Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/06/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 252/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 252/2025, in materia di separazione consensuale ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
23/06/1980, con l'Avv. GENNARO ALESSANDRO
- ricorrente -
e
C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. CARFORA ROSA MARIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito per la causali di cui in narrativa, pronunciare sentenza di omologa della separazione tra i coniugi in causa alle seguenti condizioni: - Autorizzazione ai coniugi di vivere separati, con impegno al reciproco rispetto. - Assegnazione della casa coniugale alla
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ad agevolarne la pratica. - Affido condiviso dei figli minori e , fissandone la residenza Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre. , stante l'età, concorderà liberamente con il padre Per_1
tempi e modalità di loro frequentazione infrasettimanale, fermo restando che ogni 15 giorni trascorrerà o un sabato o una domenica presso l'abitazione paterna secondo accordi da prendere con il genitore, ma pur sempre con congruo preavviso alla madre. , invece, starà con il padre Per_2
a weekend alternati, oltre ad un pernotto ed un pomeriggio con facoltà del padre di accompagnarlo a casa entro le ore 21,45 nella settimana in cui il weekend sarà di competenza della mamma ed almeno un pomeriggio infrasettimanale da trascorrere con il papà con facoltà di quest'ultimo di accompagnarlo a casa entro le ore 22,00 nella settimana in cui il weekend sarà di competenza del padre. Il tutto da concordare tra i genitori in base ai turni di lavoro del sig. . Per Parte_1
entrambi i minori le principali festività saranno trascorse con i genitori secondo il principio dell'alternanza, con inizio dalle prossime festività Natalizie che verranno così disciplinate: dal giorno 23.12 alle ore 14.30 sino al 30.12 alle ore 10.00 i figli le trascorreranno con il padre (fatta eccezione per il giorno di Santo Stefano che dalle ore 10.00 del mattino sino alle ore 10.00 del giorno seguente potranno stare con la madre), mentre dal giorno 30.12 alle ore 10.00 sino all'Epifania, compresa, con la madre. L'anno successivo, compatibilmente con i turni lavorativi del Sig. , Pt_1
si invertiranno i periodi di competenza. Le giornate concesse per le festività Pasquali, sempre con il principio dell'alternanza, verranno concordate e suddivise tra i genitori tenendo conto degli impegni lavorativi del Sig. cercando di suddividere equamente le giornate disponibili. Nelle vacanze Pt_1
estive i figli minori passeranno almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, tale periodo sarà concordato entro il 30 giugno di ogni anno, anche in funzione delle ferie di cui disporrà il Sig. . - A titolo di concorso al mantenimento dei figli il sig. Pt_1 Parte_1 esprime qui a valere ad ogni effetto di legge il proprio consenso a che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla moglie, impegnandosi da subito a fornire tutti i consensi ed ad adempiere a tutto quanto richiesto per un rapido espletamento della pratica. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto e sino a quando l'assegno unico non verrà erogato direttamente alla Sig.ra il Sig. si impegna a corrisponderle ogni mese l'esatto CP_1 Pt_1
importo ricevuto a detto titolo;
- I genitori suddivideranno al 50% le spese straordinarie dei tre figli,
2 fino ad autosufficienza degli stessi, da individuare in base al protocollo in vigore presso codesto
Tribunale. - Entrambi i coniugi si impegnano, infine, a sostenere le spese per il trapasso in capo al figlio maggiore della moto tg. EL57942 già in uso a quest'ultimo, ma ancora intestata al Per_3
