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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/12/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
EN De AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4065/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Parte_1
Alfano
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'avv. Oreste Morcavallo Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: appalto di opere pubbliche.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , premesso di essersi aggiudicata, Parte_2
a seguito di procedura di evidenza pubblica bandita dal , l'appalto dei lavori di Controparte_1 adeguamento strutturale e antisismico della Scuola primaria, secondaria e dell'infanzia di via
Gramsci, sottoscrivendo in data 7 dicembre 2017 il relativo contratto, ha dedotto che, subito dopo l'incarico, in sede di verifica dei calcoli di progetto, supportata dal proprio consulente di fiducia, ing.
, aveva riscontrato una serie di anomalie nel progetto posto dal a Persona_1 CP_1 fondamento dell'appalto e che essa avrebbe dovuto realizzare, tempestivamente segnalate alla
Direzione lavori ed all'Amministrazione, vale a dire: l'erronea valutazione delle resistenze di calcolo dei materiali utilizzate nel progetto strutturale;
l'erronea assunzione nei calcoli del livello di conoscenza delle strutture in relazione alle prove eseguite prima del progetto;
l'erronea tipologia e distribuzione delle armature assunte come presenti nei tabulati di calcolo;
l'erronea individuazione e modellazione delle strutture di fondazione;
il mancato riscontro del solaio sottotetto negli elaborati architettonici dell'edificio palestra e l'erroneo modello di calcolo dell'edificio palestra per mancato riscontro della geometria strutturale.
Ha, quindi, dedotto che, dopo una serie di incontri e di confronti con l'Amministrazione sulle problematiche tecniche rilevate, pur sollecitando la predisposizione di una indispensabile variante progettuale allo scopo di garantire la riduzione dei ritardi, in data 2 agosto 2018 aveva accettato la consegna parziale dei lavori da parte del limitata alle sole opere di demolizione e di CP_1 sistemazione del cantiere, e che il 30 agosto 2018 la D.L. aveva disposto la sospensione dei lavori stessi a causa della scoperta, in corso d'opera, di una struttura del fondale diversa da quella di cui agli elaborati progettuali. Ha inoltre rappresentato che, nonostante la massima disponibilità, offerta anche attraverso il proprio tecnico di fiducia, a risolvere la vicenda, l'Amministrazione aveva lasciato trascorrere mesi senza offrire soluzioni definitive;
che, con nota del 14 marzo 2019, aveva essa contestato detta circostanza al Comune rappresentando anche l'inadeguatezza della variante nelle more proposta dall'Ente, che costituiva, in realtà, un vero e proprio nuovo progetto, di cui aveva, peraltro, evidenziato la non effettiva realizzabilità in ragione della distanza di soli 3 cm tra il corpo di fabbrica della scuola e quello della palestra, che avrebbe precluso l'attuazione dell'intervento di ringrosso delle travi perimetrali (previsto in variante), rendendo materialmente impossibile l'allocazione del prescritto giunto tecnico tra gli edifici, indispensabile per evitare distruttivi fenomeni di martellamento in caso di movimenti tellurici;
che ciononostante l'Amministrazione aveva ritenuto di dover approvare tale variante con determinazione n. 61 del 29 marzo 2019.
L'impresa ha ancora dedotto di essere stata convocata, con nota del 2 aprile 2019, per la ripresa dei lavori e la sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo alla nuova perizia per il successivo 5 aprile
2019, pur ammettendo il in quella stessa nota, la mancanza dell'autorizzazione sismica sulle CP_1 opere strutturali da parte del Genio Civile di Cosenza e che, in assenza di una nuova formale consegna, anche in ragione dell'impossibilità di effettuare lavorazioni strutturali, aveva eseguito un saggio esplorativo della zona del giunto tecnico tra l'edificio della palestra e quello della scuola, riscontrando uno stato dei luoghi ben diverso da quello ipotizzato nel progetto di variante, tecnicamente e oggettivamente preclusivo alla realizzazione dell'intervento, in ragione della già rilevata eccessiva vicinanza tra i fabbricati;
che la D.L, a cui aveva essa comunicato tale circostanza, aveva a sua volta effettuato nuovi saggi, verificando la preclusione alla realizzazione dell'intervento progettato, di cui aveva dato espressamente atto con nota del 25 aprile 2019 con la quale aveva convocato una ulteriore ed ennesima riunione per valutare le soluzioni tecniche da adottare, sollecitando però la ripresa dei lavori nel corpo scuola;
che nel frattempo, con pec del 7 maggio 2019, la D.L. aveva inviato all'impresa gli elaborati di una seconda perizia di variante, che prevedevano tra l'altro la demolizione e la ricostruzione della palestra per ovviare all'insormontabile problematica derivante dalla eccessiva vicinanza dei due originari corpi di fabbrica;
che ciononostante, con pec del
21 maggio 2019, era stata ulteriormente reiterata la richiesta di riprendere i lavori, una volta ottenuta l'autorizzazione sismica, nonostante la stessa fosse stata richiesta sulla base di elaborati progettuali che la stessa direzione lavori aveva constatato essere difformi in modo rilevante rispetto allo stato dei luoghi, tanto da elaborare la seconda perizia di variante;
che con pec del 31 maggio 2019 aveva essa comunicato l'oggettiva impossibilità di riprendere i lavori a causa degli errori palesi della prima variante, riconosciuti dalla stessa D.L, fino a che, con comunicazione del 16 luglio 2019, rilevate le gravi inadempienze della committente, aveva, infine, formulato diffida ad adempiere ex art 1454 cc, affinché il provvedesse, entro 15 giorni dalla ricezione della diffida, a fornire Controparte_1 adeguati elementi tecnici per consentire all'appaltatore la corretta esecuzione dei lavori aggiudicati;
che l'Amministrazione, non riuscendo ad ottemperare alla diffida ricevuta, aveva preso sostanzialmente atto dell'intervenuto scioglimento del vincolo negoziale e con pec del 30 luglio 2019 si era dichiarata disponibile ad una risoluzione bonaria del contratto, invitando l'impresa alla misurazione in contraddittorio dei lavori eseguiti, per procedere alla formazione della contabilità finale;
che essa impresa aveva accettato l'invito per il sopralluogo fissato al successivo 31 luglio
2019, riservandosi, con pec in pari data, ogni azione a tutela dei pregiudizi già maturati;
che alla data fissata per l'incontro si era dato inizio alle operazioni di rilievo dei lavori eseguiti, in attesa della Cont formalizzazione degli atti contabili da parte della D.L; che con pec del 19 agosto 2019 il nel ribadire la disponibilità dell'Ente alla risoluzione bonaria, confermava di non aver avuto la copia della contabilità finale dei lavori, ancora evidentemente non predisposta dalla D.L., sollecitando nuovamente una definizione bonaria della vicenda;
che con ulteriore pec del 21 agosto 2019, concordando con la sollecitazione alla D.L per la formazione della contabilità finale, aveva essa ribadito l'intervenuto scioglimento del vincolo negoziale a seguito dell'infruttuoso riscontro alla diffida ad adempiere del 16 luglio 2019, dichiarandosi, comunque, disponibile ad una soluzione transattiva delle conseguenti istanze risarcitorie;
che con successiva pec del 23 agosto 2019
l'Amministrazione, affermando di non aver inizialmente inteso che l'impresa avesse in animo la sottoscrizione con riserva della contabilità finale o, comunque, la formulazione di istanze risarcitorie ultronee rispetto alla semplice liquidazione dei lavori eseguiti, aveva sollecitato nuovamente l'invio della contabilità finale;
che con ulteriore pec del 28 agosto 2019 l'Amministrazione aveva convocato per il successivo 2 settembre 2019 l'impresa per la sottoscrizione degli atti di contabilità finale, asseritamente formati in contraddittorio tra la D.L. e il consulente dell'impresa, ma la sottoscrizione era risultata impossibile per la incompletezza della documentazione presentata;
che “con una schizofrenica inversione di marcia”, con nota del 23 settembre 2019, la D.L. aveva azionato il procedimento di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore ex art. 108 del D. lgs
50/206, commi 4 e 5, invitando ancora una volta alla impossibile ripresa dei lavori, relativa ad un contratto di fatto già risolto;
che in un ennesimo sforzo collaborativo aveva essa visionato in modo ancora più approfondito gli elaborati e riscontrato un elemento ancora molto più allarmante e cioè che l'area d'intervento rientrava per la maggior parte in zona R4, secondo le vigenti disposizioni del
PAI, e non in minima parte come riportato nella perizia geologica allegata alla procedura di gara;
che tale dato era stato immediatamente comunicato all'ufficio tecnico regionale competente con pec del
27 settembre 2019.
