TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9848/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 4 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9848/2024 R.G. e vertente
TRA
, con sede legale in , Viale Parte_1 Pt_1
Regina Margherita N. 35/c, cf: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ernesto Parte_2
Pulvirenti che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a , il 08/08/1979, CF: , Controparte_1 Pt_1 C.F._1
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024 parte ricorrente ha chiesto “… inaudita altera parte di voler sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo ed al contempo di voler fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Ritenere e dichiarare per le causali di cui in
pagina 1 di 4 premessa di voler dichiarare illegittimo e/o inefficace l'atto di precetto opposto del
09/10/2024 emesso nei confronti di Parte_1
per carenza di legittimazione passiva;
2) Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del presente difensore antistatario”.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha dedotto che la presunta creditrice non ha diritto a procedere ad esecuzione nei suoi confronti avendo la parte ottenuto l'emissione di un Decreto Ingiuntivo nei confronti di in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., CF: , per la mancata corresponsione delle retribuzioni per P.IVA_2
n.3 contratti di lavoro nella qualità di docente in tre diversi corsi di formazione professionale.
Ha eccepito infatti il proprio difetto di legittimazione passiva perché il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto impugnato, della cui ingiunzione di pagamento è destinatario, risulta emesso contro soggetto giuridico da identificarsi con _2
diverso dall'odierno opponente.
[...]
Al riguardo, ha precisato che nel ricorso introduttivo e nel decreto ingiuntivo concesso manca l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del debitore mentre solo nella nota di iscrizione a ruolo viene indicato dal difensore della sig.ra il CF CP_1 dell' che è Controparte_2 P.IVA_2
Ha ribadito pertanto di essere un soggetto giuridico differente, sebbene appartenente al “sistema” che gode di autonomia giuridica e finanziaria e soprattutto possiede Pt_1 autonomo codice fiscale e cioè , come del resto indicato nell'atto di precetto P.IVA_1
notificatole, rilevando per altro come da visura camerale in atti è Controparte_2
soggetto alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa già del maggio del 2020.
All'udienza di comparizione dell'11 dicembre 2024, tenutasi in presenza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta ed è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto oggetto di impugnazione e la causa è stata rinviata per discussione e decisione.
In esito all'udienza del 7 febbraio 2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 4 aprile
2025, onerando parte ricorrente di fornire prova dell'asserita notifica dell'atto di precetto in pagina 2 di 4 data 9 ottobre 2024, non evincibile dalla documentazione in atti, essendo la relata datata 3 settembre 2024.
Infine, in esito all'udienza del 4 aprile 2025 , sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c.,
a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – di natura documentale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto che il difensore ha precisato che l'atto di precetto
è stato notificato in data 3 settembre 2024 e non come erroneamente comunicatogli dal ricorrente in data 9 ottobre 2024 insistendo tuttavia nella propria domanda attesa la mancanza in capo al ricorrente della titolarità passiva del rapporto.
Al riguardo, giova rilevare che secondo costante giurisprudenza, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. con la quale si impugni un atto esecutivo radicalmente nullo da poterne configurare l'inesistenza, non è soggetta al termine perentorio ivi previsto (C. 03/17514, 03/15184;
01/4798).
Ebbene, nel caso di specie, il precetto risulta radicalmente nullo per carenza di uno degli elementi costitutivi del medesimo di cui all'art. 480 c.p.c. , ossia la corretta individuazione delle parti, essendo stato notificato a soggetto diverso dal debitore individuato nel titolo esecutivo.
Risulta evidente quanto dedotto e comprovato dalla parte opponente in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva rispetto al titolo azionato con l'atto di precetto per cui è causa.
Il decreto ingiuntivo n. 2526/2016 è stato emesso nei confronti di _2
, in persona del legale rappresentante pro tempore mentre il precetto è stato notificato
[...]
a , soggetto giuridico diverso dal Parte_1
debitore ingiunto.
Il difensore ha correttamente rilevato che “che nel ricorso introduttivo e nel decreto ingiuntivo concesso manca l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del debitore mentre solo nella nota di iscrizione a ruolo viene indicato dal difensore della sig.ra CP_1 il CF dell' che è . Controparte_2 P.IVA_2
pagina 3 di 4 Ha altresì dimostrato che l'odierna parte opponente è soggetto giuridico differente, sebbene appartenente al “sistema” ACLI con autonomia giuridica e finanziaria e soprattutto con codice fiscale, indicato nell'atto di precetto e diverso da quello suindicato. P.IVA_1
Per altro, l'opponente ha anche dimostrato che il debitore Controparte_2
è soggetto alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa già dal maggio del 2020, come da visura camerale in atti.
Sulla base di quanto precede, la presente opposizione deve trovare accoglimento e il precetto deve essere dichiarato nullo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo ex d.m.
55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria. Di esse va concessa la chiesta distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Pulvirenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024 nei confronti di
[...]
, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria Controparte_3
istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara nullo l'atto di precetto notificato alla parte opponente;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_3 in € 1029,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario avvocato Pulvirenti.
