Sentenza 24 aprile 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 24/04/2015, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00167/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2014, proposto da:
RA ES, rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Luongo e con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Serafini, n. 9
contro
- Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Deflorian ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura comunale, in Trento, via Calepina, n. 12;
- Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego di concessione edilizia n. 60520, del 5.6.2013, adottato dal Dirigente del Servizio sportello imprese e cittadini del Comune di Trento, con riguardo alla richiesta di ricostruzione del rudere di cui alla p.ed. 138 in C.C. Povo;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, quale il preavviso di diniego n. 122088, del 22.10.2012, nonché i pareri istruttori del responsabile del procedimento del 18.10.2012 e del 22.3.2013;
- in via subordinata, dell'art. 86, comma 4, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Trento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente informa di essere coltivatrice diretta e proprietaria di un vasto compendio agricolo situato alle pendici del Colle Sant’Agata sopra l’abitato di Povo, frazione collinare della città di Trento. Urbanisticamente i terreni ricadono in area a bosco E4 e in area di interesse archeologico IA., regolamentate dagli artt. 57, 61 e 75 delle norme di attuazione. Il vigneto è di recente impianto, in quanto realizzato con un intervento di trasformazione del bosco effettuato negli anni dal 2010 al 2012.
2. In data 11-16 ottobre 2012 la sig.ra ES ha presentato all’Amministrazione comunale una domanda per ottenere il rilascio della concessione edilizia per la “ricostruzione di un rudere esistente” situato sui predetti terreni, di cui alla p.ed. 138, la cui originaria edificazione risalirebbe circa alla metà del diciannovesimo secolo. Il progetto prevedeva l’innalzamento delle murature su tutti i lati, l’edificazione di un volume di poco meno di 300 mc. e la realizzazione di una copertura a falda unica con un pergolato sul lato est.
3. Con comunicazione di preavviso di diniego di data 22 ottobre 2012, il Responsabile del procedimento ha comunicato i motivi che ostavano al rilascio del titolo edilizio richiesto, assegnando il termine di trenta giorni (poi prorogato di ulteriori sessanta giorni, su richiesta della stessa istante) per presentare controdeduzioni, che l’interessata ha depositato allo sportello comunale l’11 marzo 2013.
Tuttavia, il 22 marzo 2013 il responsabile del procedimento ha espresso parere tecnico istruttorio negativo, per cui il Dirigente dell’Ufficio edilizia, in data 5 giugno 2013, ha respinto la domanda di concessione edilizia con un provvedimento fondato su tre autonome argomentazioni.
4. La sig.ra ES ha impugnato quest’ultimo provvedimento, oltre agli altri atti procedimentali indicati in epigrafe, con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato al Comune di Trento in data 30.9.2013. L’Amministrazione comunale, con atto notificato in data 28-29.11.2013, ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La deducente si è quindi costituita in giudizio, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, con atto depositato presso la Segreteria del Tribunale l’8.1.2014, notificato al Comune il successivo giorno 17 e depositato, con le relate di notifica, presso la Segreteria del Tribunale il 22.1.2014.
5. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
I - violazione dell’art. 102 della l.p. 4.3.2008, n. 1, e dell’art. 28 del r.e.c.; eccesso di potere per difetto di presupposti e istruttoria, incompetenza, manifesta illogicità e irragionevolezza; omessa ed errata motivazione;
si lamenta che la domanda di concessione non sia stata sottoposta all’esame della commissione edilizia comunale, per cui l’intera procedura risulterebbe condizionata dall'interpretazione delle n.t.a. fornita dal responsabile del procedimento;
II - avverso il primo motivo di diniego:
violazione ed erronea applicazione dell'art. 86 delle n.t.a. del p.r.g. in relazione agli artt. artt. 61 e 61 bis della l.p. 4.3.2008, n.1, e alle relative disposizioni attuative di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 22.3.2002; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per travisamento dei fatti, per manifeste contraddittorietà, ingiustizia, illogicità, per omessa ed errata motivazione;
si denuncia l’interpretazione delle norme comunali data dall’Amministrazione, che ritiene possibile la ricostruzione di un rudere solo se sussistono, congiuntamente, le due condizioni di cui al comma 4 dell’art. 86: volume per l’80% di quello preesistente e documentazione progettuale e fotografica; all’opposto, secondo la deducente la norma comunale richiederebbe la presenza alternativa delle due menzionate condizioni; in senso conforme disporrebbero anche le sovraordinate disposizioni di cui all’art. 61 bis della l.p. 1/2008 e all’art. 2 della d.G.P. 611/2002; in ogni caso, la p.ed. 138 presenterebbe tutti gli elementi per poter essere considerata un rudere da recuperare, perché ricorrono i presupposti del ripristino sia tipologico sia filologico, sulla base della documentazione storica versata in sede procedimentale;