Sulla base di quanto esposto, parte attrice, ritenendo il inadempiente alla sua obbligazione CP_1 negoziale per avere posto alla base dell'appalto un progetto di fatto non realizzabile, ha concluso, chiedendo di “accertare l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 cc o comunque, dichiarare la risoluzione per inadempimento del intimato del contratto d'appalto per notar CP_1 [...] del 7.12.17, condannando lo stesso comune al pagamento dell'importo di euro 432.097,87 a Per_2 titolo risarcitorio ed euro 22.223,58 come corrispettivo dei lavori eseguiti o della somma maggiore
o minore che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo di ctu, di cui sin d'ora si chiede
l'ammissione, oltre interessi moratori nella misura normativamente prevista . In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Costituitosi in giudizio, il ha resistito alla domanda sostenendo di essersi Controparte_1 attenuto, nell'ambito del rapporto negoziale incardinato con alle procedure di cui agli artt. Parte_2
106 e 107 D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, norme che regolano, rispettivamente, la modifica del contratto durante il periodo di efficacia e la sospensione dei lavori. Ha, infatti, dedotto che, per come si evincerebbe dalla stessa ricostruzione della vicenda effettuata dalla impresa attrice in citazione, consegnati parzialmente i lavori, per circostanze impreviste ed imprevedibili, si era dovuto procedere alla loro sospensione ed alla redazione di varianti e che, depositate le perizie di variante e redatto il verbale di ripresa dei lavori, la ditta esecutrice non aveva inteso riprenderli, né integralmente, né parzialmente, sebbene diffidata, dichiarando unilateralmente di risolvere il contratto. Ha, inoltre, evidenziato che dal verbale di sospensione dei lavori del 30 agosto 2018 - firmato pure dall'impresa esecutrice - non risultano iscritte contestazioni o riserve, per cui ai sensi dell'art. 107 n. 4 del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 l'attrice sarebbe decaduta da ogni contestazione, e che, ai sensi dell'art. 811 del
Capitolato Speciale d'appalto, l'impresa sarebbe anche decaduta dal diritto di avanzare pretese risarcitorie non avendo formulato alcuna richiesta di recesso per il ritardo nella consegna nell'ivi previsto termine di 90 giorni dalla consegna dei lavori. Il ha, infine, rappresentato che dalla CP_1 documentazione allegata si evincerebbe che la sospensione dei lavori era durata per il tempo strettamente necessario alla redazione delle varianti, corredate dalle prescritte autorizzazioni, e che, sul punto, l'art. 106 n. 12 del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 stabilisce che “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto". Eccepita l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo del quantum richiesto a titolo risarcitorio, il convenuto ha spiegato, a sua volta, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della appaltatrice non avendo l'impresa mai inteso ottemperare ai reiterati ordini della Direzione per la ripresa dei lavori, sebbene avesse firmato il Verbale di consegna parziale ed il Verbale di sospensione senza alcuna eccezione di sorta.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di rigettare la domanda attorea e, in via riconvenzionale, “accertato il grave inadempimento dell'impresa ai sensi dell'art. 1453 c.c. e art. 108 D.Lgs. n.50/2016, di dichiarare la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa attrice, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dal per il ritardo nella consegna, per i maggiori costi da CP_1 sopportare, per il mancato utilizzo delle opere”, danni da accertare mediante ctu, “con vittoria di spese e compensi”.
Assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., avendo l'attrice rinunciato all'escussione dei testi ammessi con il consenso del convenuto, la causa, trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU. Acquisita la relazione peritale, sulle conclusioni cartolari delle parti, la causa è stata, infine, trattenuta nuovamente in decisione con assegnazione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
.
***
Entrambe le parti hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'altra: l'impresa ai sensi dell'art. 1454 c.c. ed il in applicazione del CP_1 dettato dell'art. 108, commi 4 e 5 del Codice degli appalti pubblici (D. lgs 50/2016) nella formulazione ratione temporis vigente e, dunque, applicabile al caso di specie.
Il contratto di appalto risale, infatti, al 7 dicembre 2017.
L'art. 108, nella versione vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto, stabiliva, al comma 4, che: “Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali”
Il successivo comma 5 prevedeva, inoltre, che: “Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto”.
Ebbene, per comprendere le ragioni della decisione occorre sinteticamente procedere ad un excursus degli eventi, oggettivamente accertati, che hanno caratterizzato l'esecuzione del contratto, oggetto di causa.
Risulta per tabulas, ed è incontestato, che dopo la stipula dell'appalto e prima della consegna del cantiere, l'impresa, esaminati gli elaborati progettuali al fine di organizzare il proprio lavoro, ha riscontrato una serie di errori nella progettazione, immediatamente evidenziati alla D.L. dal suo tecnico di fiducia, ing. , e cioè: 1) erronea valutazione delle resistenze di calcolo dei Per_1 materiali utilizzate nel progetto strutturale;
2) erronea assunzione nei calcoli del livello di conoscenza delle strutture in relazione alle prove eseguite prima del progetto;
3) erronea tipologia e distribuzione delle armature assunte come presenti nei tabulati di calcolo;
4)erronea individuazione e modellazione delle strutture di fondazione;
5) mancato riscontro del solaio sottotetto negli elaborati architettonici dell'edificio palestra;
6) erroneo modello di calcolo dell'edificio palestra per mancato riscontro della geometria strutturale.
