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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/10/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 825/2024 RGA,
avverso la sentenza n.397/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n. 388/2024, pubblicata in data 14/11/2024;
avente ad oggetto: controversia in materia di previdenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 16/10/2025;
promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
RI SS e ST AN, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, via Milazzo 4/2,
- Appellante
contro
1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
IA EL ER ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso e nel Suo Studio in Faenza, C.so Mazzini n.51, giusta procura alle liti in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 16/10/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, adiva il Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, affermando Controparte_1 di aver svolto - a partire dal giorno 01/07/1979 - attività di coltivatore diretto, iscritto quindi nella gestione CD/CM; contemporaneamente - a partire dal giorno 01/01/1984 – svolgeva, altresì, attività di agricolo giornaliero, accumulando così - per taluni anni - due distinte contribuzioni: da lavoro agricolo autonomo e da lavoro dipendente.
Avendo maturato i requisiti per la domanda di pensione, in data 09/06/2022, presentava domanda di pensione, che veniva accolta;
seguiva liquidazione - in via provvisoria - della pensione VR N. 30026906 con decorrenza dal 1° agosto 2022, per l'importo lordo di €
618,71, poi riliquidata – in via definitiva - per un importo lordo di € 677,47, con la stessa decorrenza come da comunicazione del 21 luglio 2023. CP_2
Inoltre, a fondamento delle proprie domande, precisava che - posti i periodi di sovrapposizione di contribuzione autonoma e dipendente - la detta pensione doveva intendersi composta da due quote, l'una a carico della Gestione Autonoma CD/CM e l'altra a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e che quest'ultima a sua volta si componeva di ulteriori due quote, così indicate:
- quota A - relativa all'anzianità contributiva maturata sino al 31/12/1992 – dovendosi considerare la retribuzione settimanale media delle ultime 260 settimane lavorate;
- quota B - relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 - dovendosi considerare la retribuzione settimanale media delle ultime 520 settimane lavorate.
Sosteneva, quindi, che per portare ad un risultato “equo ed attendibile”, oltre che rispettoso del disposto dell'art. 15 L. 153/1969, il calcolo della quota a carico del avrebbe CP_3
2 dovuto basarsi sulla retribuzione media settimanale riferita alle settimane effettivamente lavorate e non, invece, sulla retribuzione percepita nella annualità “spalmata” sulle 52 settimane coincidenti con l'annualità agraria.
Tanto premesso, la parte ricorrente lamentava che, nel calcolo della detta pensione, CP_2 aveva erroneamente applicato alle settimane contributive lavorate quale agricolo dipendente, in costanza di contribuzione versata nella gestione autonoma CD/CM,
l'elevazione figurativa di cui all'art. 15, co. 3, L. n. 153/1969, elevazione invero non consentita dal comma 4 dello stesso articolo, considerato che le settimane in questione erano già integralmente coperte da contribuzione agricola autonoma (CD/CM).
Alla luce di tali prospettazioni, chiedeva pertanto condannarsi l' alla rideterminazione CP_2 dell'importo della pensione VR 30026361 in godimento nonché alla corresponsione della prestazione pensionistica nella misura da riliquidarsi secondo il comma 4 del medesimo articolo, nella somma di € 1.174,51 mensili lordi, ciò sin dalla prima decorrenza della pensione erogata, con condanna altresì dell' convenuto al versamento delle relative Pt_1 differenze, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Il tribunale di Ravenna, nella resistenza di - respinta l'eccezione di CP_2 prescrizione sollevata dall' , evidenziando che oggetto della controversia non era il Pt_1 mancato versamento dei contributi quanto la determinazione dell'ammontare della pensione - accoglieva le domande attoree determinando in euro 645,28 mensili la pensione dovuta al ricorrente, con decorrenza dalla liquidazione e conseguente condanna al pagamento degli arretrati, con gli accessori di legge;
richiamava in parte motiva la sentenza del Tribunale Modena n. 208/2011, ritenendo applicabile al caso in questione il 3° comma dell'art. 15 e non il 4° comma della stessa disposizione (che prevede l'esclusione dell'applicazione del 3° comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa), perché tale disposizione va intesa come limitata “alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto”.
L'Istituto soccombente proponeva tempestivo appello, formulando 3 motivi di gravame.
Segnatamente con il primo motivo, deduceva l'erroneità dell'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla ricostituzione della pensione, ribadendo che
3 sarebbero decorsi ben oltre dieci anni tra i periodi di contribuzione agricola e la data di deposito del ricorso in I grado.
Con il secondo motivo di gravame riteneva errata la valutazione del giudice CP_2 ribadendo, quindi, l'applicabilità del comma 4 dell'art. 15 cit., che prevede l'esclusione dell'applicabilità del comma 3 in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa;
riteneva che la disposizione citata (art.15 L. 153/1969) non dovesse ritenersi circoscritta alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente (agricolo e non agricolo) ma intendersi applicabile anche a Gestioni previdenziali diverse, come nella specie quella dei Coltivatori Diretti;
continuava affermando che, in caso di sovrapposizione di tipologie contributive per alcuni periodi, ove sussistano contributi da lavoro autonomo (CD/CM) e contribuzione agricola da lavoro dipendente, per il calcolo della pensione non si debba applicare la rivalutazione prevista dall'art.7 del D.L. 638/1983, bensì, appunto, l'art. 15 L. 153/1969.
Con il terzo motivo di appello, deduceva l'erroneità della sentenza in punto di regolamentazione delle spese.
Nel costituirsi ritualmente, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello col favore delle spese, ribadendo la correttezza della valutazione adottata dal giudice di Prime cure quanto al rigetto della prescrizione e quanto alla questione inerente la determinazione della misura della pensione, peraltro ritenendo non pertinente il riferimento di all'art. CP_2 dall'art.7 del D.L. 638/1983 trattandosi di norma inerente al diritto alla pensione (maturato sulla posizione da lavoratore autonomo) - questione non oggetto di discussione nella causa di specie – e non alla misura della pensione, invece controversa in tale sede;
parimenti infondato riteneva il motivo di gravame relativo alla regolamentazione delle spese, evidenziando come il Giudice avesse dato corretta applicazione al principio di soccombenza.