III - violazione ed erronea applicazione degli artt. 29 e 61 della l.p. n. 1 del 2008, in relazione ai criteri e agli indirizzi di cui alla d.G.P. n. 611 del 2002; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per manifesta illogicità ed irragionevolezza, per violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, per omessa ed erronea motivazione;
si lamenta il contrasto tra le disposizioni comunali e la normativa provinciale, la quale riserva al piano regolatore la disciplina sul razionale utilizzo del patrimonio edilizio esistente osservati, tuttavia, i criteri dettati dalla Provincia;
IV - avverso il secondo motivo di diniego:
violazione ed erronea applicazione degli artt. 57 e 61 delle n.t.a. del p.r.g.; eccesso di potere per difetto di presupposti e istruttoria, per contraddittorietà interna e per travisamento dei fatti, per omessa ed erronea motivazione;
si evidenzia che l’Amministrazione ha definito il manufatto di causa sia edificio che deposito e che avrebbe confuso il contenitore con il contenuto; che essendo possibile, nelle zone a bosco, la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, non si comprende perché il Comune escluda il meno impattante intervento di ripristino;
per altro profilo, si afferma che l’area di causa, trasformata dalla bonifica agraria, è equiparata alle aree agricole di pregio del P.U.P., ove gli edifici sono recuperabili a fini residenziali, con possibilità di ampliamento, e dove manufatti diversi da edifici possono essere demoliti e ricostruiti, anche con possibilità di aumentarne il volume, purché la nuova destinazione sia compatibile con l’uso agricolo;
V - avverso il terzo motivo di diniego:
violazione ed erronea applicazione dell’art. 75 delle n.t.a. del p.r.g.; eccesso di potere per difetto di presupposti e istruttoria, per aggravamento del procedimento e violazione del principio di semplificazione e snellezza procedurale, per travisamento dei fatti e manifesta illogicità, per irragionevolezza e contraddittorietà, per omessa ed erronea motivazione;
si afferma che l’Amministrazione non avrebbe considerato che il Servizio beni archeologici della Provincia, con provvedimento del 7.11.2012, non si è opposto al progetto presentato dalla ricorrente.
6. Il Comune di Trento intimato si è costituito in giudizio, eccependo in rito e contestando la fondatezza dei motivi di ricorso, del quale ha comunque chiesto la reiezione.
7. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie difensive e di replica.
8. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2014, sentiti i procuratori, come da verbale d’udienza, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. In sede pregiudiziale, è necessario formulare le seguenti precisazioni:
A) - anzitutto, occorre disattendere l’eccezione sollevata dall’Amministrazione comunale, secondo la quale la ricorrente non si sarebbe ritualmente costituita in giudizio poiché, in fase di trasposizione del ricorso straordinario, avrebbe depositato l’atto introduttivo in Segreteria prima della notifica alla controparte.
L’eccezione è infondata poiché, entro il prescritto termine di sessanta giorni dall'opposizione, che scadeva il 28 gennaio 2014, parte ricorrente ha dapprima depositato in Segreteria l’atto di costituzione (l’8.1.2014), ha poi notificato alla controparte l’avviso di avvenuto deposito (il 17.1.2014) e, da ultimo, ha depositato gli atti con le relative relate di notifica (il 22.1.2014). Osserva al riguardo il Collegio che l’aver solamente anticipato il deposito in Segreteria del ricorso non ha determinato alcuna violazione dell’iter procedurale come scandito dall’art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 1971: l’Amministrazione convenuta ha conosciuto l’intenzione della ricorrente di proseguire il giudizio, il quale è stato poi anche tempestivamente incardinato innanzi al giudice competente, il tutto nell’osservanza dell’unico e perentorio termine di legge;
B) - occorre poi respingere le richieste istruttorie avanzate della ricorrente, e da ultimo ribadite con la memoria depositata il 21.1.2015, poiché la documentazione (anche fotografica a colori) dimessa in atti è completa e chiara e, quindi, sufficiente per definire la vicenda litigiosa;
C) - infine, come da richiesta di parte, si impone la dichiarazione dell’inutilizzabilità ai fini processuali del documento unito alla memoria dell’Amministrazione del 20.1.2014, in quanto depositato tardivamente in violazione del termine sancito dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
2. In sede preliminare, occorre ora osservare che il provvedimento con il cui il Dirigente del competente Ufficio comunale ha respinto la domanda di concessione edilizia presentata dalla sig.ra ES è fondato su tre distinte argomentazioni che, in sintesi, si possono così riassumere:
A) - contrasto con il comma 4 dell’art. 86 delle n.t.a. del p.r.g., in quanto non è stata fornita documentazione storica, sia progettuale che fotografica, della p.ed. 138 e non è stato dimostrato che il suo volume attuale corrisponda almeno all'80 per cento di quello preesistente;
B) - contrasto con i commi 2 e 3 dell’art. 61 delle n.t.a. del p.r.g., in quanto l’attuale destinazione a deposito è incompatibile con la zona a bosco;
C) - contrasto con l’art. 75 delle n.t.a. del p.r.g., perché non è stata presentata copia della segnalazione all’Ufficio beni archeologici della Provincia.
