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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/10/2024, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6673/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 6673/2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Parte_1 C.F._1
Benedetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Sassuolo (MO), Piazza Martiri Partigiani, n. 89, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE contro
(c.f./p.iva ), in persona dei suoi legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Marco Filippo Tagariello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bologna, Via Amatore Sciesa, n. 18/2, a - b, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA
Oggetto: arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.5.2024. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 – Con atto di citazione, ritualmente notificato, il geom. conveniva in giudizio la Parte_1
, al fine di ivi sentirla condannare al pagamento, in proprio favore, Controparte_1 dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c., per aver, quest'ultima, illegittimamente beneficiato della condanna in solido al risarcimento del danno per lesione del diritto d'autore, disposta dal Tribunale di pagina 1 di 5 Bologna- Sezione Imprese, in favore dell'arch. , con la sentenza definitiva del 12.5.2022 e da CP_2 quantificarsi in € 11.338,08 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Esponeva, a tale fine, parte attrice:
- che con atto del 27.3.2017, la società aveva conferito al geom. Controparte_1 Parte_1
a fronte di un corrispettivo concordato pari ad € 3.780,00, oltre accessori, apposito incarico di
[...] consulenza per la realizzazione della Fattoria Sociale Contadina e avente ad oggetto, nello specifico,
“l'ottenimento dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione della struttura nonché alle pratiche catastali necessarie per la registrazione dell'immobile”;
- che risultando esclusa, dal contratto de quo, la progettazione dell'immobile, la Controparte_1
aveva contattato vari professionisti e architetti, tra cui la ProgettoLegno - che annoverava fra i suoi
[...] collaboratori tale Arch. – la quale aveva provveduto a inviare, alla convenuta, Persona_1 apposito preventivo di spesa allegato ad un progetto con carattere embrionale;
- che, tuttavia, in seguito, la società convenuta aveva incaricato la con sede in Controparte_3
Nalles (BZ), nominando altresì, per la progettazione strutturale ed esecutiva delle opere, l'ing.
[...] che, in data 13.9.2018, aveva trasmesso un proprio progetto di massima;
Per_2
- che, nei mesi successivi, la sig.ra legale rappresentante della Corte, e il di lei marito, Persona_3 sig. nella sua qualità di socio amministratore, autonomamente, avevano intrattenuto contatti Parte_2 diretti con la fornendole indicazioni, disegni, progetti, misurazioni, capitolato e quant'altro; CP_4
- che, in questa fase, il geom. – convinto, peraltro, che la paternità del progetto fosse da Pt_1 attribuirsi alla società convenuta e alla – si era limitato ad apportare piccole variazioni CP_4 metriche e a fornire consulenze in materia di autorizzazioni tecnico-amministrative;
- che, in data 20.12.2018, , per la aveva ordinato all'odierno attore la CP_5 CP_4 presentazione del PDC all'ufficio tecnico comunale sulla base dei progetti dai medesimi elaborati;
- che, con ulteriore comunicazione del 23.1.2019, il geom. aveva trasmesso i Controparte_6 disegni definitivi del progetto;
Controparte_1
- che, pertanto, con sommo stupore, nel mese di dicembre 2019, l'esponente era stato citato in giudizio, unitamente alla società convenuta, innanzi al Tribunale di Bologna - Sez. Imprese, dall'arch. Persona_1
, nella sua asserita veste di autore del progetto Fattoria Sociale Contadina, per i danni morali e
[...] patrimoniali da quest'ultimo subiti in conseguenza della dedotta violazione della disciplina in materia di diritto di autore;
- che, a causa di un'assistenza tecnica non adeguata, tale giudizio si era svolto senza la chiamata in causa dell'effettiva esecutrice o co-esecutrice del progetto;
- che, in seguito, l'odierno attore si era accordato, con lo stesso arch. , per corrispondergli Per_1
l'importo di €. 11.338,08, pari al 50% delle somme liquidate dal Tribunale di Bologna nella sentenza del 12.5.2022;
