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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1056/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. RG. 1056/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 marzo 2025, alle ore 9,27, innanzi al dott. Paola Marino, presente presso gli uffici del
Tribunale di Ravenna, sono comparsi:
Per l'avv. CARVELLO MANUEL Parte_1
Per la Dott. Controparte_1 [...]
, Funzionario . CP_2 CP_1
In udienza da remoto su piattaforma microsoft teams.
Il giudice dà atto di riconoscere ( in quanto noti all'ufficio) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione ed a comunicare.
La Dott. dà atto che l' ha disposto in autotutela l'accoglimento dell'istanza del ricorrente CP_2 CP_1
riconoscendo l'assegno mensile di assistenza fin dalla data della domanda del 15/4/2024 e chiede, pertanto, la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese legali.
L'Avv. Carvello si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata da e chiede la condanna alle spese legali inclusa la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1 bis CP_1
pagina1 di 2 D.M. 55/2014 essendo intervenuto il riconoscimento in autotutela del diritto del ricorrente dopo la presentazione del ricorso o
Il Giudice
Dato atto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese legali a favore di parte ricorrente che liquida nella somma CP_1
di €. 638,00 oltre alla maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Il Giudice Onorario
dott. Paola Marino
pagina2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. RG. 1056/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 marzo 2025, alle ore 9,27, innanzi al dott. Paola Marino, presente presso gli uffici del
Tribunale di Ravenna, sono comparsi:
Per l'avv. CARVELLO MANUEL Parte_1
Per la Dott. Controparte_1 [...]
, Funzionario . CP_2 CP_1
In udienza da remoto su piattaforma microsoft teams.
Il giudice dà atto di riconoscere ( in quanto noti all'ufficio) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione ed a comunicare.
La Dott. dà atto che l' ha disposto in autotutela l'accoglimento dell'istanza del ricorrente CP_2 CP_1
riconoscendo l'assegno mensile di assistenza fin dalla data della domanda del 15/4/2024 e chiede, pertanto, la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese legali.
L'Avv. Carvello si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata da e chiede la condanna alle spese legali inclusa la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1 bis CP_1
pagina1 di 2 D.M. 55/2014 essendo intervenuto il riconoscimento in autotutela del diritto del ricorrente dopo la presentazione del ricorso o
Il Giudice
Dato atto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese legali a favore di parte ricorrente che liquida nella somma CP_1
di €. 638,00 oltre alla maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Il Giudice Onorario
dott. Paola Marino
pagina2 di 2