Tanto premesso, la Corte ritiene che, in base agli atti e documenti agli atti, l'appello sia infondato con riguardo a tutti i motivi di gravame per le ragioni appresso indicate.
Il primo motivo di impugnazione deve essere rigettato, dovendosi confermare la determinazione del Giudice di Prime Cure che sul punto espressamente ha affermato
“L'eccezione di prescrizione è infondata, essendo i relativi contributi stati correttamente versati e trattandosi in questa sede di effettuare (dal momento di liquidazione della pensione) esclusivamente un conteggio ai fini pensionistici degli stessi”. Tale conclusione
è da confermarsi sulla scorta:
4 ▪ sia del richiamo all'art. 47-bis D.P.R. 639/1970, il quale prevede che
“si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”,
▪ sia della giurisprudenza costante, anche Costituzionale, secondo cui il diritto alla pensione è diritto fondamentale, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (Corte Cost. 26/02/2010, n. 71).
Ebbene tali richiami, nello specifico, consentono di ritenere assoggettabile a prescrizione semmai il solo diritto alle differenze sui singoli ratei, con termine decorrente dalla prima liquidazione della pensione: posto che nel caso di specie la liquidazione avveniva in data
1° agosto 2022, non v'è chi non veda come non possa porsi questione di prescrizione.
Tanto precisato quanto alla ritenuta infondatezza del primo motivo di gravame, prima di procedere alla disamina del secondo motivo di appello, si ritiene doveroso porre in rilievo che i dati fattuali da ritenersi pacifici - in quanto non controversi e comunque documentati - risultano essere i seguenti:
- che aveva svolto - a partire dal 01/07/1979 - attività di coltivatore diretto, CP_1 iscritto nella gestione CD/CM;
- che contemporaneamente aveva svolto - a partire dall'01/01/1984 - attività di agricolo giornaliero, così accumulando, per taluni anni (come meglio indicato al doc.
1 allegato al ricorso in I grado e costituito dall'estratto contributivo), due distinte contribuzioni: da lavoro agricolo autonomo e dipendente;
- che, in data 09/06/2022, il aveva presentato domanda di pensione liquidata, CP_1 in via provvisoria, con decorrenza dal 1° agosto 2022 (pensione VR N. 30026906) per l'importo lordo di € 618,71;
- che, in data 21 luglio 2023, gli aveva comunicato la riliquidazione, in via CP_2 definitiva, della pensione in godimento, per un importo lordo di € 677,47.
Dato atto di tali elementi fattuali, prima di procedere alla valutazione della questione giuridica rilevante ai fini della decisione, il Giudice di prime cure poneva efficacemente in rilievo la questione controversa anche in tale sede nei seguenti termini:
“Lamenta essenzialmente la ricorrente che le contribuzioni quale bracciante agricolo
(subordinato) siano state (anche se sporadiche) erroneamente computate, essendo il relativo ammontare ripartito per tutte le settimane della relativa annata agricola e questo per le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione,
5 senza al contrario considerare le modalità di calcolo create dal legislatore per trasformare i contributi agricoli (espressi per singole giornate) da giornalieri a settimanali.
Ne consegue che anche una sola giornata lavorata in un anno agricolo dà luogo a
52 settimane di contribuzione e quel singolo contributo va diviso per le 52 settimane che compongono l'annata.
Ciò preclude poi di tenere conto dei contributi effettivi in precedenza versati.”
Tanto premesso dal punto di vista fattuale, ritiene la Corte che (anche) il secondo motivo di appello proposto da non sia meritevole di accoglimento. CP_2
Le considerazioni poste a fondamento della valutazione di fondatezza del motivo di gravame devono essere fatte precedere dal richiamo alla norma di riferimento, ossia al disposto di cui all'art. 15 della L. n. 153/1969:
“Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.
Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti
La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola…”.
Ora, nel caso di specie non può darsi applicazione al comma 3 dell'art. 15 cit. posto che in talune settimane - come non contestato dalle parti e comunque risultante
6 dall'estratto contributivo (cfr. doc. 1 fascicolo parte ricorrente I grado) - risulta accreditata la contribuzione da coltivatore diretto;
di talché opera il comma 4° della norma di riferimento che, appunto, esclude l'operatività del terzo comma - cd. “aumento figurativo della contribuzione agricola” - in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata una contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola, contribuzione che ben può derivare anche da lavoro agricolo autonomo.
Tale considerazione si pone nel solco tracciato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., Sez.
Lav., n. 12218/2004) - pronuncia condivisa anche da questa Corte d'appello (cfr. sentenze nn. 119 e 217 del 2025) – la quale ha affermato: “In tema di calcolo della pensione per i dipendenti dell'agricoltura, il regime di cumulo tra contributi per lavoro agricolo autonomo e lavoro agricolo subordinato versati in un determinato periodo va inteso nel senso che, qualora le settimane siano coperte sia da contribuzione per lavoro agricolo autonomo sia da contribuzione per lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non è soggetta ad "elevazione" ai sensi dell'art 15 comma terzo della legge n. 153 del 1969, giacché la contribuzione figurativa che deriva dalla "elevazione" della contribuzione da lavoro dipendente va esclusa ove il medesimo periodo sia comunque coperto dalla contribuzione.
Tale disciplina, desumibile dall'art. 15 comma quarto legge cit., è rimasta inalterata a seguito della legge n. 223 del 1990, che nulla ha specificamente innovato e che non è incompatibile con il divieto di "elevazione", dovendosi perciò escludere che il quarto comma dell'art. 15 citato sia stato implicitamente abrogato dalla citata legge n. 223 del
1990”.
