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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5132 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati, Dott.
Eugenio Forgillo - Presidente estensore
Natalia Ceccarelli - Consigliere
Maria Di Lorenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello, iscritta al R.G. degli affari civili contenziosi n.
87/2019, avverso la decisione n. 10568/2018 del Tribunale di Napoli in data 07.12.2018, recante R.G. n. 14410/2015, nell'ambito del procedimento di quell'ufficio, vertente
TRA
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Fabio Cannizzaro (c.f.
e NA TI (c.f. ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata digitalmente agli indiritti PEC Email_1 oppure Email_2
Appellante
Contro
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. Dante Vezza (c.f. , elettivamente domiciliato presso lo C.F._4 studio dell'avv. Maria Antonietta Riccio in Torre del Greco, Via E. De Nicola 34
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , con atto di citazione notificato in data 29.05.2015, conveniva in Controparte_1 giudizio rassegnando le seguenti conclusioni “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Pt_1 contrariis reiectis, accertare e dichiarare la natura diffamatoria della pubblicazione di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti dall'attore, che si quantificano in € 25.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che l'Ecc.mo Giudice adito riterrà di giustizia, oltre interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese”.
A sostegno della propria domanda l'attore sosteneva di aver subito un danno alla reputazione a causa del comportamento illecito da parte della società editrice citata in giudizio;
in particolare, avrebbe con il proprio comportamento integrato il reato di Parte_1 diffamazione a mezzo stampa, di cui all'art. 595, co. 3 c.p.
Per dimostrare le proprie ragioni veniva allegato in giudizio una riproduzione digitale di una pagina del giornale digitale del quotidiano di informazioni “Romatoday” (che fa capo alla società datata 19.07.2013, dove si trovava l'articolo intitolato “Vigili e mazzette, Pt_1 un'altra indagine: “Chiudo un occhio, ma la spesa la faccio gratis”; era qui descritta l'attività delittuosa (corruzione/concussione) da parte di un membro delle forze di polizia municipale che otteneva delle somme di denaro da più commercianti di un quartiere di Roma in cambio del mancato svolgimento dei controlli di polizia. All'interno dell'articolo giornalistico veniva utilizzata una fotografia che ritraeva erroneamente il (un CP_1 agente della polizia municipale), rendendolo così riconoscibile, mentre si trovava insieme ad un collega ed un altro cittadino davanti alla macchina degli agenti con il portellone aperto;
in questo modo sarebbe stato accostato all'attività illecita, seppur completamente estraneo ai fatti. Emergeva, infatti, che la foto utilizzata era stata scattata nel 2008 (quindi diversi anni prima) in occasione dello svolgimento delle attività di controllo da parte dell'agente (mentre faceva la multa ad un cittadino). L'articolo, come si poteva leggere sullo stesso giornale che l'ha pubblicato, veniva in realtà ripreso da un pezzo della versione online del Messaggero, dove però veniva utilizzata una diversa fotografia, non raffigurante il CP_1
2. Si costituiva tramite comparsa di risposta al fine di ottenere il rigetto delle Pt_1 domande attoree e chiedendo: “in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per mancanza di prova sul diritto all'azione; in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza del reato di diffamazione così come la carenza di prova del pregiudizio patito e per l'effetto rigettare la richiesta da controparte a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale;
ancora in via principale, condannare l'attore titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c. a favore della convenuta con riguardo alla condotta temeraria tenuta dal nel presente giudizio nella misura ritenuta di giustizia;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare eventualmente il minore importo che sarà ritenuto di giustizia dovuto all'odierno attore a titolo di risarcimento;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria sin da ora si contesta ex art. 2712 c.c. il documento n. 1 prodotto da controparte in quanto non conforme all'articolo pubblicato da . Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 87/2019 r.g. – sentenza – pagina 2 di 9 Il convenuto si opponeva a quanto sostenuto dalla controparte, ed inoltre argomentava come la fotografia fosse stata rimossa nel breve tempo di 11 giorni (il 30.07.2013); la società convenuta eccepiva che la fotografia ritraente il era stata anonimizzata tramite CP_1
l'utilizzo apposito dispositivo oscurante dotato di pixel in modo da coprire il volto, ed anche perché l'agente in foto aveva lo sguardo verso il basso e indossava occhiali da sole. In sintesi, il convenuto riteneva insussistente la fattispecie della diffamazione per l'impossibilità di riconoscere il soggetto nella riproduzione fotografica. Infine, il giornale affermava che il nome degli agenti che sarebbe stati coinvolti nella vicenda erano indicati sul sito del
Messaggero, a cui si poteva giungere tramite apposito link, circostanza che renderebbe chiaro il mancato coinvolgimento del CP_1
3. Il giudice di prime cure fissava l'udienza di prima comparizione, che si teneva il
02.02.2016, a seguito della quale venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. L'attore nella seconda memoria intermedia chiedeva l'esame testimoniale di un suo collega, che veniva ammesso dal giudice.
