Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4823/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
19/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4823/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
SERGIO SPARTI;
- ricorrenti -
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Ciriminna;
Parte_3
- convenuta -
e nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Friscia CP_1
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Garofano Controparte_2
- convenuti-
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione di compensi al C.T.U.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza le parti ricorrenti e i convenuti costituiti hanno concluso riportandosi integralmente all'atto introduttivo e alle rispettive memorie di costituzione.
1
Premesso che e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 14/3/2024, dal Tribunale di Palermo, sezione seconda civile, con cui è stato liquidato il compenso in favore di , nominata CT nell'ambito del procedimento n. Parte_3
6461/2020 R.G., al quale è stato riunito quello iscritto al n. 7458/2021 R.G.; considerato che si sono costituite e Controparte_2 CP_1
le quali hanno dichiarato di rimettersi alle decisioni di questo Giudice;
[...]
che si è costituita anche il CT , la quale ha chiesto il rigetto Parte_3
del ricorso;
OSSERVA
Il Tribunale di Palermo, sezione seconda civile, in data 03/04/2023, ha conferito a , nominata CT nell'ambito del giudizio n. Parte_3
6461/2020 R.G., il seguente incarico:
“Il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti di causa, visitati gli immobili oggetto di causa, effettuato ogni opportuno accertamento, eventualmente anche presso pubblici uffici, sentite le parti e i rispettivi consulenti, effettuati ove occorra i necessari saggi tecnici, esperito il tentativo di conciliazione, 1) descriva i beni facenti parte dell'asse ereditario del sig (la cui Persona_1
successione si apriva il 19 aprile 1989) e di (la cui Parte_4
successione si apriva il 6 gennaio 2017), come indicati negli atti introduttivi, avendo cura di ripercorrere la storia del dominio dei medesimi beni e accertando in che misura gli stessi appartenessero ai due de cuius;
2) considerando unitariamente le due masse (come se fossero un'unica massa finale) dica se tale compendio sia comodamente divisibile secondo le quote di comproprietà dei condividenti [che risultano comproprietari di tutti i beni in ragione del 50% per ciascuno] e senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, determini onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore dei beni;
3) predisponga un progetto divisionale dell'intero compendio determinando gli eventuali conguagli delle quote, tenendo conto nell'elaborazione del progetto divisionale in via preferenziale delle istanze di assegnazione dei condividenti;
4) determini
2 in ogni caso il valore di mercato dei beni in oggetto, esponendo i criteri della stima;
5) indichi i dati catastali e le coerenze a lotto;
6) dica se gli immobili sono in regola con la normativa urbanistica ed edilizia;
in caso negativo, accerti la natura delle irregolarità e dica quali pratiche sono necessarie per la loro regolarizzazione, indicandone i costi; 7) nel redigere il progetto divisionale di cui sopra provveda a ripartire, secondo le quote sopra indicate, l'importo del debito gravante sulla massa ereditaria in favore del convenut CP_3
per le somme da quest'ultimo date in prestito alla de cuius per l'importo pari complessivamente ad € 54.341,13, come documentato in atti;
8) riferisca ogni circostanza utile ai fini di giustizia”.
Con sentenza n. 4351/2024 il Giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che in data 13/2/2024, tutte le parti hanno sottoscritto verbale di conciliazione dinanzi al CT . Parte_3
Con nota del 27/02/2024 il CT ha chiesto la liquidazione del compenso nella misura pari a € 12.4721, oltre iva e CP come per legge, così determinato: €
691,13 quale onorario a vacazioni per l'attività di “accesso ai pubblici uffici, partecipazioni ad incontri, sopralluoghi e udienze ecc.”, € 6.829,90 per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo ex art 13 DM 30/5/2002
(determinata raggruppando le unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche, valori massimi), € 4.900,00 (€ 350,00 X 14) per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto ex art. 12 comma 1 DM 30/5/2002 e per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrica ex art.12 comma 2 DM 30/5/2002.
