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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/09/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 458/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 458/2022 R.G. promossa da nata ad [...] il [...], ivi residente in [...]
Francesco n.22, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Folco CodiceFiscale_1
Trabalza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, via Armellini n.1, in forza di procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato in via Armellini n.10, Controparte_1
C.F. che si difende personalmente a norma dell'art. 86 cpc;
CodiceFiscale_2
-Appellato=
e
Curatela dell'eredità giacente di nato a [...] il Persona_1
29.7.1942 e deceduto in QU il 3.1.2023, legalmente rappresentata dal curatore pagina 1 di 10 Avv. Celi Loredana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, via Cavour
n.14, in forza di provvedimento autorizzativo emesso dal G.T. di Terni il 29.11.2024;
-Appellata=
OGGETTO: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per l'appellato come alla comparsa di costituzione e risposta;
CP_1
CP_ Per parte appellata Curatela redità giacente di come alla Persona_1
comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
chiedeva – ed otteneva – dal Tribunale di Terni il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.821/2019, emesso in data 2.10.2019, con il quale veniva ingiunto a Parte_1
quale fideiussore del marito il pagamento di €.93.612,77, oltre Persona_1
interessi e spese legali, per prestazioni professionali svolte dal ricorrente in numerosi procedimenti civili in cui aveva assistito il dr. nell'arco di tempo 2010-2016. Per_1
Proponeva formale opposizione chiedendo la revoca / annullamento Parte_1
del decreto ingiuntivo n.821/2019 e, in via riconvenzionale gradata, di accertare che la fideiussione si era estinta ai sensi dell'art. 1956 o dell'art. 1957 cod. civile, oppure in virtù della prescrizione (art.2956 cod. civile) e che dunque nulla era dovuto dall'opponente; in caso di accoglimento delle pretese creditorie azionate dall'opposto chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo, vale a dire l'obbligato principale , per essere da questi tenuta indenne nell'eventualità di una Persona_1
condanna.
pagina 2 di 10 Si costituiva in giudizio che resisteva all'opposizione sostenendo che il Controparte_1
credito azionato fosse pienamente fondato, poiché il negozio di garanzia del 19.2.2014
non poteva qualificarsi come fideiussione omnibus, che non ricorrevano le ipotesi di cui agli artt. 1956 e 1957 cod. civile e che l'art. 2956 cod. civile non poteva trovare applicazione poiché l'eccezione proveniva da un soggetto diverso dal debitore principale e perché l'opponente aveva contestato il quantum debeatur.
In conformità di quanto sostenuto l'opposto concludeva per il rigetto integrale delle domande svolte dalla Parte_1
Con comparsa depositata il 23.9.2020 si costituiva in giudizio il terzo chiamato dr.
dichiarando di non aver proposto opposizione avverso la pretesa Persona_1
creditoria dell'Avv. -pretesa precedentemente confluita nel ricorso monitorio CP_1
accolto dal Tribunale di Terni col decreto ingiuntivo n.1069/2017, munito di formula esecutiva il 14.2.2018- per motivi personali, ma sostenendo di ritenere non dovuto l'importo oggetto del decreto ingiuntivo anche in ragione dei pagamenti intervenuti nel corso degli anni;
ciò posto il terzo chiamato concludeva perché fosse accertato l'effettivo rapporto dare-avere tra le parti.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Terni con sentenza n.503/2022 emessa il 15.6.2022 rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto, accertava il diritto della ad agire in regresso verso lo Parte_1
e condannava l'opponente al rimborso delle spese di lite sostenute dal Per_1 CP_1
Avverso tale sentenza ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
I) “Ha errato il Tribunale di Terni per non aver ritenuto decaduto l'avv.
[...]
dall'azione nei confronti del fideiussore per non aver agito nel riguardo del CP_1
debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione con la pagina 3 di 10 conseguente liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. – violazione degli
artt. 1957, 2957 e 2697 cc – 112 e 115 comma 1 cpc”.
Sostiene l'appellante che il primo giudice, dopo aver effettuato una corretta premessa
(vale a dire che aveva sottoscritto una fideiussione omnibus), era Parte_1
entrato in evidente contraddizione laddove aveva ritenuto che l'opponente non avesse dato prova della conclusione degli incarichi professionali, dal cui momento maturava il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civile;
tanto più che il fatto allegato dall'opponente, relativo alla conclusione delle pratiche, non era nemmeno in contestazione.
