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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2695/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 15.1.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3 comma, ultima parte c.p.c., allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e valevole anche per le fasi e i gradi successivi, dall'avv. VINCENZO NAPOLITANO
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via E. C.F._2
Pessina n. 66;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per Notar n. 33646 del Per_1
14.3.2018 e di provvedimento autorizzativo in atti, dagli avv.ti GRAZIELLA MANDATO (c.f.
) e PAOLA PARENTE ( ) dell'Avvocatura regionale C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliata unitamente ai propri difensori presso la sede dell'Ente, sita in Napoli, alla via S. Lucia n. 81;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.5.2019, proponeva tempestivo Parte_1
appello avverso la sentenza n. 2069/2018, pubblicata il 27.11.2018 e non notificata, con la quale il
Tribunale di Benevento, in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla aveva Controparte_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 205/16 emesso in suo favore per il pagamento della somma di €
14.950,00, oltre interessi legali e spese di procedura per un ammontare complessivo di € 16.127,52
a titolo di saldo del contributo ex O.P.C.M. 3322/2003 per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali del 24, 25 e 26 gennaio 2003, compensando le spese di lite. L'appellante, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva, in via principale, di rigettare l'opposizione spiegata dalla con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'ente appellato al pagamento CP_1
del contributo controverso, degli interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo;
e, in via subordinata, di accertare comunque l'esistenza di un diritto di credito, anche se non esigibile, per la restante parte del 65% del contributo concesso e ancora non erogato in suo favore;
in ogni caso, oltre che alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
In particolare, il Tribunale, dopo aver riconosciuto la giurisdizione del G.O. e la legittimazione passiva della riteneva, da un lato, che l'O.P.C.M. n. 3322/2003 aveva CP_1
autorizzato il Commissario delegato ad erogare contributi solo a titolo di acconti o anticipi, senza mai indicare un saldo finale e, comunque, sulla scorta delle sole risorse assegnate fino ad un massimo di € 30.000,00; e dall'altro lato, che l'erogazione di somme ulteriori rispetto al 35% già erogato era connessa a scelte meramente discrezionali della P.A., effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie, rispetto alle quali era del tutto irrilevante la presenza o meno di fondi. Su tali presupposti, accoglieva l'opposizione della revocava il decreto ingiuntivo opposto e CP_1
compensava interamente le spese di lite tra le parti, rilevando la complessità delle questioni trattate.
Avverso detta decisione ha proposto appello il sig. , censurando, con il primo motivo, Pt_1
il mancato riconoscimento di un suo diritto soggettivo perfetto all'erogazione del contributo, emergente chiaramente da tutte le norme e ordinanze in atti, oltre che dall'elenco approvato dal
Comune di Castelpagano, nel quale erano stati indicati gli “aventi diritto” al beneficio;
e, con il secondo motivo, il mancato rilievo della prova, presente in atti, della sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dell'intero contributo riconosciuto come dovuto, del quale era stato corrisposto a titolo di acconto solo il 35%.
Costituendosi in giudizio la ha ribadito che con l'ordinanza posta a Controparte_1
fondamento del decreto ingiuntivo non era stato riconosciuto un diritto soggettivo della parte ad ottenere l'intero contributo ammesso, bensì solo l'importo del 35% ivi indicato, dovendosi intendere il termine “acconto” non nel suo significato letterale, ma secondo un'interpretazione
2 teleologica e, dunque, con riferimento al contenuto dei provvedimenti nel loro insieme, sulla base dei quali non era mai stata prevista l'erogazione di un successivo saldo. Ha chiesto, quindi, la conferma della sentenza impugnata, con rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 15.1.2025, sulla base delle conclusioni precisate dai soli difensori della nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in CP_1 decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito brevemente esposte, in conformità a molteplici precedenti di questa Corte emessi in fattispecie aventi ad oggetto la soluzione della medesima questione giuridica (cfr. ex multis sentenza n. 3967 del 2023), nei quali è stata già ripetutamente esclusa la sussistenza di un diritto soggettivo dei soggetti colpiti dagli eventi metereologici del 23, 24 e 25 gennaio 2003 al pagamento del saldo dell'importo ammesso a contributo, come sostanzialmente affermato anche dalla sentenza impugnata.
Ed infatti, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322/2003, nel disporre la nomina del Commissario delegato per l'attuazione degli interventi resisi necessari a seguito dello stato di emergenza determinato dagli eventi alluvionali di fine gennaio 2003, disponeva all'art. 4 che il Commissario fosse “autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata”; e che “i contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste”. L'entità dei contributi era, dunque, lasciata alla valutazione del Commissario, purché entro i limiti delle risorse assegnate, e la definizione degli stessi quale “acconto” era da intendersi riferita alla possibilità dell'intervento di ulteriori provvidenze finanziarie.
