Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/06/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3532/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANCANIELLO Parte_1 C.F._1
ATO
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1 tempore con la difesa di CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 12/05/2021 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. chiedendo la ricostruzione della pensione in godimento (VO 10206757 decorrenza 1-8-2018, ricostruita in data 11-0-2019 ) avendo l' errato nel conteggio delle contribuzione utile alla CP_1 determinazione della quota B, nella quale non riconosceva ulteriori 7 settimane a decorrere dsall'1-8- 2018 ; in ragione dell'invocato ricalcolo chiedeva riconoscimento di una differenza mensile perequabile a fare data dal 1-8-2018 pari ad € 3,64.
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Il Magistrato già titolare del procedimento disponeva procedersi a CTU ( ritenuto opportuno disporre CTU al fine di verificare il montante contributivo per la quota B relativo alla pensione VO n. 10206757 tenuto conto dei conteggi prospettati dalle parti in atti e del calcolo del periodo di malattia in relazione ai limiti di utilizzo….).
L'Ausiliario depositava il proprio elaborato in data 2-5-2025. A seguito del trasferimento ad altra sede del Magistrato già titolare del procedimento la causa era riassegnata allo scrivente.
In data 9-6-2025 parte ricorrente depositava note di trattazione (nel rispetto del termine fissato sino al giorno 11-6-2025); analogo adempimento non veniva curato dall' . CP_1
1
Del tutto infondate le eccezioni dell in punto di decadenza, la quale, a tutto concedere, CP_1 riguarderebbe solo i ratei arretrati ante l triennio calcolato a ritroso dal 12-5-2021, senza alcuna efficacia tombale;
fatto sta che la pensione della cui ricostruzione si tratta è in godimento dal 1°-8- 2018 (entro il triennio).
L'estratto contributivo versato nel fascicolo telematico attesta che in ciascuno degli anni indicati in ricorso ha lavorato in agricoltura per a fare data dall'anno 1966. Parte_1
Nel caso al vaglio le ragioni di dissenso si riducono alla omessa contabilizzazione di complessive 734 settimane (a fronte delle 727 da TE08).
Come dedotto dall (e solo dall in …data 11/10/2019 veniva aperta nuova domanda di Ricostituzione per Motivi Contributivi via amministrativa n° 2064831900041 come naturale conseguenza CP_1 CP_1 della domanda di Ricostituzione n° 2063820000142 per “Pensione di vecchiaia a carico di Stato estero”. Quest'ultima ritualmente respinta in quanto la contribuzione estera è inferiore a 1 anno e pertanto va trattata ex artr. 48 CEE come se fosse contribuzione italiana. Da ciò, per l'appunto, la Ricostituzione per motivi Contributivi aperta di Ufficio ut supra………..la contribuzione è stata già calcolata in osservanza CP_ alla Circ. n°173 del 24 luglio 1982 che espressamente richiama il settimo comma dell'art. 8 della L. 23 aprile 1981 n° 155 e nei limiti di utilizzo dei periodi di malattia stabiliti dalla Circ. n° 11 del 24/01/20 nto 4). Ordunque, lo scrivente non avendo modo di visionare i calcoli del ricorrente ed evidenziarne le lacune, si riporta ai calcoli già effettuati in fase di 1^ liquidazione a seguito delle settimane infasate in estratto con le modalità stabilite nella nota esplicativa e nei limiti richiamati dalle Circ. ut supra….”
Tuttavia, dalla comparazione dei dati che si evincono nel Mod. TE08 e nell'estratto contributivo, si evince, anche senza necessità di ausili peritali, che tutt'altra è la causa della erronea valutazione del rateo di pensione, la quale non ha integralmente computato la contribuzione figurativa pure accreditata nell'estratto.
Ad ogni buon conto il Magistrato già titolare del procedimento ha ritenuto di mandare la verifica ad un CTU.
Se solo si confronti il testo della domanda con i conteggi (all. 3) si vede che l'infelice richiamo alle 7 settimane a decorrere dall'1-8-2018 non serve a rivendicare un supplemento di pensione per contribuzione successiva a quella data ma solo indicare la (originaria) decorrenza della pensione, liquidata dall in ragione di 727 settimane (dato che in effetti si evince dal TE08 versato in atti CP_1 con riferimen eriodo in Gestione Lavoratori Dipendenti dal 1/1/1993…).
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L'art 1 del d.P.R. n 1049 del 1970 (“Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli”), il quale: a) al comma 1, stabilisce che «ai lavoratori agricoli spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940 n 1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri»; b) al successivo comma 2, prevede che «la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino a un massimo di 180 giornate».