La valutazione che precede consente, quindi, di pervenire al rigetto del motivo di gravame in disamina così giungendosi a confermare la conclusione del Giudice di prime cure circa l'accoglimento delle domande del pensionato seppur seguendo altro percorso argomentativo (si ricorda che il Tribunale ha ritenuto di accogliere - facendo ricorso al principio “iura novit curia” - le domande attoree, applicando norma diversa da quella invocata dal pensionato ossia l'art. 15 comma 3 della legge n. 153 cit., disposizione che invece questa Corte ha ritenuto inapplicabile, come sopra esposto, anche alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità).
Ad ulteriore integrazione della motivazione della sentenza appellata - di cui si condividono le conclusioni, come detto, ma non il percorso argomentativo – si ritiene che andrebbe comunque, alternativamente, accolta la tesi di parte appellata laddove riferisce le
7 modalità di calcolo della pensione alla retribuzione media settimanale inerente le settimane effettivamente lavorate, escludendosi quindi il riferimento alla retribuzione percepita nell'annualità, ripartita sulle 52 settimane corrispondenti all'annualità agraria.
E' altresì doveroso – al fine di dare compiuta risposta a tutte le argomentazioni svolte da parte appellante – rilevare che, nel caso di specie, il riferimento all'art. 7 DL n.
463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è pertinente in quanto (a prescindere dal mancato riferimento a tale norma da parte della difesa del pensionato) essa non afferisce alla quantificazione della pensione oggetto di causa, quanto al diritto alla stessa;
questione, invero, non controversa nel caso di specie posto che è risultato acclarato, in ragione delle stesse allegazioni documentali di parte ricorrente (non oggetto di specifica contestazione da parte di ) che la stessa aveva contribuzione sufficiente per accedere alla pensione CP_2 già sulla base della sua posizione di lavoratore autonomo.
Al fine di ampliare l'argomentazione si ritiene doveroso richiamare - ex art. 118 disp. att.
c.p.c. – la pronuncia della Corte d'appello di Torino, n. 680/2019 che in ipotesi analoga ha condivisibilmente affermato (nelle parti di interesse): “Al fine di inquadrare correttamente
i fatti di causa, bisogna rammentare che il Signor…, nel periodo 2009-2013 aveva svolto, da un lato, attività lavorativa autonoma e, dall'altro, per qualche settimana, attività di lavoro dipendente quale bracciante agricolo, con conseguente sovrapposizione di contribuzione autonoma e dipendente.
L' , poi, in sede di liquidazione della pensione, aveva esteso il reddito da dipendente Pt_1 agricolo del sig… a 52 settimane lavorative annue (anziché al periodo di effettiva contribuzione) diluendo, così, il reddito percepito e pervenendo ad un drastico abbattimento dell'emolumento pensionistico.
L'odierno appellato ha evidenziato (e l' non ha specificamente contestato ciò) che il Pt_1 periodo de quo era coperto da differente contribuzione, vale a dire quella da attività lavorativa agricola autonoma, e ha invocato l'applicazione dell'articolo 15 L.135/1969 quarto comma.
[…]
3. L' nei suoi motivi di appello, sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe CP_2 errato nel ritenere applicabile al caso di specie la previsione di cui al comma 4 dell'art.
15 L.n. 153/1969, anziché il comma 3 dello stesso articolo.
8 L'Ente argomenta tale – a suo dire – incoerenza normativa poiché - trattandosi di liquidazione pensionistica a carico della gestione autonoma – risulta inutilizzabile il criterio dettato dall'art. 7 (comma 9) della legge n. 638 del 1983 e segnatamente
l'integrazione fino a 5,19 giornate agricole per settimana…
4. Ritiene, tuttavia, il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Si rammenta che si tratta di due previsioni normative riguardanti distinte e diverse tematiche del procedimento pensionistico.
Infatti, mentre l'articolo 15 Legge 153/69 si occupa di individuare la misura della pensione, l'art. 7 legge 638/83 spiega i criteri per il calcolo dei contributi ai fini della maturazione del diritto.
Ora, l'articolo 7 della Legge 638 del 1983 disciplina il sistema di accreditamento dei contributi al fine della maturazione del diritto alla pensione.
Spiega i criteri di individuazione delle settimane contributive necessarie per il diritto a pensione, rapportate alle effettive ore lavorate (ed accreditate a livello contributivo).
Al comma 9, la norma disciplina l'ipotesi di liquidazione della pensione a carico della gestione obbligatoria per i dipendenti agricoli.
Il disposto chiarisce i criteri per individuare il monte contributivo dell'operaio agricolo e la relativa maturazione del diritto a pensione.
Il lavoratore che intende chiedere il pensionamento a carico della gestione obbligatoria deve aver maturato i requisiti contributivi indicati in detta norma (dal primo gennaio
1984).
E' l'ipotesi tipica del dipendente agricolo che ha svolto la sua intera (o maggiore) carriera lavorativa in condizioni di lavoro subordinato e che chiede di andare in pensione con liquidazione a carico della gestione obbligatoria. In quel caso l'elevazione fino al 5,19 per settimana agricola sarà applicata per verificare la sussistenza delle 5460 giornate, che
– unite ai 35anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria - gli consentiranno di ottenere la pensione.
9 Deve comunque essere evidenziato che l'appellato (ricorrente in primo grado) non ha richiesto alcuna elevazione ex art. 7 comma 9 legge 638/83, già avendo copertura contributiva sufficiente al diritto a pensione presso la gestione autonoma.
E' l' stesso a darne conferma quando ha rilasciato l'estratto contributivo precedente CP_2 la domanda di pensionamento (doc.2 di parte ricorrente in primo grado).
Dal documento certificativo risulta infatti che (relativamente al periodo di compresenza dei contributi autonomo/subordinato 2009-2013) nelle settimane da dipendente agricolo la contribuzione versata rileva solo per la misura della pensione e non anche per il diritto.
Quest'ultimo già maturato sulla posizione da lavoratore autonomo.
Ora, è evidente che, nel nostro caso, l' ha erroneamente applicato il dettato CP_2 dell'articolo 15 comma terzo L.n. 153/1969 ai fini del calcolo dell'importo di pensione, norma che disciplina la misura della prestazione pensionistica.