La sussistenza di detti errori è pacifica tra le parti ed è stata accertata anche dal CTU a cui l'Ufficio ha posto il relativo quesito.
E' stato pure accertato dal consulente tecnico che gli errori della progettazione iniziali erano tali e tanti da non poter essere emendati, come sostenuto invece dal con meri ricalcoli o revisioni CP_1 ma che “si doveva necessariamente procedere con l'adozione di una variante in quanto l'autorizzazione sismica ottenuta presso gli uffici competenti (Protocollo SIERC CS-2016-01365 del
07.07.2016) faceva riferimento ad una struttura completamente differente” (v. pagina 25 della relazione di perizia).
In sostanza, per come accertato dal perito, il ha posto alla base della gara d'appalto un CP_1 progetto del tutto sbagliato, di fatto non realizzabile se non previa variante, non essendo coperto dall'autorizzazione sismica rilasciata ai fini della gara d'appalto perché avente ad oggetto una struttura, per dirla con le parole del perito, “completamente differente” da quella reale.
E' poi incontestato, e risulta per tabulas, che in data 2 agosto 2018, in conseguenza della necessità di porre rimedio agli errori progettuali riscontrati dalle parti, vi è stata una consegna parziale dei lavori, limitata “alle sole opere di demolizione ed alla preparazione e allestimento del cantiere”, accettata senza riserve dall'impresa (v. verbale di consegna parziale dei lavori, sottoscritto dalla ditta appaltatrice e dal D.L.).
Emerge ancora documentalmente, ed è parimenti incontestato, che il successivo 30 agosto 2018 – e quindi a soli 28 giorni dalla consegna parziale dei lavori – la D.L. ha sospeso l'esecuzione delle opere a causa della “scoperta” di un apparato fondale diverso da quello previsto in progetto.
Come accertato dal CTU, infatti, “nel progetto originario la struttura fondale di entrambi i corpi”
(scuola e palestra) “era stata modellata come una platea in calcestruzzo armato” mentre, “a seguito della seconda campagna di indagini, esperita in data 07.03.2018” (quindi, prima della consegna parziale del cantiere), si era verificato che la struttura fondale dei due edifici oggetto dell'appalto era
“costituita da travi rovesce a T”.
Risulta per tabulas che in data 25 ottobre 2018 il , riscontrata la circostanza Controparte_1 anzidetta, ha rilasciato l'autorizzazione alla redazione di perizia tecnica di variante al fine di allineare il progetto (errato) iniziale con la realtà delle due strutture e che il 14 marzo 2019, con nota indirizzata alla D.L. (in atti), l'ing. , nella sua qualità di tecnico di fiducia dell' ha segnalato Per_1 Parte_2
l'irrealizzabilità (anche) del progetto di cui alla variante predisposta dal Comune, in ragione della distanza di soli 3 centimetri tra il corpo scuola e il corpo palestra che avrebbe precluso il previsto intervento di ringrosso delle travi perimetrali, rendendo materialmente impossibile l'allocazione del prescritto giunto tecnico tra i due edifici, indispensabile (per come previsto in variante) per evitare fenomeni distruttivi di martellamento in caso di movimenti tellurici. E' pure pacifico che, nonostante le osservazioni dell'ing. , il 29 marzo 2019, con Per_1 determinazione n. 61/2019, trasmessa alla D.L. in data 1 aprile 2019, l'Amministrazione ha approvato il progetto di variante in discorso e lo ha inoltrato al Genio civile per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica, essendo diverso lo stato dei luoghi accertato rispetto a quello di cui agli elaborati progettuali posti alla base della gara d'appalto per i quali vi era stata la valutazione del Genio civile ed il rilascio dell'autorizzazione.
Emerge quindi per tabulas che il successivo 10 aprile 2019 la D.L., con apposito verbale, ha richiesto all'impresa di procedere alla ripresa dei lavori non strutturali (demolizioni, scavi ecc,) in attesa dell'approvazione dell'autorizzazione sismica del Genio civile e che tale verbale è stato firmato con
“riserva per anomalo andamento” da Parte_2
Risulta ancora dalla lettura della nota del 25 aprile 2019 indirizzata dalla D.L. a che il 19 Parte_2 aprile precedente l'impresa, eseguito un saggio esplorativo della zona del giunto tecnico tra la palestra e l'edificio scuola, aveva riscontrato (e alla D.L. segnalato) che la trave di riva della palestra,
“realizzata in due fasi, non garanti”(va) “il giunto tecnico previsto dalla normativa vigente” e che la
D.L. aveva convocato per il 30 aprile 2019 una riunione con l'impresa, il suo tecnico di fiducia ed il collaudatore “per esaminare congiuntamente le varie soluzioni possibili .. in modo Persona_3 da realizzare il giunto tecnico tra le due strutture”. Contestualmente, nella medesima nota, rilevando che “le varie soluzioni” fino a quel momento dalla D.L. elaborate “si concentra”vano “solo sul corpo palestra”, la D.L ha reiterato a la richiesta di “procedere con le lavorazioni concordate Parte_2 relative al corpo scuola di cui alla variante approvata dall'ente” (v. nota del 25.04.2019, allegato 7
– atto di citazione).
Risulta poi che con pec del 7 maggio 2019 la D.L. ha inviato all'impresa una bozza degli elaborati relativi alla seconda variante resasi necessaria per ovviare all'assenza del giunto tecnico tra i due edifici, posti in aderenza.
Emerge ancora per tabulas, ed è circostanza incontestata, che il 20 maggio 2019 il Genio civile ha emesso l'autorizzazione sismica relativa alla prima variante del 19 marzo 2019, che con pec del successivo 21 maggio 2019 la D.L. ha reiterato all'impresa la richiesta di riprendere i lavori e che con pec del 31 maggio 2019, ha a sua volta comunicato all'ente l'oggettiva impossibilità Parte_2 della chiesta riapertura del cantiere non avendo essa sottoscritto, e quindi fatta propria, la variante assentita per quanto di competenza dal Genio civile, essendo in corso la redazione di una seconda variante dettata dalla “necessità di dover demolire la palestra per poter realizzare proprio l'intervento strutturale con il quale è prevista l'incamiciatura delle travi perimetrali del corpo scuola in prossimità del giunto strutturale”. L'impresa, evidenziando come “il protocollo riportato dall'autorizzazione sismica” era “unico (Prot. N. CS-2016-01365 del 07.07.2016)”, ha ancora eccepito che la seconda variante, di cui si era “discusso negli ultimi incontri”, non era stata approvata e che, “in questo quadro” la perizia di variante “non autorizz”asse “l'avvio di lavorazioni statiche che, allo stato”, non “potevano “attarsi per l'evidente difformità dei luoghi”.