Veniva in seguito fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni il 12.06.2018 e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. Nella memoria di conclusione e replica la convenuta allegava una serie di fotografie dotate di pixel censuranti il volto del CP_1
Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale con sentenza n. 10568/2018 del 05.12.2018 così statuiva:
1. condanna la società convenuta al risarcimento del danno, per il titolo e la causale meglio specificati in parte motiva, in favore dell'attore nella misura di euro 5.000,00
(già attualizzata), oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.570,00 per compensi ed euro 450,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Tale decisione veniva notificata il 07.12.2018 da parte del per il tramite del suo CP_1 difensore con modalità telematiche, così come previsto dalla legge, agli indirizzi Pec degli avv. Fabio Cannizzaro e NA TI.
4. Avverso tale sentenza, proponeva appello con atto di citazione notificato al Parte_1 in data 03.01.2019, per ottenere la riforma totale della sentenza di primo grado, CP_1 nonché la condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
A fondamento di tale richiesta l'appellante articolava diversi motivi d'impugnazione, eccependo in primo luogo l'archiviazione del procedimento penale, che farebbe venir meno la necessità di analizzare il reato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 87/2019 r.g. – sentenza – pagina 3 di 9 La società impugnante eccepiva in un ulteriore motivo d'appello la mutatio libelli intervenuta nella prima memoria ex art. 183 cpc, dove l'attore aggiungeva alla domanda risarcitoria di euro 25.000,00 la richiesta di liquidare in via equitativa il danno. Inoltre, sempre in rito, veniva contestata la valutazione del giudice di prime cure circa l'onere probatorio, nonché la nullità dell'atto di citazione per vizio dell'edictio actionis.
Nel merito, veniva contestata la mancata indicazione nella sentenza circa la foto su cui si è fondata la decisione, posto che la società convenuta in primo grado produceva una versione pixellata della stessa, mentre nella foto allegata dall'attore non vi erano i pixel oscuranti;
quest'ultima era stata oggetto di contestazione innanzi al Tribunale. Inoltre, l'appellante ribadiva come l'anonimizzazione – che sarebbe stata effettuata con i pixel – impedirebbe il perfezionarsi del reato di diffamazione e dunque del danno.
Un secondo motivo d'appello concernente il merito ha ad oggetto la prova della lesione alla reputazione e la quantificazione del relativo danno, chiedendo la società la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui viene affermato che il danno non patrimoniale è in re ipsa. Si contestava, inoltre, che proprio la quantificazione della lesione sarebbe stata effettuata in violazione dell'art. 1226 cc, ossia senza l'indicazione di criteri per stabilire l'ammontare del danno, onere processuale vertente in capo all'attore.
5. Il si costituiva con comparsa di risposta del 19.04.2019, chiedendo il rigetto CP_1 integrale dell'appello e la condanna alle spese di lite.
In primo luogo, il resistente eccepiva l'inappellabilità della sentenza in quanto pronunciata secondo equità; inoltre, si opponeva sia alle eccezioni della società impugnante circa gli effetti prodotti dal decreto di archiviazione, sia a quanto affermato in merito alla mutatio libelli.
Nel merito l'agente contestava le dichiarazioni circa l'anonimizzazione della foto, che (come affermato già dal primo grado) non sarebbe stata effettuata;
tale mancanza rappresentava il motivo per il quale il risultava riconoscibile, con ripercussioni sul piano privato e CP_1 nell'ambiente di lavoro (descriveva episodi in cui veniva chiamato “disonesto, corrotto” ecc.,
e che disonorava la propria divisa ed il Corpo di cui fa parte). Tali circostanze erano già state oggetto di testimonianza in primo grado, venendo escusso (collega del CP_2
, che avrebbe assistito personalmente ad alcune delle ingiurie rivolte dai CP_1 condomini, nonché ascoltato le telefonate di ignoti che offendevano l'attore, e ancora avrebbe sentito i commenti negativi dei colleghi sulla questione.