Comma che introduce una sorta di contribuzione figurativa delle settimane da bracciante agricolo ex art. 15 comma terzo L.n.153/1969 integrando i contributi settimanali effettivi
(50 totali dal 2009 al 2013) a 260 figurativi (ovvero 520).
Per cui, in ragione del combinato disposto della citata norma e di quella che stabilisce il metodo di calcolo della pensione (art. 3, ottavo comma, della Legge n.297 del 1982),
l' ha calcolato la quota di pensione basandosi sulla retribuzione media di bracciante CP_2 agricolo (percepita per 50 settimane effettive) applicandola al parametro di 260 settimane
(per la quota A) e di conseguenza a quello di 520 settimane (per la quota B).
L' ha così applicato l'integrazione contributiva figurativa (estensione delle settimane CP_2 effettivamente lavorate alle 52 convenzionali) in violazione del quarto comma dell'art. 15
L.n.153/1969.
Meccanismo che ha generato un dato contributivo complessivamente deteriore abbattendo il trattamento pensionistico.
Il precetto sopra richiamato precisa che “la disposizione di cui al precedente comma (ndr terzo comma) non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
10 Secondo il dato normativo, l'elevazione di cui al terzo comma del citato articolo non deve essere applicata al caso di specie, come impone il quarto comma, trattandosi d'ipotesi di compresenza con contribuzione diversa. Infatti, nel periodo di riferimento … aveva già raggiunto la copertura assicurativa nella gestione di lavoro agricolo autonomo (52 settimane per anno che ha dato luogo al diritto a pensione nella relativa gestione).
Quindi ove la settimana contributiva venga coperta sia da contribuzione da lavoro autonomo, sia da contribuzione da lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non può essere soggetta ad elevazione.
In virtù del citato quarto comma, avrebbe dovuto computare la contribuzione CP_2 settimanale effettivamente versata fino ad ottenere la sommatoria contributiva utile a determinare la misura del trattamento.
Elevazione figurativa – contra legem nel caso di specie – che ha impedito alla contribuzione di maggiore portata economica di essere computata nel calcolo della pensione.
Questa è stata esclusa per essere sostituita dalla posizione obbligatoria agricola di importo notevolmente inferiore, con evidente abbattimento del quantum pensionistico…”.
CP_ Occorre peraltro osservare, per ragioni di completezza motivazionale, che – nel proprio atto di appello, così come in primo grado - esclusa l'applicabilità del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 153/1969, deduceva di aver calcolato la pensione distribuendo, in via fittizia, i contributi sulle 52 settimane dell'annualità agraria, in ragione del primo comma del citato art. 15 l. n. 153/1969: ebbene tale tesi è da ritenersi non percorribile in quanto tale modalità di calcolo risulta estremamente penalizzante per il pensionato, ponendosi in palese contrasto con la ratio della norma rubricata
“Miglioramento dei trattamenti di pensione”. In altri termini, in base al criterio ermeneutico sistematico, affinché tale disposizione possa ritenersi volta a perseguire la finalità per cui è stata introdotta – ossia il miglioramento del trattamento pensionistico – deve potersi applicare solo laddove ricorra anche l'ipotesi di cui al terzo comma;
diversamente opinando si perverrebbe alla irragionevole conclusione di penalizzare, con
11 una sensibile riduzione del trattamento pensionistico, colui che abbia, con il proprio lavoro, apportato un maggiore apporto contributivo1.
Da quanto sopra esposto ed esclusa l'afferenza al caso di specie della pronuncia n.
553/2021 resa da questa Corte d'appello, richiamata da al fine di sostenere le proprie CP_2 argomentazioni, in quanto relativa a caso diverso, si perviene al rigetto del motivo di gravame in trattazione, cui segue la conferma della decisione del Tribunale, seppur con diverso iter argomentativo che integra, per quanto di ragione, la pronuncia gravata nella parte motiva.
Parimenti infondato è anche il terzo motivo di gravame, inerente alla regolamentazione delle spese, avendo il Giudice di prime cure posto le spese di lite a carico dell' in quanto integralmente soccombente, in applicazione del disposto di cui CP_2 all'art. 91 c.p.c.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite del presente grado di giudizio – così come liquidate in parte dispositiva in favore di parte appellata, alla luce dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. 147/2022 – sono poste a carico di parte appellante ex art. 91 c.p.c., tenuta altresì al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione – se dovuto – stante la sussistenza, allo stato, dei 1 Quanto al pericolo di tensione, con i principi costituzionali, di una lettura difforme da quella proposta (che vede l'applicazione congiunta dei commi 1 e 3 dell'art. 15 cit., appare opportuno ricordare che la Corte Costituzionale (v. sentenza n. 264 del 1994, nel pronunciarsi sull'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297; cfr. anche la recente sentenza n. 82/2017), ha affermato che “è palesemente contrario al principio di razionalità di cui all'articolo
3 della Costituzione - “che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità” (sentenza n. 421 del 1991) che all'inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo (in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva): è, cioè, irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione. Questo è invece quanto può verificarsi, per effetto del meccanismo delineato dalla norma in esame, allorquando le ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione comprendano periodi di contribuzione obbligatoria (non necessari ai fini del perfezionamento del requisito della minima anzianità contributiva) di importo notevolmente inferiore a quello della contribuzione obbligatoria precedente. E tale depauperamento, incidendo in questo caso sulla proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo, viola anche l'articolo 36, oltre che il principio di adeguatezza di cui all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione”.
Questo si è verificato nei casi rappresentati dall'ordinanza di remissione per effetto di nuove attività di lavoro meno retribuite” (si veda anche la successiva sentenza n. 82 del 2017). La Corte Costituzionale con tale pronuncia ha ritenuto, peraltro, superata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 cit., di rilevanza in questa sede, che era stata portata alla sua attenzione unitamente a quella relativa all'art. 3 della legge 297/1982, proprio in esito alla decisione assunta in ordine a tale ultima norma.