II) “In subordine ha errato il Tribunale per non aver ritenuto estinta la pretesa
creditoria dell'opposto per effetto della prescrizione presuntiva”.
Nell'atto di citazione l'opponente aveva sollevato, in via gradata, l'eccezione di prescrizione presuntiva, operante nella fattispecie e che prevede la prescrizione nel termine triennale per il compenso dei professionisti per l'opera prestata, giusta la disposizione di cui all'art. 2956 n.2 cod. civile. Sostiene l'appellante che, anche in questo caso, il primo giudice aveva “liquidato” la questione sulla base della “asserita mancata dimostrazione del dies a quo” reiterando l'erronea motivazione espressa in relazione al termine di decadenza dell'art. 1957 cod. civile.
III) “Terzo motivo: ha errato il Tribunale per non aver accertato l'entità del credito
garantito nonostante le contestazioni dell'opponente al riguardo”.
Il primo giudice ha utilizzato come elemento presuntivo dell'esistenza del credito garantito il giudicato di condanna ottenuto dal creditore nei confronti del debitore principale (il D.I. n.1069/2017 non opposto dallo , omettendo di considerare che Per_1
la risultava terza rispetto all'ingiunzione e che tutte le eccezioni svolte Parte_1
pagina 4 di 10 dall'opponente riguardo all'an avrebbero dovuto essere passate al vaglio, tenuto conto che il fideiussore può sollevare tutte le eccezioni spettanti al debitore principale.
IV “Il quarto motivo: ha errato il Tribunale per non aver ritenuto che il fideiussore
fosse liberato per l'attività ed il conseguente credito svolta dall'avvocato opposto
quando la situazione economica e patrimoniale del debitore era notevolmente
peggiorata ex art. 1956 c.c.”.
Afferma l'appellante che, dopo la stipula del contratto di fideiussione, le condizioni economico-patrimoniali dello avevano subito un notevole peggioramento e che il Per_1
giudice di prime cure, da un lato non aveva ammesso alcuna prova al riguardo della relativa eccezione proposta e, dall'altro, aveva ritenuto non provato il peggioramento.
In virtù delle censure svolte l'appellante ha chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, venissero accolte tutte le domande formulate innanzi al giudice di prime cure, quindi che venisse dichiarata estinta la fideiussione, in subordine accertata la prescrizione e comunque revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di risposta datata 12.12.23 si è costituito in giudizio che Controparte_1
ha contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni dell'appellante -affermando trattarsi di mere riproposizioni delle argomentazioni svolte in primo grado e già respinte dal Tribunale- ed ha chiesto che l'impugnazione venisse rigettata poiché priva di fondamento;
ha concluso quindi per la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata, con condanna della al rimborso delle spese di lite. Parte_1
Con ordinanza datata 16.1.23 la Corte ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e rigettato le istanze istruttorie dell'appellante.
L'appellato rimasto contumace, è deceduto nelle more del giudizio e Persona_1
pertanto il processo è stato dichiarato interrotto a norma dell'art.300 cpc.
pagina 5 di 10 La causa è stata dunque riassunta nei confronti della Curatela dell'eredità giacente di che, costituitasi con comparsa dell'8.12.2024, ha di fatto concluso Persona_1
rimettendosi a giustizia, non avendo rinvenuto “elementi utili per la ricostruzione della vicenda” oggetto del giudizio.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
23.1.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Osserva innanzitutto questa Corte che il primo giudice ha definito la questione del contratto di garanzia firmato dalla sostenendo che il titolo negoziale posto a Parte_1
fondamento della pretesa creditoria del debba qualificarsi come fideiussione CP_1
omnibus (cfr. pag.5 della sentenza appellata).
Orbene, tale affermazione non è stata contestata dalle parti;
ne deriva che va considerata come coperta dal giudicato la qualificazione della dichiarazione unilaterale datata
19.2.2014, a firma , in termini di fideiussione. Parte_1
L'approdo cui è pervenuto il giudice di prime cure non è, come ovvio, privo di conseguenze, dal momento che risulta applicabile al titolo giuridico posto a fondamento della pretesa creditoria del la disciplina relativa alla fideiussione e, quindi, la CP_1
norma di cui all'art.1957 cod. civile, secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore.