Con decreto di liquidazione del 14/3/2024 il Tribunale di Palermo, sezione seconda civile, avendo premesso che: “ … esaminata la relazione depositata e valutatane la qualità, in relazione alla particolarità e complessità dell'indagine demandata all'ausiliario; • tenuto conto della durata dell'indagine e dei risultati cui è pervenuta;
• ritenuto che i compensi spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio devono essere liquidati sulla base dei tariffari introdotti con
D.P.R. 27.7.1988 n. 352 (così come attualizzati dal D.M. 30.5.2002) il quale, in attuazione dell'art. 2 legge 8.7.1980 n. 319 ha sostituito il metodo di calcolo
3 degli onorari fondato sulle vacazioni, operante ora soltanto “se non è possibile applicare” (così art. 1 del D.P.R. citato) neppure in via analogica (art. 3 della legge citata) le tabelle di cui al menzionato D.P.R.; • considerato che la perizia per il cui svolgimento è chiesta la liquidazione ha riguardato la stima di numerosi immobili appartenenti a diverse tipologie (immobili urbani, magazzini, villette unifamiliari) ai fini della divisione, sicché il compenso spettante al consulente va calcolato applicando, da un lato, l'art. 12 per l'attività preliminare di rilievo eseguita (nell'importo di € 145,12 per il numero dei sopralluoghi eseguiti pari ad 8 e, quindi, per un valore complessivo di €
1.160,96), dall'altro lato l'art. 3 (relativo alla stima di patrimoni) per l'accertamento del valore di mercato degli immobili calcolato tante volte quante sono le categorie omogenee di beni e sulla base del valore stimato per ciascuna categoria complessivamente considerata [e pertanto nel caso di specie per la categoria degli immobili urbani (il cui valore complessivo è stato stimato in €
498.400,00) si perviene ad un compenso di € 5.030,00; per la categoria magazzini box (il cui valore è stato stimato in € 129.800,00) il compenso è pari ad € 2.696,65; ed infine per la tipologia “villetta” (dal valore stimato di €
179.700,00) si perviene al compenso di € 3.161,52]; • rilevato che in base alle voci di cui al punto precedente si perviene al valore complessivo del compenso per € 12.049,13; • ricordato che ai sensi dell'art. 29 D.M. 30.5.2002 gli onorari sono comprensivi della stesura della relazione e di ogni altra attività concernente i quesiti e che, nel caso di specie, il compenso dovuto al consulente va posto a carico di tutti le parti in solido” , ha liquidato in favore del CT
a titolo di compenso la somma complessiva di € 12.049,13, Parte_3
oltre oneri accessori come per legge.
I ricorrenti hanno proposto opposizione avverso tale decreto, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 3 e dell'art. 12 del DM 30/5/2002, e la errata determinazione dei compensi nella misura prevista dai valori massimi del DM
30/5/2002, e hanno chiesto, in via principale, di rideterminare il compenso dovuto a , in misura pari ad € 2.558,16, corrispondente Parte_3
all'onorario determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. (compenso calcolato una sola volta sulla base della stima complessiva dell'intero compendio
4 immobiliare); in subordine, rivedere l'importo dovuto al medesimo CT al minimo consentito, e comunque in misura non superiore ad € 5.128,17.
Il CT , nel costituirsi ha dedotto, in primo luogo, che Parte_3
l'incarico espletato ha comportato la stima di una pluralità di immobili diversi tra loro, e che pertanto il compenso è stato correttamente determinato dal
Giudice, su gruppi e unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche;
in secondo luogo, il CT ha rilevato che, l'applicazione dei valori massimi è esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e che, pertanto, se contenuta tra il minimo e il massimo tariffario, come nel caso di specie, non necessita di una motivazione specifica;
infine ha dedotto l'irrilevanza, in questa sede, dei lamentati errori di consulenza.
Deve essere respinta, preliminarmente, qualsiasi richiesta di statuizione in ordine ai lamentati errori della consulenza che, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, esulano dalla competenza di questo Giudice. “Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale;
dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede” (vedi Cass.
Ordinanza n. 36396/2021);
Nel merito di questo giudizio, l'opposizione va parzialmente accolta, seppure per motivi diversi da quelli dedotti.
Il Tribunale, nel pervenire alla liquidazione, ha applicato l'art. 12 per l'attività preliminare di rilievo eseguita e l'art. 3 (relativo alla stima di patrimoni) per l'accertamento del valore di mercato degli immobili.
Tuttavia, a parere dello scrivente, nel caso in specie non può trovare applicazione – come richiesto dagli opponenti - l'art. 3 del DM che regola “la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti
5 patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonchè relativi a beni mobili in genere”.
L'attività demandata al CT, invero, ha comportato la stima e la valutazione di immobili (non aziende e/o enti patrimoniali), nonché la verifica della loro conformità urbanistica ed edilizia, attività, queste, compensabili secondo i criteri fissati dall'art. 13 (“Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato”) e dall'art. 12 comma 1
e comma 2 (“Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42”.
È corretta, pertanto, l'istanza del CT presentata nel giudizio presupposto, nella parte in cui è stata chiesta l'applicazione dell'art. 13 per la
“stima dei beni” (calcolando il compenso su gruppi di unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche), e l'applicazione dell'art. 12 comma 1 e 2 per “rilievi planimetrici, conformità urbanistica e indagini varie” (v. istanza di liquidazione in atti).
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il compenso non può essere calcolato una sola volta, sulla base della stima complessiva dell'intero compendio immobiliare. Secondo la consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, infatti, “il compenso da liquidare in favore del consulente tecnico, cui sia stato affidato l'incarico di procedere ad attività di estimo di più immobili, va determinato, alla stregua dell'art. 13 delle tabelle di cui al d.m. 30 maggio 2002, facendo riferimento all'importo stimato, diviso per scaglioni, il
6 quale, in caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, va riferito alla valutazione cumulativa dell'insieme, mentre, in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi deve procedersi ad un'autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di euro 516.456,90” (vedi fra tante Cass. Sentenza n. 5325/2016 e Cass. Sentenza n. 6892/2009).
