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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1657/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1657/2023
PROMOSSA DA
c.f. e P. IVA ), quale cessionaria del portafoglio Parte_1 P.IVA_1 assicurativo di (Partita Iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Prof. Nicola de Luca ( ), con studio in Roma, Via dei Cerchi, 45, e con domicilio C.F._1 digitale eletto alla PEC di seguito indicata, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(p. iva , elettivamente domiciliata in Lentini Controparte_2 P.IVA_3
(SR), nella Piazza della Resistenza n°. 25, presso lo studio professionale dell'Avv. Alessandro Vinci
(c.f.: ), che La rapp. e dif. in virtù di procura versata in atti CodiceFiscale_2
APPELLATA
pagina 1 di 6 E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), sia in proprio che n.q. di erede Controparte_3 CodiceFiscale_3 della defunta moglie sig.ra , C.F. elettivamente domiciliato in Parte_2 CodiceFiscale_4
nel viale Acradina n. 12 presso lo studio dell'avv. Daniele Mazzone che lo rappresenta come CP_2 da procura in atti
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.5.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. e previa concessione di termini per il deposito di note difensive, la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2109/2023, pubblicata in data 23.11.2023, il Tribunale di Siracusa, ritenuta la sussistenza degli estremi di responsabilità da malpractice sanitaria, condannava il dott.
[...]
e la in solido, al pagamento, in favore di della CP_4 Controparte_5 Controparte_3 somma di € 67.509,00, oltre accessori.
Avuto riguardo alla chiamata in garanzia spiegata dalla nei confronti di Controparte_5 [...]
il Tribunale dichiarava la nullità della clausola, del tipo c.d. claims made, contenuta nel CP_6 contratto di assicurazione e tuttavia, pur ritenendo operativa la copertura, rigettava lo stesso la domanda di garanzia in quanto, a fronte della eccezione sollevata dall'assicurazione, l'assicurata non aveva fornito prova dell'esaurimento della franchigia aggregata prevista in contratto.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza e le compensava tra la ed Controparte_5 [...]
CP_7
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Controparte_7
Si costituiva in giudizio la chiedendone il rigetto. Controparte_5
Si costituiva altresì in giudizio il quale si professava estraneo alle questioni Controparte_3 sottese al gravame.
Con ordinanza in data 30.10.2024, resa all'esito dell'udienza in cui l'appellante aveva insistito nella richiesta di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, la Corte dichiarava inammissibile la pagina 2 di 6 detta istanza “atteso che la sentenza ha rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti dell'appellante, nemmeno condannandola al pagamento delle spese di lite”, e la condannava al pagamento della pena pecuniaria di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
All'udienza del 21.5.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere la stessa dichiarato la nullità della clausola c.d. claims made contenuta nel contratto di assicurazione.
In particolare il primo giudice, dopo avere richiamato diverse sentenze della Cassazione, riteneva che:
“…. nel caso in esame … tenuto conto del recente orientamento della S.C. che richiede una valutazione di detta clausola non ex art.1322 comma 2 c.c. (e quindi di meritevolezza) ma ex post ex art. 1321 c.c. (equilibrio) di guisa che va valutato sia il momento negoziale genetico che la fase pre/post contrattuale, ritiene di disapplicare la validità della clausola non avendo la compagnia fornito prova di avere in concreto tutelato l'assicurato quanto meno nelle trattative pre e post contrattuali”.
Secondo l'appellante quella appena riportata sarebbe una motivazione meramente apparente e peraltro infondata non sussistendo alcuno squilibrio contrattuale, avuto riguardo, specie riguardo alla fase precontrattuale, alla circostanza secondo cui la polizza era stata predisposta secondo il capitolato di gara stabilito dalla stessa . Controparte_5
Aggiungeva AM Trust Assicurazioni S.p.A. che la clausola in questione era perfettamente valida, non vessatoria, e non squilibrata in favore di essa assicuratrice.
La costituendosi in giudizio, si limitava a professarsi d'accordo con la decisione Controparte_5 assunta dal primo giudice.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada accolto.
Preliminarmente va osservato come, sebbene la domanda di manleva sia stata rigettata dal primo giudice sotto il profilo della mancanza di prova, a carico dell'assicurato, in ordine all'esaurimento della franchigia contrattuale aggregata, debba comunque ritenersi sussistente, a fronte della espressa declaratoria di nullità della clausola claims made da esso operata, l'interesse dall'appellante ad ottenere la riforma, sul punto, della sentenza impugnata.