Con l'ordinanza n. 17/2004, avente ad oggetto “Adozione avviso pubblico per ricognizione danni ai privati e adozione modelli di domanda” (allegata alla produzione depositata con il fascicolo di primo grado sub doc. 3), il Commissario delegato, dando atto di aver provveduto all'assunzione di mutui per ottenere le risorse economiche necessarie all'attuazione degli interventi, effettuava una ricognizione dei danni, delegando i Comuni per la pubblicizzazione dell'avviso e per la ricezione delle domande degli interessati e lo svolgimento dell'istruttoria. Il
[...]
effettuava i conseguenti adempimenti, trasmettendo, poi, al Commissario l'elenco CP_2 degli aventi diritto con l'indicazione del contributo ammissibile.
Con successiva ordinanza n. 3/2007 il Commissario di Governo (documento allegato alla produzione della fase monitoria sub doc.
6.5 ed inserito nel fascicolo di primo grado), rilevato che l'importo dei contributi richiesti da tutti i Comuni ammontava a complessivi € 4.266.921,26 e che
3 “le attuali disponibilità finanziarie consentono di coprire circa il 35% dei contributi stabiliti e fissati con i decreti sindacali”, fissava nel 35% la misura dell'acconto liquidabile agli aventi diritto, sulla base dell'importo complessivo ritenuto ammissibile;
in tale misura veniva, quindi, pacificamente versato l'acconto anche all'appellante.
A prescindere, quindi, dalla sussistenza o meno di ulteriori fondi per l'attuazione degli interventi di cui alla O.P.C.M. n. 3322/2003, e al loro passaggio alla ciò che Controparte_1 rileva in questa sede è che non è mai maturato alcun diritto dell'appellante ad ottenere l'intero importo richiesto e riconosciuto come ammissibile in via astratta, in quanto i provvedimenti sopra evidenziati hanno lasciato al Commissario la discrezionalità nella determinazione del contributo da erogare ai privati, entro i limiti dei finanziamenti ottenuti e con l'ordinanza n. 3/2007 il
Commissario ha ritenuto di erogare importi pari al 35% di quelli ammissibili.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, quindi, l'O.P.C.M. 3322/2003 aveva attribuito al privato istante un mero contributo e non un diritto soggettivo all'integrale pagamento delle somme indicate come astrattamente liquidabili e di cui in questa sede viene chiesto il riconoscimento.
Del resto, deve convenirsi, in conformità a precedenti pronunce della Corte adita che il termine
“acconto” nella predetta ordinanza era stato utilizzato solo per indicare che la misura del contributo concesso avrebbe potuto non coprire l'intero danno subito, costituendo anticipazione “su future provvidenze a qualunque titolo previste” (art. 4, comma 5, della O.P.C.M. 3322/2003).
Dalle norme di indirizzo contenute nella O.P.C.M. e dalle successive contenute nelle ordinanze commissariali non poteva, quindi, sorgere un diritto soggettivo dell'appellante ad ottenere il saldo del contributo ammissibile, avendo già ottenuto l'intero importo spettante (ovvero il 35% dell'importo liquidabile), come discrezionalmente disposto dal Commissario di Governo con la citata ordinanza n. 3/2007.
Un eventuale diritto alla corresponsione dell'intero importo riconosciuto come liquidabile sarebbe, invece, potuto maturare, come riconosciuto anche dal Tribunale, solo all'esito di un nuovo ed ulteriore provvedimento amministrativo del Commissario (o della a questi in seguito CP_1
subentrata, ma mai del Sindaco) che, rinnovate le necessarie valutazioni discrezionali, avesse attribuito ai soggetti inseriti negli elenchi approvati con l'ordinanza n. 3/2007, il “saldo” rivendicato, o magari un ulteriore “acconto”.
Il secondo motivo di appello è, invece, inammissibile.
Con esso l'appellante ha lamentato che il primo giudice “ha erroneamente ritenuto che agli atti non vi sia la prova della sussistenza di risorse finanziarie disponibili per soddisfare la pretesa creditoria”, prova che, invece, emergerebbe chiaramente dai documenti in atti.
4 Il Tribunale, tuttavia, in nessun punto della decisione ha affermato che non era stata raggiunta la prova della sussistenza di risorse disponibili, sostenendo, al contrario, che l'esistenza o meno di fondi era del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento della pretesa azionata;
né ha ancòrato a tale circostanza il mancato riconoscimento del diritto.
Il motivo di appello, quindi, non censura l'argomentazione giuridica posta dal giudice a sostegno della decisione, ma prospetta vizi della stessa basati su statuizioni non contenute nella sentenza impugnata.
