Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.03.2024
da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. BAGGI Parte_1 C.F._1
DANIELA, con domicilio presso il suo studio in VIALE CESARE BATTISTI,15
27100 PAVIA
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. CAVARSASCHI ALBERTO, con domicilio presso il suo studio in CORSO
G. GARIBALDI, 39 27029 VIGEVANO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in AS, in data 27/07/2003, (atto n.25, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003) separati consensualmente con sentenza n. 83/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Comune di AS/PV (Anno 2003, Parte II, Serie A, atto n. 25;
• ordinare al Comune di AS/PV di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. Prevedere che la figlia nata il [...], rimanga affidata ad Persona_1
entrambi i genitori (in regime di affido condiviso) con esercizio congiunto della responsabilità parentale e con espressa previsione che i genitori concorderanno - preventivamente - tutte le decisioni di maggiore importanza che la riguarderanno
(istruzione e formazione, educazione e cure sanitarie) nell'obiettivo di favorirne la migliore crescita. Ciascun genitore assumerà in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione nelle giornate e nei periodi in cui avrà la figlia con sé.
2. Prevedere che la figlia risieda presso la madre, con iscrizione nello stato di Per_1 famiglia materno, nell' abitazione di AS (PV) via Marconi n. 44 di comproprietà dei coniugi, ma mai adibita a casa coniugale/familiare in quanto oggetto di recente acquisto e ristrutturazione completata nell'estate 2023; l' abitazione è e resta attribuita in uso gratuito alla signora nella sua interezza anche di arredi, sul Parte_2
presupposto del prevalente collocamento ivi della figlia minore e della Per_1
prevalente presenza abitativa ivi dei due figli gemelli e , maggiorenni Per_2 Per_3
ma non economicamente indipendenti.
3. Dare atto che il signor si accolla fino all' estinzione prevista in data Parte_1
30.06.2036 il pagamento integrale dei ratei mensili del mutuo 04603109 contratto - per l'acquisto dell'immobile di comproprietà dei coniugi sito in AS, via Marconi n.
44 - con Banca BPM Filiale di AS in data 10.06.2020 e cointestato anche alla signora senza diritti di ripetizione né rivalsa;
viene confermata la Parte_2
Pag. 2 di 8 rinunzia del signor anche alla restituzione del pregresso mutuo pagato ante Parte_1
accordo separativo ed altresì viene confermata la manleva della signora
[...]
da ogni richiesta della Banca. Parte_2
4. Dare atto dell'impegno di entrambi i coniugi di trasferire - in quote paritarie indivise e a titolo di contribuzione in natura dei genitori al loro mantenimento e ai loro studi - ai tre figli , e (dopo il raggiungimento della maggiore età Per_3 Per_2 Per_1 della terzogenita, giugno 2028) il diritto reale di nuda proprietà sull' immobile sito in
AS, via Marconi n. 44, fermo restando il diritto di usufrutto al 50 % indiviso in capo ai genitori.
5. Prevedere la frequentazione e permanenza della figlia minore con i Per_1
genitori in base al seguente programma, fatti salvi diversi accordi tra i genitori nel rispetto degli impegni, delle esigenze e tenuto conto altresì della volontà della ragazza.
Nei fine settimana starà col padre: Per_1
-a fine settimana alternati, dall' uscita di scuola del venerdì fino a domenica sera, con rientro presso la madre dopo cena.
Infrasettimanalmente sarà con entrambi i genitori due giornate consecutive Per_1
su quattro infrasettimanali, vale a dire:
*SETTIMANA A):
-lunedì e martedì fino al rientro scolastico del mercoledì con la mamma + weekend materno;
- mercoledì e giovedì fino al rientro scolastico del venerdì con il papà.
*SETTIMANA B)
-lunedì e martedì fino al rientro scolastico del mercoledì con il papà + weekend paterno;
-mercoledì e giovedì fino al rientro scolastico del venerdì con la mamma.
Vacanze estive:
Pag. 3 di 8 - per almeno 2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Vacanze natalizie:
- Ad anni alterni la giornata del 24 dicembre verrà trascorsa con un genitore e quella del 25 dicembre con l'altro; dal 26.12 fino al giorno della ripresa scolastica Per_1
trascorrerà la metà del periodo di vacanza con un genitore e metà con l'altro, fermo restando che Capodanno (ossia il I giorno dell' anno) spetterà al genitore col quale la figlia non avrà trascorso la giornata di Natale.
Vacanze pasquali:
- Tre giorni con ciascun genitore, alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Vacanze scolastiche di Carnevale e ponti e le festività infraannuali saranno alternati tra i genitori, di anno in anno.
6. Dare atto del piano educativo condiviso tra i genitori per la figlia che: Per_1
a. è iscritta e frequenta dall'a.s. 2024/2025 il I° anno dell' Istituto Tecnico Industriale
“CARDANO” a Pavia, con indirizzo chimico;
b. pratica le seguenti attività extrascolastiche: è iscritta alla Scuola Urban Gravity
Accademy di Vigevano (PV).
7. Dare atto che la signora - alla cui titolarità esclusiva viene attribuito Parte_2
il cointestato Portafoglio Titoli Fineco (n. 5 fondi di vari importi il cui ammontare totale è di € 35 mila) - avrà facoltà di decidere autonomamente se e quali lavori di completamento/finitura eseguire nell' immobile in AS, via Marconi 44 del quale è comproprietario il marito, utilizzando il controvalore dei titoli in Portafoglio.
