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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 4905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4905 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Chiara Campagner Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 690/2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BAZZANI MATTEO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIA MANZONI 12 20121 MILANO
ATTORE contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. AQUARO GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in C.SO CAVOUR, 44 37100 VERONA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
in via principale pagina 1 di 20 accertare e dichiarare che la convenuta è responsabile del compimento CP_1 degli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., come meglio dettagliati nella narrativa del presente atto e dell'Atto di Citazione;
e per l'effetto: condannare a corrispondere all'attrice la somma complessiva di Euro CP_1
1.379.948,62, a titolo di risarcimento del danno alla stessa cagionato per effetto dei suddetti illeciti anticoncorrenziali, salva sua differente - maggiore o minore - rivalutato e gli ulteriori danni ex art. 1224, co. 2, c.c.; inibire alla Convenuta la prosecuzione delle denunciate attività anticoncorrenziali, con pubblicazione dell'emananda sentenza su uno o più giornali ovvero con adozione di qualsivoglia altro provvedimento ritenuto opportuno ai fini dell'eliminazione degli effetti degli illeciti anticoncorrenziali.
In ogni caso,
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria, come da foglio di precisazione delle conclusioni.
Per parte convenuta:
Nel merito: respingere tutte le domande svolte dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in atti.
In ogni caso: con integrale vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali nella misura del 15%,
C.P.A., IVA e accessori tutti come per legge.
In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione (già , società Parte_1 CP_2 che si occupa dello sviluppo di macchine per la climatizzazione, la refrigerazione industriale e il trattamento dell'aria altamente specializzate e “customizzate”, con pagina 2 di 20 sede legale e stabilimento siti in Isola della Scala, deduceva che la società convenuta società del , avente ad oggetto lo svolgimento CP_1 CP_3 di attività di progettazione, sviluppo e produzione di unità e soluzioni integrate per il trattamento dell'aria, con sede anch'essa in Isola Della Scala, avesse posto in essere, a decorrere dai primi mesi del 2019, un'illecita attività di storno dei propri dipendenti, in particolare di quelli che, all'interno dell'organigramma aziendale, rivestivano una posizione chiave, con modalità integranti illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 n. 3) cc. Deduceva che i dipendenti stornati erano stati nello specifico , con mansioni di magazziniere, , Testimone_1 Tes_2 responsabile delle vendite estere, in forze presso l'attrice da 13 anni;
Tes_3
tecnico dell'ufficio industrializzazione, adibito allo sviluppo attraverso
[...]
CAD e CAD 3D dei disegni dei componenti meccanici ed elettrici della distinta base della macchina, completi di quote e tolleranze ai fini della loro realizzazione, dipendente dell'attrice da 15 anni;
tecnico dell'area prevendita Testimone_4 commerciale, deputato allo sviluppo del preventivo tecnico (disegno di massima della macchina, della scheda tecnica a definizione del prezzo lordo), dipendente da
13 anni;
ed infine, responsabile dell'ufficio tecnico, anch'egli Tes_5 dipendente di da 13 anni. Deduceva di essere stata privata, a causa del Pt_1 passaggio, improvviso e contestuale, di detti dipendenti a dell'intera CP_1 filiera di risorse umane funzionali alla vendita, allo sviluppo e alla realizzazione dei macchinari della società sul mercato estero. Deduceva che la fuoriuscita di detti dipendenti, oltre ad aver creato grave preoccupazione tra la forza lavoro rimasta, aveva determinato la disarticolazione dell'organizzazione interna della società, che era stata superata solo con l'impiego di tempo e di notevoli costi, attraverso nuove assunzioni e attraverso una serie di “rotazioni interne” anche al Gruppo Vortice.
Deduceva che la società non era stata in grado per alcune settimane di evadere le richieste di preventivi inoltrate dalla clientela (a cui prima era addetto il , Tes_4 con conseguente perdita di possibili ordini e fatturato. Deduceva che aveva CP_1 inoltre tentato di sviare anche agenti Vortice, quali in particolare, e Persona_1
che erano stati invitati a valutare una possibile collaborazione con Persona_2
pagina 3 di 20 Deduceva che era emerso che in data 10/8/2019 il già alle CP_1 Tes_4 dipendenze di avesse eseguito un accesso non autorizzato al software CP_1 sviluppato da ed utilizzato dall'attrice per la gestione della sua attività, ad CP_4 una settimana dal rilascio degli aggiornamenti, venendo così in possesso di una serie di informazioni, quali il know how aziendale riguardante la tipologia di componenti e i relativi costi e le regole di montaggio e fabbricazione dei prodotti e che la stessa convenuta si fosse poi rivolta alla softwarehouse al fine di CP_4 sviluppare un proprio software, così sfruttando le conoscenze acquisite in materia da Affermava l'attrice che a seguito dello storno dei dipendenti Testimone_4 alcuni clienti avevano significativamente ridotto e in taluni casi completamente azzerato il fatturato, quali: Easy Airconditioning Ltd, TE BV, TE
GmbH, BO-AIR luchtbehandeling, HR Co, N.A.Sophocleus, AC
Refrigeration, Movi Construct, Stratoco, Clima Tech, Dpack, Schlaflki, Aico
Group, Majdalani, e Artum.
Deduceva, in particolare, di aver concluso con il cliente Easy Airconditioning Ltd.
(“EasyAir) un contratto di distribuzione nel Regno Unito, che prevedeva il raggiungimento di un fatturato annuo minimo pari, il primo anno, a Euro
700.000,00 e che, pur non avendo mai raggiunto detta soglia nei primi mesi del
2019, il fatturato di EasyAir si era attestato su circa Euro 110.000,00, con interruzione totale di qualsivoglia nuovo ordine di centrali di trattamento aria a partire da maggio 2019, contestualmente al trasferimento di a Tes_2 CP_1
Deduceva ancora che il cliente TE aveva completamente azzerato il fatturato nel 2019 avendo iniziato a rifornirsi esclusivamente da che il cliente CP_1
TE era stato certamente contattato e indotto ad acquistare i prodotti di CP_1 che il cliente olandese BO-AIR aveva iniziato ad acquistare da che il CP_1 cliente iraniano HR aveva effettuato, tra marzo e aprile 2020, un ordine a per un numero di macchine pari a quelle di un'offerta fatta da CP_1 [...]
Parte_1
Deduceva quindi che avesse posto in essere una serie di condotte illecite CP_1 anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cc, quali (i) lo storno (e il tentativo di pagina 4 di 20 storno) di dipendenti e di agenti di caratterizzato dall'animus Parte_1 nocendi, attesa la volontà di di appropriarsi, attraverso detti dipendenti, del CP_1 metodo di lavoro e dell'ambito operativo della concorrente con Parte_1 perseguimento del risultato di ottenere un vantaggio competitivo a danno di quest'ultima; (ii) l'illecita sottrazione del know how dell'attrice, anche tramite l'accesso abusivo al software da parte del e (iii) lo sviamento della Tes_4 clientela grazie alle informazioni riservate di di cui era Parte_1 CP_1 venuta in possesso e da questa illegittimamente utilizzate per stornare una parte della clientela di Deduceva di aver subito ingenti danni quale Parte_1 conseguenza diretta degli illeciti di chiedendo sia tutela risarcitoria, sia CP_1 pronuncia di inibitoria alla convenuta dalla prosecuzione delle denunciate attività.
Si è costituita in giudizio deducendo che parte attrice pretendesse di CP_1 mascherare dietro ad un inesistente illecito concorrenziale il fallimento di una fase imprenditoriale risalente già al 2015, da considerarsi la causa dell'emorragia di dipendenti e di clienti lamentata in atto di citazione. Deduceva che dall'analisi dei bilanci e delle relazioni sulla gestione relativi agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 si potesse evincere che il risultato d'esercizio netto fosse sempre stato negativo, avendo l'attrice (già conseguito perdite di rilevante entità, tanto da CP_2 trovarsi in una situazione di eccessivo squilibrio economico e di non essere in grado di coprire i costi con i ricavi. Deduceva, quindi, che nel periodo 2015 - 2018 la società avesse conseguito risultati economici negativi che avevano intaccato il patrimonio netto, tanto da necessitare di una ricapitalizzazione e del supporto finanziario da parte del Gruppo Vortice non essendo in grado di garantire autonomamente, se non con il supporto del Gruppo stesso, la continuità aziendale.
Deduceva che tale era il contesto economico finanziario di grave crisi nel cui ambito erano maturate le ragioni che avevano portato i dipendenti , CP_5
e a dimettersi e a candidarsi spontaneamente a Tes_4 Per_3 Per_4 Tes_2
con la volontà di trovare una nuova e più soddisfacente posizione CP_1 lavorativa. Deduceva che nello stesso periodo diversi lavoratori di avevano CP_2 lasciato la società trovando collocazione in diverse realtà che nulla avevano a che pagina 5 di 20 vedere con Contestava la sussistenza di qualsivoglia animus nocendi in CP_1 capo a rilevando che l'assunzione dei dipendenti e l'aver preso contatti con CP_1 alcuni agenti di (oltre che con altri agenti che collaboravano con imprese Pt_1 concorrenti) rientrasse nell'ambito del nuovo piano commerciale, volto a consolidare la propria presenza sul mercato nazionale ed estero, facendo poi rilevare che tra le nuove agenzie con cui aveva instaurato una collaborazione non ne figurasse alcuna che avesse avuto precedentemente rapporti con . Pt_1
Contestava la circostanza per cui il avesse abusivamente effettuato Tes_4
l'accesso al software dell'attrice deducendo inoltre che lo stesso in data 10/08/2019 si trovava in ferie e non era pertanto presente in azienda. Deduceva inoltre di aver preso contatto con i principali fornitori di software avendo necessità di migliorare il proprio software di gestione e di aver scelto di accettare l'offerta di , avendo CP_4 già in uso all'interno del il software fornito da Unilab, anche in CP_3 ragione della necessità di diversificazione attesa l'esigenza di garantire la continuità della fornitura e del servizio e di non rendere le attività del CP_3 dipendente da un unico fornitore. Contestava la sussistenza del nesso di casualità tra l'asserito storno dei dipendenti e il danno lamentato sia con riferimento al danno emergente individuato nei costi sostenuti per la ricerca di nuovo personale in sostituzione di quello dimessosi e nei costi sostenuti per mantenere i livelli di produzione nonostante la riduzione del personale, sia con riferimento al lucro cessante derivante dalla perdita di clientela, rilevando che la perdita di alcuni clienti da parte di non potesse essere addebitata a essendo stata una Pt_1 CP_1 decisione dei clienti medesimi quella di seguire in la signora , con la CP_1 Tes_2 quale collaboravano da anni. Deduceva inoltre come la scelta di alcuni clienti di abbandonare l'attrice e di instaurare un nuovo rapporto con la convenuta fosse dipesa dalla incapacità gestionale dell'attrice medesima, lamentata da alcuni clienti.
