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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/10/2025, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7835/2024 R.G. chiamata all'udienza del 13/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. E. G. Lamuraglia
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: riconoscimento pensione anticipata di vecchiaia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/6/2024, la ricorrente, come in epigrafe indicata, esponeva di aver presentato, in data 29/11/2023, domanda di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/92, essendo affetta da svariate infermità: spondilo artrosi cervicale lombare e dorsale in ernie multiple e sofferenza neurogena cronica cervico- lombare multipla;
diffusa osteopenia;
grave gonartrosi bilaterale;
coxartrosi bilaterale;
deambulazione con zoppia ad elevato rischio di caduta;
OSAS di grado moderato;
ipertensione polmonare;
cardiopatia ipertensiva in fibrillazione atriale;
tireopatia nodulare in tiroide cronica autoimmune ed eutiroidismo;
obesità di II classe;
diabete mellito tipo II;
disturbo depressivo-ansioso cronico grave;
monocolo funzionale per corioretinosi miopica bilaterale con stafiloma posteriore sinistra, etc.
Deduceva che l' , con provvedimento datato 1/3/2024, pur riconoscendo il requisito CP_1 contributivo ed anagrafico richiesti dalla legge, disattendeva la domanda sotto il profilo del requisito sanitario.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione e proposto infruttuosamente ricorso amministrativo in data 12/3/2024, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo di accertare, previa consulenza medico legale, se la ricorrente si trovasse nelle condizioni sanitarie per poter accedere al trattamento pensionistico anticipato con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti di legge e, per l'effetto, condannare l alla corresponsione del dovuto, oltre interessi come per legge nonché al CP_1 pagamento delle spese e degli onorari del giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza del requisito CP_1 sanitario, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Conferito incarico peritale e depositato il relativo elaborato, la causa, all'udienza odierna, sostituita con deposito di note da parte di entrambe le parti, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. n. 503/92, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata alla stessa legge, fatta eccezione per gli invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali continuano a valere i precedenti requisiti anagrafici.
Conferito incarico al C.T.U., specialista in medicina legale e delle assicurazioni, Dott.
questi, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica e Persona_1 dell'esame obiettivo, nella relazione depositata in data 5/8/2025, ha concluso nei termini che seguono: “Alla luce di quanto sopra esposto ed in relazione quanto documentato, tenuto conto dei riferimenti tabellari previsti dal D.M. 05.02.1992, è possibile porre in
Pag. 2 di 6 essere una valutazione complessiva del grado di invalidità del Sig.ra Pt_1 mediante applicazione del calcolo proporzionale riduzioni stico alle singole invalidità di seguito riportate:
-Cardiopatia ipertensiva e fibrillazione atriale YH II (in analogia al docie 6443);
-Obesità (in rapporto al codice 7105);
-OSAS in CPAP (in rapporto al codice 6003).
In relazione a quanto sopra, alla luce dell'obiettività clinica e della documentazione sanitaria versata in atti, può motivatamente ritenersi che le patologie cui il Sig.ra risulta affetta determinino un'invalidità con riduzione permanente della Pt_1 capacità lavorativa nella misura dell'85%, utile a fruire della pensione di vecchiaia anticipata ex art.1, comma 8, D. Lgs. 503/92.
Tale giudizio è da ritenersi con decorrenza a partire dalla data della domanda amministrativa atteso che le condizioni legittimanti il suddetto beneficio risultavano già in essere a tale epoca”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta
Pag. 3 di 6 richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. II, 30 aprile 2009 n.10123).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
L'elaborato appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni.
Pag. 4 di 6 Quanto alla decorrenza del trattamento pensionistico, deve darsi atto del recente arresto giurisprudenziale (Cass. n. 29191/2018) che, in fattispecie analoga a quella che ci occupa, ha statuito che la pensione anticipata in discorso va considerata un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia di età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato d'invalidità non inferiore all'80%. La regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo che consente, in presenza di una situazione d'invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato d'invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503/92 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia) ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla l.n. 222/84.
Sulla scorta di siffatte considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile alla presente fattispecie la disposizione di cui all'art. 12 d.l. n. 78/10, convertito, con modificazioni, con l.n. 122/10 (“I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 22 ter, comma 1, convertito con modificazioni con L. 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
…”), in quanto individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia.
Pag. 5 di 6 Ritiene il giudicante di aderire all'orientamento di recente espresso dai Giudici di legittimità e, pertanto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente, invalida in misura dell'85% dal 29/11/2023, data della domanda amministrativa e, in possesso a tale data, dei requisiti contributivi - così come risulta dalla mancata contestazione della sussistenza degli stessi da parte dell' nella propria memoria di costituzione – utili CP_1 alla pensione anticipata di vecchiaia con la decorrenza stabilita dall'art. 12, co.1 d.l.
n.78/12; ai sensi dell'art. 16, co.6 l.n. 412/91, l' è tenuto a corrispondere gli CP_1 interessi legali ovvero, se maggiore, la rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute.