6. Si svolgeva l'udienza di trattazione del 24.06.2025, mediante il deposito in telematico di note scritte di entrambe le parti, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; precisate le conclusioni, veniva rimessa la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui al 190 c.p.c., per cui le parti presentavano comparse conclusionali, oltre le memorie di replica.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 87/2019 r.g. – sentenza – pagina 4 di 9 RAGIONI DI DIRITTO
1. Preliminarmente, deve rilevarsi come l'impugnazione sia tempestiva, in quanto è stata effettuata nel rispetto del termine breve di 30 giorni, di cui all'art. 325 c.p.c.; l'appellante, infatti, notificava l'appello in data 03.01.2019, mentre la notifica della sentenza era stata effettuata il giorno 07.12.2018.
2.1 Le eccezioni processuali sollevate dalle parti sono infondate per ragioni diverse;
in primo luogo, non sussiste un vizio dell'edictio actionis posto che sia il petitum mediato che quello immediato sono individuati in modo chiaro e specifico.
Inoltre, non si verifica un'ipotesi di inappellabilità della sentenza, così come prospettato dall'appellato, visto che non si tratta di una decisione presa secondo equità (quali quelle rese ai sensi degli artt. 113 e 114 c.p.c.), ma di una pronuncia secondo diritto, dove soltanto la quantificazione del danno è stata effettuata in via equitativa, secondo il disposto dell'art. 1226
c.c.
È infondata l'eccezione per cui il sarebbe incorso in mutatio libelli per aver CP_1 chiesto la liquidazione del danno, oltre che nell'ammontare di euro 25.000,00, alternativamente secondo l'equa valutazione del giudice.
Sul punto è infatti perentorio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che afferma come “il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare
l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria” (Cassazione civile,
Sez. III, ordinanza n. 13515 del 29.04.2022).
2.2 Ancora in rito deve esaminarsi il motivo con cui la società impugnante sostiene la formazione di un giudicato penale, o comunque una preclusione al potere del giudice civile di ritenere integrato il reato di diffamazione a causa dell'intervenuto decreto di archiviazione innanzi al giudice penale.
Secondo la Suprema Corte “a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 87/2019 r.g. – sentenza – pagina 5 di 9 luogo a preclusioni di alcun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata”
(Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 1346 del 20.01.2009). Infatti, il decreto di archiviazione impedisce alla causa di giungere al giudice del dibattimento per assenza degli elementi richiesti dalla legge, non contenendo tale decreto però alcun un accertamento della condotta posta in essere. Deve dunque condividersi l'orientamento per cui l'archiviazione del
Gip non determina alcun vincolo di valutazione per il giudice civile (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 16239 del 3 agosto 2016).
3. Nel merito, la società impugnava la sentenza nella parte in cui si constatavano i presupposti di fatto del reato di diffamazione, ossia la pubblicazione della fotografia da cui si riconoscerebbe il la stessa appellante ribadiva di aver contestato sin dal primo CP_1 grado la foto dell'articolo di giornale prodotta dal e di aver a sua volta allegato CP_1 una fotografia dotata di pixel al fine di non consentire il riconoscimento dell'agente, rendendolo anonimo.
Prima di analizzare tale questione, deve rilevarsi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente agli elementi di diritto costitutivi del delitto di diffamazione. A ben vedere, infatti, non viene appellato il punto relativo ai limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, che se superati determinano il perfezionarsi del reato in esame. Sul punto si può rinviare alla sentenza di primo grado che descrive lo stato dell'arte della giurisprudenza circa la diffamazione, dovendosi soltanto brevemente illustrare per necessità di esposizione che la fattispecie in esame si perfeziona nel momento in cui vengono travalicati i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. Quest'ultimo si può far valere nei limiti dei criteri di pertinenza, rilevanza e verità della notizia, individuati da una consolidata giurisprudenza (ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18174 del 25.08.2014, Sez. 3, Sentenza n. 14822 del
04.09.2012). Il diritto di cronaca può dunque essere liberamente esercitato purché narri vicende vere (o almeno verosimili), pertinenti, ossia di interesse per il pubblico, e nel rispetto della continenza, cioè della forma in cui vengono esposte le notizie. Nel caso di specie, emerge una violazione del requisito della verità, posto che veniva utilizzata una foto raffigurante un soggetto non coinvolto nella vicenda.