***
Parte attrice lamenta la condotta concorrenziale illecita ai sensi dell'art. 2598 n. 3) cc realizzata da (i) attraverso lo storno di alcuni dipendenti strategici, aventi CP_1 un ruolo chiave nella fase della produzione e della commercializzazione dei pagina 6 di 20 prodotti sul mercato estero e attraverso il tentativo di storno di tre agenti;
(ii) lo sviamento della clientela;
(iii) la sottrazione di informazioni aziendali riservate.
(i) Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente (animus nocendi), disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito (Cass.
17 febbraio 2020, n. 3865; cfr. pure: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31203; Cass. 23 maggio 2008, n. 13424; Cass. 22 luglio 2004, n. 13658; Cass. 3 luglio 1996, n.
6079).
Attesa l'esigenza di salvaguardare sia il diritto al lavoro e alla sua adeguata remunerazione (artt. 4 e 36 Cost.), sia il diritto alla libera iniziativa imprenditoriale
(art. 41 Cost.), la mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica
(cfr., in particolare, la cit. Cass. 17 febbraio 2020, n. 3865). La condotta del concorrente non è, pertanto, di per sé censurabile quando questi agisca con il semplice obiettivo di recare a sé un vantaggio competitivo, ma solo quando agisca con il proposito supposto di procurare un danno eccedente il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita dei dipendenti o collaboratori in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa, ove si traduca in comportamenti obiettivamente contrassegnati dall'attitudine a disarticolare con modi scorretti l'altrui attività imprenditoriale. Dunque, mentre non può considerarsi intrinsecamente contraria alla correttezza professionale la condotta dell'imprenditore che si adoperi perché il lavoratore dell'impresa concorrente si trasferisca alle proprie dipendenze, deve reputarsi illecita, in quanto contraria alla pagina 7 di 20 nominata correttezza, l'attività che, attraverso lo storno, risulti deliberatamente preordinata a danneggiare l'altrui azienda.
All'accertamento dell'animus nocendi si procede (in mancanza di prova diretta di tale animus) con criterio solitamente indiziario su base oggettiva, ossia attraverso un'indagine di fatto della sussistenza di una serie di elementi indicativi dell'antigiuridicità del comportamento, che vengono tradizionalmente rinvenuti dalla giurisprudenza nelle modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato;
nella quantità e nella qualità del personale stornato, nella sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente;
nelle difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e nei metodi adottati per indurre i dipendenti o collaboratori a passare all'impresa concorrente.
Tanto premesso, è pacifico che in un lasso di tempo che va da novembre 2018 a marzo 2019 abbiano rassegnato le proprie dimissioni da cinque Parte_1 dipendenti. Nello specifico:
- , assunto a tempo indeterminato dal 2/12/2013 con Testimone_1 qualifica di magazzinieri rassegnava le dimissioni in data 5/11/2018 (doc.
10 attore);
- , assunta a tempo indeterminato a far data dal 2/1/2006 Tes_2 rassegnava le proprie dimissioni in data 15/2/2019 con decorrenza dall'1/5/2019 (doc. 11);
- assunto a tempo indeterminato a far data dall'1/9/2004 Testimone_3 rassegnava le priorie dimissioni in data 18/2/2019 con decorrenza dall'1/5/2019 (doc. 12);
- assunto a far data dal 2/7/2007 rassegnava le dimissioni Testimone_4 in data 26/3/2019 con decorrenza dall'1/5/2019 (doc. 13);
- infine assunto a tempo indeterminato da far data dal 18/9/2006 Tes_5 rassegnava le dimissioni in data 7/3/2019 con decorrenza dall'1/6/2019.
Altrettanto pacifico è poi il fatto che detti lavoratori, una volta terminato il periodo di preavviso, siano passati alle dipendenze di CP_1
pagina 8 di 20 Deduce parte attrice (e al riguardo dimette schema dell'organico della società in forze nel periodo 2012 – 2019, doc. 14 ter) che detti lavoratori rivestissero un ruolo chiave all'interno dell'organigramma aziendale, sia rispetto al settore della produzione, sia nel settore commerciale (alcun riferimento viene fatto dall'attrice al dipendente che non viene menzionato tra i “dipendenti Testimone_1 strategici”).
Deduce in particolare che fosse il responsabile dell'ufficio tecnico;
che Tes_5 fosse tecnico dell'area prevendita commerciale adibito all'attività Testimone_4 di sviluppo del preventivo tecnico e che quale tecnico adibito Testimone_3 all'ufficio industrializzazione, si occupasse di sviluppare i disegni dei componenti meccanici ed elettrici della distinta base della macchina completi di quote e tolleranze, una volta ricevuti dal cliente i disegni e le schede esecutive firmate per accettazione. Deduce infine che era responsabile dell'area vendite Tes_2 export e in quanto tale si occupava di tutte le attività di gestione del rapporto commerciale con il cliente o potenziale tale ai fini della definizione dell'offerta e della predisposizione del preventivo tecnico e commerciale.
Dalle deposizioni testimoniali assunte è emerso che effettivamente
[...] fosse addetto alla preventivazione e curasse i preventivi per la clientela Tes_4 italiana a supporto di il quale era responsabile commerciale per il Persona_5 mercato italiano (teste teste e interpello del legale rappresentante Tes_4 Tes_3
; che fosse adibito all'ufficio tecnico Testimone_6 Testimone_3 limitatamente al mercato italiano (si veda quanto dichiarato dallo stesso e Tes_3 nell'interpello da e che si occupasse “della industrializzazione Testimone_6 dei disegni progettuali delle macchine di produzione dell'attrice” (teste e Tes_4 che fosse responsabile delle vendite estero. Mentre, per quanto Tes_2 riguarda nessuno dei testi escussi ha confermato che fosse il Tes_5 responsabile dell'ufficio tecnico, essendo invece emerso che egli fosse impiegato presso l'ufficio tecnico commerciale – sottoposto a e - con mansioni di Per_5 Tes_2 disegnatore (come dichiarato dallo stesso e da . Tes_5 Tes_3
Emerge, quindi, il dato oggettivo, allegato da parte attrice, per cui detti dipendenti pagina 9 di 20 ricoprissero ruoli pertinenti alla intera filiera che va dalla preventivazione alle vendita delle macchine di produzione , sebbene con ruoli afferenti, per Pt_1 taluni, al mercato interno (ad esempio curava la predisposizione dei Tes_4 preventivi solo per la clientela italiana e sempre limitatamente al mercato Tes_3 italiano, si occupava di “industrializzare” i disegni apponendo quote e tolleranze ecc) e, per altri, all'export (quali , responsabile delle vendite estere). Tes_2
Dall'istruttoria svolta non sono però emersi elementi che facciano propendere per l'infungibilità dei ruoli e per l'esclusività delle mansioni svolte dai dipendenti passati a ed anzi dai documenti in atti (visura doc. 1 attrice) risulta che nel CP_1
2019 avesse all'attivo una media di 61 dipendenti e, dunque, un ampio Pt_1 organico, rispetto al quale non è stata dimostrata – ma nemmeno allegata -
l'esclusività e l'unicità dei ruoli.
Ciononostante è presumibile ritenere che il passaggio di quattro dipendenti - di cui uno addetto ai disegni tecnici ( , uno alla preventivazione ( , uno alla Tes_5 Tes_4
“industrializzazione” ( ed infine la , unica responsabile delle vendite Tes_3 Tes_2 estere - abbia comportato una disarticolazione dell'organizzazione lavorativa interna all'attrice. Il dato risulta dimostrato dalla necessità per di Pt_1 provvedere a coprire le mansioni svolte dai detti dipendenti, come si evince da quanto dichiarato di direttore generale dall'attrice, secondo il Testimone_7 quale “per colmare i ruoli rimasti vacanti a seguito delle dimissioni, si provvide ad impiegare in dipendenti che svolgevano la loro attività per Parte_1
, società del gruppo. Per rimpiazzare che aveva mansioni di Pt_1 Tes_2 export manager per l'area estera, venne impiegato il sig. che Parte_2 prestava la sua attività lavorativa presso . Il signor che Pt_1 Testimone_8 già svolgeva le sue mansioni in presso l'ufficio tecnico e che era Parte_1 il braccio destro di venne reimpiegato assegnandogli le mansioni del Tes_5 dimissionario …. a seguito delle dimissioni di il rapporto di Testimone_3 consulenza esterna già in essere con certa D & D Service snc, per la progettazione
e lo sviluppo delle macchine di produzione Vortice Industrial, venne intensificato”.