3. La ricorrente ha presentato articolate censure di diritto avverso tutti i motivi di diniego.
Giova su questo punto ricordare, in termini generali, che in caso di atti plurimotivati, quale è dunque quello qui in esame, l'eventuale illegittimità di una delle argomentazioni non è sufficiente ad inficiare il provvedimento quando anche una sola argomentazione sia legittimamente idonea a sostenerlo (cfr., da ultimo, T.R.G.A. Trento, 28.1.2015, n. 32; 14.1.2015, n. 3; 7.10.2013, n. 324; 11.10.2012, n. 295; 23.5.2012, n. 159; 10.11.2011, n. 282; C.d.S., sez. V, 5.7.2011, n. 4028; sez. VI, 7.6.2011, n. 3416).
4.1. La principale delle argomentazioni reiettive, considerata tale anche dalla stessa ricorrente e contestata con il secondo e con il terzo dei motivi introdotti, è il contrasto tra il progetto con la documentazione allegata nel procedimento amministrativo e il disposto dell’art. 86, comma 4, delle n.t.a. del p.r.g., laddove è disciplinata la possibilità della “ ricostruzione di ruderi ”.
4.2. Ebbene, il Comune ha formalmente opposto che “ la documentazione depositata non dimostra né la volumetria preesistente del manufatto né, di conseguenza, che la volumetria attuale dello stesso è almeno l’80% di quella preesistente ”, e ha affermato che quella documentazione non rispettava il disposto del menzionato comma 4 dell’art. 86, il quale recita: “ Fatte salve tutte le altre norme di zona e di PRG, è sempre ammessa la ricostruzione di ruderi di preesistenti edifici, alle seguenti condizioni: - il volume esistente deve essere riconoscibile e corrispondere ad almeno l’80% del volume preesistente; - la ricostruzione deve avvenire in base a documentazione storica sia progettuale che fotografica ”.
4.3. La ricorrente contesta tale conclusione, innanzitutto in punto di fatto, sostenendo che la p.ed. 138 “ identifica(va) un fabbricato di origine rurale che, per quanto assimilabile ad un rudere, presenta(va) invero tutte le caratteristiche proprie di un edificio esistente: le murature laterali sono in sassi, si presentano congiunte alle altre, solo in alcuni punti risultano interessate da parziali lacerazioni dovute a fenomeni di vetustà e presentano un'altezza negli spigoli sino a ml. 4,30; il sedime è ben individuato (pianta di 31,49 mq.) e la volumetria originaria è riconoscibile (circa mc. 300) ”.
Anche la documentazione da ella depositata in Comune il 5 marzo 2013 confermerebbe – sempre a sua dire – i riportati assunti, trattandosi di:
a) - una mappa catastale del 1855 dalla quale “ si può notare che la costruzione risultava rappresentata in mappa da un elemento a pianta quadrata con un cerchio tratteggiato inscritto nella stessa ”;
b) - una “ foto storica degli inizi del ‘900 nella quale si può notare, alle spalle della dama, l’edificio oggetto di interesse ”.