Risulta ancora documentalmente che in data 16 luglio 2019 l'impresa, ritenuto di non essere stata messa nelle condizioni di adempiere all'appalto, ha diffidato il a fornire adeguati elementi CP_1 tecnici per consentire la corretta esecuzione dei lavori aggiudicati e che l'Amministrazione, non riuscendo ad ottemperare alla diffida ricevuta, con pec del 30 luglio 2019, si era dichiarata disponibile ad una risoluzione bonaria del contratto, invitando l'impresa alla misurazione in contraddittorio dei lavori eseguiti, per procedere alla formazione della contabilità finale.
Emerge documentalmente, ed è incontestato, che tra le parti si erano sviluppate trattative per la definizione bonaria della vertenza e che, nell'ambito di tale ulteriore stallo, visionati in Parte_2 modo ancora più approfondito gli elaborati progettuali tutti, aveva riscontrato che l'area d'intervento rientrava per la maggior parte in zona R4, secondo le vigenti disposizioni del PAI (e non in minima parte come riportato nella perizia geologica allegata alla procedura di gara) con conseguente impossibilità di procedere, come previsto nella seconda variante, a demolizione del corpo palestra essendo in tale tipologia di area vietati interventi di demolizione e ricostruzione di immobili;
che tale dato era stato immediatamente comunicato all'ufficio tecnico regionale competente con pec del 27 settembre 2019.
Risulta, infine, documentato che il con delibera n. 47 del 25 settembre 2020, e dunque in CP_1 corso di giudizio, ha preso atto della risoluzione del contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, commi 4 e 5 D. lgs 50/2016, contestualmente approvando la seconda variante relativa al giunto tecnico.
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Alla luce dei fatti obiettivi accertati in corso di causa e dell'accertamento peritale, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del . Controparte_1 Ed infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di appalto di opere pubbliche, “l'amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti dalla legge, ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente “cantierabile”, non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera” (v., tra le altre, Cass. civ, n. 8779/2012).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “in materia di appalto di opere pubbliche, le disposizioni disciplinanti l'attività di progettazione nell'ambito del contratto, in quanto rispondenti
a finalità pubblicistiche, sono, in linea di principio, norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c., e che in particolare è norma imperativa quella che attribuisce all'amministrazione e all'ente aggiudicatore dell'appalto la predisposizione del progetto esecutivo dell'opera, sulla cui base soltanto si può procedere all'affidamento dei lavori” (cfr. Cass. n. 18644/2010)
La S.C. ha anche precisato che “non si può ritenere che il progetto esecutivo sia carente e/o comunque insuscettibile di essere regolarmente utilizzato per la compiuta esecuzione delle opere” solo nel caso in cui “il progetto esecutivo, per poter trovare piena attuazione, non richieda l'adozione di vere e proprie varianti, ma necessiti solamente di mere puntualizzazioni finalizzate unicamente a superare poche e contenute problematiche riconducibili alla necessità di adeguare la progettazione all'effettivo e reale stato dei luoghi …. e/o a fornire minimi dettagli tecnici necessari per l'esecuzione
a regola d'arte delle opere commissionate” (cfr sul punto Cass. Civ., n. 28799/2018).
Ebbene, alla luce dei principi enunciati, appare evidente il grave inadempimento del committente.
Il perito nominato dal Tribunale - esaminati gli atti di causa ed in particolare il progetto esecutivo posto alla base del contratto di appalto - ha, infatti, accertato la correttezza di quanto dedotto da e cioè che tale progetto era sostanzialmente “non cantierabile”, presentando una serie di Parte_2 vizi che, lungi dal poter essere emendati con meri ricalcoli e correzioni, necessitavano di una completa rivisitazione siccome derivanti da studi di progettazione errati e/o incompleti.
Solo a titolo esemplificativo, rimandando per la disamina di tutti gli accertati vizi di progettazione all'esaustivo e dettagliato elaborato peritale, si fa rilevare, che l'ausiliare - dopo avere fatto una breve ma chiara descrizione dei criteri da applicare per la valutazione delle resistenze di calcolo nella modellazione delle strutture esistenti e per l'assunzione del livello di conoscenza, nonchè del fattore di confidenza ad esso correlato (v. relazione peritale, pagine 12,13,14), dato atto della mancata disponibilità dei progetti originari di entrambe le strutture (risalenti al 1971) - ha spiegato che “nel progetto originario” (id est: quello posto alla base dell'appalto), “nell'elaborato R08 – Relazione tecnica sui materiali (cfr. Allegato 08), il progettista” ha dichiarato “di assumere un livello di conoscenza LC2 per il cemento armato e LC3 per l'acciaio di armatura, mentre nei calcoli viene considerato un fattore di confidenza pari ad 1,00, valido nell'assunzione di LC3”, per una serie di ragioni esplicitate nella missiva con cui, il 10 febbraio 2018, ha risposto alle contestazioni mossegli dall'appaltatrice a mezzo del suo tecnico di fiducia.
Il perito ha quindi accertato che “nel progetto originario il livello di conoscenza atteso per il cemento armato e per l'acciaio è LC3 (FC=1,00)” ma che “la determinazione del livello di conoscenza e del fattore di confidenza ad esso correlato non può prescindere dalle prove sui materiali”.
Ciò appurato, l'ausiliare ha precisato che, “nel caso in esame, non disponendo di certificati di prove originari, per ottenere livello di conoscenza LC3 la normativa prevede l'esecuzione di verifiche esaustive in situ” ed ha all'uopo riportato nella relazione peritale la “tabella, estratta dalla normativa, con l'indicazione del numero di provini di cls e di campioni di armatura da prelevare per ogni elemento primario (trave, pilastro) al fine di soddisfare la verifica richiesta” (v. relazione peritale, pagina 15).
Ha quindi spiegato che “in base alla geometria dei due corpi (scuola e palestra), per soddisfare il livello di conoscenza dichiarato, il piano di indagine da eseguire avrebbe dovuto prevedere il numero di provini e di barre di armatura riportate nelle” tabelle da lui compilate e cioè: quanto al corpo scuola, avrebbero dovuto essere eseguiti 9 provini cls + 9 campioni armatura (travi) e 6 provini cls +
6 campioni armatura (pilastri); quanto invece alla palestra, andavano effettuati 6 provini cls + 6 campioni armatura (travi) nonchè 3 provini cls + 3 campioni armatura (pilastri).
Tuttavia, il CTU, “analizzando l'elaborato del progetto originario - R05 – Relazione sulle indagini strutturali (cfr. Allegato 07)” ha rilevato che “il piano di indagine effettivamente eseguito è carente, sia per il numero di provini e di barre prelevati, sia per la tipologia di elementi strutturali indagati;
pertanto non soddisfa il livello di conoscenza LC3 previsto in progetto ed il fattore di confidenza ad esso correlato”.