Tuttavia, pur risultando che il passaggio dei dipendenti a abbia creato CP_1
pagina 10 di 20 difficoltà organizzative a , dalla stessa prontamente superate attraverso una Pt_1 riorganizzazione interna e l'utilizzo di risorse esterne, non sono emersi elementi tali da far ritenere che alla base del passaggio di detti lavoratori vi fosse la volontà di di nuocere alla concorrente, disarticolandone il team di lavoro, al fine di CP_1 procurarsi un indebito vantaggio.
Dalle evidenze documentali ed all'esito dell'istruttoria orale non sono, infatti, emersi indici concordanti che possano far ritenere che abbia agito mossa da CP_1 animus nocendi, con modalità tali da integrare un comportamento contrario alla correttezza professionale. Di contro, i fatti descritti si inscrivono nelle fisiologiche dinamiche concorrenziali che caratterizzano società che operano in concorrenza sul medesimo mercato, nelle quali il passaggio dei lavoratori da una all'altra realtà molto spesso avviene su iniziativa degli stessi, in funzione sia di crescita professionale che di miglioramento degli aspetti contrattuali.
E che di ciò si sia trattato nello specifico, lo si evince in primo luogo dal fatto, incontestato, che sia prima che dopo le dimissioni dei lavori in questione ebbero a rassegnare le dimissioni altri lavoratori di Vortice. Ci si riferisce in particolare alla circostanza, pacificamente ammessa da parte attrice in memoria ex art. 183 co 6
n.1, per cui nel 2018 si dimisero i lavoratori e e nel 2020 Per_6 Per_7 Per_8 altri quattro dipendenti, di cui e passati a Parte_3 Persona_9 CP_6
In secondo luogo, è emerso che l'unica lavoratrice ad essere stata contattata direttamente da fu , mentre gli altri tre dipendenti ( CP_1 Tes_2 Tes_4
e – ritenuti strategici da - ebbero a candidarsi Tes_3 Tes_5 Pt_1 spontaneamente alla convenuta.
In particolare dalle evidenze documentali si evince che avesse inviato una Tes_3
e-mail a in data 28/1/2019, prima di rassegnare le dimissioni, con cui CP_1 inoltrava il proprio curriculum sostanzialmente chiedendo “un incontro presso vostra sede per scambiare quattro chiacchiere e conoscerci meglio” (doc. 51
. Inoltre, lo stesso sentito come teste, ha dichiarato: “Manifestai a CP_1 Tes_3 mezzo mail la mia candidatura per essere assunto in nel mese di gennaio CP_1 del 2019, avendo ai primi di febbraio dato le dimissioni da . In precedenza Pt_1
pagina 11 di 20 quando lavoravo per , prima che questa venisse acquisita da , avevo CP_2 Pt_1 manifestato solamente il mio disagio lavorativo, ma mai avevo dichiarato verbalmente la mia volontà di dimissioni”.
Si apprende, poi, da una e-mail interna a (doc. 41 di parte convenuta) del CP_1 colloquio avuto da in e della volontà dallo stesso manifestata a Tes_4 CP_1 di “entrare in molto rapidamente, anche rinunciando al preavviso”, CP_1 CP_1 che sarebbe stata basata non su una questione economica “ma motivazionale” e che il medesimo, al momento del colloquio in fosse già in attesa di risposta da CP_1 altra azienda anche se “il suo desiderio è assolutamente quello di entrare in
. Il ha poi dichiarato in sede testimoniale quali furono le ragioni CP_1 Tes_4 che lo spinsero a rassegnare le dimissioni, ossia “Nell'ottobre del 2017 ebbi una crisi nervosa per cui, su consiglio di mia moglie, decisi di dare le mie dimissioni essendo divenuto “tossico” l'ambiente presso anche se mi Parte_1 dispiaceva visto che i rapporti con il colleghi erano buoni. Alla fine del 2017 chiesi di poter cambiare mansioni, ma il direttore generale di allora, sig. , mi disse Per_10 che ciò non era possibile, mentre mi propose un aumento di stipendio. Così già all'inizio del 2018 cominciai a guardarmi intorno per cambiare lavoro. Feci pervenire la mia richiesta di assunzione presso nell'autunno del 2018. CP_1
Ricordo che certo signor , agente di e che seguiva Testimone_9 Parte_1 una consociata di sapendo della mia intenzione si rese disponibile a far CP_1 pervenire la mia richiesta di assunzione ad aziende del settore tra cui anche
Ebbi colloquio con il signor , direttore di che mi CP_1 Controparte_7 CP_1 chiese il motivo per il quale volevo cambiare ed io gli riferii quanto già riportato”.
Per quanto riguarda, poi, è stato lo stesso lavoratore, escusso come Tes_5 teste, ad affermare “Già nel corso del 2018 avevo intenzione di cambiare datore di lavoro, pur rimanendo nel settore, tanto che, tra settembre ed ottobre di quell'anno portai il mio curriculum alla signora receptionist di che Persona_11 CP_1 sapevo operava nel medesimo ambito industriale. Solo nel 2019, come da me rammentato, venni contattato da interessata alla mia assunzione”. CP_1
Alcun metodo scorretto e contrario alla correttezza professionale risulta, quindi,
pagina 12 di 20 essere stato ingaggiato da al fine di assumere detti lavoratori, essendo detta CP_1 assunzione avvenuta all'esito di una spontanea candidatura da parte dei medesimi.
Con riferimento a , che risulta essere la figura chiave dell'intera Tes_2 vicenda, in quanto era colei che, con il ruolo di responsabile (assieme ad per Per_5
l'Italia) dell'ufficio commerciale, teneva i rapporti con i clienti esteri, è la stessa ad affermare di aver assunto l'iniziativa di contattarla, dopo aver CP_1 infruttuosamente avviato la ricerca di una figura che potesse ricoprire il ruolo di responsabile commerciale successivamente alle dimissioni dell'unico riferimento commerciale per l'intero gruppo , ossia , avvenute CP_3 Persona_12 nell'agosto 2017. Se non che anche con riferimento a le modalità di Tes_2 ingaggio non appaiono connotate da profili di scorrettezza, avendo CP_1 dimostrato di essere giunta a contattare la dipendente di in quanto dotata Pt_1 della specifica professionalità cercata e solo all'esito di una lunga fase di ricerca e di selezione di un sales manager (per la quale erano state ingaggiate inizialmente e dal 2018 anche – docc. 12 e 13 convenuta) che non aveva CP_8 Parte_4 dato, tuttavia, i risultati richiesti (con il ruolo di Sales manager veniva infatti assunto a novembre 2017 il quale tuttavia non superava il periodo di CP_9 prova) e che aveva portato all'assunzione di – tutt'ora in forze a Persona_13
– come responsabile commerciale unicamente per l'Italia. Risulta quindi CP_1 che parte convenuta si sia rivolta a solo dopo che diversi candidati Tes_2 ritenuti idonei a ricoprire la posizione di responsabile commerciale estero, quali e , avessero ritirato la propria candidatura. Parte_5 Persona_14
E' pertanto da escludere, alla luce delle complessive evidenze istruttorie, che l'assunzione dei dipendenti di da parte di sia avvenuta con l'intento Pt_1 CP_1 di disgregare l'organizzazione aziendale della concorrente e di recare danno. Non appare, pertanto, configurabile alcun illecito storno di dipendenti.
Né alcuna illiceità è ravvisabile nell'aver offerto una collaborazione ad alcuni agenti di (pacificamente privi del vincolo di esclusiva), che peraltro non Pt_1 risulta essersi nemmeno concretizzata nella conclusione di alcun contratto di agenzia.
pagina 13 di 20 (ii) Si ritiene inoltre che la domanda attorea non possa essere accolta nemmeno sotto il profilo della dedotta condotta illecita concorrenziale per sviamento di clientela.
Come osservato in giurisprudenza (ex multis Cass. 18772/2019) la concorrenza sleale per «illecito sviamento di clientela» è un concetto estremamente vago e non tipizzato, e pertanto non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto...). Il tentativo di sviare la clientela (che non
«appartiene» all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è che contesa della clientela), sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui all'articolo 2598, n.3, e ritenere illecito lo sviamento, occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria). Non è, quindi, sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori.
Sotto il profilo allegatorio afferma che lo storno dei dipendenti “è stato Pt_1 ovviamente diretto, da un lato, ad acquisire un'intera filiera di risorse umane strategiche della concorrente … dall'altro lato, ad appropriarsi Parte_1 delle conoscenze acquisite dai medesimi Dipendenti Trasferiti in
[...]
in particolare con riferimento ai clienti (stranieri e alcuni di quelli Parte_1 italiani) con cui la Società intratteneva rapporti commerciali, nonché ai prezzi ad essi praticati”, passando quindi ad elencare i clienti che sarebbero stati a suo dire sviati.
Lo sviamento viene quindi causalmente ricollegato allo storno di dipendenti (o comunque al loro passaggio alla concorrente) e alle conoscenze da essi acquisiti con riferimento ai clienti di Vortice ed ai prezzi ad essi applicati.
pagina 14 di 20 E al riguardo la Suprema Corte ha osservato che è sanzionato lo sviamento di clientela posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di una pregressa attività lavorativa svolta da un terzo alle dipendenze di questo;
notizie che — sebbene normalmente accessibili ai dipendenti — siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda (Cass. 13550/2017;Cass. 30 maggio 2007, n.
12681; Cass. 20 marzo 1991, n. 3011; da ultimo, si veda Cass. 31 marzo 2016, n.
6274).
Tanto premesso, è pacifico, in quanto non contestato da parte convenuta, che otto dei quindici clienti citati da parte attrice abbiano acquistato prodotti da CP_1
(nello specifico, Bo-Air, N.A. Sophocleus, A.C. Refrigeration, Movi Contract,
TE, Clima Tech, Airco Group e Auheraan).