Nel caso in specie, pertanto, il compenso ex art 13 DM 30/5/2002 va determinato sulla base del valore degli immobili raggruppati in unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche, come correttamente determinato dal CT nella propria istanza di liquidazione:
- APPARTAMENTI IN PALERMO: A) U.I. Via Casella, 60 Palermo - Fg
50 plla 550 Sub 121 - Valore stimato: € 212.800,00 E) U.I. Via Ximenes, 97
Palermo - Fg 117 plla 78 Sub 3 - Valore stimato: € 31.400,00 TOTALE VALORE
244.200,00 (compenso pari a € 1.947,48); Pt_5
- IN PALERMO: B) U.I. Via Amm. Millo, 43 Controparte_4
Palermo - Fg 49 plla 152 Sub 70 - Valore stimato: € 42.200,00 C) U.I. Via A.
Morosini, 12 Palermo - Fg 49 plla 1037 Sub 3 - Valore stimato: € 25.700,00 D)
U.I. Via Amm. Millo, 31 Palermo - Fg 49 plla 152 Sub 4 - Valore stimato: €
61.900,00 TOTALE 129.800 (compenso pari a € 1.297,23); Parte_6
- FABBRICATO IN PALERMO: F) U.I. Vicolo Madonna, 7 Palermo - Fg
137 plla 1178 Sub 1 - Valore stimato: € 19.200,00 G) U.I. Vicolo Madonna, 11
Palermo - Fg 137 plla 1178 Sub 2 - Valore stimato: € 24.900,00 H) U.I. Vicolo
Madonna, 9 Palermo - Fg 137 plla 1178 Sub 3 - Valore stimato: € 30.100,00 I)
U.I. Vicolo Madonna, 9 Palermo - Fg 137 plla 1178 Sub 4 - Valore stimato: €
27.000,00 J) U.I. Vicolo Madonna, 9 Palermo - Fg 137 plla 1178 Sub 9 - Valore stimato: € 55.700,00 L) U.I. Vicolo Madonna, 9 Palermo - Fg 137 plla 1178 Sub
7 - Valore stimato: € 49.000,00 M) U.I. Vicolo Madonna, 9 Palermo - Fg 137 plla
1178 Sub 8 - Valore stimato: € 48.300,00 TOTALE Parte_6
254.200,00 (compenso pari a € 2.004,32);
- N) c/da Mansueto, Capaci Controparte_5
(PA) - Fg 1 plla 300 - Valore stimato: € 113.500,00 O) U.I. c/da Mansueto,
7 Capaci (PA) Palermo - Fg 1 plla 2167 Sub 3 - Valore stimato: € 66.200,00
TOTALE 179.700,00 (compenso pari a € 1.580,87). Parte_6
A tali compensi devono, altresì, essere applicati i valori massimi, tenuto conto della complessità dell'incarico, del pregio e dell'esito a cui è pervenuto il
CT (conciliazione tra le parti).
Pertanto, il compenso complessivo dovuto al CT per l'attività di estimo ex art. 13 è pari a € 6.829,90.
Per il compenso ex art. 12 comma 1 e comma 2 è dovuto un importo di €
2.321,92 (nell'importo di € 145,12 per il numero dei sopralluoghi eseguiti pari ad 8 e, quindi, per un valore complessivo di € 1.160,96 ex art. 12 comma 1 e €
1.160,96 per il comma 2).
Non è dovuto, invece, seppur richiesto dal CT, il compenso a vacazioni, atteso che “tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”
(art. 20 DM 30/5/2002).
Conclusivamente, quindi, in parziale riforma del decreto impugnato, al
CT deve essere riconosciuta a titolo di compensi la somma complessiva di €
9.151,82 di cui € 6.829,90 per la stima degli immobili (art. 13 DM 30/5/2002) ed
€ 2.321,92 per i rilievi planimetrici, la conformità urbanistica ed edilizia (art. 12 comma 1 e 2 DM 30/5/2002), oltre Iva e cp come per legge.
Tenuto conto della circostanza che la riduzione del compenso spettante al ctu non è dipesa dall'accoglimento dei motivi dell'opposizione (che sono stati respinti), bensì dall'esclusione della voce richiesta a titolo di vacazioni, sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di questo giudizio (non potendosi di contro condannare gli opponenti in presenza, comunque, di una riduzione del compenso liquidato al ctu).
P.Q.M.
In parziale riforma del decreto impugnato, liquida in favore di Parte_3
, a titolo di compensi per la CT espletata nel procedimento civile
[...]
8 dinanzi al Tribunale di Palermo R.G. n. 6461/2020, la somma complessiva di €
9.151,82, oltre IVA e CP come per legge.
Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di questo giudizio.
Palermo, 1/04/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
9