Art. 3.
In relazione all'elevazione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario, i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie, gia' previsti o autorizzati per l'anno 1983, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo raggiungibile da ciascun dipendente superi quello precedentemente consentito. Per i dirigenti generali e qualifiche superiori, non compresi tra i destinatari dell' articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili nell'anno 1984 sara' stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario per l'anno medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
In relazione all'elevazione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario, i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie, gia' previsti o autorizzati per l'anno 1983, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo raggiungibile da ciascun dipendente superi quello precedentemente consentito. Per i dirigenti generali e qualifiche superiori, non compresi tra i destinatari dell' articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili nell'anno 1984 sara' stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario per l'anno medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.