Senonché all'esito dell'istruttoria svolta non sono emersi elementi che possano far ritenere che si sia accaparrata i clienti di con l'uso di mezzi contrari CP_1 Pt_1 alla correttezza professionale ovvero mediante l'utilizzo illecito di informazioni riservate di questa carpite dai lavoratori passati.
In primo luogo, non è dimostrato che per il tramite di si sia CP_1 Tes_4 appropriata di dati della concorrente, quali: “il cambiamento delle regole di determinazione dei vari costi (cicli di lavorazione, regole di sviluppo, ecc.), dei componenti di acquisto o di quelli prodotti internamente, nonché il valore utilizzato per la quantificazione del costo orario della manodopera e le quotazioni delle materie prime e dei componenti stessi da parte dei fornitori”.
Lamenta, infatti, che in data 10/8/2019 il dipendente trasferito, Pt_1 [...]
intestatario della licenza ID 248 quale “utente amministratore”, avrebbe Tes_4 eseguito un accesso (non autorizzato) al software utilizzato da CP_4 [...] ai fini della gestione della sua intera attività, dalla fase di Parte_1 preventivazione, a quella di sviluppo dei disegni esecutivi (che vengono poi controfirmati dai clienti per accettazione) e infine a quella di sviluppo dei disegni industriali per la produzione dei particolari della macchina.
La circostanza, tuttavia, non risulta essere stata adeguatamente dimostrata.
pagina 15 di 20 Non appare, infatti dimostrato né che l'ID 248 fosse associato a né che le Tes_4 credenziali in uso a fossero ancora attive alla data dell'8/10/2019, né che Tes_4
l'accesso al software aziendale di sia avvenuto con l'uso di dette Pt_1 credenziali, posto che la circostanza non si evince dal doc. 19 bis prodotto da parte attrice, relativo alla “schermata” di accesso al software medesimo, dalla quale non
è dato di capire come e con quale utenza detto accesso sia avvenuto. Ad ogni modo, anche ammesso che ciò sia effettivamente accaduto, non risulta dimostrato l'uso da parte di nello svolgimento della propria attività imprenditoriale di CP_1 informazioni di Vortice, tali da integrare un vantaggio competitivo ai fini dell'acquisizione della clientela di questa.
Né, al di fuori di tale unico episodio, viene allegato che i dipendenti passati abbiano sottratto il know how aziendale (il cui contenuto non viene nemmeno allegato con sufficiente precisione), né sono emersi elementi che possano far ritenere che il passaggio dei clienti a sia avvenuto grazie allo sfruttamento di CP_1 informazioni riservate (quali i prezzi già applicati da ai clienti ovvero i Pt_1 disegni industriali dei particolari delle macchine). Infatti, parte attrice nemmeno allega che abbia sfruttato un vantaggio competitivo derivante dalla CP_1 disponibilità di proprie informazioni carpite dai dipendenti passati, ad esempio attraverso la predisposizione di offerte personalizzate ai clienti di , a prezzi Pt_1 più bassi e con costi ridotti.
Inoltre, all'esito dell'istruttoria orale, che ha visto anche l'assunzione delle deposizioni testimoniali dei clienti di , non risulta dimostrato che siano stati Pt_1 in genere utilizzati da parte di e dei dipendenti da questa assunti mezzi CP_1 contrari alla correttezza professionale.
In particolare, il titolare dell'impresa individuale TE ha dichiarato di aver deciso di cessare il rapporto con in quanto “non ero più soddisfatto dei Pt_1 servizi resi dalla stessa, ivi compresa l'assistenza sulle forniture”, precisando che
“la persona di cui avevo fiducia e che lavorava presso , certa , Pt_1 Tes_2 non lavorava più per la stessa e non trovai nel personale che l'aveva rimpiazzata dei validi interlocutori. Poiché la signora aveva cominciato a lavorare per Tes_2
pagina 16 di 20 decisi di cambiare fornitore e rivolgermi a quest'ultima”. CP_1
Analogamente il cliente Easy Air, per il quale non risulta dimostrato che si tratti di un cliente passato a ha dichiarato “Rammento che nel corso del 2019, il CP_1 servizio fornito a Easy Air da era peggiorato quanto a qualità” e Parte_1 che dopo aver deciso di commissionare a altra fornitura “che tuttavia venne Pt_1 esitata in modo pessimo … fu a scrivere che non avrebbe più proseguito i Pt_1 rapporti con Easy Air”. Peraltro è il teste di parte attrice a Testimone_10 confermare, con riferimento al cliente Easy Air, che nel 2019 la cliente “lamentò che la fornitura, anch'essa consegnata con montaggio a carico della cliente, mancava di due panelli di lamiera necessari per l'assemblaggio dell'impianto, pannelli che risultavano prodotti da che non sindacò la Parte_1 doglianza e che quindi provvide a realizzarli nuovamente e a inviarli alla committente senza pretenderne il pagamento”. Negli stessi termini l'ulteriore teste di parte attrice ha dato atto delle lamentele della cliente Easy Air Testimone_11 sia nel 2018 che nel 2019 (relative al collegamento dei cavi elettrici e relative al funzionamento dei compressori). Si tratta di testimonianze che convergono nel senso di ritenere effettive le problematiche riferite dall'amministratore di Easy Air
( ) “relative ai servizi non più adeguati garantiti da ”. Persona_15 Pt_1
Inoltre, ha dimesso corrispondenza email da cui si evince che erano gli CP_1 stessi clienti di a rivolgersi a , una volta passata alle dipendenze Pt_1 Tes_2 di lamentando l'insoddisfazione per il servizio reso da e chiedendo CP_1 Pt_1 aiuto alla stessa (così ad esempio il cliente – doc. 24 di parte Tes_2 Per_16 convenuta).
L'unico episodio critico emerso dalla complessiva istruttoria è quello riferito dal teste , relativo al cliente TE, il quale riferì al “che la Parte_2 Pt_2 stessa gli aveva detto che non era più in grado di Tes_2 Parte_1 intrattenere il rapporto di fornitura, visto che avevano dato le dimissioni, oltre a lei, anche altri dipendenti strategici addetti al settore del progettazione delle machine di cui TE si riforniva”.
Si tratta, tuttavia, di un episodio isolato, che vede per protagonista la dipendente pagina 17 di 20 , il quale da solo non è sufficiente per poter ritenere che in generale i clienti Tes_2 indicati da siano stati sottratti attraverso condotte contrarie alla correttezza Pt_1 professionale.
Appare dunque ragionevole ritenere che i clienti stranieri indicati da , a Pt_1 fronte della insoddisfazione per il servizio reso, riponendo fiducia non tanto nella società, quanto nella persona fisica con cui avevano un diretto rapporto, ossia
, abbiano deciso di seguirla anche presso il suo nuovo datore di lavoro. Tes_2
Il fatto, poi, che abbia utilizzato il bagaglio generico di conoscenze CP_1 professionali dei dipendenti, di cui fa parte anche il complesso insieme di relazioni facenti capo a quale commerciale estero, non integra illecito Tes_2 concorrenziale, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte “non può considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona” (Cass. 14479/2002).
Per le ragioni anzidette non vi sono, in definitiva, elementi per poter affermare che i clienti indicati da parte attrice siano stati oggetto di un illecito sviamento, apparendo, anzi, del tutto fisiologico alle normali dinamiche concorrenziali il fatto che nella sua opera di proposizione e di promozione sul mercato della CP_1 propria attività, si sia rivolta e in taluni casi abbia anche acquisito alcuni clienti già in rapporti con . Pt_1
(iii) Parte attrice lamenta infine l'illecito concorrenziale anche sotto il profilo della sottrazione da parte dei dipendenti assunti dalla convenuta delle proprie informazioni riservate che sarebbero state a suo dire utilizzate da ai fini CP_1 dell'accaparramento della propria clientela.
In primo luogo, mette conto osservare che le informazioni di cui parla l'attrice non integrano segreti industriali tutelati ai sensi degli artt. 98 e 99 cpi, non avendo parte attrice nemmeno allegato che si tratti di informazioni aziendali e di esperienze tecnico-industriali, che siano a) segrete, ossia che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) dotate di valore pagina 18 di 20 economico e c) sottoposte a misure di segretazione ossia a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Ciononostante, secondo costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell'illecito concorrenziale non occorre che le informazioni sottratte integrino i requisiti dei segreti industriali, essendo l'ambito di tutela “pur sempre esperibile anche attraverso la disciplina della concorrenza sleale contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art.2598 n.3 cod.civ. nei confronti della scorretta acquisizione di informazioni riservate, ancorché non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione dell'art.98 cod.propr.ind.”
(Cass. 18772/2019). In tal caso, “con riguardo allo sviamento di clientela che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cc deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda” (Cass. n. 12681 del 2007). Ai fini della tutela concorrenziale si deve, ad ogni modo, trattare di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi che, seppur non segretati e protetti, superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito (Cass. n. 18772 del 12/07/2019).
Ora, nello specifico non risulta allegatamente precisato quali sarebbero le informazioni aziendali di , integranti detto “complesso organizzato e Pt_1 strutturato di dati cognitivi” (Cass. 18772/2019), né comunque risulta positivamente che dette informazioni siano state indebitamente utilizzare al fine di procurare a un indebito vantaggio competitivo, essendo, come già detto, CP_1
l'unico episodio rilevante allegato da parte attrice, afferente al dipendente Tes_4 rimasto privo di adeguato riscontro probatorio.
Pertanto, la domanda attorea va rigettata anche sotto tale ultimo profilo.
pagina 19 di 20 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande svolte da parte attrice;
condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in € 37.951 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva.