Catania, 7 aprile 2025
Il Giudice
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 4 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9848/2024 R.G. e vertente
TRA
, con sede legale in , Viale Parte_1 Pt_1
Regina Margherita N. 35/c, cf: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ernesto Parte_2
Pulvirenti che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a , il 08/08/1979, CF: , Controparte_1 Pt_1 C.F._1
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024 parte ricorrente ha chiesto “… inaudita altera parte di voler sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo ed al contempo di voler fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Ritenere e dichiarare per le causali di cui in
pagina 1 di 4 premessa di voler dichiarare illegittimo e/o inefficace l'atto di precetto opposto del
09/10/2024 emesso nei confronti di Parte_1
per carenza di legittimazione passiva;
2) Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del presente difensore antistatario”.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha dedotto che la presunta creditrice non ha diritto a procedere ad esecuzione nei suoi confronti avendo la parte ottenuto l'emissione di un Decreto Ingiuntivo nei confronti di in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., CF: , per la mancata corresponsione delle retribuzioni per P.IVA_2
n.3 contratti di lavoro nella qualità di docente in tre diversi corsi di formazione professionale.
Ha eccepito infatti il proprio difetto di legittimazione passiva perché il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto impugnato, della cui ingiunzione di pagamento è destinatario, risulta emesso contro soggetto giuridico da identificarsi con _2
diverso dall'odierno opponente.
[...]
Al riguardo, ha precisato che nel ricorso introduttivo e nel decreto ingiuntivo concesso manca l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del debitore mentre solo nella nota di iscrizione a ruolo viene indicato dal difensore della sig.ra il CF CP_1 dell' che è Controparte_2 P.IVA_2
Ha ribadito pertanto di essere un soggetto giuridico differente, sebbene appartenente al “sistema” che gode di autonomia giuridica e finanziaria e soprattutto possiede Pt_1 autonomo codice fiscale e cioè , come del resto indicato nell'atto di precetto P.IVA_1
notificatole, rilevando per altro come da visura camerale in atti è Controparte_2
soggetto alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa già del maggio del 2020.
All'udienza di comparizione dell'11 dicembre 2024, tenutasi in presenza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta ed è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto oggetto di impugnazione e la causa è stata rinviata per discussione e decisione.
In esito all'udienza del 7 febbraio 2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 4 aprile
2025, onerando parte ricorrente di fornire prova dell'asserita notifica dell'atto di precetto in pagina 2 di 4 data 9 ottobre 2024, non evincibile dalla documentazione in atti, essendo la relata datata 3 settembre 2024.
Infine, in esito all'udienza del 4 aprile 2025 , sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c.,
a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – di natura documentale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto che il difensore ha precisato che l'atto di precetto
è stato notificato in data 3 settembre 2024 e non come erroneamente comunicatogli dal ricorrente in data 9 ottobre 2024 insistendo tuttavia nella propria domanda attesa la mancanza in capo al ricorrente della titolarità passiva del rapporto.
Al riguardo, giova rilevare che secondo costante giurisprudenza, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. con la quale si impugni un atto esecutivo radicalmente nullo da poterne configurare l'inesistenza, non è soggetta al termine perentorio ivi previsto (C. 03/17514, 03/15184;
01/4798).
Ebbene, nel caso di specie, il precetto risulta radicalmente nullo per carenza di uno degli elementi costitutivi del medesimo di cui all'art. 480 c.p.c. , ossia la corretta individuazione delle parti, essendo stato notificato a soggetto diverso dal debitore individuato nel titolo esecutivo.
Risulta evidente quanto dedotto e comprovato dalla parte opponente in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva rispetto al titolo azionato con l'atto di precetto per cui è causa.
Il decreto ingiuntivo n. 2526/2016 è stato emesso nei confronti di _2
, in persona del legale rappresentante pro tempore mentre il precetto è stato notificato
[...]
a , soggetto giuridico diverso dal Parte_1
debitore ingiunto.
Il difensore ha correttamente rilevato che “che nel ricorso introduttivo e nel decreto ingiuntivo concesso manca l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del debitore mentre solo nella nota di iscrizione a ruolo viene indicato dal difensore della sig.ra CP_1 il CF dell' che è . Controparte_2 P.IVA_2
pagina 3 di 4 Ha altresì dimostrato che l'odierna parte opponente è soggetto giuridico differente, sebbene appartenente al “sistema” ACLI con autonomia giuridica e finanziaria e soprattutto con codice fiscale, indicato nell'atto di precetto e diverso da quello suindicato. P.IVA_1
Per altro, l'opponente ha anche dimostrato che il debitore Controparte_2
è soggetto alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa già dal maggio del 2020, come da visura camerale in atti.
Sulla base di quanto precede, la presente opposizione deve trovare accoglimento e il precetto deve essere dichiarato nullo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo ex d.m.
55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria. Di esse va concessa la chiesta distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Pulvirenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024 nei confronti di
[...]
, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria Controparte_3
istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara nullo l'atto di precetto notificato alla parte opponente;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_3 in € 1029,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario avvocato Pulvirenti.
Catania, 7 aprile 2025
Il Giudice
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4