In ossequio a tale previsione di legge, per calcolare la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola cui ha diritto il lavoratore occorre tener conto, da un lato, del tetto massimo di 270 giornate, e, dall'altro, del numero di giornate effettivamente lavorate nell'anno, per poi operare la differenza tra le prime (ovverosia le 270 giornate) e le seconde (cioè le giornate di lavoro effettivo), di modo che l'indennità di disoccupazione spetterà in misura corrispondente alla detta differenza, e sempre che non sia superato il limite massimo di 180 giornate.
Per i periodi anteriori al 1984, il com. 12 dell'art. 7 del D.L. n. 463/1983 prevede che per essi allorché nell'anno risultassero meno di 270 giorni complessivi gli stessi dovessero rivalutarsi con un coefficiente di 2,60 per gli uomini e 3,86 per le donne ed i ragazzi. Deve inoltre necessariamente precisarsi che per il lavoro prestato in agricoltura sino al 31.12.1983, il com. 11° dello stesso art. 7 (circolare del 19.4.1995, n. 107) prescrive che nell'ipotesi in cui dovesse esserci contribuzione CP_1 extra agr ve essere presa in considerazione anche la contribuzione eccedente le 52 settimane annue.
2 Il riconoscimento d'ufficio dei periodi di malattia registrati in estratto conto non può prescindere dal rispetto del limite di utilizzo previsto dalla normativa vigente in materia (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 564/1996, modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 278/1998). Il predetto limite, già fissato in 52 settimane dall'articolo 56, n. 2, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, è stato progressivamente elevato fra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2008 e si è ormai attestato a 96 settimane (limite massimo), con effetto dal 1° gennaio 2009.
Va applicato il dettato dell'art. 8, comma 7, della legge n. 155/1981, secondo cui “Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.
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Il CTU, a pg. 8 dell'elaborato, indica un totale di 733 settimane (peraltro in linea con il dato indicato nel conteggio di parte nella sommatoria delle settimane calcolate previa trasformazione delle giornate mediante applicazione del coefficiente 0,19259).
Il dato in questione (737) è corretto, a fronte di quello indicato in ricorso).
Tale dato è in linea con le risultanze dell'estratto contributivo, nella parte relativa alla base per il calcolo della contribuzione effettiva e di quella figurativa per DS e malattia.
Per quanto sopra dedotto anche condivisibile è la affermazione del CTU laddove evidenzia che La sommatoria delle giornate di malattia computate ai fini della misura della quota B è decisamente inferiore al limite massimo di settimane utilizzabili ex art. 1, comma 1, d.lg. n. 564/1996, come CP_ schematizzato al punto 4 della circolare n. 11/2013….. in quanto per la contribuzione accreditata al 31.12.2011 è previsto un limite di utili n. 96 settimane di contribuzione figurativa per malattia mentre nel caso in esame il numero totale di giornate di malattia (che peraltro non sono tutte conteggiate perché in alcuni casi si eccede il tetto massimo delle 270 giornate annue) è di n. 217 giornate pari a 41,79 settimane e dunque ben inferiore al limite di legge
Premesso quanto sopra paiono allora condivisibili le conclusioni del CTU (…..La comparazione dell'anzianità contributiva in quota B spettante in base del suesposto conteggio e dell'anzianità considerata dall' nel mod. Te08 del 11.10.2019 evidenzia la differenza di settimane utili in quota B CP_1 (contributi peri /2011) di ulteriori n. 6 settimane, infatti: - numero 733 settimane utili risultanti da conteggio di perizia;
- numero 727 settimane utili risultanti da pag. 2 del mod. Te08 del 11.10.2019. Pertanto, la contribuzione effettivamente spettante in quota B è di n. 733 settimane, così come la r.m.s. per la medesima quota – peraltro incontestata tra le parti - è di € 338,37 (a tal riguardo si fa presente come dall'esame del prospetto depositato agli atti dall' emerge come ai fini della quantificazione CP_1 della r.m.s. della quota B le giornate di malattia in contesa sono state invece valorizzate e computate CP_ dall' nella determinazione del relativo valore retributivo) ed il coefficiente legale è pari a 0,00153846. Il rateo spettante relativamente alla quota B è pari ad € 381,58 alla data della decorrenza originaria dell'01.08.2018.
Le spese seguono la soccombenza, con la precisazione che il richiamo in ricorso- ai fini del valore- all'articolo 13 cpv c.p.c. è del tutto improprio non essendo in contestazione il titolo ma solo l'ammontare del rateo mensile;
va pertanto considerato il modestissimo ammontare del rateo differenziale a decorrere dal 1°-8-2018; e pertanto applicato lo scaglione sino ad € 1100,00.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da osì dispone: Parte_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla Parte_1 ricostituzione della pensione indicata in motivazione;
ridetermina il sura di euro 381,58 dalla data di decorrenza;
3 CP_
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente della somma differenziale mensile perequabile di euro 3,12 alla data di decorrenza della pensione oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal singolo rateo all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 341,00 CP_1 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate con separato provvedimento. CP_1
- Foggia, 11/06/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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