Ciò chiarito in punto di diritto, dall'esame degli atti emerge come – al contrario di quanto sancito nella sentenza di primo grado – la società effettuava il disconoscimento della fotografia in modo specifico e tempestivo;
la convenuta sosteneva, infatti, che sul sito web del giornale la foto in questione censurava tramite pixel oscuranti il volto dell'agente. Circa
l'onere di disconoscimento la Suprema Corte di Cassazione chiariva come “il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 87/2019 r.g. – sentenza – pagina 6 di 9 riprodotta” (Cassazione civile sentenza n. 17526 del 02.09.2016).In questo modo veniva rispettato il dettato dell'art. 2712 c.c. che onera la parte contro cui è prodotta la riproduzione meccanica a disconoscerla, pena il valore di piena prova dei documenti prodotti;
avvenuto il disconoscimento la foto assume valore di mero argomento probatorio, per cui può comunque essere utilizzato ai fini del fondamento della decisione. È utile richiamare la giurisprudenza di legittimità che così si esprimeva “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13519 del 29.04.2022).
Alla luce del disconoscimento effettuato deve però rilevarsi come la produzione della fotografia dotata di pixel da parte della società avveniva soltanto tardivamente in sede di memoria di conclusione e replica, motivo per cui sin dal primo grado il giudice non ha ritenuto la prova ammissibile e ha deciso senza tenerne conto.
Consegue che il convincimento del primo giudice si è correttamente formato, dato che nella foto prodotta in giudizio è facilmente riconoscibile il CP_1
All'esito delle questioni qui esaminati deve rigettarsi il motivo d'appello.
4. Deve ora prendersi in esame il secondo motivo d'impugnazione nel merito con cui l'appellante contesta la mancata prova del danno.
La statuizione del giudice di primo grado per cui il danno non patrimoniale in caso di diffamazione è in re ipsa si pone in contrasto con l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza secondo cui deve essere sempre fornita la prova del danno. La Corte di cassazione ritiene infatti che “nella diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non é “in re ipsa”, ma richiede che ne sia data prova, anche
a mezzo di presunzioni semplici” (Cassazione Civile, sezione III, n. 24474 del 18.11.2014).
La categoria del danno in re ipsa è sostanzialmente negata dalla giurisprudenza perché priva di uno degli elementi caratterizzanti l'illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c, ossia la prova del danno conseguenza. Sul punto si può richiamare la recente sentenza delle Sezioni
Unite in materia di danno da occupazione illegittima dell'immobile (Cassazione civile,
SS.UU. sentenza n. 33645 del 15.11.2022), nonché quanto statuito in materia di eccessiva durata del processo (legge Pinto), dove si parla di “danno normale, ancorché non automatico”
(Cassazione Civile, SS.UU., sentenza n. 1338 del 26.01.2004).
Ciò posto, si deve verificare se l'attore abbia fornito o meno la prova;
a tal proposito appare rilevante richiamare la pronuncia della giurisprudenza di legittimità in cui si afferma “in tema
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 87/2019 r.g. – sentenza – pagina 7 di 9 di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cassazione civile, Sez. 3, Ordinanza n. 34635 del 27.12.2024).
In applicazione di questo principio di diritto si può constatare come il ha offerto CP_1 in prova, oltre alla testimonianza espletata in primo grado, l'articolo di giornale con la relativa fotografia, che (come sopra si è visto) ha valore di presunzione semplice.
Da tale documento si ricavano gli elementi necessari alla quantificazione del danno, anche sulla base delle tabelle di MI (come già chiarito in primo grado); si deve fare riferimento alla diffusione del giornale, alla durata nel tempo della condotta diffamatoria, della posizione sociale e professionale della persona offesa (in questo caso rileva l'appartenenza al corpo di polizia municipale). A questi criteri si aggiunge anche la rilevanza dell'offesa di corruzione/concussione, afflittiva per il ruolo svolto dall'agente, che se sospettato di reati come quelli in questione subisce una lesione della fiducia che i colleghi e i concittadini ripongono nell'esercizio della funzione di pubblica sicurezza.
In virtù di quanto esaminato il motivo deve essere rigettato.
5. Consegue il rigetto integrale dell'appello; sussistono i presupposti per l'applicazione del principio di soccombenza con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali per il presente grado di giudizio, che si quantificano secondo i parametri di legge stabiliti dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022 in misura corrispondente ai medi tariffari per il valore di causa assegnato;
da attribuirsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte di Napoli, Nona sezione civile
nella causa d'appello tra e disattesa ogni diversa istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e deduzione, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 ammontano a euro 2.915, 00 per il presente grado, più Iva e Cpa, da liquidarsi al procuratore avv. Dante Vezza dichiaratosi antistatario;
3. dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 87/2019 r.g. – sentenza – pagina 8 di 9 Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Giacomo Corrado.
Dott. Eugenio Forgillo,
Presidente estensore
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 87/2019 r.g. – sentenza – pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati, Dott.