- che, stanti le suesposte premesse, non ritenendo di avere alcuna responsabilità circa il presunto plagio contestatogli nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Bologna - da imputarsi, esclusivamente, all'odierna convenuta - e valutata non conveniente l'impugnazione della sentenza in ragione delle lacune pagina 2 di 5 probatorie a suo sfavore dovute alla "superficiale" assistenza difensiva avuta in primo grado, il geom. si era rivolto all'intestato Tribunale al fine di far valere le proprie ragioni, a fronte del rifiuto di Pt_1 controparte a definire la vertenza in sede di negoziazione assistita. In particolare, lo stesso, deduceva, in diritto, in questa sede, di aver erroneamente confidato che gli elaborati progettuali esibitigli fossero effettivamente opera della convenuta. Inoltre, il suo ruolo CP_1 nella vicenda sarebbe stato minimale e, in ogni caso, circoscritto alla sola istruzione, presso gli uffici tecnici del Comune di Montefiorino, delle pratiche volte all'ottenimento dei relativi titoli abilitativi edilizi.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 7.3.2023, si costituiva, nell'intestato giudizio, la , contestando integralmente la domanda avversaria in quanto Controparte_1 inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto. Nella specie, la stessa, eccepiva, in via preliminare, il giudicato, formale e sostanziale, formatosi con la sentenza n. 1304/2022, pronunciata dal Tribunale di Bologna - Sez. Imprese, all'esito del giudizio portante n. 18529/2019 R.G. e avente ad oggetto le medesime circostanze di fatto, poste alla base del presente giudizio. Invero, la riconducibilità dell'evento lesivo, pure all'operato del geom. avrebbe Parte_1 costituito l'antecedente logico, essenziale e necessario, della decisione di condanna dei giudici bolognesi. Nel merito, poi, parte convenuta deduceva l'assenza dei presupposti richiesti per la proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e 2042 c.c., essendo, la sentenza di condanna richiamata, la valida causa giustificatrice del depauperamento subìto da controparte, in ogni caso rimproverabile per non aver proposto tempestivo appello, unico rimedio processuale che avrebbe potuto consentire un riesame della fattispecie. In definitiva, dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto della domanda attorea, con condanna del geom. ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., oltre alla refusione delle spese di lite. Pt_1
1.3 - Verificata la procedibilità della domanda giudiziale e assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la presente vertenza veniva rimessa in decisione, senza espletamento di alcuna istruttoria, con concessione, alle parti, dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
2.1 - Valenza assorbente riveste, ai fini della presente disamina, l'eccezione di inammissibilità, sollevata, in via preliminare, dalla difesa di parte convenuta, relativamente al giudicato, formale e sostanziale, formatosi all'esito del giudizio, svoltosi dinanzi al Tribunale di Bologna – Sezione Imprese e conclusosi con la sentenza n. 1304/2022, divenuta definitiva per mancata impugnazione. Come correttamente osservato, antecedente logico-giuridico della predetta decisione è la corresponsabilità dell'odierno attore nella causazione dell'evento lesivo, rappresentato dalla violazione della normativa sulla tutela del diritto d'autore. Si legge nella sentenza prodotta agli atti (doc. 18 attore): “(…) alla luce delle argomentazioni che precedono, i convenuti, quali soggetti corresponsabili della lesione del diritto morale d'autore azionato dall'attore, devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore del , a titolo di risarcimento del danno da violazione del predetto diritto Per_1 autorale, della complessiva somma, liquidata all'attualità, di € 6.000,00, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.”
pagina 3 di 5 Tale conclusione è stata argomentata dai giudici bolognesi sulla base degli accertamenti peritali compiuti in corso di causa, i quali hanno appurato l'effettiva sovrapponibilità del progetto redatto dall'arch.
con quello a firma del geom. [v. pag. 7 della sentenza cit.: “Affermata la riconducibilità del Per_1 Pt_1 progetto redatto dall'Arch. tra le opere di architettura meritevoli di tutela secondo la L. sul diritto d'autore, va Per_1 altresì rilevato come il CTU, dopo aver correttamente definito la nozione di plagio e/o contraffazione di un'opera dell'ingegno e, segnatamente, dell'architettura, e dopo aver, soprattutto, descritto e posto a confronto gli elaborati progettuali oggetto di causa, abbia pure riscontrato nell'elaborazione progettuale successivamente realizzata dal convenuto Geom. di Pt_1 cui agli allegati da 13 a 13 F, l'esistenza di oggettivi e plurimi elementi di sovrapponibilità rispetto a quella redatta dall'attore, e, in particolare : posizionamento del lotto, volumetria generale, sagoma dell'edificio, prospetti e distribuzione degli spazi interni, dimensioni generali dell'edificio, asimmetria che caratterizza il disegno dei prospetti e assenza di sporto del tetto (cfr. CTU pp. 16-17).] Come evidenziato in motivazione, l'istruttoria si è svolta nel pieno contraddittorio delle parti e dei CTP, con repliche puntuali del CTU alle osservazioni spiegate in merito al contenuto del proprio elaborato [cfr. sentenza Trib. Bologna cit.: “(…) risulta, in primo luogo, che le parti e i rispettivi CTP hanno attivamente partecipato allo svolgimento delle operazioni peritali nel corso delle quali è stata loro assicurata ampia facoltà di redigere osservazioni tecniche alla bozza di c.t.u. (…) e di cui l'Ausiliario del Giudice ha poi tenuto conto, unitamente agli altri elaborati progettuali versati in atti, fornendo ad esse esaurienti risposte in sede di predisposizione dell'elaborato definitivo (…)”].