4.4. La conclusione del Comune è contestata dalla deducente anche in punto di diritto, osservando che il comma 4 dell’art. 86 prescriverebbe sì due condizioni ma che le stesse potrebbero ricorrere alternativamente (come confermerebbe la sua interpretazione alla luce dell’art. 61 bis della legge urbanistica n. 1 del 2008 e delle disposizioni attuative di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 2002); in ogni caso, ribadisce che la p.ed. 138 può essere ricostruita perché ricorrono i presupposti del ripristino sia tipologico che filologico, perché essa è una “ costruzione/fabbricato ” ai sensi dell’art. 3 delle n.t.a., e perché l’art. 32 delle stesse n.t.a. consente il ripristino dei volumi crollati addirittura all’interno degli insediamenti storici.
5.1. I due motivi sono infondati.
5.2. Per un primo profilo, occorre rilevare che è improprio perché inconferente il richiamo agli artt. 61 e 61 bis della l.p. n. 1 del 2008:
A) - il primo di essi, l’art. 61, unitamente agli indirizzi applicativi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 22.3.2002, n. 611, si applica alla conservazione e alla valorizzazione del “ patrimonio edilizio tradizionale esistente ”, ossia all’edilizia rurale tradizionale costituita da baite per l’alpeggio, malghe, mulini, segherie, ... manufatti sparsi in aree di montagna al di fuori dei centri abitati che devono essere previamente individuati e censiti dal piano regolatore locale, chiamato anche a definire, nella scheda di rilievo di ciascuno di essi, le condizioni e le modalità di intervento. Ebbene, il manufatto di causa non è classificato nel patrimonio edilizio tradizionale esistente dal vigente p.r.g. di Trento che, per il vero, all’interno del proprio territorio, non ha individuato alcun manufatto di tal genere, ai sensi dell’art. 24 bis della precedente legge urbanistica provinciale 5.9.1991, n. 22, che recava disposizioni poi sostanzialmente riprodotte nell’art. 61 qui in esame (cfr., doc. n. 24 in atti del Comune);
B) - l’art. 61 bis, invece, rubricato “ricostruzione filologica degli edifici”, si riferisce al patrimonio immobiliare collocato in aree non destinate specificatamente all’edificazione e non classificato nell'ambito del patrimonio edilizio tradizionale, il quale può essere ricostruito anche sulla base di documenti storici o fotografie d'epoca; ebbene, le disposizioni di tale articolo trovano applicazione non solo dopo l’adeguamento del p.r.g. di Trento alla disciplina di cui al nuovo art. 61 (sul punto, si veda la disposizioni transitoria contenuta nel comma 26 dell’art. 70 della l.p. 27.12.2012, n. 25, che ha aggiunto l’art. 61 bis in esame) ma, soprattutto, in presenza sul territorio comunale di fabbricati esistenti come definiti dalle menzionate disposizioni della deliberazione della G.P. n. 611 del 2002 e dopo che il piano regolatore ne abbia definito le tipiche “ modalità di recupero ”.
5.3. Il manufatto di proprietà della ricorrente, in definitiva, non è classificato dal piano regolatore di Trento quale parte del patrimonio edilizio montano locale, per cui non può ad esso essere applicata la specialissima disciplina prevista dall’art. 61 della l.p. 1/2008 per il recupero e la conservazioni dei soli edifici destinati originariamente ad attività agro-silvo-pastorali. Per altro verso, ad esso non può nemmeno essere applicato l’art. 61 bis della stessa l.p. 1/2008, perché il locale piano regolatore non è stato adeguato alla sopravvenuta disciplina provinciale, e, comunque, perché occorrerebbe la presenza di un fabbricato come definito dalle menzionate disposizioni che, nell’ipotesi più favorevole, qualificano “ edificio da recuperare ” quello avente “ elementi perimetrali tali da consentire l’identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e di fotografie d’epoca, e purché il recupero dell’edificio medesimo sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale ”. Caratteristiche, queste, di cui è privo il manufatto di proprietà della deducente, come si dirà meglio nel prosieguo.
5.4. Occorre pertanto rilevare che la disposizioni normativa applicabile al caso di specie è il comma 4 dell’art. 86 delle n.t.a. del p.r.g. di Trento che, univocamente, al fine di garantire la ricostruzione di manufatti, definiti “ ruderi ”, quanto più possibile fedele alla condizione originaria, richiede la presenza di entrambi i requisiti ivi codificati:
- il volume esistente deve essere riconoscibile e corrispondere ad almeno l'80% di quello preesistente;
- la ricostruzione deve avvenire in base a documentazione storica sia progettuale che fotografica.