Eugenio Forgillo - Presidente estensore
Natalia Ceccarelli - Consigliere
Maria Di Lorenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello, iscritta al R.G. degli affari civili contenziosi n.
87/2019, avverso la decisione n. 10568/2018 del Tribunale di Napoli in data 07.12.2018, recante R.G. n. 14410/2015, nell'ambito del procedimento di quell'ufficio, vertente
TRA
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Fabio Cannizzaro (c.f.
e NA TI (c.f. ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata digitalmente agli indiritti PEC Email_1 oppure Email_2
Appellante
Contro
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. Dante Vezza (c.f. , elettivamente domiciliato presso lo C.F._4 studio dell'avv. Maria Antonietta Riccio in Torre del Greco, Via E. De Nicola 34
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , con atto di citazione notificato in data 29.05.2015, conveniva in Controparte_1 giudizio rassegnando le seguenti conclusioni “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Pt_1 contrariis reiectis, accertare e dichiarare la natura diffamatoria della pubblicazione di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti dall'attore, che si quantificano in € 25.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che l'Ecc.mo Giudice adito riterrà di giustizia, oltre interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese”.
A sostegno della propria domanda l'attore sosteneva di aver subito un danno alla reputazione a causa del comportamento illecito da parte della società editrice citata in giudizio;
in particolare, avrebbe con il proprio comportamento integrato il reato di Parte_1 diffamazione a mezzo stampa, di cui all'art. 595, co. 3 c.p.
Per dimostrare le proprie ragioni veniva allegato in giudizio una riproduzione digitale di una pagina del giornale digitale del quotidiano di informazioni “Romatoday” (che fa capo alla società datata 19.07.2013, dove si trovava l'articolo intitolato “Vigili e mazzette, Pt_1 un'altra indagine: “Chiudo un occhio, ma la spesa la faccio gratis”; era qui descritta l'attività delittuosa (corruzione/concussione) da parte di un membro delle forze di polizia municipale che otteneva delle somme di denaro da più commercianti di un quartiere di Roma in cambio del mancato svolgimento dei controlli di polizia. All'interno dell'articolo giornalistico veniva utilizzata una fotografia che ritraeva erroneamente il (un CP_1 agente della polizia municipale), rendendolo così riconoscibile, mentre si trovava insieme ad un collega ed un altro cittadino davanti alla macchina degli agenti con il portellone aperto;
in questo modo sarebbe stato accostato all'attività illecita, seppur completamente estraneo ai fatti. Emergeva, infatti, che la foto utilizzata era stata scattata nel 2008 (quindi diversi anni prima) in occasione dello svolgimento delle attività di controllo da parte dell'agente (mentre faceva la multa ad un cittadino). L'articolo, come si poteva leggere sullo stesso giornale che l'ha pubblicato, veniva in realtà ripreso da un pezzo della versione online del Messaggero, dove però veniva utilizzata una diversa fotografia, non raffigurante il CP_1
2. Si costituiva tramite comparsa di risposta al fine di ottenere il rigetto delle Pt_1 domande attoree e chiedendo: “in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per mancanza di prova sul diritto all'azione; in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza del reato di diffamazione così come la carenza di prova del pregiudizio patito e per l'effetto rigettare la richiesta da controparte a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale;
ancora in via principale, condannare l'attore titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c. a favore della convenuta con riguardo alla condotta temeraria tenuta dal nel presente giudizio nella misura ritenuta di giustizia;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare eventualmente il minore importo che sarà ritenuto di giustizia dovuto all'odierno attore a titolo di risarcimento;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria sin da ora si contesta ex art. 2712 c.c. il documento n. 1 prodotto da controparte in quanto non conforme all'articolo pubblicato da . Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 87/2019 r.g. – sentenza – pagina 2 di 9 Il convenuto si opponeva a quanto sostenuto dalla controparte, ed inoltre argomentava come la fotografia fosse stata rimossa nel breve tempo di 11 giorni (il 30.07.2013); la società convenuta eccepiva che la fotografia ritraente il era stata anonimizzata tramite CP_1
l'utilizzo apposito dispositivo oscurante dotato di pixel in modo da coprire il volto, ed anche perché l'agente in foto aveva lo sguardo verso il basso e indossava occhiali da sole. In sintesi, il convenuto riteneva insussistente la fattispecie della diffamazione per l'impossibilità di riconoscere il soggetto nella riproduzione fotografica. Infine, il giornale affermava che il nome degli agenti che sarebbe stati coinvolti nella vicenda erano indicati sul sito del
Messaggero, a cui si poteva giungere tramite apposito link, circostanza che renderebbe chiaro il mancato coinvolgimento del CP_1
3. Il giudice di prime cure fissava l'udienza di prima comparizione, che si teneva il
02.02.2016, a seguito della quale venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. L'attore nella seconda memoria intermedia chiedeva l'esame testimoniale di un suo collega, che veniva ammesso dal giudice.