Ciò posto, premesso che il riferimento operato dal primo giudice alla mancata prova, da parte della pagina 3 di 6 compagnia di assicurazioni, “di avere in concreto tutelato l'assicurato quanto meno nelle trattative pre
e post contrattuali” (a prescindere da cosa si debba intendere con queste ultime), non è conforme a quanto chiarito dalla pur citata Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, atteso che attrae nell'alveo della verifica della causa in concreto finalizzata all'accertamento della nullità del contratto poi pronunciata dal Tribunale, profili di responsabilità pre contrattuale e contrattuale alla cui valutazione la
S.C. aveva richiamato il giudice di merito nel delineare il complesso delle tutele assicurate dall'ordinamento, e che non attengono alla validità del contratto (una delle massime tratte dalla sopra citata Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, recita infatti: “Posto che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made, in quanto partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, non è soggetto al test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, la tutela del contraente assicurato può realizzarsi sui piani della responsabilità risarcitoria precontrattuale (anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose), della nullità, anche parziale, per difetto di causa in concreto (con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti) e della conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro)”), si deve preliminarmente osservare come, nel caso a mani, la clausola claims made inserita in contratto concluso tra le parti sia del tipo c.d. “pura”.
Come è noto con il termine “claims made” ci si riferisce ad assicurazioni che, a differenza del regime tipico in loss occurence, coprono i danni per fatti denunciati (claim) durante il periodo di vigenza del rapporto assicurativo, indipendentemente dalla data di verificazione dell'evento lesivo. In particolare, a seconda del contenuto delle clausole contrattuali che disciplinano l'equilibrio sinallagmatico, possono distinguersi pure e claims made impure e/o miste. Parte_3
Sono “pure”, le coperture assicurative condizionate soltanto dalla circostanza che il sinistro venga denunciato (claim) nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.
Sono invece, “impure”, o “miste”, le coperture assicurative condizionate dalla circostanza secondo cui tanto la denuncia del sinistro, quanto il fatto illecito, intervengano nel periodo di efficacia del contratto.
Orbene, la clausola claims made pura, oltre che tipica e non vessatoria (v. sul punto Cass., sez. III, 23 novembre 2017, n. 27867, secondo cui: “Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola claims made pura che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che la richiesta risarcitoria intervenga entro il periodo di efficacia del contratto, prescindendo,
pagina 4 di 6 pertanto, dal momento di verificazione del fatto illecito, non assume il carattere vessatorio in quanto la pattuizione non è diretta a limitare o ad escludere la responsabilità del debitore, ma a meglio descrivere l'oggetto del contratto e, nello specifico, ad individuare il rischio assicurato”), in mancanza di ulteriori condizioni negoziali che la ha mancato di evidenziare, non determina ad Controparte_5 avviso della Corte alcuno squilibrio contrattuale in favore dell'assicuratore, atteso che consente una retroattività illimitata della copertura assicurativa: in altri termini, se è vero che l'assicurazione non copre i fatti illeciti generatori dell'obbligo risarcitorio in capo all'assicurato verificatisi durante la sua vigenza qualora, entro lo stesso ambito temporale, non siano pervenute all'assicurato le richieste di risarcimento (che integrano contrattualmente il sinistro), è anche vero che, in cambio, copre i sinistri
(ossia richieste di risarcimento) aventi ad oggetto fatti illeciti verificatisi prima della conclusione del contratto, anche remoti, e senza limiti di retroattività.
Ne consegue che il giudizio di nullità della clausola contrattuale in questione operato dal Tribunale, non appare condivisibile e va riformato.
Discende dalla validità della clausola la inoperatività della copertura assicurativa atteso che la stessa risultava vigente dal 31.1.2011 al 31.6.2013, mentre la richiesta di risarcimento dei danni è stata Cont inoltrata alla l'11.8.2017 e denunciata all'assicuratore il 31.8.2017, ossia a distanza di oltre quattro anni dalla cessazione del periodo coperto. Cont Venendo alle spese di lite, in primo grado le stesse sono state compensate tra la ed
[...] pur a fronte del rigetto della domanda di manleva spiegata dalla prima nei confronti della CP_7 seconda.
Nel presente giudizio di appello, in accoglimento del gravame, è stata riformata la sentenza appellata, con la eliminazione dell'accertamento della nullità della clausola sopra più volte citata e la dichiarazione della sua validità.