12 presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 397/2024 del Tribunale di Ravenna pubblicata il giorno 14/11/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 2000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 16/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 825/2024 RGA,
avverso la sentenza n.397/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n. 388/2024, pubblicata in data 14/11/2024;
avente ad oggetto: controversia in materia di previdenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 16/10/2025;
promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
RI SS e ST AN, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, via Milazzo 4/2,
- Appellante
contro
1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
IA EL ER ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso e nel Suo Studio in Faenza, C.so Mazzini n.51, giusta procura alle liti in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 16/10/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, adiva il Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, affermando Controparte_1 di aver svolto - a partire dal giorno 01/07/1979 - attività di coltivatore diretto, iscritto quindi nella gestione CD/CM; contemporaneamente - a partire dal giorno 01/01/1984 – svolgeva, altresì, attività di agricolo giornaliero, accumulando così - per taluni anni - due distinte contribuzioni: da lavoro agricolo autonomo e da lavoro dipendente.
Avendo maturato i requisiti per la domanda di pensione, in data 09/06/2022, presentava domanda di pensione, che veniva accolta;
seguiva liquidazione - in via provvisoria - della pensione VR N. 30026906 con decorrenza dal 1° agosto 2022, per l'importo lordo di €
618,71, poi riliquidata – in via definitiva - per un importo lordo di € 677,47, con la stessa decorrenza come da comunicazione del 21 luglio 2023. CP_2
Inoltre, a fondamento delle proprie domande, precisava che - posti i periodi di sovrapposizione di contribuzione autonoma e dipendente - la detta pensione doveva intendersi composta da due quote, l'una a carico della Gestione Autonoma CD/CM e l'altra a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e che quest'ultima a sua volta si componeva di ulteriori due quote, così indicate:
- quota A - relativa all'anzianità contributiva maturata sino al 31/12/1992 – dovendosi considerare la retribuzione settimanale media delle ultime 260 settimane lavorate;
- quota B - relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 - dovendosi considerare la retribuzione settimanale media delle ultime 520 settimane lavorate.
Sosteneva, quindi, che per portare ad un risultato “equo ed attendibile”, oltre che rispettoso del disposto dell'art. 15 L. 153/1969, il calcolo della quota a carico del avrebbe CP_3
2 dovuto basarsi sulla retribuzione media settimanale riferita alle settimane effettivamente lavorate e non, invece, sulla retribuzione percepita nella annualità “spalmata” sulle 52 settimane coincidenti con l'annualità agraria.
Tanto premesso, la parte ricorrente lamentava che, nel calcolo della detta pensione, CP_2 aveva erroneamente applicato alle settimane contributive lavorate quale agricolo dipendente, in costanza di contribuzione versata nella gestione autonoma CD/CM,
l'elevazione figurativa di cui all'art. 15, co. 3, L. n. 153/1969, elevazione invero non consentita dal comma 4 dello stesso articolo, considerato che le settimane in questione erano già integralmente coperte da contribuzione agricola autonoma (CD/CM).
Alla luce di tali prospettazioni, chiedeva pertanto condannarsi l' alla rideterminazione CP_2 dell'importo della pensione VR 30026361 in godimento nonché alla corresponsione della prestazione pensionistica nella misura da riliquidarsi secondo il comma 4 del medesimo articolo, nella somma di € 1.174,51 mensili lordi, ciò sin dalla prima decorrenza della pensione erogata, con condanna altresì dell' convenuto al versamento delle relative Pt_1 differenze, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Il tribunale di Ravenna, nella resistenza di - respinta l'eccezione di CP_2 prescrizione sollevata dall' , evidenziando che oggetto della controversia non era il Pt_1 mancato versamento dei contributi quanto la determinazione dell'ammontare della pensione - accoglieva le domande attoree determinando in euro 645,28 mensili la pensione dovuta al ricorrente, con decorrenza dalla liquidazione e conseguente condanna al pagamento degli arretrati, con gli accessori di legge;
richiamava in parte motiva la sentenza del Tribunale Modena n. 208/2011, ritenendo applicabile al caso in questione il 3° comma dell'art. 15 e non il 4° comma della stessa disposizione (che prevede l'esclusione dell'applicazione del 3° comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa), perché tale disposizione va intesa come limitata “alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto”.
L'Istituto soccombente proponeva tempestivo appello, formulando 3 motivi di gravame.
Segnatamente con il primo motivo, deduceva l'erroneità dell'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla ricostituzione della pensione, ribadendo che
3 sarebbero decorsi ben oltre dieci anni tra i periodi di contribuzione agricola e la data di deposito del ricorso in I grado.
Con il secondo motivo di gravame riteneva errata la valutazione del giudice CP_2 ribadendo, quindi, l'applicabilità del comma 4 dell'art. 15 cit., che prevede l'esclusione dell'applicabilità del comma 3 in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa;
riteneva che la disposizione citata (art.15 L. 153/1969) non dovesse ritenersi circoscritta alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente (agricolo e non agricolo) ma intendersi applicabile anche a Gestioni previdenziali diverse, come nella specie quella dei Coltivatori Diretti;
continuava affermando che, in caso di sovrapposizione di tipologie contributive per alcuni periodi, ove sussistano contributi da lavoro autonomo (CD/CM) e contribuzione agricola da lavoro dipendente, per il calcolo della pensione non si debba applicare la rivalutazione prevista dall'art.7 del D.L. 638/1983, bensì, appunto, l'art. 15 L. 153/1969.
Con il terzo motivo di appello, deduceva l'erroneità della sentenza in punto di regolamentazione delle spese.
Nel costituirsi ritualmente, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello col favore delle spese, ribadendo la correttezza della valutazione adottata dal giudice di Prime cure quanto al rigetto della prescrizione e quanto alla questione inerente la determinazione della misura della pensione, peraltro ritenendo non pertinente il riferimento di all'art. CP_2 dall'art.7 del D.L. 638/1983 trattandosi di norma inerente al diritto alla pensione (maturato sulla posizione da lavoratore autonomo) - questione non oggetto di discussione nella causa di specie – e non alla misura della pensione, invece controversa in tale sede;
parimenti infondato riteneva il motivo di gravame relativo alla regolamentazione delle spese, evidenziando come il Giudice avesse dato corretta applicazione al principio di soccombenza.