Il Tribunale di Terni ha rilevato che il diritto all'onorario professionale può essere fatto valere solo con la conclusione del giudizio in cui l'opera è stata svolta (Cass.
n.4595/2020) e che nel caso di prestazioni rese in più gradi di giudizio il momento in cui avviene la definizione della lite va identificato con la pubblicazione della sentenza non pagina 6 di 10 impugnabile che chiude definitivamente la controversia (Cass. n.18858/2018). Sostiene
inoltre il primo giudice che su cui gravava la prova del fatto estintivo Parte_1
eccepito, non ha allegato né dimostrato “se e quando le sentenze emesse all'esito dei
giudizi in cui l'avv. aveva prestato la sua attività professionale nell'interesse CP_1
del dr. erano passate in giudicato” (pag.8), onde non era stato dimostrato che il Per_1
creditore fosse incorso nel termine di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civile.
Col primo motivo di appello la ha censurato la tesi del giudice di prime cure Parte_1
e la critica effettivamente coglie nel segno.
Il diritto all'onorario professionale del è stato consacrato in un decreto CP_1
ingiuntivo proprio perché non era revocabile in dubbio che si fossero conclusi i giudizi in cui l'opera professionale era stata svolta e tale circostanza non è mai stata in contestazione.
La fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha richiamato la Parte_1
regola generale della postnumerazione del compenso del professionista -secondo cui la parcella deve essere pagata quando è compiuta la prestazione idonea al raggiungimento del risultato- ed ha indicato per ciascuna pratica (per la quale l'avv. chiedeva il CP_1
pagamento) i relativi provvedimenti giudiziali che avevano “concluso” il procedimento
(cfr. pagg.
6-8 dell'atto di citazione in opposizione al D.I. n.821/2019).
Come è noto, il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. 31.3.2021 n.8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Nel costituirsi in giudizio in primo grado (comparsa del 23.3.2020) l'Avv. non CP_1
ha contestato i fatti allegati dall'opponente, vale a dire che le pratiche per le quali aveva ingiunto il pagamento si erano concluse con i provvedimenti che l'opponente aveva indicato, né avrebbe potuto fare altrimenti, visto che se la prestazione idonea al pagina 7 di 10 raggiungimento del risultato non fosse stata portata a compimento i crediti professionali non sarebbero stati esigibili.
Orbene, in data 29.9.2017 l'odierno appellato aveva agito in sede monitoria nei confronti del debitore principale, motivo per cui la ha sostenuto che la fideiussione Parte_1
prestata fosse venuta meno –per decadenza, ex art. 1957 cod. civile- per tutte le parcelle relative agli incarichi che si erano conclusi entro il 29 marzo 2017.
Di contro aveva sostenuto l'opposto che la non aveva prestato una Parte_1
fideiussione (cfr. pagg.4 e seguenti della comparsa di risposta) e che il diritto al pagamento decorreva dall'ultima prestazione professionale (pag.13), trattandosi di incarichi collegati tra loro, ma entrambe le argomentazioni sono infondate, visto che la come sopra esposto, risulta aver firmato una fideiussione omnibus e che non Parte_1
si era trattato di una prestazione unitaria ma di singoli mandati conferiti per distinti procedimenti (la circostanza deve ritenersi pacifica).
Traendo le fila di quanto sopra esposto ritiene questa Corte che avendo l'appellante indicato la data di ultimazione di ciascun incarico ed eccepito -in qualità di fideiussore-
la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civile, facesse carico all'appellato l'onere di provare che i procedimenti non si erano conclusi, come sostenuto dall'opponente, con i provvedimenti elencati alle pagg.
6-8 dell'atto di citazione in opposizione.