5.5. Né può essere affermato, sulla base di quanto sopra argomentato, che tale disciplina locale contrasti con quella provinciale: è sufficiente a tale riguardo rammentare che i rapporti tra i livelli di normazione e di pianificazione sono retti dal principio della “sussidiarietà responsabile”, in base al quale la pianificazione e gestione del territorio si colloca al livello istituzionale più efficiente rispetto alle diverse responsabilità istituzionali e problematiche, nonché a più diretto contatto con le esigenze locali (cfr., artt. 2 e 4 della l.p. n. 1 del 2008), per cui è il piano regolatore che deve assicurare la specificazione delle discipline espressamente attribuite ad esso dagli strumenti di pianificazione di livello superiore e dalla legislazione di settore, fra i quali anche, come abbiano visto, la fissazione delle regole, secondo gli indirizzi e criteri provinciali, per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente (che compete solo al Comune censire), nonché delle regole per la modalità di recupero dei fabbricati non classificati nell'ambito del patrimonio edilizio tradizionale (artt. 29, 61 e 61 bis della l.p. n. 1 del 2008).
5.6. Nella specie, a parere del Collegio, la normativa comunale in esame si sostanzia in una disciplina speciale e puntuale che, tenendo conto del fatto che la ricostruzione di un “ rudere ” si sostanzia sempre in una nuova costruzione (cfr., Cass.Pen, sez. III, 3.5.2011, n. 26379; sez. III, 21.10.2008, n. 42521; C.d.S., sez. IV, 15.9.2006, n. 5375; T.R.G.A. Trento, 11.9.2013, n. 306; 12.7.2013, n. 235; 8.1.2009, n. 3), richiede allora, rigorosamente, la sussistenza di un “ rudere ” per così dire qualificato, ossia che presenti resti del precedente fabbricato dotati di precise caratteristiche quantitative e documentali al fine di consentire, con un sufficiente grado di certezza, che la riedificazione avvenga nel rispetto dei connotati originari.
6.1. Da altro ma correlato profilo, e in punto di fatto, occorre ora osservare che il manufatto di causa non presenta quelle caratteristiche minime prescritte dal comma 4 dell’art. 86.
6.2. La documentazione storica, come versata anche nel presente giudizio, è del tutto assente e comunque ininfluente al fine della ricostruzione filologica. Non può infatti considerarsi tale né l’estratto della mappa catastale risalente 1855 che, tutt’al più, dimostra soltanto l'ubicazione planimetrica del sedime dell’edificio che fu, ma non la sua altezza, le dimensioni, la tipologia; né è tale la fotografia di una donna (risalente a molti decenni orsono dato l’abbigliamento di lei) che passeggia con un ombrello, alle spalle della quale, in lontananza, si intravede solo un manufatto immerso nella vegetazione senza però distinguerne dimensioni e caratteristiche tipologiche, tralasciando poi la considerazione che non vi è alcuna prova che la fotografia in esame sia stata scattata nei luoghi di causa (cfr., documenti al n. 8 in atti della ricorrente).
6.3. Quanto al concreto stato di fatto, le chiare fotografie a colori allegate alla domanda di concessione edilizia evidenziano che:
- pur sussistendo, alla base, i ruderi delle murature d’angolo, due prospetti su quattro sono praticamente inesistenti (quelli a sud e a ovest, che mostrano pochi lacerti di mura perimetrali in sassi ove prevale il vuoto della rovina, mentre gli altri due prospetti, a est e a nord, mostrano parti di mura danneggiate ove si distinguono aperture di porte e finestre);
- se è vero che è individuabile il sedime, ove si intravedono sassi e vegetazione, non vi è però traccia significativa che dimostri l'altezza dell’originario fabbricato e il tipo di copertura né, soprattutto, la quota di imposta della stessa (cfr., documenti al n. 5 in atti della ricorrente).
6.4. Ne deriva che la preesistenza edilizia di proprietà della ricorrente presenta caratteristiche fisiche non sufficienti per integrare quelle prescritte per la ricostruzione dal comma 4 dell’art. 86. La preesistenza all’esame, in altri termini, dimostra pertanto di essere solamente il resto di un modesto edificio da tempo rovinato e attualmente del tutto privo sia dell’elemento fisico necessario a testimonianza delle originarie dimensioni (almeno l’80 per cento del volume) sia di documentazione storica.
