TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16083 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 21178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- AR ZI Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- AN LA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 21178 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù Parte_1
di procura alle liti in atti, dall'avv.to Alfredo Besi, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE
nato a [...] il giorno 2 settembre 1971 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1 Motivi della decisione
– premesso che dal matrimonio celebrato in Roma in Parte_1
data 19 novembre 1995 con sono nate due figlie, Controparte_1 Per_1
(classe 1996) e (classe 1998) oggi maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti e che le parti si sono separate nell'anno 2006 con decreto di omologa delle condizioni di separazione congiuntamente rassegnate dalle parti ed emesso dal Tribunale di Roma in data 15 novembre 2006, nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 2805/2006 – ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, stabilendo che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
Notificato il ricorso nelle forme di cui all'articolo 143 c.p.c., il resistente non si
è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 15 ottobre 2025.
Alla predetta udienza parte ricorrente, nel riportarsi al ricorso introduttivo, ha insistito nell'accoglimento della domanda proposta.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va pertanto accolta.
Accertata l'esistenza del vincolo coniugale come da estratto per riassunto dal
Registro degli Atti di Matrimonio (matrimonio civile celebrato in Roma il 19
novembre 1995), ricorre il presupposto per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
2 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Il giudizio di separazione si è definito, quanto al vincolo coniugale e alle domande accessorie, con decreto di omologa 15 novembre 2006.
Pertanto, considerando che il sig. la sig.ra si sono CP_1 Parte_1
coniugati con rito civile (così nel certificato di matrimonio: anno 1995, atto numero
02626, parte 1, serie 01), andrà dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra di loro celebrato in data 19 novembre 1995.
Nulla in ordine alle statuizioni accessorie, in quanto parte ricorrente ha dedotto l'indipendenza economica delle due figlie delle parti e non vi sono richieste di assegno divorzile.
Spese irripetibili, vista la materia del contendere e l'assenza di opposizione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso iscritto a ruolo il 22 maggio 2024, Controparte_1
così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato dai sig.ri
[...]
e in Roma, in data 19 novembre 1995; Parte_1 Controparte_1
3 - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1995, 02626, parte
1, serie 01);
- nulla sulle domande accessorie;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R.
n. 396-2000.
Così deciso in Roma il 3 novembre 2025
Il Giudice relatore
AN LA
Il Presidente
AR ZI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- AR ZI Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- AN LA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 21178 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù Parte_1
di procura alle liti in atti, dall'avv.to Alfredo Besi, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE
nato a [...] il giorno 2 settembre 1971 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1 Motivi della decisione
– premesso che dal matrimonio celebrato in Roma in Parte_1
data 19 novembre 1995 con sono nate due figlie, Controparte_1 Per_1
(classe 1996) e (classe 1998) oggi maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti e che le parti si sono separate nell'anno 2006 con decreto di omologa delle condizioni di separazione congiuntamente rassegnate dalle parti ed emesso dal Tribunale di Roma in data 15 novembre 2006, nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 2805/2006 – ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, stabilendo che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
Notificato il ricorso nelle forme di cui all'articolo 143 c.p.c., il resistente non si
è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 15 ottobre 2025.
Alla predetta udienza parte ricorrente, nel riportarsi al ricorso introduttivo, ha insistito nell'accoglimento della domanda proposta.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va pertanto accolta.
Accertata l'esistenza del vincolo coniugale come da estratto per riassunto dal
Registro degli Atti di Matrimonio (matrimonio civile celebrato in Roma il 19
novembre 1995), ricorre il presupposto per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
2 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Il giudizio di separazione si è definito, quanto al vincolo coniugale e alle domande accessorie, con decreto di omologa 15 novembre 2006.
Pertanto, considerando che il sig. la sig.ra si sono CP_1 Parte_1
coniugati con rito civile (così nel certificato di matrimonio: anno 1995, atto numero
02626, parte 1, serie 01), andrà dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra di loro celebrato in data 19 novembre 1995.
Nulla in ordine alle statuizioni accessorie, in quanto parte ricorrente ha dedotto l'indipendenza economica delle due figlie delle parti e non vi sono richieste di assegno divorzile.
Spese irripetibili, vista la materia del contendere e l'assenza di opposizione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso iscritto a ruolo il 22 maggio 2024, Controparte_1
così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato dai sig.ri
[...]
e in Roma, in data 19 novembre 1995; Parte_1 Controparte_1
3 - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1995, 02626, parte
1, serie 01);
- nulla sulle domande accessorie;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R.
n. 396-2000.
Così deciso in Roma il 3 novembre 2025
Il Giudice relatore
AN LA
Il Presidente
AR ZI
4