Venezia, 08/10/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Chiara Campagner Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 690/2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BAZZANI MATTEO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIA MANZONI 12 20121 MILANO
ATTORE contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. AQUARO GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in C.SO CAVOUR, 44 37100 VERONA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
in via principale pagina 1 di 20 accertare e dichiarare che la convenuta è responsabile del compimento CP_1 degli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., come meglio dettagliati nella narrativa del presente atto e dell'Atto di Citazione;
e per l'effetto: condannare a corrispondere all'attrice la somma complessiva di Euro CP_1
1.379.948,62, a titolo di risarcimento del danno alla stessa cagionato per effetto dei suddetti illeciti anticoncorrenziali, salva sua differente - maggiore o minore - rivalutato e gli ulteriori danni ex art. 1224, co. 2, c.c.; inibire alla Convenuta la prosecuzione delle denunciate attività anticoncorrenziali, con pubblicazione dell'emananda sentenza su uno o più giornali ovvero con adozione di qualsivoglia altro provvedimento ritenuto opportuno ai fini dell'eliminazione degli effetti degli illeciti anticoncorrenziali.
In ogni caso,
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria, come da foglio di precisazione delle conclusioni.
Per parte convenuta:
Nel merito: respingere tutte le domande svolte dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in atti.
In ogni caso: con integrale vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali nella misura del 15%,
C.P.A., IVA e accessori tutti come per legge.
In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione (già , società Parte_1 CP_2 che si occupa dello sviluppo di macchine per la climatizzazione, la refrigerazione industriale e il trattamento dell'aria altamente specializzate e “customizzate”, con pagina 2 di 20 sede legale e stabilimento siti in Isola della Scala, deduceva che la società convenuta società del , avente ad oggetto lo svolgimento CP_1 CP_3 di attività di progettazione, sviluppo e produzione di unità e soluzioni integrate per il trattamento dell'aria, con sede anch'essa in Isola Della Scala, avesse posto in essere, a decorrere dai primi mesi del 2019, un'illecita attività di storno dei propri dipendenti, in particolare di quelli che, all'interno dell'organigramma aziendale, rivestivano una posizione chiave, con modalità integranti illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 n. 3) cc. Deduceva che i dipendenti stornati erano stati nello specifico , con mansioni di magazziniere, , Testimone_1 Tes_2 responsabile delle vendite estere, in forze presso l'attrice da 13 anni;
Tes_3
tecnico dell'ufficio industrializzazione, adibito allo sviluppo attraverso
[...]
CAD e CAD 3D dei disegni dei componenti meccanici ed elettrici della distinta base della macchina, completi di quote e tolleranze ai fini della loro realizzazione, dipendente dell'attrice da 15 anni;
tecnico dell'area prevendita Testimone_4 commerciale, deputato allo sviluppo del preventivo tecnico (disegno di massima della macchina, della scheda tecnica a definizione del prezzo lordo), dipendente da
13 anni;
ed infine, responsabile dell'ufficio tecnico, anch'egli Tes_5 dipendente di da 13 anni. Deduceva di essere stata privata, a causa del Pt_1 passaggio, improvviso e contestuale, di detti dipendenti a dell'intera CP_1 filiera di risorse umane funzionali alla vendita, allo sviluppo e alla realizzazione dei macchinari della società sul mercato estero. Deduceva che la fuoriuscita di detti dipendenti, oltre ad aver creato grave preoccupazione tra la forza lavoro rimasta, aveva determinato la disarticolazione dell'organizzazione interna della società, che era stata superata solo con l'impiego di tempo e di notevoli costi, attraverso nuove assunzioni e attraverso una serie di “rotazioni interne” anche al Gruppo Vortice.
Deduceva che la società non era stata in grado per alcune settimane di evadere le richieste di preventivi inoltrate dalla clientela (a cui prima era addetto il , Tes_4 con conseguente perdita di possibili ordini e fatturato. Deduceva che aveva CP_1 inoltre tentato di sviare anche agenti Vortice, quali in particolare, e Persona_1
che erano stati invitati a valutare una possibile collaborazione con Persona_2
pagina 3 di 20 Deduceva che era emerso che in data 10/8/2019 il già alle CP_1 Tes_4 dipendenze di avesse eseguito un accesso non autorizzato al software CP_1 sviluppato da ed utilizzato dall'attrice per la gestione della sua attività, ad CP_4 una settimana dal rilascio degli aggiornamenti, venendo così in possesso di una serie di informazioni, quali il know how aziendale riguardante la tipologia di componenti e i relativi costi e le regole di montaggio e fabbricazione dei prodotti e che la stessa convenuta si fosse poi rivolta alla softwarehouse al fine di CP_4 sviluppare un proprio software, così sfruttando le conoscenze acquisite in materia da Affermava l'attrice che a seguito dello storno dei dipendenti Testimone_4 alcuni clienti avevano significativamente ridotto e in taluni casi completamente azzerato il fatturato, quali: Easy Airconditioning Ltd, TE BV, TE
GmbH, BO-AIR luchtbehandeling, HR Co, N.A.Sophocleus, AC
Refrigeration, Movi Construct, Stratoco, Clima Tech, Dpack, Schlaflki, Aico
Group, Majdalani, e Artum.
Deduceva, in particolare, di aver concluso con il cliente Easy Airconditioning Ltd.
(“EasyAir) un contratto di distribuzione nel Regno Unito, che prevedeva il raggiungimento di un fatturato annuo minimo pari, il primo anno, a Euro
700.000,00 e che, pur non avendo mai raggiunto detta soglia nei primi mesi del
2019, il fatturato di EasyAir si era attestato su circa Euro 110.000,00, con interruzione totale di qualsivoglia nuovo ordine di centrali di trattamento aria a partire da maggio 2019, contestualmente al trasferimento di a Tes_2 CP_1
Deduceva ancora che il cliente TE aveva completamente azzerato il fatturato nel 2019 avendo iniziato a rifornirsi esclusivamente da che il cliente CP_1
TE era stato certamente contattato e indotto ad acquistare i prodotti di CP_1 che il cliente olandese BO-AIR aveva iniziato ad acquistare da che il CP_1 cliente iraniano HR aveva effettuato, tra marzo e aprile 2020, un ordine a per un numero di macchine pari a quelle di un'offerta fatta da CP_1 [...]
Parte_1
Deduceva quindi che avesse posto in essere una serie di condotte illecite CP_1 anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cc, quali (i) lo storno (e il tentativo di pagina 4 di 20 storno) di dipendenti e di agenti di caratterizzato dall'animus Parte_1 nocendi, attesa la volontà di di appropriarsi, attraverso detti dipendenti, del CP_1 metodo di lavoro e dell'ambito operativo della concorrente con Parte_1 perseguimento del risultato di ottenere un vantaggio competitivo a danno di quest'ultima; (ii) l'illecita sottrazione del know how dell'attrice, anche tramite l'accesso abusivo al software da parte del e (iii) lo sviamento della Tes_4 clientela grazie alle informazioni riservate di di cui era Parte_1 CP_1 venuta in possesso e da questa illegittimamente utilizzate per stornare una parte della clientela di Deduceva di aver subito ingenti danni quale Parte_1 conseguenza diretta degli illeciti di chiedendo sia tutela risarcitoria, sia CP_1 pronuncia di inibitoria alla convenuta dalla prosecuzione delle denunciate attività.
Si è costituita in giudizio deducendo che parte attrice pretendesse di CP_1 mascherare dietro ad un inesistente illecito concorrenziale il fallimento di una fase imprenditoriale risalente già al 2015, da considerarsi la causa dell'emorragia di dipendenti e di clienti lamentata in atto di citazione. Deduceva che dall'analisi dei bilanci e delle relazioni sulla gestione relativi agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 si potesse evincere che il risultato d'esercizio netto fosse sempre stato negativo, avendo l'attrice (già conseguito perdite di rilevante entità, tanto da CP_2 trovarsi in una situazione di eccessivo squilibrio economico e di non essere in grado di coprire i costi con i ricavi. Deduceva, quindi, che nel periodo 2015 - 2018 la società avesse conseguito risultati economici negativi che avevano intaccato il patrimonio netto, tanto da necessitare di una ricapitalizzazione e del supporto finanziario da parte del Gruppo Vortice non essendo in grado di garantire autonomamente, se non con il supporto del Gruppo stesso, la continuità aziendale.
Deduceva che tale era il contesto economico finanziario di grave crisi nel cui ambito erano maturate le ragioni che avevano portato i dipendenti , CP_5
e a dimettersi e a candidarsi spontaneamente a Tes_4 Per_3 Per_4 Tes_2
con la volontà di trovare una nuova e più soddisfacente posizione CP_1 lavorativa. Deduceva che nello stesso periodo diversi lavoratori di avevano CP_2 lasciato la società trovando collocazione in diverse realtà che nulla avevano a che pagina 5 di 20 vedere con Contestava la sussistenza di qualsivoglia animus nocendi in CP_1 capo a rilevando che l'assunzione dei dipendenti e l'aver preso contatti con CP_1 alcuni agenti di (oltre che con altri agenti che collaboravano con imprese Pt_1 concorrenti) rientrasse nell'ambito del nuovo piano commerciale, volto a consolidare la propria presenza sul mercato nazionale ed estero, facendo poi rilevare che tra le nuove agenzie con cui aveva instaurato una collaborazione non ne figurasse alcuna che avesse avuto precedentemente rapporti con . Pt_1
Contestava la circostanza per cui il avesse abusivamente effettuato Tes_4
l'accesso al software dell'attrice deducendo inoltre che lo stesso in data 10/08/2019 si trovava in ferie e non era pertanto presente in azienda. Deduceva inoltre di aver preso contatto con i principali fornitori di software avendo necessità di migliorare il proprio software di gestione e di aver scelto di accettare l'offerta di , avendo CP_4 già in uso all'interno del il software fornito da Unilab, anche in CP_3 ragione della necessità di diversificazione attesa l'esigenza di garantire la continuità della fornitura e del servizio e di non rendere le attività del CP_3 dipendente da un unico fornitore. Contestava la sussistenza del nesso di casualità tra l'asserito storno dei dipendenti e il danno lamentato sia con riferimento al danno emergente individuato nei costi sostenuti per la ricerca di nuovo personale in sostituzione di quello dimessosi e nei costi sostenuti per mantenere i livelli di produzione nonostante la riduzione del personale, sia con riferimento al lucro cessante derivante dalla perdita di clientela, rilevando che la perdita di alcuni clienti da parte di non potesse essere addebitata a essendo stata una Pt_1 CP_1 decisione dei clienti medesimi quella di seguire in la signora , con la CP_1 Tes_2 quale collaboravano da anni. Deduceva inoltre come la scelta di alcuni clienti di abbandonare l'attrice e di instaurare un nuovo rapporto con la convenuta fosse dipesa dalla incapacità gestionale dell'attrice medesima, lamentata da alcuni clienti.