Alla riforma della sentenza di primo grado consegue l'obbligo per il giudice di appello di regolare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio avuto riguardo all'esito finale della controversia che vede, come detto, vittoriosa, la compagnia di assicurazioni.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno quindi poste a carico dell' e vanno Controparte_5 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1657/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da AM TRUST ASSICURAZIONI S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di pagina 5 di 6 Siracusa n. 2109/2023, pubblicata in data 23.11.2023: accoglie l'appello e, per l'effetto, fermo il rigetto della domanda di manleva già pronunciato dal
Tribunale di Siracusa con la sentenza impugnata, dichiara valida la clausola claims made contenuta nella polizza ITOMM1100521; condanna la al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in favore Controparte_5 di che liquida in € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. per Parte_1 ciascuna.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 11 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1657/2023
PROMOSSA DA
c.f. e P. IVA ), quale cessionaria del portafoglio Parte_1 P.IVA_1 assicurativo di (Partita Iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Prof. Nicola de Luca ( ), con studio in Roma, Via dei Cerchi, 45, e con domicilio C.F._1 digitale eletto alla PEC di seguito indicata, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(p. iva , elettivamente domiciliata in Lentini Controparte_2 P.IVA_3
(SR), nella Piazza della Resistenza n°. 25, presso lo studio professionale dell'Avv. Alessandro Vinci
(c.f.: ), che La rapp. e dif. in virtù di procura versata in atti CodiceFiscale_2
APPELLATA
pagina 1 di 6 E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), sia in proprio che n.q. di erede Controparte_3 CodiceFiscale_3 della defunta moglie sig.ra , C.F. elettivamente domiciliato in Parte_2 CodiceFiscale_4
nel viale Acradina n. 12 presso lo studio dell'avv. Daniele Mazzone che lo rappresenta come CP_2 da procura in atti
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.5.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. e previa concessione di termini per il deposito di note difensive, la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2109/2023, pubblicata in data 23.11.2023, il Tribunale di Siracusa, ritenuta la sussistenza degli estremi di responsabilità da malpractice sanitaria, condannava il dott.
[...]
e la in solido, al pagamento, in favore di della CP_4 Controparte_5 Controparte_3 somma di € 67.509,00, oltre accessori.
Avuto riguardo alla chiamata in garanzia spiegata dalla nei confronti di Controparte_5 [...]
il Tribunale dichiarava la nullità della clausola, del tipo c.d. claims made, contenuta nel CP_6 contratto di assicurazione e tuttavia, pur ritenendo operativa la copertura, rigettava lo stesso la domanda di garanzia in quanto, a fronte della eccezione sollevata dall'assicurazione, l'assicurata non aveva fornito prova dell'esaurimento della franchigia aggregata prevista in contratto.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza e le compensava tra la ed Controparte_5 [...]
CP_7
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Controparte_7
Si costituiva in giudizio la chiedendone il rigetto. Controparte_5
Si costituiva altresì in giudizio il quale si professava estraneo alle questioni Controparte_3 sottese al gravame.
Con ordinanza in data 30.10.2024, resa all'esito dell'udienza in cui l'appellante aveva insistito nella richiesta di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, la Corte dichiarava inammissibile la pagina 2 di 6 detta istanza “atteso che la sentenza ha rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti dell'appellante, nemmeno condannandola al pagamento delle spese di lite”, e la condannava al pagamento della pena pecuniaria di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
All'udienza del 21.5.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere la stessa dichiarato la nullità della clausola c.d. claims made contenuta nel contratto di assicurazione.
In particolare il primo giudice, dopo avere richiamato diverse sentenze della Cassazione, riteneva che:
“…. nel caso in esame … tenuto conto del recente orientamento della S.C. che richiede una valutazione di detta clausola non ex art.1322 comma 2 c.c. (e quindi di meritevolezza) ma ex post ex art. 1321 c.c. (equilibrio) di guisa che va valutato sia il momento negoziale genetico che la fase pre/post contrattuale, ritiene di disapplicare la validità della clausola non avendo la compagnia fornito prova di avere in concreto tutelato l'assicurato quanto meno nelle trattative pre e post contrattuali”.
Secondo l'appellante quella appena riportata sarebbe una motivazione meramente apparente e peraltro infondata non sussistendo alcuno squilibrio contrattuale, avuto riguardo, specie riguardo alla fase precontrattuale, alla circostanza secondo cui la polizza era stata predisposta secondo il capitolato di gara stabilito dalla stessa . Controparte_5
Aggiungeva AM Trust Assicurazioni S.p.A. che la clausola in questione era perfettamente valida, non vessatoria, e non squilibrata in favore di essa assicuratrice.
La costituendosi in giudizio, si limitava a professarsi d'accordo con la decisione Controparte_5 assunta dal primo giudice.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada accolto.
Preliminarmente va osservato come, sebbene la domanda di manleva sia stata rigettata dal primo giudice sotto il profilo della mancanza di prova, a carico dell'assicurato, in ordine all'esaurimento della franchigia contrattuale aggregata, debba comunque ritenersi sussistente, a fronte della espressa declaratoria di nullità della clausola claims made da esso operata, l'interesse dall'appellante ad ottenere la riforma, sul punto, della sentenza impugnata.
