Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/06/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1192/2025
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1192/2025 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Barbara Mauro, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Massimo Gennatiempo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.6.2025
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 17.2.2025 Parte_1 chiedeva la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento
[...] della minore (03.10.2019) stabilite dal decreto n. 2602/2021 Persona_1 emesso in data 16.3.2021 dal Tribunale di Salerno.
In particolare, il ricorrente chiedeva la riduzione da euro 250,00 ad euro 150,00 dell'assegno di mantenimento indiretto a suo carico deducendo di aver avuto nel
2024 un altro figlio dall'attuale compagna (inoccupata) e di aver stipulato un contratto di locazione per reperire una abitazione idonea per il nuovo nucleo familiare. Deduceva, altresì, un miglioramento delle condizioni patrimoniali della resistente. si costituiva con comparsa del 17.5.2025 instando per il rigetto Controparte_1 del ricorso.
Alla udienza del 19.6.2025 il G.D. sentiva le parti ed il ricorrente dava atto di avere da pochi giorni appreso che la propria compagna era in attesa di un altro bambino (gravidanza alla sesta settimana come da certificato medico del
16.6.2025).
Il G.D. alla medesima udienza invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. e di seguito assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va in primo luogo ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa 'in ogni tempo', non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (cfr. Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720).
Va poi rimarcato che, seppure la S.C. non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l'effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione
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familiare, è tuttavia pacifico in giurisprudenza che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12 luglio 2016, n. 14175; Cass. civ. sez. I, 19 marzo 2014, n. 6289).
Quindi, affinché tale circostanza possa portare ad una revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento occorre dimostrare (con onere probatorio ovviamente gravante su chi chiede la modifica) che la nascita di un nuovo figlio abbia determinato un concreto ed effettivo peggioramento delle capacità economiche e contributive del genitore e ciò per il semplice e condivisibile motivo per cui la nascita di un altro figlio è un fatto volontario, frutto di una libera scelta del genitore ed inoltre — così come avverrebbe in una famiglia unica — l'aumento del numero dei figli non può certo determinare una diminuzione dei doveri di mantenimento rispetto alla prole già esistente.
Nel caso di specie deve rilevarsi che il - su cui incombeva l'onere della Pt_1 prova - lavora come operaio e nel 2024 ha percepito un reddito da lavoro di
20.755,64 euro (cfr. CUD 2025 tardivamente versato in atti), ma non ha depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c.
(dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, documentazione attestante la titolarità di diritti immobiliari, estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni), con la conseguenza che il Tribunale ignora la sua attuale complessiva situazione patrimoniale.
Il ricorrente, inoltre, non ha depositato alcuna documentazione onde comprovare il dedotto stato di inoccupazione della compagna (e dunque che la stessa non contribuisca attivamente al nuovo ménage familiare), né risulta provata l'esistenza di un terzo figlio di tre anni avuto da altra donna (“Io ho anche un altro bambino di tre anni avuto con un'altra donna per la quale la madre mi ha chiesto il mantenimento”), circostanza peraltro dedotta solo alla prima udienza pur non essendo di certo sopravvenuta.
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Deve inoltre necessariamente considerarsi che: 1) sono trascorsi ben quattro anni dagli accordi raggiunti dalle parti e, dunque, sono aumentate le esigenze della minore connesse all'età (costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza che l'aumento delle esigenze dei figli connesso all'età non necessita di prova ma va presunto, in arg. v. Cass. n. 8927/2012; n. 400/2010; n. 23630/2009); 2) il ricorrente allo stato non effettua alcuna forma di mantenimento diretto della minore attesi gli incontri in modalità protetta disposti dal Tribunale per i
Minorenni di Salerno.
Non è peraltro emerso alcun miglioramento della situazione reddituale della resistente (la IG percepisce unicamente il reddito di inclusione – circa
800,00 euro – e l'assegno unico per la minore e vive in un immobile condotto in locazione con un canone di 250,00 euro), che peraltro si occupa in via prevalente delle esigenze della bambina a causa del mancato puntuale adempimento degli oneri di mantenimento da parte del padre odierno ricorrente (cfr. atto di precetto in atti).
La natura delle questioni affrontate consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 23.6.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente Dott.ssa Ilaria Bianchi
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