Articolo 89 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 88Articolo 90
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
Art. 89. Disposizioni particolari 1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 , al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 .
2. E' consentita la tenuta di una contabilita' plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile , l' ((IVASS)) , con regolamento, puo' prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le societa' quotate.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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