***
Parte attrice lamenta la condotta concorrenziale illecita ai sensi dell'art. 2598 n. 3) cc realizzata da (i) attraverso lo storno di alcuni dipendenti strategici, aventi CP_1 un ruolo chiave nella fase della produzione e della commercializzazione dei pagina 6 di 20 prodotti sul mercato estero e attraverso il tentativo di storno di tre agenti;
(ii) lo sviamento della clientela;
(iii) la sottrazione di informazioni aziendali riservate.
(i) Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente (animus nocendi), disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito (Cass.
17 febbraio 2020, n. 3865; cfr. pure: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31203; Cass. 23 maggio 2008, n. 13424; Cass. 22 luglio 2004, n. 13658; Cass. 3 luglio 1996, n.
6079).
Attesa l'esigenza di salvaguardare sia il diritto al lavoro e alla sua adeguata remunerazione (artt. 4 e 36 Cost.), sia il diritto alla libera iniziativa imprenditoriale
(art. 41 Cost.), la mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica
(cfr., in particolare, la cit. Cass. 17 febbraio 2020, n. 3865). La condotta del concorrente non è, pertanto, di per sé censurabile quando questi agisca con il semplice obiettivo di recare a sé un vantaggio competitivo, ma solo quando agisca con il proposito supposto di procurare un danno eccedente il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita dei dipendenti o collaboratori in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa, ove si traduca in comportamenti obiettivamente contrassegnati dall'attitudine a disarticolare con modi scorretti l'altrui attività imprenditoriale. Dunque, mentre non può considerarsi intrinsecamente contraria alla correttezza professionale la condotta dell'imprenditore che si adoperi perché il lavoratore dell'impresa concorrente si trasferisca alle proprie dipendenze, deve reputarsi illecita, in quanto contraria alla pagina 7 di 20 nominata correttezza, l'attività che, attraverso lo storno, risulti deliberatamente preordinata a danneggiare l'altrui azienda.
All'accertamento dell'animus nocendi si procede (in mancanza di prova diretta di tale animus) con criterio solitamente indiziario su base oggettiva, ossia attraverso un'indagine di fatto della sussistenza di una serie di elementi indicativi dell'antigiuridicità del comportamento, che vengono tradizionalmente rinvenuti dalla giurisprudenza nelle modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato;
nella quantità e nella qualità del personale stornato, nella sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente;
nelle difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e nei metodi adottati per indurre i dipendenti o collaboratori a passare all'impresa concorrente.
Tanto premesso, è pacifico che in un lasso di tempo che va da novembre 2018 a marzo 2019 abbiano rassegnato le proprie dimissioni da cinque Parte_1 dipendenti. Nello specifico:
- , assunto a tempo indeterminato dal 2/12/2013 con Testimone_1 qualifica di magazzinieri rassegnava le dimissioni in data 5/11/2018 (doc.
10 attore);
- , assunta a tempo indeterminato a far data dal 2/1/2006 Tes_2 rassegnava le proprie dimissioni in data 15/2/2019 con decorrenza dall'1/5/2019 (doc. 11);
- assunto a tempo indeterminato a far data dall'1/9/2004 Testimone_3 rassegnava le priorie dimissioni in data 18/2/2019 con decorrenza dall'1/5/2019 (doc. 12);
- assunto a far data dal 2/7/2007 rassegnava le dimissioni Testimone_4 in data 26/3/2019 con decorrenza dall'1/5/2019 (doc. 13);
- infine assunto a tempo indeterminato da far data dal 18/9/2006 Tes_5 rassegnava le dimissioni in data 7/3/2019 con decorrenza dall'1/6/2019.
Altrettanto pacifico è poi il fatto che detti lavoratori, una volta terminato il periodo di preavviso, siano passati alle dipendenze di CP_1
pagina 8 di 20 Deduce parte attrice (e al riguardo dimette schema dell'organico della società in forze nel periodo 2012 – 2019, doc. 14 ter) che detti lavoratori rivestissero un ruolo chiave all'interno dell'organigramma aziendale, sia rispetto al settore della produzione, sia nel settore commerciale (alcun riferimento viene fatto dall'attrice al dipendente che non viene menzionato tra i “dipendenti Testimone_1 strategici”).
Deduce in particolare che fosse il responsabile dell'ufficio tecnico;
che Tes_5 fosse tecnico dell'area prevendita commerciale adibito all'attività Testimone_4 di sviluppo del preventivo tecnico e che quale tecnico adibito Testimone_3 all'ufficio industrializzazione, si occupasse di sviluppare i disegni dei componenti meccanici ed elettrici della distinta base della macchina completi di quote e tolleranze, una volta ricevuti dal cliente i disegni e le schede esecutive firmate per accettazione. Deduce infine che era responsabile dell'area vendite Tes_2 export e in quanto tale si occupava di tutte le attività di gestione del rapporto commerciale con il cliente o potenziale tale ai fini della definizione dell'offerta e della predisposizione del preventivo tecnico e commerciale.
Dalle deposizioni testimoniali assunte è emerso che effettivamente
[...] fosse addetto alla preventivazione e curasse i preventivi per la clientela Tes_4 italiana a supporto di il quale era responsabile commerciale per il Persona_5 mercato italiano (teste teste e interpello del legale rappresentante Tes_4 Tes_3
; che fosse adibito all'ufficio tecnico Testimone_6 Testimone_3 limitatamente al mercato italiano (si veda quanto dichiarato dallo stesso e Tes_3 nell'interpello da e che si occupasse “della industrializzazione Testimone_6 dei disegni progettuali delle macchine di produzione dell'attrice” (teste e Tes_4 che fosse responsabile delle vendite estero. Mentre, per quanto Tes_2 riguarda nessuno dei testi escussi ha confermato che fosse il Tes_5 responsabile dell'ufficio tecnico, essendo invece emerso che egli fosse impiegato presso l'ufficio tecnico commerciale – sottoposto a e - con mansioni di Per_5 Tes_2 disegnatore (come dichiarato dallo stesso e da . Tes_5 Tes_3
Emerge, quindi, il dato oggettivo, allegato da parte attrice, per cui detti dipendenti pagina 9 di 20 ricoprissero ruoli pertinenti alla intera filiera che va dalla preventivazione alle vendita delle macchine di produzione , sebbene con ruoli afferenti, per Pt_1 taluni, al mercato interno (ad esempio curava la predisposizione dei Tes_4 preventivi solo per la clientela italiana e sempre limitatamente al mercato Tes_3 italiano, si occupava di “industrializzare” i disegni apponendo quote e tolleranze ecc) e, per altri, all'export (quali , responsabile delle vendite estere). Tes_2
Dall'istruttoria svolta non sono però emersi elementi che facciano propendere per l'infungibilità dei ruoli e per l'esclusività delle mansioni svolte dai dipendenti passati a ed anzi dai documenti in atti (visura doc. 1 attrice) risulta che nel CP_1
2019 avesse all'attivo una media di 61 dipendenti e, dunque, un ampio Pt_1 organico, rispetto al quale non è stata dimostrata – ma nemmeno allegata -
l'esclusività e l'unicità dei ruoli.
Ciononostante è presumibile ritenere che il passaggio di quattro dipendenti - di cui uno addetto ai disegni tecnici ( , uno alla preventivazione ( , uno alla Tes_5 Tes_4
“industrializzazione” ( ed infine la , unica responsabile delle vendite Tes_3 Tes_2 estere - abbia comportato una disarticolazione dell'organizzazione lavorativa interna all'attrice. Il dato risulta dimostrato dalla necessità per di Pt_1 provvedere a coprire le mansioni svolte dai detti dipendenti, come si evince da quanto dichiarato di direttore generale dall'attrice, secondo il Testimone_7 quale “per colmare i ruoli rimasti vacanti a seguito delle dimissioni, si provvide ad impiegare in dipendenti che svolgevano la loro attività per Parte_1
, società del gruppo. Per rimpiazzare che aveva mansioni di Pt_1 Tes_2 export manager per l'area estera, venne impiegato il sig. che Parte_2 prestava la sua attività lavorativa presso . Il signor che Pt_1 Testimone_8 già svolgeva le sue mansioni in presso l'ufficio tecnico e che era Parte_1 il braccio destro di venne reimpiegato assegnandogli le mansioni del Tes_5 dimissionario …. a seguito delle dimissioni di il rapporto di Testimone_3 consulenza esterna già in essere con certa D & D Service snc, per la progettazione
e lo sviluppo delle macchine di produzione Vortice Industrial, venne intensificato”.