padre. Il passaggio dovrà avvenire al più tardi entro giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione della sentenza. Le parti dichiarano espressamente che quanto disposto nelle condizioni di cui al presente ricorso ed in particolare al capoverso precedente, con riferimento al trasferimento della moto, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e quindi dell'accordo relativo alla regolamentazione di ogni rapporto inerente il presente giudizio di separazione personale e per tale ragione chiedono che i trasferimenti predetti avvengono senza corrispettivo in esecuzione dei presenti accordi di separazione personale, volendosi avvalere per il relativo atto delle esenzioni e dei benefici previsti per legge, come interpretato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e ss. - Ambedue i coniugi danno atto di essere autosufficienti e di aver risolto, con il puntuale adempimento di quanto qui convenuto, ogni loro rapporto patrimoniale e personale - Le spese di causa debbono ritenersi compensate tra le parti, con la precisazione che la sig.ra usufruisce del gratuito patrocinio. Quanto sopra premesso, i CP_1
coniugi instano affinché codesto Ill.mo Tribunale ordini alla cancelleria la trasmissione, al passaggio in giudicato, di copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Novi IG (Al) perché provveda alle annotazioni di legge”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10 febbraio 2025, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 13 luglio 2019 in BA (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano i figli nato Per_3
il 13 giugno 2005, a Novi IG (AL), maggiorenne, non ancora autosufficiente;
, nato il 17 Per_1
ottobre 2007, a Novi IG (AL) e , nato il [...] ad [...]. Per_2
Le parti rappresentavano che da tempo l'unione materiale e spirituale tra loro era purtroppo venuta meno, tanto vero che essi vivono di fatto già separati;
che, non potendo essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, pervenivano alla decisione di separarsi. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Il giudice delegato, con decreto del 14 febbraio 2025, rilevato che non veniva previsto alcun assegno di mantenimento né a favore dei figli né della moglie, fissava udienza per la comparizione delle parti alla data del 29 aprile 2025. All'udienza del 29 aprile 2025 la madre dichiarava “che sta lavorando, ho un contratto a chiamata, prendo al mese sui 500 euro, se ci arrivo. La casa è in affitto e paghiamo
430 euro, l'assegno unico ammonta a 705 euro. C'è una parte di maggiorazione per la disabilità di
3 . Poi c'è l'indennità di frequenza di , era 340. Non ho altre entrate. Non ho altri debiti. Per_1 Per_1
Il più grande ha concluso gli studi, è in cerca di lavoro, ne fa 20 a giugno. Ha abbandonato la scuola, avrebbe fatto un informatico all'ITIS ad Alessandria. Lavoro più che altro negli orari scolastici.
Quando esce alle 12.30 mi faccio aiutare da se no mi faccio aiutare da mia zia. Per_2 Per_3
Lavoro in un ristorante, come cameriera”, mentre il padre dichiarava “di lavorare alle acciaierie d'Italia a Novi IG, vivo con mia madre ad Arquata Scrivia. Non c'è affitto. Prendo 1870 di Per_ stipendio. Il papà dichiara di pagare 930 di finanziamento al mese. c'è uno di e uno di
Si fa carico di spese di auto dei figli”, la madre confermava il finanziamento del padre. Il Per_5
giudice delegato rilevato che la madre, al netto delle spese – e non considerando l'indennità di frequenza - aveva a disposizione € 800,00 e il padre € 900,00, ed invitava pertanto a prevedere un contributo al mantenimento da parte del padre. I difensori insistevano nel ricorso senza disponibilità
a modificare l'accordo raggiunto, salva la disponibilità del padre a prevedere la corresponsione di €
350,00 con assegno unico al 50 %. L'avv. Carfora si opponeva proponendo invece che il padre prendesse la totalità dell'assegno unico e che corrispondesse € 700,00 alla madre.
Il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Nel merito, gli accordi raggiunti dai genitori risultano in contrasto con gli interessi dei figli, risultando una sperequazione nelle somme a disposizione dei genitori, come sopra rilevato, rispetto alla quale le parti non si sono detti disponibili a prevedere modifica alcuna. Tanto all'evidenza conduce al rigetto della domanda.
Le spese vanno compensate stante il ricorso congiunto e la soccombenza parimenti di entrambi.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede,
rigetta la domanda;
spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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