Per tutte le considerazioni tecniche ben dettagliate alle pagine 16 e 17 della relazione (che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte), l'ausiliare ha concluso che “il numero dei campioni prelevati non è sufficientemente rappresentativo della struttura in esame e di conseguenza delle relative resistenze stimate” e che, “pertanto, ai fini di una più corretta valutazione delle resistenze da adoperare, al di là delle interpolazioni matematiche, sarebbe stato necessario approfondire la campagna di indagini, così come è stato effettivamente fatto successivamente, durante la redazione della perizia di variante”
Ad analoghe conclusioni (erronea progettazione per difetti nella campagna di indagini che ha portato il alla elaborazione del progetto esecutivo) il perito è giunto in relazione a tutti i rilievi mossi CP_1 da all'indomani della presa di possesso del cantiere (erronea tipologia e distribuzione delle Parte_2 armature assunte come presenti nei tabulati di calcolo;
erronea individuazione e modellazione delle strutture di fondazione;
mancato riscontro del solaio sottotetto negli elaborati architettonici dell'edificio palestra;
erroneo modello di calcolo dell'edificio palestra per mancato riscontro della geometria strutturale).
Rispondendo allo specifico quesito posto dal Tribunale, il CTU ha, quindi, perentoriamente concluso che, considerata la natura e la gravità dei vizi riscontrati nel progetto predisposto dal per la CP_1 ristrutturazione della scuola e della palestra, “non era possibile proseguire operando meri ricalcoli o revisioni, ma si doveva necessariamente procedere con l'adozione di una variante progettuale, in quanto l'autorizzazione sismica ottenuta presso gli uffici competenti (Protocollo SIERC
CS_2016_01365 del 07/07/2016) faceva riferimento ad una struttura completamente differente”.
E' allora evidente come il committente sia stato gravemente inadempiente alla sua obbligazione contrattuale di fornire all'appaltatore un progetto immediatamente “cantierabile”, avendo, le carenze e gli errori progettuali rilevati da non appena visionato il progetto, inficiato la possibilità Parte_2 stessa di far partire i lavori, tanto è vero che, con la consegna parziale del cantiere del 2 agosto 2018
(avvenuta quando erano già trascorsi quasi 8 mesi dalla stipula dell'appalto), si è potuto unicamente procedere, in attesa della predisposizione e approvazione della prima variante, a mere opere di demolizione e di sistemazione del cantiere, peraltro subito sospese dalla D.L. il 30 agosto 2018 (dopo appena 28 giorni) a causa della “scoperta”, in corso d'opera, di una struttura del fondale diversa da quella di cui agli elaborati progettuali.
Anche tale “scoperta” deve ricondursi, diversamente da quanto opinato sul punto dal CTU, a grave negligenza del CP_1
Risulta, infatti, dagli atti che l'erronea individuazione e, quindi, modellazione delle strutture di fondazione era stata segnalata al Comune ed alla D.L. dal tecnico di fiducia di come Parte_2 verificato anche dall'ausiliare, già con nota del 5 febbraio 2018 laddove l'ingegnere ha Per_1 rilevato che “sia per il corpo di fabbrica 1 (edificio scolastico) e sia per il corpo 2 (palestra) i calcoli di verifica e di progetto sono eseguiti nell'ipotesi che le strutture di fondazione siano costituite da piastre di spessore 30 cm. La circostanza appare non documentata poiché nell'elaborato "R05 -
Relazione sulle indagini strutturali" si attesta, da un lato, l'assenza di qualsiasi documento del progetto originario e, dall'altro, si documenta che i saggi ed i prelievi in fondazione sono stati effettuati all'esterno dei fabbricati”. Il perito ha sul punto rappresentato che “nella modellazione di una struttura fondale esistente, in mancanza di riscontro documentale del progetto originario sulle strutture di fondazione, il criterio più valido per l'individuazione della geometria degli elementi è rappresentato da un'indagine visiva, esperibile attraverso l'esecuzione di scavi in fondazione” (v. elaborato peritale, pagg. 21 e 22).
Dalle foto inserite nella relazione peritale (sempre alle pagg. 21 e 22) si rileva come effettivamente l'indagine visiva sia stata effettuata dalla società incaricata dal attraverso l'esecuzione di CP_1 scavi all'esterno dell'edificio e non all'interno del plesso mentre la successiva campagna di indagini all'interno dell'immobile - eseguita, come verificato dal perito, il 7 marzo 2018 - ha consentito di accertare la fondatezza dei dubbi di e, cioè, che il fondale delle due strutture non era Parte_2 costituito da una platea in calcestruzzo armato ma piuttosto da travi rovesce a T – circostanza che ha, di fatto, stravolto tutta la progettazione, rendendo impossibile mettere in esecuzione il progetto e, dunque, la “cantierizzazione” delle opere commissionate.
Si tratta di un grave errore metodologico, compiuto dalla società incaricata dal di eseguire i CP_1 rilievi e le indagini prodromiche alla progettazione, che deve chiaramente imputarsi all'ente territoriale, responsabile di tutta la fase prodromica alla progettazione esecutiva e, dunque, anche dell'operato dei soggetti di cui, in questa fase, si è avvalso.
Non si concorda, quindi, col perito laddove ha ritenuto la “scoperta” della differente struttura del fondale della scuola come un fatto imprevisto ed imprevedibile, essendo piuttosto l'errore imputabile alla metodologia di indagine non corretta utilizzata dalla società incaricata dal che ha CP_1 eseguito lo scavo della fondazione all'esterno del corpo dell'edificio. Si tratta, peraltro, di un accertamento che rientrava nella ordinaria diligenza e nella piena competenza del soggetto che lo ha effettuato come dimostrano le circostanze: 1) dell'immediata individuazione dell'errore da parte del tecnico di fiducia di il quale ha, come detto segnalato la circostanza al convenuto ed alla Parte_2
D.L., sin dal 2 febbraio 2018; 2) del suo agevole riscontro: è bastata una seconda campagna di scavi, CP_ eseguita dalla il 7 marzo 2018, evidentemente all'interno dell'edificio, per rilevare la Parte_2 natura del fondale.