Tuttavia, pur risultando che il passaggio dei dipendenti a abbia creato CP_1
pagina 10 di 20 difficoltà organizzative a , dalla stessa prontamente superate attraverso una Pt_1 riorganizzazione interna e l'utilizzo di risorse esterne, non sono emersi elementi tali da far ritenere che alla base del passaggio di detti lavoratori vi fosse la volontà di di nuocere alla concorrente, disarticolandone il team di lavoro, al fine di CP_1 procurarsi un indebito vantaggio.
Dalle evidenze documentali ed all'esito dell'istruttoria orale non sono, infatti, emersi indici concordanti che possano far ritenere che abbia agito mossa da CP_1 animus nocendi, con modalità tali da integrare un comportamento contrario alla correttezza professionale. Di contro, i fatti descritti si inscrivono nelle fisiologiche dinamiche concorrenziali che caratterizzano società che operano in concorrenza sul medesimo mercato, nelle quali il passaggio dei lavoratori da una all'altra realtà molto spesso avviene su iniziativa degli stessi, in funzione sia di crescita professionale che di miglioramento degli aspetti contrattuali.
E che di ciò si sia trattato nello specifico, lo si evince in primo luogo dal fatto, incontestato, che sia prima che dopo le dimissioni dei lavori in questione ebbero a rassegnare le dimissioni altri lavoratori di Vortice. Ci si riferisce in particolare alla circostanza, pacificamente ammessa da parte attrice in memoria ex art. 183 co 6
n.1, per cui nel 2018 si dimisero i lavoratori e e nel 2020 Per_6 Per_7 Per_8 altri quattro dipendenti, di cui e passati a Parte_3 Persona_9 CP_6
In secondo luogo, è emerso che l'unica lavoratrice ad essere stata contattata direttamente da fu , mentre gli altri tre dipendenti ( CP_1 Tes_2 Tes_4
e – ritenuti strategici da - ebbero a candidarsi Tes_3 Tes_5 Pt_1 spontaneamente alla convenuta.
In particolare dalle evidenze documentali si evince che avesse inviato una Tes_3
e-mail a in data 28/1/2019, prima di rassegnare le dimissioni, con cui CP_1 inoltrava il proprio curriculum sostanzialmente chiedendo “un incontro presso vostra sede per scambiare quattro chiacchiere e conoscerci meglio” (doc. 51
. Inoltre, lo stesso sentito come teste, ha dichiarato: “Manifestai a CP_1 Tes_3 mezzo mail la mia candidatura per essere assunto in nel mese di gennaio CP_1 del 2019, avendo ai primi di febbraio dato le dimissioni da . In precedenza Pt_1
pagina 11 di 20 quando lavoravo per , prima che questa venisse acquisita da , avevo CP_2 Pt_1 manifestato solamente il mio disagio lavorativo, ma mai avevo dichiarato verbalmente la mia volontà di dimissioni”.
Si apprende, poi, da una e-mail interna a (doc. 41 di parte convenuta) del CP_1 colloquio avuto da in e della volontà dallo stesso manifestata a Tes_4 CP_1 di “entrare in molto rapidamente, anche rinunciando al preavviso”, CP_1 CP_1 che sarebbe stata basata non su una questione economica “ma motivazionale” e che il medesimo, al momento del colloquio in fosse già in attesa di risposta da CP_1 altra azienda anche se “il suo desiderio è assolutamente quello di entrare in
. Il ha poi dichiarato in sede testimoniale quali furono le ragioni CP_1 Tes_4 che lo spinsero a rassegnare le dimissioni, ossia “Nell'ottobre del 2017 ebbi una crisi nervosa per cui, su consiglio di mia moglie, decisi di dare le mie dimissioni essendo divenuto “tossico” l'ambiente presso anche se mi Parte_1 dispiaceva visto che i rapporti con il colleghi erano buoni. Alla fine del 2017 chiesi di poter cambiare mansioni, ma il direttore generale di allora, sig. , mi disse Per_10 che ciò non era possibile, mentre mi propose un aumento di stipendio. Così già all'inizio del 2018 cominciai a guardarmi intorno per cambiare lavoro. Feci pervenire la mia richiesta di assunzione presso nell'autunno del 2018. CP_1
Ricordo che certo signor , agente di e che seguiva Testimone_9 Parte_1 una consociata di sapendo della mia intenzione si rese disponibile a far CP_1 pervenire la mia richiesta di assunzione ad aziende del settore tra cui anche
Ebbi colloquio con il signor , direttore di che mi CP_1 Controparte_7 CP_1 chiese il motivo per il quale volevo cambiare ed io gli riferii quanto già riportato”.
Per quanto riguarda, poi, è stato lo stesso lavoratore, escusso come Tes_5 teste, ad affermare “Già nel corso del 2018 avevo intenzione di cambiare datore di lavoro, pur rimanendo nel settore, tanto che, tra settembre ed ottobre di quell'anno portai il mio curriculum alla signora receptionist di che Persona_11 CP_1 sapevo operava nel medesimo ambito industriale. Solo nel 2019, come da me rammentato, venni contattato da interessata alla mia assunzione”. CP_1
Alcun metodo scorretto e contrario alla correttezza professionale risulta, quindi,
pagina 12 di 20 essere stato ingaggiato da al fine di assumere detti lavoratori, essendo detta CP_1 assunzione avvenuta all'esito di una spontanea candidatura da parte dei medesimi.
Con riferimento a , che risulta essere la figura chiave dell'intera Tes_2 vicenda, in quanto era colei che, con il ruolo di responsabile (assieme ad per Per_5
l'Italia) dell'ufficio commerciale, teneva i rapporti con i clienti esteri, è la stessa ad affermare di aver assunto l'iniziativa di contattarla, dopo aver CP_1 infruttuosamente avviato la ricerca di una figura che potesse ricoprire il ruolo di responsabile commerciale successivamente alle dimissioni dell'unico riferimento commerciale per l'intero gruppo , ossia , avvenute CP_3 Persona_12 nell'agosto 2017. Se non che anche con riferimento a le modalità di Tes_2 ingaggio non appaiono connotate da profili di scorrettezza, avendo CP_1 dimostrato di essere giunta a contattare la dipendente di in quanto dotata Pt_1 della specifica professionalità cercata e solo all'esito di una lunga fase di ricerca e di selezione di un sales manager (per la quale erano state ingaggiate inizialmente e dal 2018 anche – docc. 12 e 13 convenuta) che non aveva CP_8 Parte_4 dato, tuttavia, i risultati richiesti (con il ruolo di Sales manager veniva infatti assunto a novembre 2017 il quale tuttavia non superava il periodo di CP_9 prova) e che aveva portato all'assunzione di – tutt'ora in forze a Persona_13
– come responsabile commerciale unicamente per l'Italia. Risulta quindi CP_1 che parte convenuta si sia rivolta a solo dopo che diversi candidati Tes_2 ritenuti idonei a ricoprire la posizione di responsabile commerciale estero, quali e , avessero ritirato la propria candidatura. Parte_5 Persona_14
E' pertanto da escludere, alla luce delle complessive evidenze istruttorie, che l'assunzione dei dipendenti di da parte di sia avvenuta con l'intento Pt_1 CP_1 di disgregare l'organizzazione aziendale della concorrente e di recare danno. Non appare, pertanto, configurabile alcun illecito storno di dipendenti.
Né alcuna illiceità è ravvisabile nell'aver offerto una collaborazione ad alcuni agenti di (pacificamente privi del vincolo di esclusiva), che peraltro non Pt_1 risulta essersi nemmeno concretizzata nella conclusione di alcun contratto di agenzia.
pagina 13 di 20 (ii) Si ritiene inoltre che la domanda attorea non possa essere accolta nemmeno sotto il profilo della dedotta condotta illecita concorrenziale per sviamento di clientela.
Come osservato in giurisprudenza (ex multis Cass. 18772/2019) la concorrenza sleale per «illecito sviamento di clientela» è un concetto estremamente vago e non tipizzato, e pertanto non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto...). Il tentativo di sviare la clientela (che non
«appartiene» all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è che contesa della clientela), sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui all'articolo 2598, n.3, e ritenere illecito lo sviamento, occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria). Non è, quindi, sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori.
Sotto il profilo allegatorio afferma che lo storno dei dipendenti “è stato Pt_1 ovviamente diretto, da un lato, ad acquisire un'intera filiera di risorse umane strategiche della concorrente … dall'altro lato, ad appropriarsi Parte_1 delle conoscenze acquisite dai medesimi Dipendenti Trasferiti in
[...]
in particolare con riferimento ai clienti (stranieri e alcuni di quelli Parte_1 italiani) con cui la Società intratteneva rapporti commerciali, nonché ai prezzi ad essi praticati”, passando quindi ad elencare i clienti che sarebbero stati a suo dire sviati.
Lo sviamento viene quindi causalmente ricollegato allo storno di dipendenti (o comunque al loro passaggio alla concorrente) e alle conoscenze da essi acquisiti con riferimento ai clienti di Vortice ed ai prezzi ad essi applicati.
pagina 14 di 20 E al riguardo la Suprema Corte ha osservato che è sanzionato lo sviamento di clientela posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di una pregressa attività lavorativa svolta da un terzo alle dipendenze di questo;
notizie che — sebbene normalmente accessibili ai dipendenti — siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda (Cass. 13550/2017;Cass. 30 maggio 2007, n.
12681; Cass. 20 marzo 1991, n. 3011; da ultimo, si veda Cass. 31 marzo 2016, n.
6274).
Tanto premesso, è pacifico, in quanto non contestato da parte convenuta, che otto dei quindici clienti citati da parte attrice abbiano acquistato prodotti da CP_1
(nello specifico, Bo-Air, N.A. Sophocleus, A.C. Refrigeration, Movi Contract,
TE, Clima Tech, Airco Group e Auheraan).