8. Disporre che il signor sta concorrendo e seguiterà a provvedervi fino alla Parte_1
loro indipendenza economica al mantenimento dei tre figli versando alla madre l'importo di € 400,00 mensili per ciascun figlio (€ 1.200,00/mese) in via anticipata entro il giorno 5 di
Pag. 4 di 8 ogni mese con ordine di bonifico fisso sul conto corrente intestato alla signora tale importo verrà adeguato annualmente in base all'indice ISTAT/FOI Parte_2
(con I^ rivalutazione gennaio 2025, in prosieguo con gli accordi di separazione).
9. Disporre che l' importo dell' AUU/Assegno Unico Universale - di erogazione INPS)
- venga ripartito al 50% tra i genitori di , e , con impegno a Per_3 Per_2 Per_1
rinnovare la relativa domanda e procedura ove occorresse.
10. Disporre che, ad integrazione del proprio contributo al mantenimento dei figli, il signor tenga a proprio carico i 2/3 (due terzi) delle spese “extra assegno” – Parte_1
con residua quota di 1/3 (un terzo) di spettanza materna - che verranno concordate tra i genitori sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal Protocollo n. 2323/2016 del
Tribunale di Pavia, documento già allegato in segno di adesione al ricorso introduttivo sub doc. 6); disporre che sia il padre ad anticipare le spese extra con obbligo congiunto dei genitori di predisporre e corrispondere i conguagli trimestrali (anche tenendo conto delle spese che eventualmente, per praticità o urgenza ma sempre condivise, potrà aver anticipato la madre) al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.
11. Dare atto che la signora riconosce - in quanto percettrice di Parte_2
redditi da lavoro dipendente e proprietaria di immobili, anche locati) - l'insussistenza di ogni e qualsiasi presupposto per richiedere al marito, ed ottenere, un contributo al proprio personale mantenimento ai sensi dell' art. 5 della Legge n. 898/1970 e succ.mod. (cd. assegno di divorzio).
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI.
12. Dare atto che, nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti in sede divorzile, la signora si impegna Parte_2
irrevocabilmente ad estinguere entro il 28 febbraio 2025 il residuo debito verso affinché la garanzia prestata da alla stessa - per CP_1 Parte_1 CP_1
l'affidamento bancario concesso a favore di e del di lei fratello Parte_2
(deceduto in data 19.9.2022, lasciando eredi legittimi) - venga estinta e venga restituita dalla banca a la somma di € 100 mila (euro centomila/00) donatagli dal Parte_1 padre e con la quale egli ha garantito l'affidamento bancario che la moglie ha
Pag. 5 di 8 destinato ad interventi straordinari su immobili di sua esclusiva proprietà o in comproprietà col fratello. Dandosi atto che la signora ha già versato Parte_2 prima d'ora sul predetto conto affidato l'importo di € 30.000,00 (euro CP_1
trenta mila/00), onde abbattere il debito garantito dal marito.
13. Dare atto che anche i rapporti di conto corrente e i depositi titoli correlati presso banche, sono stati e restano riconosciuti dai coniugi di spettanza e titolarità esclusiva del signor con l' eccezione del cointestato Portafoglio Titoli Fineco del Parte_1
controvalore di 35 mila euro che, ai sensi della clausola n.7, è stato e resta attribuito in via esclusiva alla signora Parte_2
14. Dare atto altresì che i rimborsi fiscali correlati alla ristrutturazione dell' immobile cointestato ai coniugi - in AS via Marconi, 44 - spetteranno, in ragione degli esborsi da lui sostenuti, esclusivamente al signor (esclusi i rimborsi che in Parte_1
futuro saranno riferiti ai lavori che da marzo 2024 saranno stati eventualmente eseguiti e pagati da anche grazie all' attribuzione sub. n. 7). Parte_2
15. Dare atto che i beni mobili registrati, automobile Fiat 500 targa FS 178 YD intestata a e motocicletta BUELL targa AZ64119 intestata ad Parte_1 [...]
sono già stati intestati in esecuzione degli accordi assunti in sede di Parte_2
separazione.
16. Dare atto che le parti riconoscono che attraverso gli accordi raggiunti in particolare ai punti 3, 7, 12, 13, 14 e 15 hanno regolamentato e definito i loro aspetti patrimoniali e che pertanto - nel rispetto e una volta eseguiti tali obblighi - null'altro avranno più a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa di natura economica e patrimoniale connessa, derivata o derivante dal rapporto matrimoniale.
17. Dare atto che i coniugi si autorizzano, reciprocamente, a recarsi all'estero sia singolarmente sia con i figli e prestano preventivo assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia personali sia della figlia minore. Ciascun genitore comunicherà preventivamente all'altro la località estera dove eventualmente si recherà in vacanza con i figli garantendo almeno un contatto quotidiano con il genitore assente.
Pag. 6 di 8 18. I compensi e le spese per l'assistenza legale sono a carico di ciascuno dei coniugi.
19. Le parti dichiarano di rinunziare all'impugnazione della sentenza di divorzio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 83/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 15.05.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte all'udienza del 14.01.2025, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2, lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da n AS, in data 27/07/2003, (atto
[...] Parte_2
n.25, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003)
Pag. 7 di 8 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.01.2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Laura Cortellaro
Pag. 8 di 8