2.2 - Stanti le suddette premesse, è evidente come la domanda, spiegata, in questa sede, da parte attrice, postuli un riesame dell'intera vicenda, atteso che prodromico all'accoglimento della richiesta di indennizzo è l'accertamento dell'estraneità del geom. dal rapporto contrattuale intercorso tra la Corte di Pt_1
Vitriola e l'arch. , accertato dai giudici bolognesi. Per_1
Il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Per il principio del "ne bis in idem", sopra richiamato, si afferma, solitamente, che il giudicato copre il dedotto e il deducibile (ossia "ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente all'identica causa petendi", cfr. Cass. n. 11161/2019). Nello specifico "il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), quindi anche tutte le possibili questioni, proponibili, in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (vedi, ex aliis, Cass., 11.4.2008, n. 9544; Cass., 23.2.2016, n. 3488; Cass. n. 15533 del 2018). Come giustamente rilevato dalla difesa di parte convenuta, le deduzioni di parte attrice costituiscono eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate in grado di appello. Invero, l'attore chiede di riesaminare questioni di fatto e di diritto (nella specie, la sua correponsabilità nella causazione del danno sofferto dall'arch. , in conseguenza della lesione dei diritti autorali, Per_1 morali e di sfruttamento patrimoniale dell'opera dell'ingegno, al medesimo riferibili), già prese in considerazione dai giudici della precedente causa, ovvero che avrebbero potuto essere discusse in quel processo – o, al più, in sede di gravame – rappresentando, le stesse, il fondamento logico-giuridico della pronuncia assunta, al fine di ottenerne, in questa sede, una diversa valutazione o prospettazione giuridica.
pagina 4 di 5 L'effetto preclusivo del giudicato sussiste allorché risultino identici i soggetti, l'oggetto (o petitum) e la causa petendi delle pretese fatte valere nel vecchio giudizio. I limiti oggettivi del giudicato esterno sono dati da quei fatti che, oltre ad essere accertati nella sentenza, compongono, nel loro insieme, la base logica e giuridica del decisum (cfr. Cass. 2406/1981). Nella specie, trattandosi di cause relative agli stessi soggetti e al medesimo rapporto giuridico, è innegabile il rischio di contrasto tra giudicati che verrebbe a delinearsi tra le due pronunce. Le considerazioni che precedono valgono, dunque, a ritenere inammissibile la domanda formulata da parte attrice, con conseguente assorbimento del merito dell'azione proposta.
3.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva resa e dell'assenza di istruttoria.
Da ultimo, alla luce delle riflessioni sin qui compiute, si ritiene sussistano i presupposti per disporre la condanna di parte attrice al pagamento, in favore della società convenuta, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. (introdotto dalla legge n. 69/2009 quale sorta di sanzione civile a carico del soccombente), trattandosi di previsione applicabile in tutte le ipotesi in cui il processo venga instaurato senza valide ragioni e con condotte integranti abuso dello strumento processuale (cfr. Cass. civ. sez. II, sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017; in senso conforme Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/11/2019, n. 29812).
