CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/10/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2086/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
NI NA Presidente
SS IL Consigliere rel.
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2086/2023 promossa in grado d'appello
DA rappresentata dalla procuratrice Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ROMA, 71 07100 SASSARI presso lo
[...] P.IVA_1 studio dell'avv. MAURIZI GEMMA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._1
PICCINNI, 23 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. ROGATE ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
Conclusioni
Per rappresentata dalla procuratrice Parte_1 Parte_2
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
pagina 1 di 6 1)Riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5819/2023 depositata in data 11 luglio 2023 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e mai notificata
Per lo effetto,
2) confermare il decreto ingiuntivo n. 11221/2022 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di
rigettando l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e Controparte_1 diritto per le ragioni di cui all'odierno atto di Appello
2) Rigettare ogni aversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto
3) Con vittoria di onorari di entrambi i gradi del giudizio come da DM
Per Controparte_1 voglia l'ecc.ma Corte d'Appello così giudicare:
- rigettare l'appello confermando la sentenza del Tribunale di Milano n.5819/2023 e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, respingendo le domande dell'appellante nei confronti del sig.
[...] in quanto infondate in fatto e in diritto;
CP_1
- in ogni caso dichiarare il Sig. liberato da ogni obbligazione nei confronti CP_1 dell'appellante per decadenza della stessa dal diritto di escutere la fideiussione ex art.1957 c.c. per la nullità dell'art.6 della fideiussione sottoscritta dall'opponente.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5819/23, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro ed ha revocato il decreto, Controparte_1 Parte_1 condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Il decreto era stato richiesto da sulla base di una fideiussione prestata da Parte_1 CP_1
a garanzia del credito derivante da un rapporto di conto corrente bancario intercorso fra Alisea S.r.l. e
Banco di Sardegna S.p.A., credito ceduto, con cessione in blocco ex art. 58 Tub, dalla Banca originaria creditrice a Parte_1
Il Tribunale in composizione monocratica, ritenendo che la controversia non rientrasse fra quelle devolute alla sezione specializzata in materia di impresa, ha revocato il decreto ritenendo, in sintesi,
pagina 2 di 6 che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'atto fideiussorio fosse nulla e che, in concreto, la creditrice non avesse rispettato il semestre indicato dalla norma per far valere il credito.
La decisione è stata adottata dopo aver ordinato ad una pluralità di Banche l'esibizione dei moduli di fideiussione utilizzati nel 2009, anno di sottoscrizione della fideiussione oggetto di causa, e aver così ritenuto provata la permanenza dell'intesa anticoncorrenziale, causa di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'atto fideiussorio.
Il Tribunale ha ritenuto altresì, rilevando che la fideiussione conteneva una clausola di pagamento a prima richiesta, che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. non risultasse, in concreto, rispettato neppure mediante l'invio di una richiesta stragiudiziale.
La convenuta opposta è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 22.000,00 oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
2. Il giudizio di appello
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da (rappresentata dalla Parte_1 procuratrice a sua volta rappresentata da Parte_2 Controparte_2
, sulla base di due motivi, come più avanti rubricati e riassunti per punti essenziali.
[...]
L'appellato si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Designato il consigliere istruttore ex art. 349 bis c.p.c., alla prima udienza la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 352 c.p.c.
Le parti hanno, quindi, depositato gli scritti conclusivi e, all'udienza del 17.9.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
2.1. Motivi della decisione
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, seguita alla rimessione per la decisione al Collegio da parte del consigliere istruttore, che l'appello sia infondato per le ragioni di seguito indicate.
2.1.1 Primo motivo di appello
PRIMO MOTIVO DECADENZA DELLA GARANZIA AI SENSI DELL'ART. 1957 c.c. – MANCATO
RISPETTO TERMINE
L'appellante deduce, in fatto, che:
pagina 3 di 6 -la creditrice cedente ha inviato alla debitrice principale e ai garanti una comunicazione di revoca dagli affidamenti e messa in mora in data 3.12.2012, richiamando in proposito il doc. 10 del fascicolo monitorio (che, tuttavia, reca la data del 3.2.2012 n.d.e.)