Invero l'opposto non ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice, sicché la sentenza del primo giudice risulta aver invertito l'onere della prova laddove ha affermato che la non ha allegato, né dimostrato, la prova dei fatti estintivi ex art. 1957 Parte_1
cod. civile (cfr. pag.8 della sentenza appellata), data la non contestazione da parte del dell'elencazione effettuata dall'opponente. CP_1
Nello specifico è poi opportuno rilevare che la aveva dato atto che per due Parte_1
procedimenti (indicati alle lettere “f” ed “h” dell'atto di opposizione) era intervenuta la pagina 8 di 10 rinuncia al mandato il 10.3.2017, mentre il procedimento di esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Chieti, rubricato al n.141/2010 R.G. Es. Imm., non si era ancora concluso (lettera “p” dell'elencazione). Si tratta di tre procedimenti in cui la cessazione del rapporto professionale non può dirsi ancora intervenuta e, quindi, non può essere maturata alcuna decadenza, ma è altrettanto evidente che non risulta nemmeno maturato il diritto dell'avvocato al pagamento del compenso professionale.
In definitiva, nei procedimenti per i quali la aveva indicato nell'atto di Parte_1
citazione in opposizione la conclusione (lettere “ , pagg.6-8) Email_1
deve ritenersi maturata l'eccepita decadenza, mentre per i procedimenti indicati alle lettere “f-h-p” della detta citazione non risulta maturato il diritto dell'avvocato al pagamento del compenso professionale, non essendoci prova che si siano conclusi i giudizi in cui l'opera professionale è stata svolta.
Logica conclusione di quanto argomentato è che, in accoglimento del primo motivo di appello, l'opposizione proposta dalla debba essere accolta e revocato il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sostenute dalla seguono la Parte_1
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
Le spese di lite sostenute dalla Curatela dell'eredità giacente di Persona_1
vanno viceversa compensate, in assenza di una soccombenza sostanziale da far valere.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e della Curatela dell'eredità Parte_1 Controparte_1
giacente di in persona del suo curatore Avv. Celi Loredana, ed Persona_1
avverso la sentenza n.503/2022 emessa dal Tribunale di Terni 15.6.2022, contrariis
reiectis, così provvede: pagina 9 di 10 - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.821/2019 Trib. Terni);
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellante Controparte_1
che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in €.9.380,00 per compensi e, quanto al secondo grado di giudizio, in €.1.165,50 per anticipazioni ed €.14.317,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra la curatela dell'eredità giacente di e le altre parti. Persona_1
Così deciso in Perugia, lì 8 settembre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 458/2022 R.G. promossa da nata ad [...] il [...], ivi residente in [...]
Francesco n.22, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Folco CodiceFiscale_1
Trabalza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, via Armellini n.1, in forza di procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato in via Armellini n.10, Controparte_1
C.F. che si difende personalmente a norma dell'art. 86 cpc;
CodiceFiscale_2
-Appellato=
e
Curatela dell'eredità giacente di nato a [...] il Persona_1
29.7.1942 e deceduto in QU il 3.1.2023, legalmente rappresentata dal curatore pagina 1 di 10 Avv. Celi Loredana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, via Cavour
n.14, in forza di provvedimento autorizzativo emesso dal G.T. di Terni il 29.11.2024;
-Appellata=
OGGETTO: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per l'appellato come alla comparsa di costituzione e risposta;
CP_1
CP_ Per parte appellata Curatela redità giacente di come alla Persona_1
comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
chiedeva – ed otteneva – dal Tribunale di Terni il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.821/2019, emesso in data 2.10.2019, con il quale veniva ingiunto a Parte_1
quale fideiussore del marito il pagamento di €.93.612,77, oltre Persona_1
interessi e spese legali, per prestazioni professionali svolte dal ricorrente in numerosi procedimenti civili in cui aveva assistito il dr. nell'arco di tempo 2010-2016. Per_1
Proponeva formale opposizione chiedendo la revoca / annullamento Parte_1
del decreto ingiuntivo n.821/2019 e, in via riconvenzionale gradata, di accertare che la fideiussione si era estinta ai sensi dell'art. 1956 o dell'art. 1957 cod. civile, oppure in virtù della prescrizione (art.2956 cod. civile) e che dunque nulla era dovuto dall'opponente; in caso di accoglimento delle pretese creditorie azionate dall'opposto chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo, vale a dire l'obbligato principale , per essere da questi tenuta indenne nell'eventualità di una Persona_1
condanna.
pagina 2 di 10 Si costituiva in giudizio che resisteva all'opposizione sostenendo che il Controparte_1
credito azionato fosse pienamente fondato, poiché il negozio di garanzia del 19.2.2014
non poteva qualificarsi come fideiussione omnibus, che non ricorrevano le ipotesi di cui agli artt. 1956 e 1957 cod. civile e che l'art. 2956 cod. civile non poteva trovare applicazione poiché l'eccezione proveniva da un soggetto diverso dal debitore principale e perché l'opponente aveva contestato il quantum debeatur.