A tale fine, si reputa equo liquidare ex art. 96, co. 3, c.p.c., una somma pari alla metà di quanto liquidato a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni altra istanza, eccezione o domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. dichiara inammissibile la domanda;
2. condanna eom. al pagamento, in favore di Pt_1 Pt_1 Controparte_1
, delle spese del presente giudizio che si liquidano in €. 4.000,00, oltre 15% rimborso spese
[...] generali, iva e cpa, come per legge;
3. condanna, altresì, parte attrice, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 27 settembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 6673/2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Parte_1 C.F._1
Benedetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Sassuolo (MO), Piazza Martiri Partigiani, n. 89, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE contro
(c.f./p.iva ), in persona dei suoi legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Marco Filippo Tagariello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bologna, Via Amatore Sciesa, n. 18/2, a - b, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA
Oggetto: arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.5.2024. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 – Con atto di citazione, ritualmente notificato, il geom. conveniva in giudizio la Parte_1
, al fine di ivi sentirla condannare al pagamento, in proprio favore, Controparte_1 dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c., per aver, quest'ultima, illegittimamente beneficiato della condanna in solido al risarcimento del danno per lesione del diritto d'autore, disposta dal Tribunale di pagina 1 di 5 Bologna- Sezione Imprese, in favore dell'arch. , con la sentenza definitiva del 12.5.2022 e da CP_2 quantificarsi in € 11.338,08 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Esponeva, a tale fine, parte attrice:
- che con atto del 27.3.2017, la società aveva conferito al geom. Controparte_1 Parte_1
a fronte di un corrispettivo concordato pari ad € 3.780,00, oltre accessori, apposito incarico di
[...] consulenza per la realizzazione della Fattoria Sociale Contadina e avente ad oggetto, nello specifico,
“l'ottenimento dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione della struttura nonché alle pratiche catastali necessarie per la registrazione dell'immobile”;
- che risultando esclusa, dal contratto de quo, la progettazione dell'immobile, la Controparte_1
aveva contattato vari professionisti e architetti, tra cui la ProgettoLegno - che annoverava fra i suoi
[...] collaboratori tale Arch. – la quale aveva provveduto a inviare, alla convenuta, Persona_1 apposito preventivo di spesa allegato ad un progetto con carattere embrionale;
- che, tuttavia, in seguito, la società convenuta aveva incaricato la con sede in Controparte_3
Nalles (BZ), nominando altresì, per la progettazione strutturale ed esecutiva delle opere, l'ing.
[...] che, in data 13.9.2018, aveva trasmesso un proprio progetto di massima;
Per_2
- che, nei mesi successivi, la sig.ra legale rappresentante della Corte, e il di lei marito, Persona_3 sig. nella sua qualità di socio amministratore, autonomamente, avevano intrattenuto contatti Parte_2 diretti con la fornendole indicazioni, disegni, progetti, misurazioni, capitolato e quant'altro; CP_4
- che, in questa fase, il geom. – convinto, peraltro, che la paternità del progetto fosse da Pt_1 attribuirsi alla società convenuta e alla – si era limitato ad apportare piccole variazioni CP_4 metriche e a fornire consulenze in materia di autorizzazioni tecnico-amministrative;
- che, in data 20.12.2018, , per la aveva ordinato all'odierno attore la CP_5 CP_4 presentazione del PDC all'ufficio tecnico comunale sulla base dei progetti dai medesimi elaborati;
- che, con ulteriore comunicazione del 23.1.2019, il geom. aveva trasmesso i Controparte_6 disegni definitivi del progetto;
Controparte_1
- che, pertanto, con sommo stupore, nel mese di dicembre 2019, l'esponente era stato citato in giudizio, unitamente alla società convenuta, innanzi al Tribunale di Bologna - Sez. Imprese, dall'arch. Persona_1
, nella sua asserita veste di autore del progetto Fattoria Sociale Contadina, per i danni morali e
[...] patrimoniali da quest'ultimo subiti in conseguenza della dedotta violazione della disciplina in materia di diritto di autore;
- che, a causa di un'assistenza tecnica non adeguata, tale giudizio si era svolto senza la chiamata in causa dell'effettiva esecutrice o co-esecutrice del progetto;
- che, in seguito, l'odierno attore si era accordato, con lo stesso arch. , per corrispondergli Per_1
l'importo di €. 11.338,08, pari al 50% delle somme liquidate dal Tribunale di Bologna nella sentenza del 12.5.2022;