-il 19.2.2013 è stata spedita al garante una diffida nella quale si faceva espresso riferimento al conto corrente chiuso il 30.10.2012, richiamando il doc. 6 fascicolo primo grado
L'appellante, quindi, invocando il principio giurisprudenziale secondo il quale il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. si considera rispettato, nelle garanzie a prima richiesta, anche mediante l'invio di una richiesta stragiudiziale, ritiene erronea la decisione del Tribunale.
Nella non del tutto lineare esposizione del motivo, l'appellante deduce anche che “Qualificato come contratto autonomo di garanzia dalla stessa sentenza della Cassazione SS.UU. del 30.12.2021
n.41994, la sottoscrizione della clausola 7) rientra nella libera attività delle parti e ne consegue che
l'azione del creditore nei confronti del garante non è soggetta ad alcun termine di decadenza”.
Ritiene la Corte che il motivo, ove non inammissibile, risulti infondato.
Non è stata, infatti, impugnata in modo specifico la parte di sentenza che ritiene nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e anche l'affermazione del Tribunale, secondo cui il termine semestrale non risulta in concreto rispettato, è stata contestata in modo generico, senza l'indicazione specifica dell'errore che sarebbe stato commesso.
Nel merito, comunque, la ricostruzione sulla quale l'appellante fonda la propria doglianza, affermando che la previsione di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe stata rispettata, non trova conferma nelle prove offerte.
La deduzione secondo cui l'affidamento sarebbe stato revocato (e quindi il credito sarebbe divenuto esigibile) il 3.12.2012 è smentita, infatti, dall'esame del documento 10 (richiamato dalla stessa parte appellante), documento che reca la data del 3.2.2012, come fa rilevare anche la difesa dell'appellato.
Né può attribuirsi rilievo, ai fini del computo del semestre indicato dalla norma, all'ulteriore riferimento temporale indicato dall'appellante, e cioè alla data del 30.10.2012, data di chiusura del conto, riportata nella diffida del 2013.
A fronte della comunicazione di revoca degli affidamenti e di recesso dal contratto di conto corrente contenuta nella raccomandata del 3.2.2012, la data di chiusura del conto del 30.10.2012 non può, infatti, essere considerata quale data di esigibilità del credito (che è, invece, divenuto esigibile con il recesso dal contratto comunicato con la lettera del 3.2.2012).
pagina 4 di 6 Si deve altresì rilevare, ad integrazione della motivazione resa dal Tribunale, che, come fa notare anche la difesa dell'appellato, dopo la scadenza del 3.2.2012 risulta inviata solo la diffida del 13.2.2013 e successivamente nessuna iniziativa è stata assunta per oltre nove anni, sino al 20.9.2022, data di notifica del decreto.
Anche ove si volesse considerare rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. mediante l'invio della richiesta stragiudiziale di adempimento contenuta nella stessa comunicazione di revoca dell'affidamento del 3.2.2012, non potrebbe, quindi, ritenersi, in concreto, che il creditore abbia “con diligenza” continuato a coltivare le proprie istanze contro il debitore, come pure l'art. 1957 c.c. impone.
2.1.2 Il secondo motivo di appello
SECONDO MOTIVO COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE PER LA DOMANDA DI
NULLITA' DELLA FIDEJUSSIONE
La decisione viene censurata dall'appellante anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la pronuncia non dovesse essere adottata collegialmente dalla sezione specializzata in materia di impresa e potesse, invece, essere adottata dal giudice monocratico.
Ritiene la Corte che anche tale motivo risulti infondato.
Nel caso di specie, infatti, la nullità della fideiussione è stata eccepita dalla parte opponente al fine di ottenere la revoca del decreto, sicché trova applicazione il principio, da questa Corte condiviso, enunciato dalla S.C. in ordine alla delimitazione della competenza della sezione specializzata in materia di impresa per le controversie riguardanti la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust (v. Cass. 3248/23: “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale”; conf. Cass. 28410/24).
L'appello, quindi, deve essere respinto.
pagina 5 di 6
2.2 Le spese del giudizio di appello
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 7.120,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Roberto Rogate;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il giorno 17.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SS IL NI NA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
NI NA Presidente
SS IL Consigliere rel.