A fronte di tale grave inadempimento, è quindi da ritenersi del tutto legittimo il reiterato rifiuto da parte dell'impresa di riprendere le lavorazioni, sol che si consideri che già con nota del 14 marzo
2019 (in atti) contestando al il ritardo nella risoluzione delle problematiche Parte_2 CP_1 progettuali rilevate e segnalate, ha contestualmente rappresentato all'ente anche la non realizzabilità della (prima) variante frattanto ad essa società sottoposta da parte del (e poi deliberata il 29 CP_1 marzo 2019) in ragione della distanza di soli 3 cm tra il corpo di fabbrica della scuola e quello della palestra, che avrebbe precluso l'attuazione dell'intervento di ringrosso delle travi perimetrali
(previsto in variante), rendendo materialmente impossibile l'allocazione del prescritto giunto tecnico tra gli edifici, indispensabile per evitare distruttivi fenomeni di martellamento in caso di movimenti tellurici. Tanto che, proprio in adesione a tali rilievi, dopo altri incontri e sopralluoghi ed ulteriori saggi esplorativi da parte dell'impresa e poi della stessa D.L., è stata predisposta dal Comune – e inviata all'impresa con pec del 7 maggio 2019 - una seconda perizia di variante, che prevedeva, tra l'altro, la demolizione e la ricostruzione della palestra per ovviare proprio alla problematica derivante dalla eccessiva vicinanza dei due originari corpi di fabbrica.
Tale seconda perizia, prevedente la demolizione dell'intero corpo palestra, è stata prodotta dal all'allegato 32, pagine 447 – 449 della comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
E tuttavia anche tale variante, così come proposta ad non sarebbe stata risolutiva della Parte_2 problematica essendo emerso - a seguito delle ulteriori indagini eseguite dalla ditta attrice a cui il
Comune continuava insistentemente a chiedere la ripresa dei lavori sul (solo) corpo scuola - che tutta l'area in cui sorge il complesso scuola - palestra rientra per la maggior parte in zona R4, nella quale, per come confermato dal perito d'ufficio, non è possibile ex lege effettuare demolizioni e ricostruzioni di edifici.
La circostanza de qua, dedotta da è stata accertata anche dal perito d'ufficio che ha Parte_2 confermato che il complesso scolastico insiste per la maggior parte in zona R4, dove non è consentito demolire e ricostruire edifici.
Proprio per tale ragione, come osservato in perizia, la (seconda) variante effettivamente approvata dal - deliberata dall'ente dopo la risoluzione in danno del contratto d'appalto da parte CP_1 dell'ente stesso ed in corso di causa (v. determinazione n. 275 del 01.12.2020, in atti) - ha previsto solo il rifacimento del tetto della palestra e non la demolizione dell'intero edificio (v. delibera di G.C.
n. 47 del 25.09.2020 da cui risulta l'approvazione della relativa autorizzazione sismica da parte del
Genio Cvile in data 29.07.2020).
Da quanto sinora esposto, emerge come l'inadempimento del manifestatosi sin dall'inizio CP_1 del rapporto contrattuale per avere affidato all'impresa appaltatrice un progetto “non cantierabile”, si sia snodato e protratto lungo tutto il corso del rapporto negoziale con l'impresa, a cui si deve piuttosto la segnalazione dei vizi (errori di progettazione, assenza del giunto tra scuola e palestra, ubicazione del plesso scolastico in zona geologica R4) che hanno consentito all'ente di “aggiustare il tiro” in corso d'opera. Si tratta all'evidenza di un inadempimento grave, non avendo il messo l'impresa nelle CP_1 condizioni di poter adempiere alla obbligazione assunta con la stipula del contratto d'appalto poiché ha ad essa affidato l'esecuzione di un progetto non eseguibile così com'era, intervenendo, in corso d'opera e su segnalazione dell'impresa stessa, con varianti non risolutive che non avrebbero consentito comunque ad di eseguire le opere commissionate a regola d'arte, nel rispetto Parte_2 della normativa di settore.
Si pensi alla seconda variante proposta alla ditta che prevedeva una attività (quella di demolizione e ricostruzione della palestra) addirittura vietata ex lege nell'area in cui sorgeva la palestra – variante che non è stata attuata e portata avanti nel suo iter procedurale solo grazie alla solerzia della ditta appaltatrice e del suo tecnico di fiducia che, ulteriormente approfondendo lo studio della progettazione per venire incontro alla richiesta del Comune di risolvere bonariamente la vertenza dopo la minacciata risoluzione contrattuale del 16 luglio 2019, ha “scoperto” quello che il committente avrebbe dovuto sapere sin dalla fase della progettazione iniziale: e cioè che il complesso scolastico era ubicato, in via prevalente, in zona geologica di massimo rischio sismico (zona R4) in cui, per la contemplata e prevista attività di demolizione e ricostruzione, addirittura sussiste un divieto normativo.
La gravità dell'inadempimento del committente - che ha legittimato il rifiuto a adempiere dell'impresa – legittima altresì ed a maggior ragione la richiesta di risoluzione dell'appalto da parte di ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. Parte_2
Deve dunque essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento grave del come formulata dalla ditta appaltatrice. CP_1
Il contratto deve, in particolare, intendersi risolto sin dalla scadenza del termine di 15 giorni per adempiere all'obbligazione di mettere l'impresa nelle condizioni di eseguire le opere commissionate di cui alla pec inviata da al il 16 luglio 2019. Parte_2 Controparte_1
Al riguardo, si osserva che in tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454
c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento (cfr. Cass. civ., n. 3477/2012).
E' ben vero, come dedotto dal che alla diffida del 16 luglio 2019 è seguita una trattativa fra CP_1 le parti, al fine di individuare una soluzione concordata in merito al costo dei lavori eseguiti dalla ditta ed al loro rimborso da parte dell'ente ma ciò non incide sulla risoluzione di diritto del vincolo negoziale alla scadenza del termine per adempiere fissato dall'appaltatore, il quale ha peraltro, nella successiva corrispondenza tra le parti (v. pec del mese di agosto e settembre 2019, in atti) sempre ribadito la propria intenzione di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della condotta inadempiente del committente, coerentemente con la dichiarata volontà risolutiva del vincolo negoziale.
Né può assumere rilievo, a fronte di quanto sinora accertato, la sopravvenuta risoluzione in danno del contratto di appalto, effettuata unilateralmente dal con delibera n. 47 del 25 settembre 2020 CP_1 in corso di giudizio.
Deve infatti rilevarsi, nel solco dell'indirizzo segnato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n.
1217/2000, n. 21882/2015), che in tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore può del tutto legittimamente invocare la risoluzione del contratto stipulato con l'ente committente in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale, senza che l'eventuale provvedimento di rescissione adottato dall'amministrazione sia di ostacolo all'esame (ed all'eventuale accoglimento) della domanda risolutoria, atteso che la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed agli obblighi scaturenti da un contratto di appalto di opere pubbliche non resta esclusa per il fatto che il committente si sia avvalso della facoltà di rescindere il rapporto con un proprio atto amministrativo stante l'inidoneità dell'atto autoritativo ad incidere sulle suddette posizioni soggettive, inerenti ad un contratto di natura privatistica. Si tratta, infatti, di un sindacato “non sull'atto ma sul rapporto”, ovvero sulla sola “legittimità sostanziale dell'atto rescissorio” ai fini della sua eventuale disapplicazione, in via incidentale, nell'ambito della decisione sulla domanda di risoluzione introdotta dall'appaltatore, da effettuarsi valutando le situazioni soggettive nascenti dal contratto “alla luce della loro natura paritaria - tale, cioè, da non consentirne la degradazione ad interesse legittimo - ed attraverso un'indagine globale ed unitaria, coinvolgente il comportamento di ciascuna delle parti e l'influenza che questo ha dispiegato su quello dell'altra, non tollerando l'unitarietà del rapporto obbligatorio una valutazione frammentaria e settoriale dell'agire dei singoli contraenti” (in questi termini, Cass. Civ., n. 1217/2000).