- che, stanti le suesposte premesse, non ritenendo di avere alcuna responsabilità circa il presunto plagio contestatogli nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Bologna - da imputarsi, esclusivamente, all'odierna convenuta - e valutata non conveniente l'impugnazione della sentenza in ragione delle lacune pagina 2 di 5 probatorie a suo sfavore dovute alla "superficiale" assistenza difensiva avuta in primo grado, il geom. si era rivolto all'intestato Tribunale al fine di far valere le proprie ragioni, a fronte del rifiuto di Pt_1 controparte a definire la vertenza in sede di negoziazione assistita. In particolare, lo stesso, deduceva, in diritto, in questa sede, di aver erroneamente confidato che gli elaborati progettuali esibitigli fossero effettivamente opera della convenuta. Inoltre, il suo ruolo CP_1 nella vicenda sarebbe stato minimale e, in ogni caso, circoscritto alla sola istruzione, presso gli uffici tecnici del Comune di Montefiorino, delle pratiche volte all'ottenimento dei relativi titoli abilitativi edilizi.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 7.3.2023, si costituiva, nell'intestato giudizio, la , contestando integralmente la domanda avversaria in quanto Controparte_1 inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto. Nella specie, la stessa, eccepiva, in via preliminare, il giudicato, formale e sostanziale, formatosi con la sentenza n. 1304/2022, pronunciata dal Tribunale di Bologna - Sez. Imprese, all'esito del giudizio portante n. 18529/2019 R.G. e avente ad oggetto le medesime circostanze di fatto, poste alla base del presente giudizio. Invero, la riconducibilità dell'evento lesivo, pure all'operato del geom. avrebbe Parte_1 costituito l'antecedente logico, essenziale e necessario, della decisione di condanna dei giudici bolognesi. Nel merito, poi, parte convenuta deduceva l'assenza dei presupposti richiesti per la proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e 2042 c.c., essendo, la sentenza di condanna richiamata, la valida causa giustificatrice del depauperamento subìto da controparte, in ogni caso rimproverabile per non aver proposto tempestivo appello, unico rimedio processuale che avrebbe potuto consentire un riesame della fattispecie. In definitiva, dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto della domanda attorea, con condanna del geom. ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., oltre alla refusione delle spese di lite. Pt_1
1.3 - Verificata la procedibilità della domanda giudiziale e assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la presente vertenza veniva rimessa in decisione, senza espletamento di alcuna istruttoria, con concessione, alle parti, dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
2.1 - Valenza assorbente riveste, ai fini della presente disamina, l'eccezione di inammissibilità, sollevata, in via preliminare, dalla difesa di parte convenuta, relativamente al giudicato, formale e sostanziale, formatosi all'esito del giudizio, svoltosi dinanzi al Tribunale di Bologna – Sezione Imprese e conclusosi con la sentenza n. 1304/2022, divenuta definitiva per mancata impugnazione. Come correttamente osservato, antecedente logico-giuridico della predetta decisione è la corresponsabilità dell'odierno attore nella causazione dell'evento lesivo, rappresentato dalla violazione della normativa sulla tutela del diritto d'autore. Si legge nella sentenza prodotta agli atti (doc. 18 attore): “(…) alla luce delle argomentazioni che precedono, i convenuti, quali soggetti corresponsabili della lesione del diritto morale d'autore azionato dall'attore, devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore del , a titolo di risarcimento del danno da violazione del predetto diritto Per_1 autorale, della complessiva somma, liquidata all'attualità, di € 6.000,00, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.”
pagina 3 di 5 Tale conclusione è stata argomentata dai giudici bolognesi sulla base degli accertamenti peritali compiuti in corso di causa, i quali hanno appurato l'effettiva sovrapponibilità del progetto redatto dall'arch.
con quello a firma del geom. [v. pag. 7 della sentenza cit.: “Affermata la riconducibilità del Per_1 Pt_1 progetto redatto dall'Arch. tra le opere di architettura meritevoli di tutela secondo la L. sul diritto d'autore, va Per_1 altresì rilevato come il CTU, dopo aver correttamente definito la nozione di plagio e/o contraffazione di un'opera dell'ingegno e, segnatamente, dell'architettura, e dopo aver, soprattutto, descritto e posto a confronto gli elaborati progettuali oggetto di causa, abbia pure riscontrato nell'elaborazione progettuale successivamente realizzata dal convenuto Geom. di Pt_1 cui agli allegati da 13 a 13 F, l'esistenza di oggettivi e plurimi elementi di sovrapponibilità rispetto a quella redatta dall'attore, e, in particolare : posizionamento del lotto, volumetria generale, sagoma dell'edificio, prospetti e distribuzione degli spazi interni, dimensioni generali dell'edificio, asimmetria che caratterizza il disegno dei prospetti e assenza di sporto del tetto (cfr. CTU pp. 16-17).] Come evidenziato in motivazione, l'istruttoria si è svolta nel pieno contraddittorio delle parti e dei CTP, con repliche puntuali del CTU alle osservazioni spiegate in merito al contenuto del proprio elaborato [cfr. sentenza Trib. Bologna cit.: “(…) risulta, in primo luogo, che le parti e i rispettivi CTP hanno attivamente partecipato allo svolgimento delle operazioni peritali nel corso delle quali è stata loro assicurata ampia facoltà di redigere osservazioni tecniche alla bozza di c.t.u. (…) e di cui l'Ausiliario del Giudice ha poi tenuto conto, unitamente agli altri elaborati progettuali versati in atti, fornendo ad esse esaurienti risposte in sede di predisposizione dell'elaborato definitivo (…)”].