Veniva in seguito fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni il 12.06.2018 e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. Nella memoria di conclusione e replica la convenuta allegava una serie di fotografie dotate di pixel censuranti il volto del CP_1
Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale con sentenza n. 10568/2018 del 05.12.2018 così statuiva:
1. condanna la società convenuta al risarcimento del danno, per il titolo e la causale meglio specificati in parte motiva, in favore dell'attore nella misura di euro 5.000,00
(già attualizzata), oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.570,00 per compensi ed euro 450,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Tale decisione veniva notificata il 07.12.2018 da parte del per il tramite del suo CP_1 difensore con modalità telematiche, così come previsto dalla legge, agli indirizzi Pec degli avv. Fabio Cannizzaro e NA TI.
4. Avverso tale sentenza, proponeva appello con atto di citazione notificato al Parte_1 in data 03.01.2019, per ottenere la riforma totale della sentenza di primo grado, CP_1 nonché la condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
A fondamento di tale richiesta l'appellante articolava diversi motivi d'impugnazione, eccependo in primo luogo l'archiviazione del procedimento penale, che farebbe venir meno la necessità di analizzare il reato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 87/2019 r.g. – sentenza – pagina 3 di 9 La società impugnante eccepiva in un ulteriore motivo d'appello la mutatio libelli intervenuta nella prima memoria ex art. 183 cpc, dove l'attore aggiungeva alla domanda risarcitoria di euro 25.000,00 la richiesta di liquidare in via equitativa il danno. Inoltre, sempre in rito, veniva contestata la valutazione del giudice di prime cure circa l'onere probatorio, nonché la nullità dell'atto di citazione per vizio dell'edictio actionis.
Nel merito, veniva contestata la mancata indicazione nella sentenza circa la foto su cui si è fondata la decisione, posto che la società convenuta in primo grado produceva una versione pixellata della stessa, mentre nella foto allegata dall'attore non vi erano i pixel oscuranti;
quest'ultima era stata oggetto di contestazione innanzi al Tribunale. Inoltre, l'appellante ribadiva come l'anonimizzazione – che sarebbe stata effettuata con i pixel – impedirebbe il perfezionarsi del reato di diffamazione e dunque del danno.
Un secondo motivo d'appello concernente il merito ha ad oggetto la prova della lesione alla reputazione e la quantificazione del relativo danno, chiedendo la società la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui viene affermato che il danno non patrimoniale è in re ipsa. Si contestava, inoltre, che proprio la quantificazione della lesione sarebbe stata effettuata in violazione dell'art. 1226 cc, ossia senza l'indicazione di criteri per stabilire l'ammontare del danno, onere processuale vertente in capo all'attore.
5. Il si costituiva con comparsa di risposta del 19.04.2019, chiedendo il rigetto CP_1 integrale dell'appello e la condanna alle spese di lite.
In primo luogo, il resistente eccepiva l'inappellabilità della sentenza in quanto pronunciata secondo equità; inoltre, si opponeva sia alle eccezioni della società impugnante circa gli effetti prodotti dal decreto di archiviazione, sia a quanto affermato in merito alla mutatio libelli.
Nel merito l'agente contestava le dichiarazioni circa l'anonimizzazione della foto, che (come affermato già dal primo grado) non sarebbe stata effettuata;
tale mancanza rappresentava il motivo per il quale il risultava riconoscibile, con ripercussioni sul piano privato e CP_1 nell'ambiente di lavoro (descriveva episodi in cui veniva chiamato “disonesto, corrotto” ecc.,
e che disonorava la propria divisa ed il Corpo di cui fa parte). Tali circostanze erano già state oggetto di testimonianza in primo grado, venendo escusso (collega del CP_2
, che avrebbe assistito personalmente ad alcune delle ingiurie rivolte dai CP_1 condomini, nonché ascoltato le telefonate di ignoti che offendevano l'attore, e ancora avrebbe sentito i commenti negativi dei colleghi sulla questione.