In conformità di quanto sostenuto l'opposto concludeva per il rigetto integrale delle domande svolte dalla Parte_1
Con comparsa depositata il 23.9.2020 si costituiva in giudizio il terzo chiamato dr.
dichiarando di non aver proposto opposizione avverso la pretesa Persona_1
creditoria dell'Avv. -pretesa precedentemente confluita nel ricorso monitorio CP_1
accolto dal Tribunale di Terni col decreto ingiuntivo n.1069/2017, munito di formula esecutiva il 14.2.2018- per motivi personali, ma sostenendo di ritenere non dovuto l'importo oggetto del decreto ingiuntivo anche in ragione dei pagamenti intervenuti nel corso degli anni;
ciò posto il terzo chiamato concludeva perché fosse accertato l'effettivo rapporto dare-avere tra le parti.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Terni con sentenza n.503/2022 emessa il 15.6.2022 rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto, accertava il diritto della ad agire in regresso verso lo Parte_1
e condannava l'opponente al rimborso delle spese di lite sostenute dal Per_1 CP_1
Avverso tale sentenza ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
I) “Ha errato il Tribunale di Terni per non aver ritenuto decaduto l'avv.
[...]
dall'azione nei confronti del fideiussore per non aver agito nel riguardo del CP_1
debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione con la pagina 3 di 10 conseguente liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. – violazione degli
artt. 1957, 2957 e 2697 cc – 112 e 115 comma 1 cpc”.
Sostiene l'appellante che il primo giudice, dopo aver effettuato una corretta premessa
(vale a dire che aveva sottoscritto una fideiussione omnibus), era Parte_1
entrato in evidente contraddizione laddove aveva ritenuto che l'opponente non avesse dato prova della conclusione degli incarichi professionali, dal cui momento maturava il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civile;
tanto più che il fatto allegato dall'opponente, relativo alla conclusione delle pratiche, non era nemmeno in contestazione.
II) “In subordine ha errato il Tribunale per non aver ritenuto estinta la pretesa
creditoria dell'opposto per effetto della prescrizione presuntiva”.
Nell'atto di citazione l'opponente aveva sollevato, in via gradata, l'eccezione di prescrizione presuntiva, operante nella fattispecie e che prevede la prescrizione nel termine triennale per il compenso dei professionisti per l'opera prestata, giusta la disposizione di cui all'art. 2956 n.2 cod. civile. Sostiene l'appellante che, anche in questo caso, il primo giudice aveva “liquidato” la questione sulla base della “asserita mancata dimostrazione del dies a quo” reiterando l'erronea motivazione espressa in relazione al termine di decadenza dell'art. 1957 cod. civile.
III) “Terzo motivo: ha errato il Tribunale per non aver accertato l'entità del credito
garantito nonostante le contestazioni dell'opponente al riguardo”.
Il primo giudice ha utilizzato come elemento presuntivo dell'esistenza del credito garantito il giudicato di condanna ottenuto dal creditore nei confronti del debitore principale (il D.I. n.1069/2017 non opposto dallo , omettendo di considerare che Per_1
la risultava terza rispetto all'ingiunzione e che tutte le eccezioni svolte Parte_1
pagina 4 di 10 dall'opponente riguardo all'an avrebbero dovuto essere passate al vaglio, tenuto conto che il fideiussore può sollevare tutte le eccezioni spettanti al debitore principale.
IV “Il quarto motivo: ha errato il Tribunale per non aver ritenuto che il fideiussore
fosse liberato per l'attività ed il conseguente credito svolta dall'avvocato opposto
quando la situazione economica e patrimoniale del debitore era notevolmente
peggiorata ex art. 1956 c.c.”.
Afferma l'appellante che, dopo la stipula del contratto di fideiussione, le condizioni economico-patrimoniali dello avevano subito un notevole peggioramento e che il Per_1
giudice di prime cure, da un lato non aveva ammesso alcuna prova al riguardo della relativa eccezione proposta e, dall'altro, aveva ritenuto non provato il peggioramento.
