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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 14/01/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 491/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 689/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467239 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467239 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13159/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento doc.to n. 112401467239 emesso il 28/10/2024 e notificato il 10/11/2024.
Il Comune di Roma non si è costituito.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
La Parte ricorrente ha lamentato sia la decadenza che la prescrizione della maggiore pretesa dell'imposta locale ed ha ragione: essendo stato notificato l'impugnato atto, successivamente al quinquennio, risulta maturata un'insuperabile decadenza dal potere di accertamento in materia di Tarsu/Tia/Tari, con conseguente illegittimità e caducazione dello stesso;
inoltre, la Tari va considerata come un'obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all' art. 2948, n. 4 c.c., con conseguente inconfigurabilità, nel caso di specie, dell'azionata pretesa tributaria per decorso del relativo termine in assenza di idonei atti interruttivi.
Per di più, il Ricorrente ha dimostrato di essere esente dall'imposta de qua.
Di talché si accoglie il ricorso come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti, a favore del Procuratore costituito.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 689/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467239 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467239 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13159/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento doc.to n. 112401467239 emesso il 28/10/2024 e notificato il 10/11/2024.
Il Comune di Roma non si è costituito.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
La Parte ricorrente ha lamentato sia la decadenza che la prescrizione della maggiore pretesa dell'imposta locale ed ha ragione: essendo stato notificato l'impugnato atto, successivamente al quinquennio, risulta maturata un'insuperabile decadenza dal potere di accertamento in materia di Tarsu/Tia/Tari, con conseguente illegittimità e caducazione dello stesso;
inoltre, la Tari va considerata come un'obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all' art. 2948, n. 4 c.c., con conseguente inconfigurabilità, nel caso di specie, dell'azionata pretesa tributaria per decorso del relativo termine in assenza di idonei atti interruttivi.
Per di più, il Ricorrente ha dimostrato di essere esente dall'imposta de qua.
Di talché si accoglie il ricorso come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti, a favore del Procuratore costituito.