In ordine alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
le spese di CTU vengono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 12/6/2024 da nei confronti di , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, così provvede: dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti di invalidità e contributivi che danno diritto alla pensione anticipata di vecchiaia sin dal 29/11/2023 e, per l'effetto, condanna CP_ l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo con la decorrenza stabilita dell'art. 12, comma 1, d.l. 78/2012, oltre interessi legali sino al soddisfo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 2.600,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente;
CP_ pone definitivamente a carico di le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Bari, 13/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7835/2024 R.G. chiamata all'udienza del 13/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. E. G. Lamuraglia
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: riconoscimento pensione anticipata di vecchiaia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/6/2024, la ricorrente, come in epigrafe indicata, esponeva di aver presentato, in data 29/11/2023, domanda di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/92, essendo affetta da svariate infermità: spondilo artrosi cervicale lombare e dorsale in ernie multiple e sofferenza neurogena cronica cervico- lombare multipla;
diffusa osteopenia;
grave gonartrosi bilaterale;
coxartrosi bilaterale;
deambulazione con zoppia ad elevato rischio di caduta;
OSAS di grado moderato;
ipertensione polmonare;
cardiopatia ipertensiva in fibrillazione atriale;
tireopatia nodulare in tiroide cronica autoimmune ed eutiroidismo;
obesità di II classe;
diabete mellito tipo II;
disturbo depressivo-ansioso cronico grave;
monocolo funzionale per corioretinosi miopica bilaterale con stafiloma posteriore sinistra, etc.
Deduceva che l' , con provvedimento datato 1/3/2024, pur riconoscendo il requisito CP_1 contributivo ed anagrafico richiesti dalla legge, disattendeva la domanda sotto il profilo del requisito sanitario.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione e proposto infruttuosamente ricorso amministrativo in data 12/3/2024, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo di accertare, previa consulenza medico legale, se la ricorrente si trovasse nelle condizioni sanitarie per poter accedere al trattamento pensionistico anticipato con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti di legge e, per l'effetto, condannare l alla corresponsione del dovuto, oltre interessi come per legge nonché al CP_1 pagamento delle spese e degli onorari del giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza del requisito CP_1 sanitario, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Conferito incarico peritale e depositato il relativo elaborato, la causa, all'udienza odierna, sostituita con deposito di note da parte di entrambe le parti, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. n. 503/92, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata alla stessa legge, fatta eccezione per gli invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali continuano a valere i precedenti requisiti anagrafici.
Conferito incarico al C.T.U., specialista in medicina legale e delle assicurazioni, Dott.
questi, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica e Persona_1 dell'esame obiettivo, nella relazione depositata in data 5/8/2025, ha concluso nei termini che seguono: “Alla luce di quanto sopra esposto ed in relazione quanto documentato, tenuto conto dei riferimenti tabellari previsti dal D.M. 05.02.1992, è possibile porre in
Pag. 2 di 6 essere una valutazione complessiva del grado di invalidità del Sig.ra Pt_1 mediante applicazione del calcolo proporzionale riduzioni stico alle singole invalidità di seguito riportate:
-Cardiopatia ipertensiva e fibrillazione atriale YH II (in analogia al docie 6443);
-Obesità (in rapporto al codice 7105);
-OSAS in CPAP (in rapporto al codice 6003).
In relazione a quanto sopra, alla luce dell'obiettività clinica e della documentazione sanitaria versata in atti, può motivatamente ritenersi che le patologie cui il Sig.ra risulta affetta determinino un'invalidità con riduzione permanente della Pt_1 capacità lavorativa nella misura dell'85%, utile a fruire della pensione di vecchiaia anticipata ex art.1, comma 8, D. Lgs. 503/92.
Tale giudizio è da ritenersi con decorrenza a partire dalla data della domanda amministrativa atteso che le condizioni legittimanti il suddetto beneficio risultavano già in essere a tale epoca”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta
Pag. 3 di 6 richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. II, 30 aprile 2009 n.10123).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
L'elaborato appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni.
Pag. 4 di 6 Quanto alla decorrenza del trattamento pensionistico, deve darsi atto del recente arresto giurisprudenziale (Cass. n. 29191/2018) che, in fattispecie analoga a quella che ci occupa, ha statuito che la pensione anticipata in discorso va considerata un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia di età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato d'invalidità non inferiore all'80%. La regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo che consente, in presenza di una situazione d'invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato d'invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503/92 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia) ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla l.n. 222/84.
Sulla scorta di siffatte considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile alla presente fattispecie la disposizione di cui all'art. 12 d.l. n. 78/10, convertito, con modificazioni, con l.n. 122/10 (“I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 22 ter, comma 1, convertito con modificazioni con L. 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
…”), in quanto individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia.
Pag. 5 di 6 Ritiene il giudicante di aderire all'orientamento di recente espresso dai Giudici di legittimità e, pertanto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente, invalida in misura dell'85% dal 29/11/2023, data della domanda amministrativa e, in possesso a tale data, dei requisiti contributivi - così come risulta dalla mancata contestazione della sussistenza degli stessi da parte dell' nella propria memoria di costituzione – utili CP_1 alla pensione anticipata di vecchiaia con la decorrenza stabilita dall'art. 12, co.1 d.l.
n.78/12; ai sensi dell'art. 16, co.6 l.n. 412/91, l' è tenuto a corrispondere gli CP_1 interessi legali ovvero, se maggiore, la rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute.
In ordine alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
le spese di CTU vengono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 12/6/2024 da nei confronti di , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, così provvede: dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti di invalidità e contributivi che danno diritto alla pensione anticipata di vecchiaia sin dal 29/11/2023 e, per l'effetto, condanna CP_ l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo con la decorrenza stabilita dell'art. 12, comma 1, d.l. 78/2012, oltre interessi legali sino al soddisfo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 2.600,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente;
CP_ pone definitivamente a carico di le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Bari, 13/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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