In virtù delle censure svolte l'appellante ha chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, venissero accolte tutte le domande formulate innanzi al giudice di prime cure, quindi che venisse dichiarata estinta la fideiussione, in subordine accertata la prescrizione e comunque revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di risposta datata 12.12.23 si è costituito in giudizio che Controparte_1
ha contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni dell'appellante -affermando trattarsi di mere riproposizioni delle argomentazioni svolte in primo grado e già respinte dal Tribunale- ed ha chiesto che l'impugnazione venisse rigettata poiché priva di fondamento;
ha concluso quindi per la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata, con condanna della al rimborso delle spese di lite. Parte_1
Con ordinanza datata 16.1.23 la Corte ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e rigettato le istanze istruttorie dell'appellante.
L'appellato rimasto contumace, è deceduto nelle more del giudizio e Persona_1
pertanto il processo è stato dichiarato interrotto a norma dell'art.300 cpc.
pagina 5 di 10 La causa è stata dunque riassunta nei confronti della Curatela dell'eredità giacente di che, costituitasi con comparsa dell'8.12.2024, ha di fatto concluso Persona_1
rimettendosi a giustizia, non avendo rinvenuto “elementi utili per la ricostruzione della vicenda” oggetto del giudizio.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
23.1.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Osserva innanzitutto questa Corte che il primo giudice ha definito la questione del contratto di garanzia firmato dalla sostenendo che il titolo negoziale posto a Parte_1
fondamento della pretesa creditoria del debba qualificarsi come fideiussione CP_1
omnibus (cfr. pag.5 della sentenza appellata).
Orbene, tale affermazione non è stata contestata dalle parti;
ne deriva che va considerata come coperta dal giudicato la qualificazione della dichiarazione unilaterale datata
19.2.2014, a firma , in termini di fideiussione. Parte_1
L'approdo cui è pervenuto il giudice di prime cure non è, come ovvio, privo di conseguenze, dal momento che risulta applicabile al titolo giuridico posto a fondamento della pretesa creditoria del la disciplina relativa alla fideiussione e, quindi, la CP_1
norma di cui all'art.1957 cod. civile, secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore.
Il Tribunale di Terni ha rilevato che il diritto all'onorario professionale può essere fatto valere solo con la conclusione del giudizio in cui l'opera è stata svolta (Cass.
n.4595/2020) e che nel caso di prestazioni rese in più gradi di giudizio il momento in cui avviene la definizione della lite va identificato con la pubblicazione della sentenza non pagina 6 di 10 impugnabile che chiude definitivamente la controversia (Cass. n.18858/2018). Sostiene
inoltre il primo giudice che su cui gravava la prova del fatto estintivo Parte_1
eccepito, non ha allegato né dimostrato “se e quando le sentenze emesse all'esito dei
giudizi in cui l'avv. aveva prestato la sua attività professionale nell'interesse CP_1
del dr. erano passate in giudicato” (pag.8), onde non era stato dimostrato che il Per_1
creditore fosse incorso nel termine di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civile.
Col primo motivo di appello la ha censurato la tesi del giudice di prime cure Parte_1
e la critica effettivamente coglie nel segno.
Il diritto all'onorario professionale del è stato consacrato in un decreto CP_1
ingiuntivo proprio perché non era revocabile in dubbio che si fossero conclusi i giudizi in cui l'opera professionale era stata svolta e tale circostanza non è mai stata in contestazione.
La fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha richiamato la Parte_1
regola generale della postnumerazione del compenso del professionista -secondo cui la parcella deve essere pagata quando è compiuta la prestazione idonea al raggiungimento del risultato- ed ha indicato per ciascuna pratica (per la quale l'avv. chiedeva il CP_1
pagamento) i relativi provvedimenti giudiziali che avevano “concluso” il procedimento
(cfr. pagg.
6-8 dell'atto di citazione in opposizione al D.I. n.821/2019).