Per le ragioni esposte l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento detratti i compensi per l'attività istruttoria non svolta, tenuto conto della serialità delle questioni trattate.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2069/2018, pubblicata il 27.11.2018, Parte_1
nei confronti della così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.984,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2695/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 15.1.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3 comma, ultima parte c.p.c., allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e valevole anche per le fasi e i gradi successivi, dall'avv. VINCENZO NAPOLITANO
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via E. C.F._2
Pessina n. 66;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per Notar n. 33646 del Per_1
14.3.2018 e di provvedimento autorizzativo in atti, dagli avv.ti GRAZIELLA MANDATO (c.f.
) e PAOLA PARENTE ( ) dell'Avvocatura regionale C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliata unitamente ai propri difensori presso la sede dell'Ente, sita in Napoli, alla via S. Lucia n. 81;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.5.2019, proponeva tempestivo Parte_1
appello avverso la sentenza n. 2069/2018, pubblicata il 27.11.2018 e non notificata, con la quale il
Tribunale di Benevento, in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla aveva Controparte_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 205/16 emesso in suo favore per il pagamento della somma di €
14.950,00, oltre interessi legali e spese di procedura per un ammontare complessivo di € 16.127,52
a titolo di saldo del contributo ex O.P.C.M. 3322/2003 per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali del 24, 25 e 26 gennaio 2003, compensando le spese di lite. L'appellante, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva, in via principale, di rigettare l'opposizione spiegata dalla con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'ente appellato al pagamento CP_1
del contributo controverso, degli interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo;
e, in via subordinata, di accertare comunque l'esistenza di un diritto di credito, anche se non esigibile, per la restante parte del 65% del contributo concesso e ancora non erogato in suo favore;
in ogni caso, oltre che alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
In particolare, il Tribunale, dopo aver riconosciuto la giurisdizione del G.O. e la legittimazione passiva della riteneva, da un lato, che l'O.P.C.M. n. 3322/2003 aveva CP_1
autorizzato il Commissario delegato ad erogare contributi solo a titolo di acconti o anticipi, senza mai indicare un saldo finale e, comunque, sulla scorta delle sole risorse assegnate fino ad un massimo di € 30.000,00; e dall'altro lato, che l'erogazione di somme ulteriori rispetto al 35% già erogato era connessa a scelte meramente discrezionali della P.A., effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie, rispetto alle quali era del tutto irrilevante la presenza o meno di fondi. Su tali presupposti, accoglieva l'opposizione della revocava il decreto ingiuntivo opposto e CP_1
compensava interamente le spese di lite tra le parti, rilevando la complessità delle questioni trattate.
Avverso detta decisione ha proposto appello il sig. , censurando, con il primo motivo, Pt_1
il mancato riconoscimento di un suo diritto soggettivo perfetto all'erogazione del contributo, emergente chiaramente da tutte le norme e ordinanze in atti, oltre che dall'elenco approvato dal
Comune di Castelpagano, nel quale erano stati indicati gli “aventi diritto” al beneficio;
e, con il secondo motivo, il mancato rilievo della prova, presente in atti, della sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dell'intero contributo riconosciuto come dovuto, del quale era stato corrisposto a titolo di acconto solo il 35%.
Costituendosi in giudizio la ha ribadito che con l'ordinanza posta a Controparte_1
fondamento del decreto ingiuntivo non era stato riconosciuto un diritto soggettivo della parte ad ottenere l'intero contributo ammesso, bensì solo l'importo del 35% ivi indicato, dovendosi intendere il termine “acconto” non nel suo significato letterale, ma secondo un'interpretazione
2 teleologica e, dunque, con riferimento al contenuto dei provvedimenti nel loro insieme, sulla base dei quali non era mai stata prevista l'erogazione di un successivo saldo. Ha chiesto, quindi, la conferma della sentenza impugnata, con rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 15.1.2025, sulla base delle conclusioni precisate dai soli difensori della nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in CP_1 decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito brevemente esposte, in conformità a molteplici precedenti di questa Corte emessi in fattispecie aventi ad oggetto la soluzione della medesima questione giuridica (cfr. ex multis sentenza n. 3967 del 2023), nei quali è stata già ripetutamente esclusa la sussistenza di un diritto soggettivo dei soggetti colpiti dagli eventi metereologici del 23, 24 e 25 gennaio 2003 al pagamento del saldo dell'importo ammesso a contributo, come sostanzialmente affermato anche dalla sentenza impugnata.
Ed infatti, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322/2003, nel disporre la nomina del Commissario delegato per l'attuazione degli interventi resisi necessari a seguito dello stato di emergenza determinato dagli eventi alluvionali di fine gennaio 2003, disponeva all'art. 4 che il Commissario fosse “autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata”; e che “i contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste”. L'entità dei contributi era, dunque, lasciata alla valutazione del Commissario, purché entro i limiti delle risorse assegnate, e la definizione degli stessi quale “acconto” era da intendersi riferita alla possibilità dell'intervento di ulteriori provvidenze finanziarie.
