Articolo 1 della Legge 20 dicembre 1967, n. 1253
Versione
17 gennaio 1968
Art. 1. Articolo unico

Il settimo comma dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , nel testo modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 367 , e' sostituito dal seguente:
"I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, o dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra; puo' ugualmente a dirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati".

Entrata in vigore il 17 gennaio 1968