione si afferma
che la moglie aveva “appreso dai medici ospedalieri che la dissezione aortica, è
una patologia a lenta evoluzione, e la stessa può facilmente evidenziarsi anche
in una radiografia polmonare, e, pertanto, nella consapevolezza che il proprio
marito avesse effettuato anche l'RX ai polmoni, e ritenendo che se i responsabili
dell'Unità Sanitaria della soc. nella valutazione degli esami strumentali CP_3 effettuati nel corso dell'ultima visita di idoneità del proprio marito (…)”. Inoltre, il
Tribunale ha comunque affermato che “il dies a quo delle prescrizione non può
essere posticipato a data successiva al 29 luglio 2004, in cui la presentò Pt_4
istanza per il riconoscimento della pensione privilegiata di reversibilità (…),
adducendo che il 22-25 settembre 2003 era stato sottoposto a visita Persona_1
medica di controllo a cura del datore di lavoro e dichiarato idoneo;
che il Per_1
il 24 novembre 2003 era deceduto per dissezione aortica – shock cardiogeno;
che pertanto ella aveva chiesto la pensione di reversibilità, ritenendo dipendente
da causa di servizio l'infermità che aveva causato la morte del coniuge;
che
aveva allegato, a sostegno della propria pretesa, una relazione medico legale del
dott. di Reggio Calabria”. Persona_2
Il Tribunale ha altresì escluso la sussistenza di “condotte integranti illecito
penale, per le quali dovrebbe computarsi, ai sensi dell'art. 2947 co 3 c.c., la
prescrizione più lunga prevista per il reato”, sulla base delle conclusioni del c.t.u.,
secondo cui “tra la condotta del medico radiologo e l'evento infausto non
intercorre uno stretto rapporto di causalità”.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli attori soccombenti,
chiedendone l'integrale riforma, anche previa ammissione della prova testimoniale rigettata dal Tribunale, formulando le seguenti conclusioni:
a) accogliere tutte le domande eccezioni e difese proposte nel giudizio di prime cure e nello specifico, ritenere e dichiarare che il decesso del Sig. , Persona_1
dante causa degli attori, è stato causato da fatto e colpa esclusivi dei responsabili
Contr dell'Unità Sanitaria della per essi dalla stessa Controparte_4
per i motivi esposti nell'atto introduttivo del giudizio;
[...]
b) ritenere e dichiarare che gli attori hanno diritto al risarcimento dei danni,
distintamente per ciascuno di loro, quale persone singolarmente danneggiate e, conseguentemente condannare la al risarcimento di tutti i danni CP_3
patrimoniali e non patrimoniali, per i motivi esposti nell'atto introduttivo e come in detto specificati, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà determinata in esito al giudizio;
c) riformare la statuizione sulle spese.
4. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono l' “errata
valutazione del petitum” da parte del Tribunale, fondandosi la sentenza “su
presupposti del tutto diversi dall'oggetto del giudizio esaminato”. Ciò in quanto “il
Giudice di prime cure ha esaminato tutta la vicenda esposta ed ha deciso di
effettuare la valutazione del presente giudizio, con contemporanea collocazione
tempero- spaziale: un unicum con: 1) il giudizio della pensione privilegiata 2) il
procedimento penale 3) il risarcimento del danno da negligenza colpevole”.
In sostanza, la sentenza gravata viene censurata nella parte in cui ha dichiarato prescritta l'azione risarcitoria, errando sulla individuazione del dies a
quo, posto che, deducono gli appellanti, “giammai alla data di presentazione della
domanda di reversibilità (29.07.2004) la Sig. avrebbe potuto conoscere Pt_4
quanto è stato rilevato dal CTU incaricato dalla Procura di Reggio Calabria,
(settembre 2009) in esito all'esposto relativo al sequestro del fascicolo personale
del marito. Il giudizio della pensione privilegiata si fonda su presupposti diversi
e non certamente sul referto radiografico, la cui valutazione è stata, Per_3
, , bensì sull'insorgere della malattia connessa alle
[...] Persona_4
mansioni lavorative (macchinista) svolte dal dante causa”.
4.1 – A giudizio della Corte, il motivo di gravame è infondato.
4.2 – Va premesso in diritto che, come correttamente precisato dagli appellanti, ai sensi degli artt. 2947 e 2935 c.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, con la precisazione che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (da ultimo, Cass. 13 novembre
2024, n. 29328; Cass. 2018, n. 20882, secondo cui “il diritto al risarcimento del
danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o
colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale (non
essendo nel caso di specie ipotizzabili figure di reato) che decorre, a norma
dell'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo
determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia
si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può
essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo,
usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze
scientifiche”).
In particolare, il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario (Cass. 12 novembre 2024, n. 29140; Cass. 11 dicembre
2023, n. 34570, che fa riferimento al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica;
Cass. 9 luglio
2020, n. 14480, secondo cui nel caso di danni a decorso occulto, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, è indispensabile, oltre all'accertamento del momento in cui il paziente ha conseguito la semplice conoscenza della malattia, quello del momento il paziente medesimo abbia avuto anche la consapevolezza della causa della malattia;
Cass. SSUU civili, 29 gennaio 2021, n. 2146).