Con l'ordinanza n. 17/2004, avente ad oggetto “Adozione avviso pubblico per ricognizione danni ai privati e adozione modelli di domanda” (allegata alla produzione depositata con il fascicolo di primo grado sub doc. 3), il Commissario delegato, dando atto di aver provveduto all'assunzione di mutui per ottenere le risorse economiche necessarie all'attuazione degli interventi, effettuava una ricognizione dei danni, delegando i Comuni per la pubblicizzazione dell'avviso e per la ricezione delle domande degli interessati e lo svolgimento dell'istruttoria. Il
[...]
effettuava i conseguenti adempimenti, trasmettendo, poi, al Commissario l'elenco CP_2 degli aventi diritto con l'indicazione del contributo ammissibile.
Con successiva ordinanza n. 3/2007 il Commissario di Governo (documento allegato alla produzione della fase monitoria sub doc.
6.5 ed inserito nel fascicolo di primo grado), rilevato che l'importo dei contributi richiesti da tutti i Comuni ammontava a complessivi € 4.266.921,26 e che
3 “le attuali disponibilità finanziarie consentono di coprire circa il 35% dei contributi stabiliti e fissati con i decreti sindacali”, fissava nel 35% la misura dell'acconto liquidabile agli aventi diritto, sulla base dell'importo complessivo ritenuto ammissibile;
in tale misura veniva, quindi, pacificamente versato l'acconto anche all'appellante.
A prescindere, quindi, dalla sussistenza o meno di ulteriori fondi per l'attuazione degli interventi di cui alla O.P.C.M. n. 3322/2003, e al loro passaggio alla ciò che Controparte_1 rileva in questa sede è che non è mai maturato alcun diritto dell'appellante ad ottenere l'intero importo richiesto e riconosciuto come ammissibile in via astratta, in quanto i provvedimenti sopra evidenziati hanno lasciato al Commissario la discrezionalità nella determinazione del contributo da erogare ai privati, entro i limiti dei finanziamenti ottenuti e con l'ordinanza n. 3/2007 il
Commissario ha ritenuto di erogare importi pari al 35% di quelli ammissibili.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, quindi, l'O.P.C.M. 3322/2003 aveva attribuito al privato istante un mero contributo e non un diritto soggettivo all'integrale pagamento delle somme indicate come astrattamente liquidabili e di cui in questa sede viene chiesto il riconoscimento.
Del resto, deve convenirsi, in conformità a precedenti pronunce della Corte adita che il termine
“acconto” nella predetta ordinanza era stato utilizzato solo per indicare che la misura del contributo concesso avrebbe potuto non coprire l'intero danno subito, costituendo anticipazione “su future provvidenze a qualunque titolo previste” (art. 4, comma 5, della O.P.C.M. 3322/2003).
Dalle norme di indirizzo contenute nella O.P.C.M. e dalle successive contenute nelle ordinanze commissariali non poteva, quindi, sorgere un diritto soggettivo dell'appellante ad ottenere il saldo del contributo ammissibile, avendo già ottenuto l'intero importo spettante (ovvero il 35% dell'importo liquidabile), come discrezionalmente disposto dal Commissario di Governo con la citata ordinanza n. 3/2007.
Un eventuale diritto alla corresponsione dell'intero importo riconosciuto come liquidabile sarebbe, invece, potuto maturare, come riconosciuto anche dal Tribunale, solo all'esito di un nuovo ed ulteriore provvedimento amministrativo del Commissario (o della a questi in seguito CP_1
subentrata, ma mai del Sindaco) che, rinnovate le necessarie valutazioni discrezionali, avesse attribuito ai soggetti inseriti negli elenchi approvati con l'ordinanza n. 3/2007, il “saldo” rivendicato, o magari un ulteriore “acconto”.
Il secondo motivo di appello è, invece, inammissibile.
Con esso l'appellante ha lamentato che il primo giudice “ha erroneamente ritenuto che agli atti non vi sia la prova della sussistenza di risorse finanziarie disponibili per soddisfare la pretesa creditoria”, prova che, invece, emergerebbe chiaramente dai documenti in atti.
4 Il Tribunale, tuttavia, in nessun punto della decisione ha affermato che non era stata raggiunta la prova della sussistenza di risorse disponibili, sostenendo, al contrario, che l'esistenza o meno di fondi era del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento della pretesa azionata;
né ha ancòrato a tale circostanza il mancato riconoscimento del diritto.
Il motivo di appello, quindi, non censura l'argomentazione giuridica posta dal giudice a sostegno della decisione, ma prospetta vizi della stessa basati su statuizioni non contenute nella sentenza impugnata.
Per le ragioni esposte l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento detratti i compensi per l'attività istruttoria non svolta, tenuto conto della serialità delle questioni trattate.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2069/2018, pubblicata il 27.11.2018, Parte_1
nei confronti della così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.984,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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