Legittimamente, quindi, l’Amministrazione comunale non ha assentito l’intervento proposto su di un manufatto che, sia in fatto che per l’assenza di dati storici, non è più identificabile - né nelle dimensioni né nella volumetria né nella tipologia - rispetto al fabbricato che è stato in origine.
7.1. Non torna utile alla ricorrente affermare che sul Colle Sant’Agata insisterebbero altri simili manufatti, presenti da tempo immemorabile e certamente ante 1967, la cui tipologia architettonica e destinazione rurale avrebbero dovuto essere assunti quali parametri oggettivi da imporre nel recupero del rudere della deducente.
7.2. Le relative censure sono inammissibili.
Difatti, nonostante la difesa della ricorrente abbia dimesso agli atti (cfr. deposito in data 31.12.2014) una serie di fotografie documentanti l’esistenza in zona di altri edifici ricostruiti con una tipologia similare a quella che le interessa, la censura resta comunque generica (potrebbe trattarsi di interventi ricostruttivi eseguiti in tempi risalenti, oppure, all’opposto, di opere realizzate abusivamente), sicché resta in ogni caso preclusa la possibilità di porre a raffronto fra di loro le indicate vicende. Al riguardo, tuttavia, è necessario precisare che, se l’Amministrazione comunale avesse omesso di intervenire nella stessa zona, anche reprimendo la presenza di manufatti eventualmente abusivi, illegittima sarebbe quella condotta e non già il provvedimento negativo adottato nei confronti della ricorrente.
8.1. Per diverso profilo, con il quarto motivo la ricorrente lamenta che alla sua pratica edilizia non sia stata applicata, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 57 delle n.t.a., la disciplina prevista dallo stesso art. 57 per le aree agricole di interesse primario o di pregio del P.U.P., dove gli edifici sono recuperabili a fini residenziali, con possibilità di ampliamento sino a 1800 mc. (comma 2), e dove manufatti diversi da edifici possono essere demoliti e ricostruiti, con aumento del 20 per cento del volume esistente, purché la nuova destinazione sia compatibile con l’uso agricolo (comma 5).
8.2. Anche tale mezzo è infondato.
Come ha giustamente precisato l’Amministrazione comunale, le disposizioni qui in esame del comma 4 dell’art. 86 relative alla possibilità di “ ricostruzione di ruderi ” recano “ una norma trasversale a tutte le zone ” e fa espressamente salve tutte le altre norme che governano le singole aree urbanistiche. Per cui anche nelle zone a destinazione agricola un progetto di ricostruzione deve sempre avere ad oggetto un fabbricato che, indipendentemente dall’utilizzo residenziale o agricolo, rispetti i due requisiti stabiliti dal più volte citato comma 4 dell’art. 86.
9. Come già anticipato più sopra al punto 3., il Collegio deve ora osservare che la reiezione di tutte le censure volte a contestare la prima ragione giustificatrice del diniego di concessione edilizia comporta la carenza di interesse di parte ricorrente all'esame delle censure proposte avverso le altre ragioni che supportano il medesimo provvedimento. Difatti, anche se, per estrema ipotesi, quelle ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse della sig.ra ES volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato (cfr., C.d.S., sez. V, 2.10.2014, n. 4893; sez. V, 5.7.2011, n. 4028; sez. VI, 7.6.2011, n. 3416; sez. VI, 26.7.2010, n. 4864).
Per questa parte, in definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
10.1. Resta da esaminare il primo motivo introdotto, con il quale la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 102 (rilascio della concessione) della l.p. n. 1 del 2008 e dell’art. 28 del r.e.c., incompetenza ed eccesso di potere sotto svariati profili, rilevando che la sua domanda di concessione edilizia è stata vagliata solo dal responsabile del procedimento e non sottoposta all’esame della commissione edilizia comunale.
10.2. Il mezzo è privo di pregio giuridico.
È pacifico che alla domanda di concessione edilizia dell’11.10.2012 la ricorrente ha allegato l’autorizzazione paesaggistica, già rilasciata dalla competente Commissione territoriale il precedente 12.9.2012; ebbene, il comma 2 dell’art. 28 del r.e.c. stabilisce testualmente che il parere della commissione edilizia “ non è dovuto per gli interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica ” (cfr., doc. n. 22 in atti del Comune).
11. In conclusione, sulla base delle argomentazioni svolte il ricorso deve essere, comprensivamente, respinto.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono accollate alla parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, sede di Trento,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6 del 2014
lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2015
IL SEGRETARIO