4.3 – Ciò posto, non risulta in atti (né dalle difese degli attori/appellanti) che vi sia stato un formale atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, l'individuazione del dies a quo della eccepita prescrizione va effettuata sulla base delle altre emergenze probatorie e, in particolare, della condotta degli appellanti in relazione a quanto da loro effettivamente percepito con riguardo alla possibilità di esercitare il loro diritto risarcitorio.
4.4 – Al riguardo, ritiene la Corte che colga nel segno la censura mossa alla sentenza gravata, laddove il Tribunale ricolleghi la conoscenza in capo ai deducenti della riconducibilità causale dell'evento mortale alla presentazione da parte della dell'istanza per la pensione privilegiata di reversibilità: ciò in Pt_4
quanto tale provvidenza presuppone (la percepita sussistenza di) una stretta correlazione tra la patologia insorta e l'attività lavorativa svolta dal dante causa,
che per il vero non ha nulla a che vedere con il diverso profilo – decisivo nella presente controversia – della conoscenza o conoscibilità della ipotizzata negligenza dei sanitari della in sede di visita medica del : in CP_3 Per_1
sostanza, la richiesta della pensione di reversibilità (fatta nel 2004) non sembra manifestare necessariamente la consapevolezza da parte delle ricorrenti della negligenza del personale sanitario che aveva svolto la visita, quanto della possibile correlazione tra l'insorgere della patologia con il tipo di lavoro svolto dal
de cuius.
4.5 – Tuttavia, ciò non comporta la fondatezza dell'appello, perché – come eccepito dall'appellata e comunque evidenziato dal Tribunale (v. pag., 5 della sentenza contestata) - dalla attenta lettura dell'atto di citazione in primo grado e,
quindi, dalla stessa prospettazione degli appellanti, emerge incontestabilmente che essi, in un periodo immediatamente successivo al decesso del de cuius,
hanno avuto la piena consapevolezza quanto meno di un presumibile profilo colposo in capo al datore di lavoro. Illuminante è il seguente passo della citazione: “a seguito del decesso (…) la moglie, dopo aver appreso dai medici
ospedalieri che la dissecazione aortica è una patologia a lenta evoluzione e la
stessa può facilmente evidenziarsi anche in una radiografia polmonare e,
pertanto, nella consapevolezza che il proprio marito avesse effettuato anche l'RX
Contr ai polmoni e ritenendo che se i responsabili del'Unità snitaria della nella
valutazione degli esami strumentali effettuati nel corso dell'ultima visita di idoneità
del proprio marito, avessero diligentemente operato, si sarebbero potuti
apprestare i rimedi del caso (NdR: il neretto è nella citazione), ha chiesto al
Procuratore della Repubblica di procedere al sequestro di tutto il fascicolo
personale del marito, presentando al contempo un esposto-denuncia”.
Peraltro, siffatta circostanza è confermata da quanto scritto nell'esposto in questione, datato 18 maggio 2007: “ho appreso che tale patologia non insorge
improvvisamente, ma è a lenta evoluzione e mi è stato riferito da specialisti
cardiologi che dalle visite di controllo periodiche e dagli esami radiografici
effettuati dall'Ente ferroviario ai propri dipendenti si poteva desumere con ampio
margine di certezza la dissecazione aortica (…)”.
4.6 - Ne consegue, a giudizio della Corte, che già da quei primi momenti gli attori, che hanno immediatamente avuto contezza della causa della morte del congiunto, hanno altresì avuto (dagli stessi medici ospedalieri: quindi, nel nosocomio ove è avvenuto l'esito mortale, e comunque da cardiologi consultati)
una sufficiente e “strutturata” conoscenza (o conoscibilità) della possibile incidenza causale di carenze nell'esame della RX in questione, tale da integrare i presupposti dell'art. 2935 c.c. E ciò a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa risarcitoria.
Sicché non può in alcun modo differirsi il dies a quo né alla data di presentazione del predetto esposto (2007) né alla formale conoscenza delle conclusioni del consulente di parte del P.M. (2009), dovendosi individuare quel termine iniziale, come detto, in data di poco successiva all'exitus mortale.
5. In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pure con una parzialmente diversa motivazione.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa (che può ritenersi indeterminato, stante la richiesta “aperta” di quantificazione del danno, e di complessità bassa, in relazione alla questione preliminare di merito) nella misura di € 8.469,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00,
fase di trattazione € 1.523,00 al minimo, stante l'attività effettivamente svolta,
fase decisoria € 3.470,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022.
7. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13,
co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge
24 dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 160/2022 R.G., sull'appello proposto da
, , , nella qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
di contro , avverso la sentenza del Persona_1 Controparte_1
Tribunale di Messina 27 settembre 2021, n. 952:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna gli appellanti in solido a pagare alla società appellata le spese di lite, liquidate in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)