2.2 - Stanti le suddette premesse, è evidente come la domanda, spiegata, in questa sede, da parte attrice, postuli un riesame dell'intera vicenda, atteso che prodromico all'accoglimento della richiesta di indennizzo è l'accertamento dell'estraneità del geom. dal rapporto contrattuale intercorso tra la Corte di Pt_1
Vitriola e l'arch. , accertato dai giudici bolognesi. Per_1
Il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Per il principio del "ne bis in idem", sopra richiamato, si afferma, solitamente, che il giudicato copre il dedotto e il deducibile (ossia "ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente all'identica causa petendi", cfr. Cass. n. 11161/2019). Nello specifico "il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), quindi anche tutte le possibili questioni, proponibili, in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (vedi, ex aliis, Cass., 11.4.2008, n. 9544; Cass., 23.2.2016, n. 3488; Cass. n. 15533 del 2018). Come giustamente rilevato dalla difesa di parte convenuta, le deduzioni di parte attrice costituiscono eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate in grado di appello. Invero, l'attore chiede di riesaminare questioni di fatto e di diritto (nella specie, la sua correponsabilità nella causazione del danno sofferto dall'arch. , in conseguenza della lesione dei diritti autorali, Per_1 morali e di sfruttamento patrimoniale dell'opera dell'ingegno, al medesimo riferibili), già prese in considerazione dai giudici della precedente causa, ovvero che avrebbero potuto essere discusse in quel processo – o, al più, in sede di gravame – rappresentando, le stesse, il fondamento logico-giuridico della pronuncia assunta, al fine di ottenerne, in questa sede, una diversa valutazione o prospettazione giuridica.
pagina 4 di 5 L'effetto preclusivo del giudicato sussiste allorché risultino identici i soggetti, l'oggetto (o petitum) e la causa petendi delle pretese fatte valere nel vecchio giudizio. I limiti oggettivi del giudicato esterno sono dati da quei fatti che, oltre ad essere accertati nella sentenza, compongono, nel loro insieme, la base logica e giuridica del decisum (cfr. Cass. 2406/1981). Nella specie, trattandosi di cause relative agli stessi soggetti e al medesimo rapporto giuridico, è innegabile il rischio di contrasto tra giudicati che verrebbe a delinearsi tra le due pronunce. Le considerazioni che precedono valgono, dunque, a ritenere inammissibile la domanda formulata da parte attrice, con conseguente assorbimento del merito dell'azione proposta.
3.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva resa e dell'assenza di istruttoria.
Da ultimo, alla luce delle riflessioni sin qui compiute, si ritiene sussistano i presupposti per disporre la condanna di parte attrice al pagamento, in favore della società convenuta, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. (introdotto dalla legge n. 69/2009 quale sorta di sanzione civile a carico del soccombente), trattandosi di previsione applicabile in tutte le ipotesi in cui il processo venga instaurato senza valide ragioni e con condotte integranti abuso dello strumento processuale (cfr. Cass. civ. sez. II, sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017; in senso conforme Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/11/2019, n. 29812).
A tale fine, si reputa equo liquidare ex art. 96, co. 3, c.p.c., una somma pari alla metà di quanto liquidato a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni altra istanza, eccezione o domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. dichiara inammissibile la domanda;
2. condanna eom. al pagamento, in favore di Pt_1 Pt_1 Controparte_1
, delle spese del presente giudizio che si liquidano in €. 4.000,00, oltre 15% rimborso spese
[...] generali, iva e cpa, come per legge;
3. condanna, altresì, parte attrice, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 27 settembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi
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