6. Si svolgeva l'udienza di trattazione del 24.06.2025, mediante il deposito in telematico di note scritte di entrambe le parti, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; precisate le conclusioni, veniva rimessa la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui al 190 c.p.c., per cui le parti presentavano comparse conclusionali, oltre le memorie di replica.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 87/2019 r.g. – sentenza – pagina 4 di 9 RAGIONI DI DIRITTO
1. Preliminarmente, deve rilevarsi come l'impugnazione sia tempestiva, in quanto è stata effettuata nel rispetto del termine breve di 30 giorni, di cui all'art. 325 c.p.c.; l'appellante, infatti, notificava l'appello in data 03.01.2019, mentre la notifica della sentenza era stata effettuata il giorno 07.12.2018.
2.1 Le eccezioni processuali sollevate dalle parti sono infondate per ragioni diverse;
in primo luogo, non sussiste un vizio dell'edictio actionis posto che sia il petitum mediato che quello immediato sono individuati in modo chiaro e specifico.
Inoltre, non si verifica un'ipotesi di inappellabilità della sentenza, così come prospettato dall'appellato, visto che non si tratta di una decisione presa secondo equità (quali quelle rese ai sensi degli artt. 113 e 114 c.p.c.), ma di una pronuncia secondo diritto, dove soltanto la quantificazione del danno è stata effettuata in via equitativa, secondo il disposto dell'art. 1226
c.c.
È infondata l'eccezione per cui il sarebbe incorso in mutatio libelli per aver CP_1 chiesto la liquidazione del danno, oltre che nell'ammontare di euro 25.000,00, alternativamente secondo l'equa valutazione del giudice.
Sul punto è infatti perentorio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che afferma come “il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare
l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria” (Cassazione civile,
Sez. III, ordinanza n. 13515 del 29.04.2022).
2.2 Ancora in rito deve esaminarsi il motivo con cui la società impugnante sostiene la formazione di un giudicato penale, o comunque una preclusione al potere del giudice civile di ritenere integrato il reato di diffamazione a causa dell'intervenuto decreto di archiviazione innanzi al giudice penale.
Secondo la Suprema Corte “a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 87/2019 r.g. – sentenza – pagina 5 di 9 luogo a preclusioni di alcun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata”
(Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 1346 del 20.01.2009). Infatti, il decreto di archiviazione impedisce alla causa di giungere al giudice del dibattimento per assenza degli elementi richiesti dalla legge, non contenendo tale decreto però alcun un accertamento della condotta posta in essere. Deve dunque condividersi l'orientamento per cui l'archiviazione del
Gip non determina alcun vincolo di valutazione per il giudice civile (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 16239 del 3 agosto 2016).
3. Nel merito, la società impugnava la sentenza nella parte in cui si constatavano i presupposti di fatto del reato di diffamazione, ossia la pubblicazione della fotografia da cui si riconoscerebbe il la stessa appellante ribadiva di aver contestato sin dal primo CP_1 grado la foto dell'articolo di giornale prodotta dal e di aver a sua volta allegato CP_1 una fotografia dotata di pixel al fine di non consentire il riconoscimento dell'agente, rendendolo anonimo.
Prima di analizzare tale questione, deve rilevarsi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente agli elementi di diritto costitutivi del delitto di diffamazione. A ben vedere, infatti, non viene appellato il punto relativo ai limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, che se superati determinano il perfezionarsi del reato in esame. Sul punto si può rinviare alla sentenza di primo grado che descrive lo stato dell'arte della giurisprudenza circa la diffamazione, dovendosi soltanto brevemente illustrare per necessità di esposizione che la fattispecie in esame si perfeziona nel momento in cui vengono travalicati i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. Quest'ultimo si può far valere nei limiti dei criteri di pertinenza, rilevanza e verità della notizia, individuati da una consolidata giurisprudenza (ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18174 del 25.08.2014, Sez. 3, Sentenza n. 14822 del
04.09.2012). Il diritto di cronaca può dunque essere liberamente esercitato purché narri vicende vere (o almeno verosimili), pertinenti, ossia di interesse per il pubblico, e nel rispetto della continenza, cioè della forma in cui vengono esposte le notizie. Nel caso di specie, emerge una violazione del requisito della verità, posto che veniva utilizzata una foto raffigurante un soggetto non coinvolto nella vicenda.