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2086/2023 promossa in grado d'appello
DA rappresentata dalla procuratrice Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ROMA, 71 07100 SASSARI presso lo
[...] P.IVA_1 studio dell'avv. MAURIZI GEMMA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._1
PICCINNI, 23 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. ROGATE ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
Conclusioni
Per rappresentata dalla procuratrice Parte_1 Parte_2
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
pagina 1 di 6 1)Riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5819/2023 depositata in data 11 luglio 2023 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e mai notificata
Per lo effetto,
2) confermare il decreto ingiuntivo n. 11221/2022 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di
rigettando l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e Controparte_1 diritto per le ragioni di cui all'odierno atto di Appello
2) Rigettare ogni aversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto
3) Con vittoria di onorari di entrambi i gradi del giudizio come da DM
Per Controparte_1 voglia l'ecc.ma Corte d'Appello così giudicare:
- rigettare l'appello confermando la sentenza del Tribunale di Milano n.5819/2023 e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, respingendo le domande dell'appellante nei confronti del sig.
[...] in quanto infondate in fatto e in diritto;
CP_1
- in ogni caso dichiarare il Sig. liberato da ogni obbligazione nei confronti CP_1 dell'appellante per decadenza della stessa dal diritto di escutere la fideiussione ex art.1957 c.c. per la nullità dell'art.6 della fideiussione sottoscritta dall'opponente.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5819/23, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro ed ha revocato il decreto, Controparte_1 Parte_1 condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Il decreto era stato richiesto da sulla base di una fideiussione prestata da Parte_1 CP_1
a garanzia del credito derivante da un rapporto di conto corrente bancario intercorso fra Alisea S.r.l. e
Banco di Sardegna S.p.A., credito ceduto, con cessione in blocco ex art. 58 Tub, dalla Banca originaria creditrice a Parte_1
Il Tribunale in composizione monocratica, ritenendo che la controversia non rientrasse fra quelle devolute alla sezione specializzata in materia di impresa, ha revocato il decreto ritenendo, in sintesi,
pagina 2 di 6 che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'atto fideiussorio fosse nulla e che, in concreto, la creditrice non avesse rispettato il semestre indicato dalla norma per far valere il credito.
La decisione è stata adottata dopo aver ordinato ad una pluralità di Banche l'esibizione dei moduli di fideiussione utilizzati nel 2009, anno di sottoscrizione della fideiussione oggetto di causa, e aver così ritenuto provata la permanenza dell'intesa anticoncorrenziale, causa di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nell'atto fideiussorio.
Il Tribunale ha ritenuto altresì, rilevando che la fideiussione conteneva una clausola di pagamento a prima richiesta, che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. non risultasse, in concreto, rispettato neppure mediante l'invio di una richiesta stragiudiziale.
La convenuta opposta è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 22.000,00 oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
2. Il giudizio di appello
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da (rappresentata dalla Parte_1 procuratrice a sua volta rappresentata da Parte_2 Controparte_2
, sulla base di due motivi, come più avanti rubricati e riassunti per punti essenziali.
[...]
L'appellato si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Designato il consigliere istruttore ex art. 349 bis c.p.c., alla prima udienza la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 352 c.p.c.
Le parti hanno, quindi, depositato gli scritti conclusivi e, all'udienza del 17.9.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
2.1. Motivi della decisione
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, seguita alla rimessione per la decisione al Collegio da parte del consigliere istruttore, che l'appello sia infondato per le ragioni di seguito indicate.
2.1.1 Primo motivo di appello
PRIMO MOTIVO DECADENZA DELLA GARANZIA AI SENSI DELL'ART. 1957 c.c. – MANCATO
RISPETTO TERMINE
L'appellante deduce, in fatto, che:
pagina 3 di 6 -la creditrice cedente ha inviato alla debitrice principale e ai garanti una comunicazione di revoca dagli affidamenti e messa in mora in data 3.12.2012, richiamando in proposito il doc. 10 del fascicolo monitorio (che, tuttavia, reca la data del 3.2.2012 n.d.e.)