Tanto premesso, la Corte ritiene che, in base agli atti e documenti agli atti, l'appello sia infondato con riguardo a tutti i motivi di gravame per le ragioni appresso indicate.
Il primo motivo di impugnazione deve essere rigettato, dovendosi confermare la determinazione del Giudice di Prime Cure che sul punto espressamente ha affermato
“L'eccezione di prescrizione è infondata, essendo i relativi contributi stati correttamente versati e trattandosi in questa sede di effettuare (dal momento di liquidazione della pensione) esclusivamente un conteggio ai fini pensionistici degli stessi”. Tale conclusione
è da confermarsi sulla scorta:
4 ▪ sia del richiamo all'art. 47-bis D.P.R. 639/1970, il quale prevede che
“si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”,
▪ sia della giurisprudenza costante, anche Costituzionale, secondo cui il diritto alla pensione è diritto fondamentale, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (Corte Cost. 26/02/2010, n. 71).
Ebbene tali richiami, nello specifico, consentono di ritenere assoggettabile a prescrizione semmai il solo diritto alle differenze sui singoli ratei, con termine decorrente dalla prima liquidazione della pensione: posto che nel caso di specie la liquidazione avveniva in data
1° agosto 2022, non v'è chi non veda come non possa porsi questione di prescrizione.
Tanto precisato quanto alla ritenuta infondatezza del primo motivo di gravame, prima di procedere alla disamina del secondo motivo di appello, si ritiene doveroso porre in rilievo che i dati fattuali da ritenersi pacifici - in quanto non controversi e comunque documentati - risultano essere i seguenti:
- che aveva svolto - a partire dal 01/07/1979 - attività di coltivatore diretto, CP_1 iscritto nella gestione CD/CM;
- che contemporaneamente aveva svolto - a partire dall'01/01/1984 - attività di agricolo giornaliero, così accumulando, per taluni anni (come meglio indicato al doc.
1 allegato al ricorso in I grado e costituito dall'estratto contributivo), due distinte contribuzioni: da lavoro agricolo autonomo e dipendente;
- che, in data 09/06/2022, il aveva presentato domanda di pensione liquidata, CP_1 in via provvisoria, con decorrenza dal 1° agosto 2022 (pensione VR N. 30026906) per l'importo lordo di € 618,71;
- che, in data 21 luglio 2023, gli aveva comunicato la riliquidazione, in via CP_2 definitiva, della pensione in godimento, per un importo lordo di € 677,47.
Dato atto di tali elementi fattuali, prima di procedere alla valutazione della questione giuridica rilevante ai fini della decisione, il Giudice di prime cure poneva efficacemente in rilievo la questione controversa anche in tale sede nei seguenti termini:
“Lamenta essenzialmente la ricorrente che le contribuzioni quale bracciante agricolo
(subordinato) siano state (anche se sporadiche) erroneamente computate, essendo il relativo ammontare ripartito per tutte le settimane della relativa annata agricola e questo per le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione,
5 senza al contrario considerare le modalità di calcolo create dal legislatore per trasformare i contributi agricoli (espressi per singole giornate) da giornalieri a settimanali.
Ne consegue che anche una sola giornata lavorata in un anno agricolo dà luogo a
52 settimane di contribuzione e quel singolo contributo va diviso per le 52 settimane che compongono l'annata.
Ciò preclude poi di tenere conto dei contributi effettivi in precedenza versati.”
Tanto premesso dal punto di vista fattuale, ritiene la Corte che (anche) il secondo motivo di appello proposto da non sia meritevole di accoglimento. CP_2
Le considerazioni poste a fondamento della valutazione di fondatezza del motivo di gravame devono essere fatte precedere dal richiamo alla norma di riferimento, ossia al disposto di cui all'art. 15 della L. n. 153/1969:
“Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.
Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti
La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola…”.
Ora, nel caso di specie non può darsi applicazione al comma 3 dell'art. 15 cit. posto che in talune settimane - come non contestato dalle parti e comunque risultante
6 dall'estratto contributivo (cfr. doc. 1 fascicolo parte ricorrente I grado) - risulta accreditata la contribuzione da coltivatore diretto;
di talché opera il comma 4° della norma di riferimento che, appunto, esclude l'operatività del terzo comma - cd. “aumento figurativo della contribuzione agricola” - in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata una contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola, contribuzione che ben può derivare anche da lavoro agricolo autonomo.
Tale considerazione si pone nel solco tracciato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., Sez.
Lav., n. 12218/2004) - pronuncia condivisa anche da questa Corte d'appello (cfr. sentenze nn. 119 e 217 del 2025) – la quale ha affermato: “In tema di calcolo della pensione per i dipendenti dell'agricoltura, il regime di cumulo tra contributi per lavoro agricolo autonomo e lavoro agricolo subordinato versati in un determinato periodo va inteso nel senso che, qualora le settimane siano coperte sia da contribuzione per lavoro agricolo autonomo sia da contribuzione per lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non è soggetta ad "elevazione" ai sensi dell'art 15 comma terzo della legge n. 153 del 1969, giacché la contribuzione figurativa che deriva dalla "elevazione" della contribuzione da lavoro dipendente va esclusa ove il medesimo periodo sia comunque coperto dalla contribuzione.
Tale disciplina, desumibile dall'art. 15 comma quarto legge cit., è rimasta inalterata a seguito della legge n. 223 del 1990, che nulla ha specificamente innovato e che non è incompatibile con il divieto di "elevazione", dovendosi perciò escludere che il quarto comma dell'art. 15 citato sia stato implicitamente abrogato dalla citata legge n. 223 del
1990”.