Nel caso di specie, come si è già ampiamente esposto, stante il grave inadempimento dell'ente pubblico e la accertata legittimità del rifiuto opposto da alle richieste di ripresa dei lavori da Parte_2 parte del deve ritenersi, in via incidentale, l'illegittimità della risoluzione in danno CP_1 dichiarata dal convenuto con la delibera del 25 settembre 2020 che viene in conseguenza disapplicata dal Tribunale. Alla luce dell'accertamento svolto, risultano prive di pregio le eccezioni formulate dal convenuto relativamente alle decadenze di cui all' art. 107 n. 4 del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 e dell'art. 811 del
Capitolato Speciale d'appalto.
Ed, infatti, secondo la Corte di Cassazione, “in tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante (o, in generale, dell'invalidità del contratto o della sua estinzione), la relativa domanda, arbitrale o giudiziaria, non
è soggetta alla decadenza prevista per l'inosservanza dell'onere della riserva, sussistente solo con riferimento alle pretese dell'appaltatore che si riflettono sul corrispettivo a lui dovuto” (Cass., n.
8517/2020; conf. Cass., n. 22036/2014; Cass., n. 19531/2014), attenendo la riserva ad una pretesa economica di matrice contrattuale volta al riconoscimento di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto al prezzo originariamente convenuto che presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione (Cass., n. 22275/2016).
Ne deriva che, nella fattispecie, non avendo la domanda ad oggetto la quantificazione della prestazione spettante all'appaltatore ma l'esistenza stessa del contratto, essa non è soggetta alla decadenza per inosservanza dell'onere di tempestiva iscrizione della riserva nel registro di contabilità previsto dall'art. 54 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 né, a maggior ragione, alle ulteriori decadenze di cui al capitolato speciale d'appalto.
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Alla risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto consegue il diritto del contraente al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta della parte a cui è imputabile la risoluzione.
La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, precisato che “in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la parte adempiente abbia proposto domanda di risoluzione e di risarcimento del danno da inadempimento non limitandosi a chiedere la condanna generica, il danno può essere liquidato esclusivamente se la parte che si assume danneggiata fornisca la prova della sua effettiva esistenza” (cfr., Cass. Civ., n. 7829/2003).
Nel caso di specie, ha dedotto di avere “diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni Parte_2 conseguenti all'inadempimento del comune ed in particolare quelli derivanti dall'anomalo andamento del contratto, secondo la quantificazione operata nella perizia di parte alla quale si fa espresso riferimento, danni pari a complessivi € 432.097,87 di cui euro 51.673,08 per spese generali, euro 206.692,31 per costo del personale, euro 82.676,92 per oneri per macchinari ed attrezzature, euro 59.424,04 per mancato utile ed euro 31.631,52 per il decimo sui lavori non eseguiti” nonché euro 22.223,58 a titolo di “remunerazione sui lavori già eseguiti”.
Essendosi il contratto risolto, non può trovare accoglimento la domanda di riconoscimento del danno da “anomalo andamento” del negozio che presuppone la sussistenza e l'attuazione dell'appalto di cui sanziona lo svolgimento irregolare laddove sia determinato dalla violazione dei doveri di corretta e buona fede delle parti stesse.
Le condotte di “anomalo andamento” possono tuttavia essere valutate dal Tribunale, se allegate puntualmente e puntualmente dimostrate, laddove di traducano in altrettante voci di danno da risoluzione per inadempimento contrattuale.
A seguito della risoluzione del contratto, infatti, la parte inadempiente ha l'obbligo di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato.
Tale situazione può concretizzarsi, per quanto attiene alla materia de qua, nel danno patrimoniale
(danno emergente e lucro cessante) e nel danno non patrimoniale (danno curriculare), che potranno essere riconosciuti e liquidati previa verifica del nesso causale tra evento dannoso ed evento di danno, dovendo le perdite subite o il mancato guadagno rappresentare una “conseguenza immediata e diretta” del fatto-inadempimento.
Quanto al danno emergente, consistente nella perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per effetto dell'inadempimento, si osserva che l'impresa ha chiesto il risarcimento della somma di euro 51.673,08 per spese generali, di euro 206.692,31 per costo del personale, di euro 82.676,92 per oneri per macchinari ed attrezzature.
non ha tuttavia fornito prova alcuna delle voci di danno dedotte. Parte_2
Fermo restando che i costi dell'appalto per i lavori remunerati con la determina dell'8 agosto 2023 sono da intendersi tutti ricompresi nell'importo liquidato dal Comune, non ha fornito Parte_2 dimostrazione - né ha invero dedotto - di avere reperito, mantenuto e retribuito personale dipendente per tutta la durata del rapporto, fino alla risoluzione;
né ha allegato, prima ancora che provato, che i mezzi e le attrezzature dell'impresa siano stati mantenuti in cantiere dopo la sospensione dei lavori e fino alla predetta risoluzione dell'appalto.
Appare oltretutto inverosimile che, visto il lunghissimo periodo di inattività, l'impresa sia rimasta inerte, senza assumere altri impegni negoziali, e che abbia pagato inutilmente le proprie maestranze. Peraltro, non è stato prodotto alcun documento contabile da cui inferire quanto sostenuto, genericamente, in ordine ai costi di cui si pretende il rimborso. si è limitata a depositare una CTP che contiene solo una determinazione contabile delle Parte_2 poste chieste in pagamento, senza alcuna documentazione probante.
Quanto al lucro cessante, l'attrice ha chiesto il risarcimento della somma di euro 59.424,04 per mancato utile e di euro 31.631,52 per il decimo sui lavori non eseguiti.
Sul punto, osserva il Tribunale che la S.C. (Cass. civ., n. 27690/2023) ha chiarito che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, può essere riconosciuto all'appaltatore il risarcimento del danno da lucro cessante nella misura del 10% dell'importo contrattuale (misura individuata quale valutazione media del margine di guadagno di guadagno nell'ambito di un appalto pubblico.
In sostanza, i Giudici di legittimità hanno richiamato quanto originariamente previsto dalla legge n.