-il 19.2.2013 è stata spedita al garante una diffida nella quale si faceva espresso riferimento al conto corrente chiuso il 30.10.2012, richiamando il doc. 6 fascicolo primo grado
L'appellante, quindi, invocando il principio giurisprudenziale secondo il quale il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. si considera rispettato, nelle garanzie a prima richiesta, anche mediante l'invio di una richiesta stragiudiziale, ritiene erronea la decisione del Tribunale.
Nella non del tutto lineare esposizione del motivo, l'appellante deduce anche che “Qualificato come contratto autonomo di garanzia dalla stessa sentenza della Cassazione SS.UU. del 30.12.2021
n.41994, la sottoscrizione della clausola 7) rientra nella libera attività delle parti e ne consegue che
l'azione del creditore nei confronti del garante non è soggetta ad alcun termine di decadenza”.
Ritiene la Corte che il motivo, ove non inammissibile, risulti infondato.
Non è stata, infatti, impugnata in modo specifico la parte di sentenza che ritiene nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e anche l'affermazione del Tribunale, secondo cui il termine semestrale non risulta in concreto rispettato, è stata contestata in modo generico, senza l'indicazione specifica dell'errore che sarebbe stato commesso.
Nel merito, comunque, la ricostruzione sulla quale l'appellante fonda la propria doglianza, affermando che la previsione di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe stata rispettata, non trova conferma nelle prove offerte.
La deduzione secondo cui l'affidamento sarebbe stato revocato (e quindi il credito sarebbe divenuto esigibile) il 3.12.2012 è smentita, infatti, dall'esame del documento 10 (richiamato dalla stessa parte appellante), documento che reca la data del 3.2.2012, come fa rilevare anche la difesa dell'appellato.
Né può attribuirsi rilievo, ai fini del computo del semestre indicato dalla norma, all'ulteriore riferimento temporale indicato dall'appellante, e cioè alla data del 30.10.2012, data di chiusura del conto, riportata nella diffida del 2013.
A fronte della comunicazione di revoca degli affidamenti e di recesso dal contratto di conto corrente contenuta nella raccomandata del 3.2.2012, la data di chiusura del conto del 30.10.2012 non può, infatti, essere considerata quale data di esigibilità del credito (che è, invece, divenuto esigibile con il recesso dal contratto comunicato con la lettera del 3.2.2012).
pagina 4 di 6 Si deve altresì rilevare, ad integrazione della motivazione resa dal Tribunale, che, come fa notare anche la difesa dell'appellato, dopo la scadenza del 3.2.2012 risulta inviata solo la diffida del 13.2.2013 e successivamente nessuna iniziativa è stata assunta per oltre nove anni, sino al 20.9.2022, data di notifica del decreto.
Anche ove si volesse considerare rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. mediante l'invio della richiesta stragiudiziale di adempimento contenuta nella stessa comunicazione di revoca dell'affidamento del 3.2.2012, non potrebbe, quindi, ritenersi, in concreto, che il creditore abbia “con diligenza” continuato a coltivare le proprie istanze contro il debitore, come pure l'art. 1957 c.c. impone.
2.1.2 Il secondo motivo di appello
SECONDO MOTIVO COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE PER LA DOMANDA DI
NULLITA' DELLA FIDEJUSSIONE
La decisione viene censurata dall'appellante anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la pronuncia non dovesse essere adottata collegialmente dalla sezione specializzata in materia di impresa e potesse, invece, essere adottata dal giudice monocratico.
Ritiene la Corte che anche tale motivo risulti infondato.
Nel caso di specie, infatti, la nullità della fideiussione è stata eccepita dalla parte opponente al fine di ottenere la revoca del decreto, sicché trova applicazione il principio, da questa Corte condiviso, enunciato dalla S.C. in ordine alla delimitazione della competenza della sezione specializzata in materia di impresa per le controversie riguardanti la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust (v. Cass. 3248/23: “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale”; conf. Cass. 28410/24).
L'appello, quindi, deve essere respinto.
pagina 5 di 6
2.2 Le spese del giudizio di appello
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 7.120,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Roberto Rogate;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il giorno 17.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SS IL NI NA
pagina 6 di 6