Come è noto, il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. 31.3.2021 n.8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Nel costituirsi in giudizio in primo grado (comparsa del 23.3.2020) l'Avv. non CP_1
ha contestato i fatti allegati dall'opponente, vale a dire che le pratiche per le quali aveva ingiunto il pagamento si erano concluse con i provvedimenti che l'opponente aveva indicato, né avrebbe potuto fare altrimenti, visto che se la prestazione idonea al pagina 7 di 10 raggiungimento del risultato non fosse stata portata a compimento i crediti professionali non sarebbero stati esigibili.
Orbene, in data 29.9.2017 l'odierno appellato aveva agito in sede monitoria nei confronti del debitore principale, motivo per cui la ha sostenuto che la fideiussione Parte_1
prestata fosse venuta meno –per decadenza, ex art. 1957 cod. civile- per tutte le parcelle relative agli incarichi che si erano conclusi entro il 29 marzo 2017.
Di contro aveva sostenuto l'opposto che la non aveva prestato una Parte_1
fideiussione (cfr. pagg.4 e seguenti della comparsa di risposta) e che il diritto al pagamento decorreva dall'ultima prestazione professionale (pag.13), trattandosi di incarichi collegati tra loro, ma entrambe le argomentazioni sono infondate, visto che la come sopra esposto, risulta aver firmato una fideiussione omnibus e che non Parte_1
si era trattato di una prestazione unitaria ma di singoli mandati conferiti per distinti procedimenti (la circostanza deve ritenersi pacifica).
Traendo le fila di quanto sopra esposto ritiene questa Corte che avendo l'appellante indicato la data di ultimazione di ciascun incarico ed eccepito -in qualità di fideiussore-
la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civile, facesse carico all'appellato l'onere di provare che i procedimenti non si erano conclusi, come sostenuto dall'opponente, con i provvedimenti elencati alle pagg.
6-8 dell'atto di citazione in opposizione.
Invero l'opposto non ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice, sicché la sentenza del primo giudice risulta aver invertito l'onere della prova laddove ha affermato che la non ha allegato, né dimostrato, la prova dei fatti estintivi ex art. 1957 Parte_1
cod. civile (cfr. pag.8 della sentenza appellata), data la non contestazione da parte del dell'elencazione effettuata dall'opponente. CP_1
Nello specifico è poi opportuno rilevare che la aveva dato atto che per due Parte_1
procedimenti (indicati alle lettere “f” ed “h” dell'atto di opposizione) era intervenuta la pagina 8 di 10 rinuncia al mandato il 10.3.2017, mentre il procedimento di esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Chieti, rubricato al n.141/2010 R.G. Es. Imm., non si era ancora concluso (lettera “p” dell'elencazione). Si tratta di tre procedimenti in cui la cessazione del rapporto professionale non può dirsi ancora intervenuta e, quindi, non può essere maturata alcuna decadenza, ma è altrettanto evidente che non risulta nemmeno maturato il diritto dell'avvocato al pagamento del compenso professionale.
In definitiva, nei procedimenti per i quali la aveva indicato nell'atto di Parte_1
citazione in opposizione la conclusione (lettere “ , pagg.6-8) Email_1
deve ritenersi maturata l'eccepita decadenza, mentre per i procedimenti indicati alle lettere “f-h-p” della detta citazione non risulta maturato il diritto dell'avvocato al pagamento del compenso professionale, non essendoci prova che si siano conclusi i giudizi in cui l'opera professionale è stata svolta.
Logica conclusione di quanto argomentato è che, in accoglimento del primo motivo di appello, l'opposizione proposta dalla debba essere accolta e revocato il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sostenute dalla seguono la Parte_1
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
Le spese di lite sostenute dalla Curatela dell'eredità giacente di Persona_1
vanno viceversa compensate, in assenza di una soccombenza sostanziale da far valere.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e della Curatela dell'eredità Parte_1 Controparte_1
giacente di in persona del suo curatore Avv. Celi Loredana, ed Persona_1
avverso la sentenza n.503/2022 emessa dal Tribunale di Terni 15.6.2022, contrariis
reiectis, così provvede: pagina 9 di 10 - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.821/2019 Trib. Terni);
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellante Controparte_1
che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in €.9.380,00 per compensi e, quanto al secondo grado di giudizio, in €.1.165,50 per anticipazioni ed €.14.317,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra la curatela dell'eredità giacente di e le altre parti. Persona_1
Così deciso in Perugia, lì 8 settembre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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