2248 del 1865, art. 345, all. F), con riferimento al caso del recesso ad nutum del committente, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio può avere luogo in qualsiasi momento e non richiede particolari presupposti o motivi, restando, tuttavia, l'amministrazione tenuta a pagare i lavori già eseguiti in base all'appalto, ed avendo l'appaltatore il diritto di ottenere, in aggiunta, il risarcimento del danno calcolato sull'ammontare dell'utile conseguibile secondo il criterio presuntivo previsto da detta norma (v., Cass. Civ, n. 26009/2018).
Tale norma, specifica la Corte, “attribuiva all'Amministrazione la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite”.
Il principio, riconosce la Cassazione, “è stato ribadito dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 122, come pure dal D. Lgs. 21 aprile 2006, n. 163, art. 134, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 109, ed ora dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 123”.
Sulla scorta di quanto sopra, con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di appalto di opere pubbliche, la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte della committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'Amministrazione, e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione medesima per inadempimento, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore”.
Ritiene il Tribunale condivisibile tale orientamento atteso che, pur essendo il recesso un istituto diverso dalla risoluzione per inadempimento in quanto poggia su di un diritto potestativo della P.A. di sciogliersi dal contratto, è indubbia la natura risarcitoria di quell'indennizzo (come anche quella di cui all'art. 1671 c.c. per l'appalto privato - cfr. Cass. Civ., n.1911/1981, n.17340/2003), siccome volta a ristorare l'altra parte contrattuale degli esborsi e delle perdite consequenziali alla mancata esecuzione dell'appalto.
Dunque, la previsione normativa in termini di indennizzo per l'ipotesi di recesso ad nutum dell'Amministrazione può essere utilizzata quale parametro per la determinazione del danno da lucro cessante da risarcire all'appaltatore anche nelle ipotesi di risoluzione per inadempimento della committente.
Va, pertanto, riconosciuto all'impresa il danno da lucro cessante, quale mancato utile per non avere potuto, per l'inadempimento del committente, conseguire il guadagno derivante dall'esecuzione del contratto, che si liquida in euro 31.416,91 pari al 10% dell'importo contrattuale (euro 337.349,24), detratta la somma già riscossa per il primo ed unico Sal di cui si dirà a breve, pari ad euro 23.180,09
(euro 314.169,15).
Sulla somma così determinata si devono, poi, applicare, in quanto debito di valore, la rivalutazione monetaria (per reintegrare il patrimonio del danneggiato, come se non vi fosse mai stato il danno) e gli interessi di mora al saggio legale (per compensare il ritardo del percepimento del denaro) sulla somma annualmente devalutata ed infine gli interessi legali, sull'importo così ottenuto, fino al soddisfo effettivo.
Va, inoltre, accolta la domanda di liquidazione in favore dell'impresa appaltatrice degli interessi di mora maturati in relazione alla somma liquidata dal Comune, e già corrisposta ad per i Parte_2 lavori eseguiti fino al 19 aprile 2018.
Sul punto, si rileva che l'importo delle opere realizzate fino alla risoluzione contrattuale è stato invero determinato dalle stesse parti ante causam nella somma di euro 21.072,81 oltre IVA, per un totale di euro 23.180,09, come da certificato di pagamento emesso dal in favore di in data CP_1 Parte_2
24 ottobre 2019, in atti. Si tratta invero dei lavori espletati dall'impresa fino al 19 aprile 2018: da quella data, infatti, non ha più effettuato alcuna attività sul cantiere. Parte_2
Su tale importo, incassato dall'attrice, vanno liquidati gli interessi di mora, al saggio legale, dall'8 agosto 2023 (data in cui il ha disposto il mandato di pagamento) sino all'effettivo pagamento CP_1 del 24 ottobre 2019, pari, secondo il condiviso, e non contestato, calcolo effettuato dal CTU, alla somma di euro 8.170,83.
Il prezzo delle opere già eseguite va, infatti, liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum. Si è sul punto chiarito che “in tema di risoluzione del contratto di appalto, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico del committente va determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito” (cfr. Cass. Civ.,
n. 12162/2007).
Quanto al danno curriculare, si premette che tale voce di danno si identifica con il pregiudizio subìto dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto.
Non è dubitabile, invero, che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l'impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere, comunque, fonte per l'impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti.
La giurisprudenza più recente ritiene tuttavia, sul punto, che anche per il c.d. danno curriculare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somme liquidate a titolo di lucro cessante e pertanto esso potrà essere quantificato in via equitativa solo a seguito ed in base all'assolvimento dell'onere probatorio da parte della concorrente danneggiata.
Nel caso di specie, parte attrice non ha puntualmente allegato - prima ancora che dimostrato - che la mancata esecuzione dell'appalto abbia ad essa precluso la possibilità di acquisire ulteriori commesse
(di pari o superiore rilievo), né ha specificato quali sarebbero state le negative ricadute che la mancata esecuzione ha cagionato, in termini di minore capacità competitiva e reddituale sulle sue credenziali tecniche e commerciali (cfr., sul punto, Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 2/2017
e Consiglio di Stato, sentenza n. 2435/2019).
Conclusivamente, il va condannato al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_2 somma di euro 31.416,91, pari al 10% dell'importo contrattuale (defalcato della somma percepita dall'impresa), a titolo di risarcimento dei danni da lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora, al saggio legale, sulla somma annualmente devalutata, ed interessi moratori, sempre al medesimo saggio legale, sulla somma così ottenuta, dalla domanda al soddisfo.
Il dovrà, inoltre, corrispondere a l'ulteriore somma di euro 8.170,83 a titolo di CP_1 CP_4 interessi di mora sull'importo già liquidato e riscosso dall'impresa per i lavori effettuati sul cantiere in esecuzione del contratto d'appalto oggetto di causa, oltre interessi moratori, al saggio legale, dalla domanda odierna al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore del decisum (compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00) a tariffa compresa tra medio e massimo in ragione della complessità delle questioni trattate (fase di studio euro 2.000,00, fase introduttiva euro 1.500,00, fase di trattazione euro 2.400,00, fase decisoria euro 3.600,00).
Vanno, infine, poste a carico del convenuto soccombente anche le spese della perizia, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- in accoglimento della domanda attorea, dichiara la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 07.12.2017 per inadempimento del;
Controparte_1
- condanna, per l'effetto, il convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla ditta
[...]
che liquida in euro 31.416,91 a titolo di lucro cessante, oltre Controparte_5 rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati come in parte motiva, ed euro 8.170,83 a titolo di interessi moratori sulla somma già riscossa dall'attrice per i lavori eseguiti fino al 19 aprile 2018, oltre interessi di mora, al saggio legale, calcolati come in motivazione;
- condanna, inoltre, il alla rifusione delle spese legali sostenute da parte Controparte_1 attrice che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 9.500,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'ente convenuto le spese della espletata CTU, liquidate come da separato decreto.
Cosenza, 13 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa EN De AN