Ciò posto, premesso che il riferimento operato dal primo giudice alla mancata prova, da parte della pagina 3 di 6 compagnia di assicurazioni, “di avere in concreto tutelato l'assicurato quanto meno nelle trattative pre
e post contrattuali” (a prescindere da cosa si debba intendere con queste ultime), non è conforme a quanto chiarito dalla pur citata Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, atteso che attrae nell'alveo della verifica della causa in concreto finalizzata all'accertamento della nullità del contratto poi pronunciata dal Tribunale, profili di responsabilità pre contrattuale e contrattuale alla cui valutazione la
S.C. aveva richiamato il giudice di merito nel delineare il complesso delle tutele assicurate dall'ordinamento, e che non attengono alla validità del contratto (una delle massime tratte dalla sopra citata Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, recita infatti: “Posto che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made, in quanto partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, non è soggetto al test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, la tutela del contraente assicurato può realizzarsi sui piani della responsabilità risarcitoria precontrattuale (anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose), della nullità, anche parziale, per difetto di causa in concreto (con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti) e della conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro)”), si deve preliminarmente osservare come, nel caso a mani, la clausola claims made inserita in contratto concluso tra le parti sia del tipo c.d. “pura”.
Come è noto con il termine “claims made” ci si riferisce ad assicurazioni che, a differenza del regime tipico in loss occurence, coprono i danni per fatti denunciati (claim) durante il periodo di vigenza del rapporto assicurativo, indipendentemente dalla data di verificazione dell'evento lesivo. In particolare, a seconda del contenuto delle clausole contrattuali che disciplinano l'equilibrio sinallagmatico, possono distinguersi pure e claims made impure e/o miste. Parte_3
Sono “pure”, le coperture assicurative condizionate soltanto dalla circostanza che il sinistro venga denunciato (claim) nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.
Sono invece, “impure”, o “miste”, le coperture assicurative condizionate dalla circostanza secondo cui tanto la denuncia del sinistro, quanto il fatto illecito, intervengano nel periodo di efficacia del contratto.
Orbene, la clausola claims made pura, oltre che tipica e non vessatoria (v. sul punto Cass., sez. III, 23 novembre 2017, n. 27867, secondo cui: “Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola claims made pura che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che la richiesta risarcitoria intervenga entro il periodo di efficacia del contratto, prescindendo,
pagina 4 di 6 pertanto, dal momento di verificazione del fatto illecito, non assume il carattere vessatorio in quanto la pattuizione non è diretta a limitare o ad escludere la responsabilità del debitore, ma a meglio descrivere l'oggetto del contratto e, nello specifico, ad individuare il rischio assicurato”), in mancanza di ulteriori condizioni negoziali che la ha mancato di evidenziare, non determina ad Controparte_5 avviso della Corte alcuno squilibrio contrattuale in favore dell'assicuratore, atteso che consente una retroattività illimitata della copertura assicurativa: in altri termini, se è vero che l'assicurazione non copre i fatti illeciti generatori dell'obbligo risarcitorio in capo all'assicurato verificatisi durante la sua vigenza qualora, entro lo stesso ambito temporale, non siano pervenute all'assicurato le richieste di risarcimento (che integrano contrattualmente il sinistro), è anche vero che, in cambio, copre i sinistri
(ossia richieste di risarcimento) aventi ad oggetto fatti illeciti verificatisi prima della conclusione del contratto, anche remoti, e senza limiti di retroattività.
Ne consegue che il giudizio di nullità della clausola contrattuale in questione operato dal Tribunale, non appare condivisibile e va riformato.
Discende dalla validità della clausola la inoperatività della copertura assicurativa atteso che la stessa risultava vigente dal 31.1.2011 al 31.6.2013, mentre la richiesta di risarcimento dei danni è stata Cont inoltrata alla l'11.8.2017 e denunciata all'assicuratore il 31.8.2017, ossia a distanza di oltre quattro anni dalla cessazione del periodo coperto. Cont Venendo alle spese di lite, in primo grado le stesse sono state compensate tra la ed
[...] pur a fronte del rigetto della domanda di manleva spiegata dalla prima nei confronti della CP_7 seconda.
Nel presente giudizio di appello, in accoglimento del gravame, è stata riformata la sentenza appellata, con la eliminazione dell'accertamento della nullità della clausola sopra più volte citata e la dichiarazione della sua validità.
Alla riforma della sentenza di primo grado consegue l'obbligo per il giudice di appello di regolare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio avuto riguardo all'esito finale della controversia che vede, come detto, vittoriosa, la compagnia di assicurazioni.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno quindi poste a carico dell' e vanno Controparte_5 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1657/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da AM TRUST ASSICURAZIONI S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di pagina 5 di 6 Siracusa n. 2109/2023, pubblicata in data 23.11.2023: accoglie l'appello e, per l'effetto, fermo il rigetto della domanda di manleva già pronunciato dal
Tribunale di Siracusa con la sentenza impugnata, dichiara valida la clausola claims made contenuta nella polizza ITOMM1100521; condanna la al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in favore Controparte_5 di che liquida in € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. per Parte_1 ciascuna.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 11 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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