Ciò chiarito in punto di diritto, dall'esame degli atti emerge come – al contrario di quanto sancito nella sentenza di primo grado – la società effettuava il disconoscimento della fotografia in modo specifico e tempestivo;
la convenuta sosteneva, infatti, che sul sito web del giornale la foto in questione censurava tramite pixel oscuranti il volto dell'agente. Circa
l'onere di disconoscimento la Suprema Corte di Cassazione chiariva come “il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 87/2019 r.g. – sentenza – pagina 6 di 9 riprodotta” (Cassazione civile sentenza n. 17526 del 02.09.2016).In questo modo veniva rispettato il dettato dell'art. 2712 c.c. che onera la parte contro cui è prodotta la riproduzione meccanica a disconoscerla, pena il valore di piena prova dei documenti prodotti;
avvenuto il disconoscimento la foto assume valore di mero argomento probatorio, per cui può comunque essere utilizzato ai fini del fondamento della decisione. È utile richiamare la giurisprudenza di legittimità che così si esprimeva “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13519 del 29.04.2022).
Alla luce del disconoscimento effettuato deve però rilevarsi come la produzione della fotografia dotata di pixel da parte della società avveniva soltanto tardivamente in sede di memoria di conclusione e replica, motivo per cui sin dal primo grado il giudice non ha ritenuto la prova ammissibile e ha deciso senza tenerne conto.
Consegue che il convincimento del primo giudice si è correttamente formato, dato che nella foto prodotta in giudizio è facilmente riconoscibile il CP_1
All'esito delle questioni qui esaminati deve rigettarsi il motivo d'appello.
4. Deve ora prendersi in esame il secondo motivo d'impugnazione nel merito con cui l'appellante contesta la mancata prova del danno.
La statuizione del giudice di primo grado per cui il danno non patrimoniale in caso di diffamazione è in re ipsa si pone in contrasto con l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza secondo cui deve essere sempre fornita la prova del danno. La Corte di cassazione ritiene infatti che “nella diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non é “in re ipsa”, ma richiede che ne sia data prova, anche
a mezzo di presunzioni semplici” (Cassazione Civile, sezione III, n. 24474 del 18.11.2014).
La categoria del danno in re ipsa è sostanzialmente negata dalla giurisprudenza perché priva di uno degli elementi caratterizzanti l'illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c, ossia la prova del danno conseguenza. Sul punto si può richiamare la recente sentenza delle Sezioni
Unite in materia di danno da occupazione illegittima dell'immobile (Cassazione civile,
SS.UU. sentenza n. 33645 del 15.11.2022), nonché quanto statuito in materia di eccessiva durata del processo (legge Pinto), dove si parla di “danno normale, ancorché non automatico”
(Cassazione Civile, SS.UU., sentenza n. 1338 del 26.01.2004).
Ciò posto, si deve verificare se l'attore abbia fornito o meno la prova;
a tal proposito appare rilevante richiamare la pronuncia della giurisprudenza di legittimità in cui si afferma “in tema
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 87/2019 r.g. – sentenza – pagina 7 di 9 di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cassazione civile, Sez. 3, Ordinanza n. 34635 del 27.12.2024).
In applicazione di questo principio di diritto si può constatare come il ha offerto CP_1 in prova, oltre alla testimonianza espletata in primo grado, l'articolo di giornale con la relativa fotografia, che (come sopra si è visto) ha valore di presunzione semplice.
Da tale documento si ricavano gli elementi necessari alla quantificazione del danno, anche sulla base delle tabelle di MI (come già chiarito in primo grado); si deve fare riferimento alla diffusione del giornale, alla durata nel tempo della condotta diffamatoria, della posizione sociale e professionale della persona offesa (in questo caso rileva l'appartenenza al corpo di polizia municipale). A questi criteri si aggiunge anche la rilevanza dell'offesa di corruzione/concussione, afflittiva per il ruolo svolto dall'agente, che se sospettato di reati come quelli in questione subisce una lesione della fiducia che i colleghi e i concittadini ripongono nell'esercizio della funzione di pubblica sicurezza.
In virtù di quanto esaminato il motivo deve essere rigettato.
5. Consegue il rigetto integrale dell'appello; sussistono i presupposti per l'applicazione del principio di soccombenza con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali per il presente grado di giudizio, che si quantificano secondo i parametri di legge stabiliti dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022 in misura corrispondente ai medi tariffari per il valore di causa assegnato;
da attribuirsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte di Napoli, Nona sezione civile
nella causa d'appello tra e disattesa ogni diversa istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e deduzione, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 ammontano a euro 2.915, 00 per il presente grado, più Iva e Cpa, da liquidarsi al procuratore avv. Dante Vezza dichiaratosi antistatario;
3. dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 87/2019 r.g. – sentenza – pagina 8 di 9 Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Giacomo Corrado.
Dott. Eugenio Forgillo,
Presidente estensore
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 87/2019 r.g. – sentenza – pagina 9 di 9