La valutazione che precede consente, quindi, di pervenire al rigetto del motivo di gravame in disamina così giungendosi a confermare la conclusione del Giudice di prime cure circa l'accoglimento delle domande del pensionato seppur seguendo altro percorso argomentativo (si ricorda che il Tribunale ha ritenuto di accogliere - facendo ricorso al principio “iura novit curia” - le domande attoree, applicando norma diversa da quella invocata dal pensionato ossia l'art. 15 comma 3 della legge n. 153 cit., disposizione che invece questa Corte ha ritenuto inapplicabile, come sopra esposto, anche alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità).
Ad ulteriore integrazione della motivazione della sentenza appellata - di cui si condividono le conclusioni, come detto, ma non il percorso argomentativo – si ritiene che andrebbe comunque, alternativamente, accolta la tesi di parte appellata laddove riferisce le
7 modalità di calcolo della pensione alla retribuzione media settimanale inerente le settimane effettivamente lavorate, escludendosi quindi il riferimento alla retribuzione percepita nell'annualità, ripartita sulle 52 settimane corrispondenti all'annualità agraria.
E' altresì doveroso – al fine di dare compiuta risposta a tutte le argomentazioni svolte da parte appellante – rilevare che, nel caso di specie, il riferimento all'art. 7 DL n.
463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è pertinente in quanto (a prescindere dal mancato riferimento a tale norma da parte della difesa del pensionato) essa non afferisce alla quantificazione della pensione oggetto di causa, quanto al diritto alla stessa;
questione, invero, non controversa nel caso di specie posto che è risultato acclarato, in ragione delle stesse allegazioni documentali di parte ricorrente (non oggetto di specifica contestazione da parte di ) che la stessa aveva contribuzione sufficiente per accedere alla pensione CP_2 già sulla base della sua posizione di lavoratore autonomo.
Al fine di ampliare l'argomentazione si ritiene doveroso richiamare - ex art. 118 disp. att.
c.p.c. – la pronuncia della Corte d'appello di Torino, n. 680/2019 che in ipotesi analoga ha condivisibilmente affermato (nelle parti di interesse): “Al fine di inquadrare correttamente
i fatti di causa, bisogna rammentare che il Signor…, nel periodo 2009-2013 aveva svolto, da un lato, attività lavorativa autonoma e, dall'altro, per qualche settimana, attività di lavoro dipendente quale bracciante agricolo, con conseguente sovrapposizione di contribuzione autonoma e dipendente.
L' , poi, in sede di liquidazione della pensione, aveva esteso il reddito da dipendente Pt_1 agricolo del sig… a 52 settimane lavorative annue (anziché al periodo di effettiva contribuzione) diluendo, così, il reddito percepito e pervenendo ad un drastico abbattimento dell'emolumento pensionistico.
L'odierno appellato ha evidenziato (e l' non ha specificamente contestato ciò) che il Pt_1 periodo de quo era coperto da differente contribuzione, vale a dire quella da attività lavorativa agricola autonoma, e ha invocato l'applicazione dell'articolo 15 L.135/1969 quarto comma.
[…]
3. L' nei suoi motivi di appello, sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe CP_2 errato nel ritenere applicabile al caso di specie la previsione di cui al comma 4 dell'art.
15 L.n. 153/1969, anziché il comma 3 dello stesso articolo.
8 L'Ente argomenta tale – a suo dire – incoerenza normativa poiché - trattandosi di liquidazione pensionistica a carico della gestione autonoma – risulta inutilizzabile il criterio dettato dall'art. 7 (comma 9) della legge n. 638 del 1983 e segnatamente
l'integrazione fino a 5,19 giornate agricole per settimana…
4. Ritiene, tuttavia, il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Si rammenta che si tratta di due previsioni normative riguardanti distinte e diverse tematiche del procedimento pensionistico.
Infatti, mentre l'articolo 15 Legge 153/69 si occupa di individuare la misura della pensione, l'art. 7 legge 638/83 spiega i criteri per il calcolo dei contributi ai fini della maturazione del diritto.
Ora, l'articolo 7 della Legge 638 del 1983 disciplina il sistema di accreditamento dei contributi al fine della maturazione del diritto alla pensione.
Spiega i criteri di individuazione delle settimane contributive necessarie per il diritto a pensione, rapportate alle effettive ore lavorate (ed accreditate a livello contributivo).
Al comma 9, la norma disciplina l'ipotesi di liquidazione della pensione a carico della gestione obbligatoria per i dipendenti agricoli.
Il disposto chiarisce i criteri per individuare il monte contributivo dell'operaio agricolo e la relativa maturazione del diritto a pensione.
Il lavoratore che intende chiedere il pensionamento a carico della gestione obbligatoria deve aver maturato i requisiti contributivi indicati in detta norma (dal primo gennaio
1984).
E' l'ipotesi tipica del dipendente agricolo che ha svolto la sua intera (o maggiore) carriera lavorativa in condizioni di lavoro subordinato e che chiede di andare in pensione con liquidazione a carico della gestione obbligatoria. In quel caso l'elevazione fino al 5,19 per settimana agricola sarà applicata per verificare la sussistenza delle 5460 giornate, che
– unite ai 35anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria - gli consentiranno di ottenere la pensione.
9 Deve comunque essere evidenziato che l'appellato (ricorrente in primo grado) non ha richiesto alcuna elevazione ex art. 7 comma 9 legge 638/83, già avendo copertura contributiva sufficiente al diritto a pensione presso la gestione autonoma.
E' l' stesso a darne conferma quando ha rilasciato l'estratto contributivo precedente CP_2 la domanda di pensionamento (doc.2 di parte ricorrente in primo grado).
Dal documento certificativo risulta infatti che (relativamente al periodo di compresenza dei contributi autonomo/subordinato 2009-2013) nelle settimane da dipendente agricolo la contribuzione versata rileva solo per la misura della pensione e non anche per il diritto.
Quest'ultimo già maturato sulla posizione da lavoratore autonomo.
Ora, è evidente che, nel nostro caso, l' ha erroneamente applicato il dettato CP_2 dell'articolo 15 comma terzo L.n. 153/1969 ai fini del calcolo dell'importo di pensione, norma che disciplina la misura della prestazione pensionistica.