Senonché all'esito dell'istruttoria svolta non sono emersi elementi che possano far ritenere che si sia accaparrata i clienti di con l'uso di mezzi contrari CP_1 Pt_1 alla correttezza professionale ovvero mediante l'utilizzo illecito di informazioni riservate di questa carpite dai lavoratori passati.
In primo luogo, non è dimostrato che per il tramite di si sia CP_1 Tes_4 appropriata di dati della concorrente, quali: “il cambiamento delle regole di determinazione dei vari costi (cicli di lavorazione, regole di sviluppo, ecc.), dei componenti di acquisto o di quelli prodotti internamente, nonché il valore utilizzato per la quantificazione del costo orario della manodopera e le quotazioni delle materie prime e dei componenti stessi da parte dei fornitori”.
Lamenta, infatti, che in data 10/8/2019 il dipendente trasferito, Pt_1 [...]
intestatario della licenza ID 248 quale “utente amministratore”, avrebbe Tes_4 eseguito un accesso (non autorizzato) al software utilizzato da CP_4 [...] ai fini della gestione della sua intera attività, dalla fase di Parte_1 preventivazione, a quella di sviluppo dei disegni esecutivi (che vengono poi controfirmati dai clienti per accettazione) e infine a quella di sviluppo dei disegni industriali per la produzione dei particolari della macchina.
La circostanza, tuttavia, non risulta essere stata adeguatamente dimostrata.
pagina 15 di 20 Non appare, infatti dimostrato né che l'ID 248 fosse associato a né che le Tes_4 credenziali in uso a fossero ancora attive alla data dell'8/10/2019, né che Tes_4
l'accesso al software aziendale di sia avvenuto con l'uso di dette Pt_1 credenziali, posto che la circostanza non si evince dal doc. 19 bis prodotto da parte attrice, relativo alla “schermata” di accesso al software medesimo, dalla quale non
è dato di capire come e con quale utenza detto accesso sia avvenuto. Ad ogni modo, anche ammesso che ciò sia effettivamente accaduto, non risulta dimostrato l'uso da parte di nello svolgimento della propria attività imprenditoriale di CP_1 informazioni di Vortice, tali da integrare un vantaggio competitivo ai fini dell'acquisizione della clientela di questa.
Né, al di fuori di tale unico episodio, viene allegato che i dipendenti passati abbiano sottratto il know how aziendale (il cui contenuto non viene nemmeno allegato con sufficiente precisione), né sono emersi elementi che possano far ritenere che il passaggio dei clienti a sia avvenuto grazie allo sfruttamento di CP_1 informazioni riservate (quali i prezzi già applicati da ai clienti ovvero i Pt_1 disegni industriali dei particolari delle macchine). Infatti, parte attrice nemmeno allega che abbia sfruttato un vantaggio competitivo derivante dalla CP_1 disponibilità di proprie informazioni carpite dai dipendenti passati, ad esempio attraverso la predisposizione di offerte personalizzate ai clienti di , a prezzi Pt_1 più bassi e con costi ridotti.
Inoltre, all'esito dell'istruttoria orale, che ha visto anche l'assunzione delle deposizioni testimoniali dei clienti di , non risulta dimostrato che siano stati Pt_1 in genere utilizzati da parte di e dei dipendenti da questa assunti mezzi CP_1 contrari alla correttezza professionale.
In particolare, il titolare dell'impresa individuale TE ha dichiarato di aver deciso di cessare il rapporto con in quanto “non ero più soddisfatto dei Pt_1 servizi resi dalla stessa, ivi compresa l'assistenza sulle forniture”, precisando che
“la persona di cui avevo fiducia e che lavorava presso , certa , Pt_1 Tes_2 non lavorava più per la stessa e non trovai nel personale che l'aveva rimpiazzata dei validi interlocutori. Poiché la signora aveva cominciato a lavorare per Tes_2
pagina 16 di 20 decisi di cambiare fornitore e rivolgermi a quest'ultima”. CP_1
Analogamente il cliente Easy Air, per il quale non risulta dimostrato che si tratti di un cliente passato a ha dichiarato “Rammento che nel corso del 2019, il CP_1 servizio fornito a Easy Air da era peggiorato quanto a qualità” e Parte_1 che dopo aver deciso di commissionare a altra fornitura “che tuttavia venne Pt_1 esitata in modo pessimo … fu a scrivere che non avrebbe più proseguito i Pt_1 rapporti con Easy Air”. Peraltro è il teste di parte attrice a Testimone_10 confermare, con riferimento al cliente Easy Air, che nel 2019 la cliente “lamentò che la fornitura, anch'essa consegnata con montaggio a carico della cliente, mancava di due panelli di lamiera necessari per l'assemblaggio dell'impianto, pannelli che risultavano prodotti da che non sindacò la Parte_1 doglianza e che quindi provvide a realizzarli nuovamente e a inviarli alla committente senza pretenderne il pagamento”. Negli stessi termini l'ulteriore teste di parte attrice ha dato atto delle lamentele della cliente Easy Air Testimone_11 sia nel 2018 che nel 2019 (relative al collegamento dei cavi elettrici e relative al funzionamento dei compressori). Si tratta di testimonianze che convergono nel senso di ritenere effettive le problematiche riferite dall'amministratore di Easy Air
( ) “relative ai servizi non più adeguati garantiti da ”. Persona_15 Pt_1
Inoltre, ha dimesso corrispondenza email da cui si evince che erano gli CP_1 stessi clienti di a rivolgersi a , una volta passata alle dipendenze Pt_1 Tes_2 di lamentando l'insoddisfazione per il servizio reso da e chiedendo CP_1 Pt_1 aiuto alla stessa (così ad esempio il cliente – doc. 24 di parte Tes_2 Per_16 convenuta).
L'unico episodio critico emerso dalla complessiva istruttoria è quello riferito dal teste , relativo al cliente TE, il quale riferì al “che la Parte_2 Pt_2 stessa gli aveva detto che non era più in grado di Tes_2 Parte_1 intrattenere il rapporto di fornitura, visto che avevano dato le dimissioni, oltre a lei, anche altri dipendenti strategici addetti al settore del progettazione delle machine di cui TE si riforniva”.
Si tratta, tuttavia, di un episodio isolato, che vede per protagonista la dipendente pagina 17 di 20 , il quale da solo non è sufficiente per poter ritenere che in generale i clienti Tes_2 indicati da siano stati sottratti attraverso condotte contrarie alla correttezza Pt_1 professionale.
Appare dunque ragionevole ritenere che i clienti stranieri indicati da , a Pt_1 fronte della insoddisfazione per il servizio reso, riponendo fiducia non tanto nella società, quanto nella persona fisica con cui avevano un diretto rapporto, ossia
, abbiano deciso di seguirla anche presso il suo nuovo datore di lavoro. Tes_2
Il fatto, poi, che abbia utilizzato il bagaglio generico di conoscenze CP_1 professionali dei dipendenti, di cui fa parte anche il complesso insieme di relazioni facenti capo a quale commerciale estero, non integra illecito Tes_2 concorrenziale, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte “non può considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona” (Cass. 14479/2002).
Per le ragioni anzidette non vi sono, in definitiva, elementi per poter affermare che i clienti indicati da parte attrice siano stati oggetto di un illecito sviamento, apparendo, anzi, del tutto fisiologico alle normali dinamiche concorrenziali il fatto che nella sua opera di proposizione e di promozione sul mercato della CP_1 propria attività, si sia rivolta e in taluni casi abbia anche acquisito alcuni clienti già in rapporti con . Pt_1
(iii) Parte attrice lamenta infine l'illecito concorrenziale anche sotto il profilo della sottrazione da parte dei dipendenti assunti dalla convenuta delle proprie informazioni riservate che sarebbero state a suo dire utilizzate da ai fini CP_1 dell'accaparramento della propria clientela.
In primo luogo, mette conto osservare che le informazioni di cui parla l'attrice non integrano segreti industriali tutelati ai sensi degli artt. 98 e 99 cpi, non avendo parte attrice nemmeno allegato che si tratti di informazioni aziendali e di esperienze tecnico-industriali, che siano a) segrete, ossia che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) dotate di valore pagina 18 di 20 economico e c) sottoposte a misure di segretazione ossia a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Ciononostante, secondo costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell'illecito concorrenziale non occorre che le informazioni sottratte integrino i requisiti dei segreti industriali, essendo l'ambito di tutela “pur sempre esperibile anche attraverso la disciplina della concorrenza sleale contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art.2598 n.3 cod.civ. nei confronti della scorretta acquisizione di informazioni riservate, ancorché non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione dell'art.98 cod.propr.ind.”
(Cass. 18772/2019). In tal caso, “con riguardo allo sviamento di clientela che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cc deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda” (Cass. n. 12681 del 2007). Ai fini della tutela concorrenziale si deve, ad ogni modo, trattare di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi che, seppur non segretati e protetti, superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito (Cass. n. 18772 del 12/07/2019).
Ora, nello specifico non risulta allegatamente precisato quali sarebbero le informazioni aziendali di , integranti detto “complesso organizzato e Pt_1 strutturato di dati cognitivi” (Cass. 18772/2019), né comunque risulta positivamente che dette informazioni siano state indebitamente utilizzare al fine di procurare a un indebito vantaggio competitivo, essendo, come già detto, CP_1
l'unico episodio rilevante allegato da parte attrice, afferente al dipendente Tes_4 rimasto privo di adeguato riscontro probatorio.
Pertanto, la domanda attorea va rigettata anche sotto tale ultimo profilo.
pagina 19 di 20 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande svolte da parte attrice;
condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in € 37.951 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva.
Venezia, 08/10/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
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