Comma che introduce una sorta di contribuzione figurativa delle settimane da bracciante agricolo ex art. 15 comma terzo L.n.153/1969 integrando i contributi settimanali effettivi
(50 totali dal 2009 al 2013) a 260 figurativi (ovvero 520).
Per cui, in ragione del combinato disposto della citata norma e di quella che stabilisce il metodo di calcolo della pensione (art. 3, ottavo comma, della Legge n.297 del 1982),
l' ha calcolato la quota di pensione basandosi sulla retribuzione media di bracciante CP_2 agricolo (percepita per 50 settimane effettive) applicandola al parametro di 260 settimane
(per la quota A) e di conseguenza a quello di 520 settimane (per la quota B).
L' ha così applicato l'integrazione contributiva figurativa (estensione delle settimane CP_2 effettivamente lavorate alle 52 convenzionali) in violazione del quarto comma dell'art. 15
L.n.153/1969.
Meccanismo che ha generato un dato contributivo complessivamente deteriore abbattendo il trattamento pensionistico.
Il precetto sopra richiamato precisa che “la disposizione di cui al precedente comma (ndr terzo comma) non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
10 Secondo il dato normativo, l'elevazione di cui al terzo comma del citato articolo non deve essere applicata al caso di specie, come impone il quarto comma, trattandosi d'ipotesi di compresenza con contribuzione diversa. Infatti, nel periodo di riferimento … aveva già raggiunto la copertura assicurativa nella gestione di lavoro agricolo autonomo (52 settimane per anno che ha dato luogo al diritto a pensione nella relativa gestione).
Quindi ove la settimana contributiva venga coperta sia da contribuzione da lavoro autonomo, sia da contribuzione da lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non può essere soggetta ad elevazione.
In virtù del citato quarto comma, avrebbe dovuto computare la contribuzione CP_2 settimanale effettivamente versata fino ad ottenere la sommatoria contributiva utile a determinare la misura del trattamento.
Elevazione figurativa – contra legem nel caso di specie – che ha impedito alla contribuzione di maggiore portata economica di essere computata nel calcolo della pensione.
Questa è stata esclusa per essere sostituita dalla posizione obbligatoria agricola di importo notevolmente inferiore, con evidente abbattimento del quantum pensionistico…”.
CP_ Occorre peraltro osservare, per ragioni di completezza motivazionale, che – nel proprio atto di appello, così come in primo grado - esclusa l'applicabilità del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 153/1969, deduceva di aver calcolato la pensione distribuendo, in via fittizia, i contributi sulle 52 settimane dell'annualità agraria, in ragione del primo comma del citato art. 15 l. n. 153/1969: ebbene tale tesi è da ritenersi non percorribile in quanto tale modalità di calcolo risulta estremamente penalizzante per il pensionato, ponendosi in palese contrasto con la ratio della norma rubricata
“Miglioramento dei trattamenti di pensione”. In altri termini, in base al criterio ermeneutico sistematico, affinché tale disposizione possa ritenersi volta a perseguire la finalità per cui è stata introdotta – ossia il miglioramento del trattamento pensionistico – deve potersi applicare solo laddove ricorra anche l'ipotesi di cui al terzo comma;
diversamente opinando si perverrebbe alla irragionevole conclusione di penalizzare, con
11 una sensibile riduzione del trattamento pensionistico, colui che abbia, con il proprio lavoro, apportato un maggiore apporto contributivo1.
Da quanto sopra esposto ed esclusa l'afferenza al caso di specie della pronuncia n.
553/2021 resa da questa Corte d'appello, richiamata da al fine di sostenere le proprie CP_2 argomentazioni, in quanto relativa a caso diverso, si perviene al rigetto del motivo di gravame in trattazione, cui segue la conferma della decisione del Tribunale, seppur con diverso iter argomentativo che integra, per quanto di ragione, la pronuncia gravata nella parte motiva.
Parimenti infondato è anche il terzo motivo di gravame, inerente alla regolamentazione delle spese, avendo il Giudice di prime cure posto le spese di lite a carico dell' in quanto integralmente soccombente, in applicazione del disposto di cui CP_2 all'art. 91 c.p.c.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite del presente grado di giudizio – così come liquidate in parte dispositiva in favore di parte appellata, alla luce dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. 147/2022 – sono poste a carico di parte appellante ex art. 91 c.p.c., tenuta altresì al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione – se dovuto – stante la sussistenza, allo stato, dei 1 Quanto al pericolo di tensione, con i principi costituzionali, di una lettura difforme da quella proposta (che vede l'applicazione congiunta dei commi 1 e 3 dell'art. 15 cit., appare opportuno ricordare che la Corte Costituzionale (v. sentenza n. 264 del 1994, nel pronunciarsi sull'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297; cfr. anche la recente sentenza n. 82/2017), ha affermato che “è palesemente contrario al principio di razionalità di cui all'articolo
3 della Costituzione - “che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità” (sentenza n. 421 del 1991) che all'inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo (in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva): è, cioè, irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione. Questo è invece quanto può verificarsi, per effetto del meccanismo delineato dalla norma in esame, allorquando le ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione comprendano periodi di contribuzione obbligatoria (non necessari ai fini del perfezionamento del requisito della minima anzianità contributiva) di importo notevolmente inferiore a quello della contribuzione obbligatoria precedente. E tale depauperamento, incidendo in questo caso sulla proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo, viola anche l'articolo 36, oltre che il principio di adeguatezza di cui all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione”.
Questo si è verificato nei casi rappresentati dall'ordinanza di remissione per effetto di nuove attività di lavoro meno retribuite” (si veda anche la successiva sentenza n. 82 del 2017). La Corte Costituzionale con tale pronuncia ha ritenuto, peraltro, superata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 cit., di rilevanza in questa sede, che era stata portata alla sua attenzione unitamente a quella relativa all'art. 3 della legge 297/1982, proprio in esito alla decisione assunta in ordine a tale ultima norma.
12 presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 397/2024 del Tribunale di Ravenna pubblicata il giorno 14/11/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 2000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 16/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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